N. 332 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1993

                                N. 332
 Ordinanza  emessa  il 12 febbraio 1993 dalla Corte dei conti, sezione
 terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Di Iullo Armando
 Pensioni - Dipendenti civili e militari dello Stato, collocati in
    quiescenza tra il 1› giugno 1977 e il 1› gennaio  1979  -  Mancata
    previsione   dei  benefici  retributivi,  ai  fini  pensionistici,
    previsti per il personale collocato a riposo a  decorrere  dal  1›
    gennaio  1979  - Disparita' di trattamento di situazioni identiche
    in base al mero elemento temporale - Richiamo alla sentenza  della
    Corte    costituzionale    n.    504/1988    che   ha   dichiarato
    l'illegittimita'  costituzionale  di   norma   analogo   contenuto
    concernente gli insegnanti.
 (D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 26, convertito in legge 6 agosto
    1981, n. 432).
 (Cost., art. 3).
(GU n.27 del 30-6-1993 )
                          LA CORTE DEI CONTI
    Uditi   nella   pubblica   udienza   del  12  febbraio  1993,  con
 l'assistenza del Segretario dott.  Laura  Camilleri,  il  consigliere
 relatore  dott.  Giuseppe  Nicoletti e il p.m. nella persona del vice
 procuratore generale dott. Gennaro Saccone;
    Visto il ricorso iscritto al numero 120361;
    Visti gli atti di causa;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal sig.
 Di Iullo Armando nato ad Ateleta il 26 marzo 1921  e  domiciliato  in
 via Spataro, 48, Vasto (Chieti);
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  il  proposto  ricorso  il  sig. Di Iullo Armando, maresciallo
 maggiore scelto degli agenti di custodia collocato  a  riposo  il  31
 gennaio  1978,  ha  chiesto  la  rideterminazione  del trattamento di
 quiescenza  attualmente  in  godimento  con  il  riconoscimento   dei
 benefici  concessi  al personale collocato a riposo dopo il 1› aprile
 1979.
    Assume il ricorrente  che  avendo  fruito  dell'inquadramento  nei
 nuovi  livelli  retributivi  e  funzionali  introdotti dalla legge 11
 luglio  1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale   del
 personale civile e militare dello Stato), e poiche' non rientra tra i
 destinatari  del  d.l.  n. 283/1981 che limita il riconoscimento dei
 nuovi benefici a soli fini pensionistici  al  personale  collocato  a
 riposo  dopo  il  1›  aprile 1979, e' stato ingiustamente escluso dal
 diritto alla compiuta valutazione dell'anzianita' pregressa. Lamenta,
 quindi, l'ingiustificato trattamento di una norma  di  legge  di  cui
 prospetta  l'illegittimita'  costituzionale in quanto discriminatoria
 dei pensionati collocati in quiescenza prima o dopo il 1› aprile 1979
 pur essendo tutti inquadrati nei nuovi livelli retributivi.
    Il   procuratore   generale   nell'atto   conclusionale   scritto,
 richiamata  la sentenza della Corte costituzionale n. 504/1988 che ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del  d.l.  28
 maggio  1981, n. 255, convertito in legge n. 391/1981, nella parte in
 cui non prevede l'estensione al  personale  insegnante  collocato  in
 quiescenza  tra  il  1›  giugno 1977 e il 1› aprile 1979 dei benefici
 concessi al personale collocato a riposo  dopo  tale  data,  rilevata
 l'assoluta  analogia tra la disciplina dettata dalla richiamata norma
 e di quella che deve  essere  applicata  nel  presente  giudizio,  ha
 prospettato  la  illegittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l.
 n. 283/1981 convertito in legge n. 432/1988.
    Alla  odierna  udienza  dibattimentale  il  p.m.  ha  ribadito  la
 richiesta formulata nell'atto scritto.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    Il ricorrente,  maresciallo  maggiore  degli  agenti  di  custodia
 collocato  a  riposto  il 31 gennaio 1978, chiede la rideterminazione
 del trattamento pensionistico liquidatogli dal Ministero di grazia  e
 giustizia  invocando  la valutazione dei benefici e il riconoscimento
 delle anzianita' come previsto dall'art. 26 del  d.l.  n.  283/1981,
 convertito in legge n. 432/1981 con decorrenza 1› gennaio 1979.
    Il  precitato decreto-legge, difatti, con l'art. 25 ha disposto la
 piena valutabilita' a fini pensionistici dei miglioramenti  economici
 ed  il  riconoscimento delle anzianita' previste dallo stesso decreto
 per il personale collocato a riposo dopo il 1› febbraio 1981.
    Il successivo  art.  26  prevede  una  estensione  retroattiva  di
 efficacia   dell'applicazione  dello  stesso  riconoscimento  per  il
 personale collocato a riposo nella vigenza del triennio  contrattuale
 1979-81   decorrente  dal  1›  gennaio  1979  per  il  personale  dei
 ministeri, che "si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi
 ai soli fini di quiescenza". La  norma  richiamata  ha  l'effetto  di
 estendere  retroattivamente, a fini pensionistici, la valutazione dei
 miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in  servizio  per
 tutto l'ambito della vigenza economica del triennio.
