N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993

                                N. 376
  Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dalla pretura di Vicenza, sezione
  distaccata di Arzignano nel procedimento penale a carico di Biolo
  Bruno
 Inquinamento - Reati ambientali - Inosservanza delle norme
    riguardanti  i combustibili da impiegare negli impianti termici di
    cui alla  legge  n.  615/1966  posta  a  tutela  dall'inquinamento
    atmosferico  -  Abrogazione dell'intera legge ad opera delle norme
    del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) - Pubblicazione
    (in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32) di  un  "avviso  di
    rettifica  di  errori  materiali"  con cui si limita l'abrogazione
    della citata  legge  alle  sole  norme  riguardanti  i  veicoli  -
    Conseguente  riviviscenza di fattispecie criminose (gia' abrogate)
    ad opera di un atto (avviso di rettifica) privo di forza di  legge
    -  Prospettata violazione della riserva di legge in materia penale
    con incidenza sul principio secondo cui la funzione legislativa e'
    esercitata dalle Camere.
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231).
 (Cost., artt. 25, secondo comma, e 70).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                              IL PRETORE
                             O S S E R V A
    1)  Nel  presente  procedimento  vengono  fra  l'altro  contestati
 all'imputato  i  reati  previsti  dagli  artt. 13 e 14 della legge n.
 615/1966, riguardanti i  combustibili  da  impiegare  negli  impianti
 termici.
    2)  Sulla  base  del  testo  del  nuovo  codice della strada quale
 originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  peraltro,  tali
 reati  risultavano  abrogati: disponeva infatti l'art. 231 del d.lgs.
 30 aprile 1992, n. 285 - appunto nel testo originariamente pubblicato
 sul supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18
 maggio 1992 - che l'intera legge n. 615/1966 era abrogata.
    3)  Peraltro  nella  Gazzetta  Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32 e'
 stato pubblicato un "comunicato relativo al d.lgs. 30 aprile 1992, n.
 285, riguardante 'Nuovo codice della strada'". Tale comunicato e'  un
 avviso   di   rettifica,   contenente   varie   correzioni   rispetto
 all'originario testo del decreto.  Fra  le  correzioni,  e'  compresa
 quella riguardante l'art. 231; in essa fra l'altro si legge che "dove
 e'  scritto: 'legge 13 luglio 1966, n. 615', deve leggersi: 'legge 13
 luglio 1966, n. 615, limitatamente ai veicoli'". Sulla base  di  tale
 avviso  di rettifica, pertanto, solo le norme della legge n. 615/1966
 riguardanti i veicoli  devono  ritenersi  abrogate;  le  altre  norme
 comprese  in tale legge - e fra le altre i due articoli che prevedono
 i reati contestati all'imputato -  restano  (rectius:  ritornano)  in
 vigore.
    4)  Sul  piano sostanziale, la correzione disposta con l'avviso di
 rettifica e' sicuramente giustificabile.
    L'art. 231 del nuovo codice della strada, infatti, dichiarava (nel
 suo testo originario) integralmente abrogata la legge 13 luglio 1966,
 n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico".
    Orbene, tale legge, come e' noto, conteneva originariamente, oltre
 ad alcune disposizioni di carattere generale, tre fondamentali gruppi
 di norme:
       a) norme relative all'inquinamento provocato dalle industrie;
       b) norme relative  all'inquinamento  provocato  dai  veicoli  a
 motore;
       c)  norme  relative  all'inquinamento  provocato dagli impianti
 termici e dai relativi combustibili.
    Le  disposizioni  riguardanti  le   emissioni   inquinanti   delle
 industrie  sono  in  gran  parte da tempo implicitamente abrogate, in
 seguito  all'approvazione  del  d.P.R.  24  maggio  1988,   n.   203,
 riguardante     appunto     l'attuazione    delle    direttive    CEE
 sull'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali.
    Le disposizioni riguardanti l'inquinamento provocato dai veicoli a
 motore sono ovviamente superate  per  effetto  dell'approvazione  del
 nuovo  codice  della  strada,  che  contiene  una  nuova  e specifica
 regolamentazione della materia.
    Per quanto invece riguarda l'inquinamento provocato dagli impianti
 termici e dai relativi combustibili, il nuovo codice della strada non
 contiene ovviamente alcuna nuova disposizione al riguardo: si  tratta
 infatti  di  una  materia  che  non  ha  nulla  a  che  fare  con  la
 circolazione stradale e con l'inquinamento derivante  dai  veicoli  a
 motore.
    Percio'  l'abrogazione  integrale  della legge n. 615/1966 - ed in
 particolare l'abrogazione della parte di tale  legge  che  disciplina
 l'inquinamento  provocato  dagli  impianti  termici  e  dai  relativi
 combustibili - era (nel testo  originario  dell'art.  231  del  nuovo
 codice della strada) certamente criticabile.
    5)   L'inconveniente   avrebbe  dovuto  essere  ovviamente  sanato
 attraverso un  atto  dotato  di  forza  di  legge.  Inaspettatamente,
 invece,  e' intervenuto l'avviso di rettifica sopra indicato al punto
 3).
    Non  si  puo'  evitare  di  rilevare, al riguardo, che l'avviso di
 rettifica non ha forza di legge,  in  quanto  serve  e  puo'  servire
 soltanto   per   dare  notizia  dell'avvenuta  correzione  di  errori
 materiali contenuti nell'originale o nella  copia  del  provvedimento
 inviato  per  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Normalmente,
 infatti, esso viene utilizzato solo  per  correggere  veri  e  propri
 errori  di  parole  contenuti  nel  testo originario di una legge: si
 tratta, ad esempio, del caso in cui sono stati indicati  erroneamente
 il  giorno  o  il  mese  di approvazione di una legge cui viene fatto
 riferimento.