    Alla  stregua  della richiamata norma il ricorrente, essendo stato
 inquadrato nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312/1980 e
 cioe' nel corso della vigenza giuridica  dei  nuovi  criteri  perche'
 ancora  in servizio al 1› gennaio 1977, pur essendo ricompreso tra il
 personale inquadrato dall'art. 160 della suindicata legge, anche se a
 soli fini pensionistici, risulta escluso dalla efficacia  retroattiva
 della nuova norma pensionistica.
    Se ne desume che l'applicazione dell'art. 26 in argomento comporta
 una  effettiva  disparita'  di trattamento tra dipendenti collocati a
 riposo anteriormente al 1› aprile 1979 con il trattamento complessivo
 ex art. 51 della legge n. 312/1980 e quelli collocati a  riposo  dopo
 tale  data  che  risultano  ammessi  a  fruire di un trattamento piu'
 vantaggioso.
    Il collegio non ignora la sentenza della Corte  costituzionale  n.
 504/1988 nella quale il giudice delle leggi, pur nella riaffermazione
 dell'orientamento  secondo  cui non puo' contrastare con il principio
 di uguaglianza un differenziato  trattamento  applicato  alla  stessa
 categoria  di  soggetti  ma  in  momenti diversi nel tempo perche' il
 fluire del tempo costituisce di per se' un elemento  diversificatore,
 ha  dichiarato  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l.
 28  maggio  1981,  n.  255,  convertito  in  legge  n.  391/1981  per
 riconosciuta disparita' di trattamento in violazione del principio di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
    La Corte ha cosi' argomentato:
      con  la  norma  censurata  il  legislatore  ha  predisposto  una
 estensione retroattiva della  disciplina  dettata  per  i  dipendenti
 collocati  a riposo dopo il 1› febbraio 1981 estendendola a favore di
 quelli il cui rapporto e' cessato nel triennio 1979-81.
    La Corte ha rilevato che la  limitazione  di  effetto  retroattivo
 favorevole  limitato  alla soglia del triennio contrattuale non rende
 ragionevole la scelta legislativa in quanto:
      l'art.  152  della  legge n. 312/1980 indica il triennio 1979-81
 come  quello  in  cui  avra'  inizio  la  disciplina  della  maggiore
 anzianita' rispetto a quella raggiunta con i livelli retributivi;
      l'identificazione  dei  soggetti  aventi  diritto  all'integrale
 anzianita' non puo' essere  minore  rispetto  a  tutto  il  personale
 ricompreso nel nuovo inquadramento;
      la  data  di decorrenza del nuovo trattamento stabilito nel 1979
 non impedisce di risalire al 1› giugno 1977.
    Osserva la sezione come il criterio normativo contenuto  nell'art.
 8  del  d.l.  28  maggio  1981,  n. 255, sia perfettamente analogo a
 quello contenuto nell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981,  n.  283,  che
 questo giudice e' chiamato ad applicare nel presente giudizio.
    Difatti  mentre  il  d.l.  n.  255/1981  ha  come destinatari gli
 insegnanti  e  pone  come  criterio   temporale   di   inizio   della
 retroattivita'  dei  benefici il 1› aprile 1979, il d.l. n. 283/1981
 contiene la stessa norma che ha come destinatarie  diverse  categorie
 di  dipendenti  civili  e militari dello Stato con diverse decorrenze
 iniziali dei benefici economici.
    La disciplina dettata dalle due norme  e'  perfettamente  identica
 atteso  che  il  personale  si considera inquadrato nei nuovi livelli
 retributivi, ai soli fini di trattamento  di  quiescenza,  secondo  i
 criteri  stabiliti per il personale in servizio al 1› febbraio 1981 e
 con riferimento alle anzianita' maturate  fino  alla  cessazione  dal
 servizio.
    Essendo  intervenuta  pronunzia  di  illegittimita' costituzionale
 della norma  avente  come  destinatari  gli  insegnanti,  ritiene  il
 collegio  che la analoga norma avente come destinatari categorie piu'
 vaste di personale statale non puo' non essere sottoposta al giudizio
 della Corte.
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del d.l.
 n. 283/1981 e' rilevante  nel  presente  giudizio  atteso  che  nella
 vigenza  della  norma  con  i  limiti  di  retroattivita' contemplati
 escluderebbero il ricorrente dai benefici previsti con decorrenza  1›
 gennaio  1979,  essendo  egli  stato collocato a riposo il 31 gennaio
 1978.
    Pertanto  la  sezione  ritiene  rilevante  e  non   manifestamente
 infodata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del
 d.l.  6  giugno  1981, n. 283, convertita in legge 6 agosto 1981, n.
 432, in relazione all'art. 3 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, primo comma,  della  legge
 costituzionale  9  febbraio 1948, 1, e 23, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi
 alla Corte costituzionale  affinche'  sia  risolta  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 26 del d.l. 6 giugno 1981, n.
 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, nella  parte  in  cui
 non  prevede  per i dipendenti statali collocati in quiescenza tra il
 1› giugno 1977 e 1› gennaio 1979 l'estensione dei  benefici  connessi
 ai dipendenti cessati dal servizio da questa ultima data;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti, al
 procuratore generale di questa Corte ed al Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri,  nonche'  comunicata  ai Presidenti del Senato e della
 Camera.
    Cosi'  deciso  in  Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio
 1993.
                        Il presidente: SARACENO

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