    In questo caso, invece, nel  testo  originario  del  nuovo  codice
 della  strada  non  vi  era  un  semplice  errore  materiale,  ma una
 incongruenza di contenuto: veniva infatti integralmente abrogata  una
 legge (la legge n. 615/1966 sull'inquinamento atmosferico) che invece
 sarebbe  stato  preferibile  abrogare  solo nella parte riguardante i
 veicoli. Conseguentemente l'inconveniente in questione avrebbe potuto
 e dovuto essere eliminato soltanto attraverso un provvedimento dotato
 (diversamente dall'avviso di rettifica) di  forza  di  legge  (ovvero
 attraverso  una  sentenza  della  Corte costituzionale, in seguito ad
 eventuale eccezione di legittimita' costituzionale relativa al  testo
 - si intende originario - dell'art. 231).
    Il  problema  e' reso piu' grave dalla circostanza che nella legge
 n. 615/1966, integralmente abrogata dal nuovo codice  e  parzialmente
 "resuscitata"  per  effetto  dell'avviso di rettifica, sono compresi,
 anche nella parte relativa agli impianti termici, vari reati:  tra  i
 quali quelli contestati nel presente procedimento.
    E'  palese  la  situazione  di  giuridica  incertezza (gravissima,
 riguardando   la   materia   penale)   derivante    dalla    presenza
 nell'ordinamento di reati abrogati attraverso un atto dotato di forza
 di  legge  (l'art. 231 del nuovo codice della strada) e "resuscitati"
 per  effetto  di  un  avviso  di  rettifica:  un  atto  che,  benche'
 pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale,   presenta   le   seguenti
 caratteristiche:
      e' sicuramente privo di forza di legge;
      e' inoltre - curiosamente - privo di data, di  paternita'  e  di
 sottoscrizione:   cio'   costituisce   ulteriore   dimostrazione  che
 attraverso di esso possono essere corretti  soltanto  veri  e  propri
 errori   materiali   contenuti  nel  testo  trasmesso  alla  Gazzetta
 Ufficiale per la pubblicazione, e non invece, come  e'  avvenuto  nel
 caso  in  questione, incongruenze di contenuto (le quali invece, come
 si e' accennato,  potrebbero  essere  corrette,  in  mancanza  di  un
 tempestivo  intervento  legislativo, dalla Corte costituzionale, come
 e' gia' avvenuto con la sentenza n. 185/1992).
    6) Ritiene pertanto  il  pretore  di  dover  dichiarare  d'ufficio
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  231  del  d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285,
 limitatamente alle  parole  "limitatamente  ai  veicoli",  introdotte
 dall'avviso  di  rettifica  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
 febbraio 1993, n. 32, per contrasto con gli artt. 25, secondo  comma,
 e 70 della Costituzione della Repubblica.
    7) Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma impugnata:
      comporta  la possibilita' di incriminare il cittadino sulla base
 non  gia'  "di  una  legge",  come  richiesto  dall'art.   25   della
 Costituzione,  bensi'  di  un  atto  privo di forza di legge quale e'
 l'avviso di rettifica: se infatti mancasse l'avviso di rettifica piu'
 volte citato nessuno potrebbe essere incriminato per i reati previsti
 dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615/1966, essendo tali reati stati
 abrogati dal testo originario dell'art. 231 del  nuovo  codice  della
 strada;
      sostanzialmente espropria le due Camere dall'esclusivo esercizio
 della  "funzione  legislativa",  ad esse riservato dall'art. 70 della
 Costituzione:  l'avviso  di  rettifica  in  questione,  infatti,  pur
 innovando   rispetto  alla  legislazione  previgente,  non  e'  stato
 approvato   dalle   Camere   (bensi',   come   si    e'    accennato,
 paradossalmente, da "ignoti").
    8)  Quanto  alla rilevanza della questione prospettata, si osserva
 che un suo accoglimento comporterebbe  l'assoluzione  degli  imputati
 dai  reati  previsti  dagli  artt.  13  e  14 della legge n. 615/1966
 perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato; in caso
 contrario, invece, si dovra' procedere all'istruttoria dibattimentale
 (ed un'eventuale assoluzione  per  buona  fede  avrebbe  una  formula
 diversa).
    9) Non puo' aver rilievo la preoccupazione di un vuoto legislativo
 conseguente all'eventuale pronuncia di accoglimento. Infatti:
       a)  in seguito all'eventuale accoglimento della questione sopra
 prospettata la Corte potrebbe sollevare  davanti  a  se'  stessa  una
 ulteriore  questione di legittimita' costituzionale relativa al testo
 dell'art.   231   (una   volta   emendato   dall'aggiunta   contenuta
 impropriamente  nell'avviso di rettifica), nella parte in cui prevede
 l'abrogazione totale della legge n.  615/1966,  anziche'  della  sola
 parte  di  tale  legge  relativa  ai veicoli (ed in cio' applicando i
 principi di  ragionevolezza  della  normativa,  gia'  sostanzialmente
 sanciti con la sentenza n. 185/1992);
       b)  in  ogni  caso  il  Parlamento  (o  il  Governo, in sede di
 decretazione d'urgenza) potrebbero agevolmente  intervenire  mediante
 un  semplice  provvedimento  legislativo,  mentre  nulla  e' peggiore
 dell'assoluta incertezza giuridica causata dall'avviso  di  rettifica
 piu' volte citato.
    In  entrambe  le  ipotesi  sub  a)  e  sub b) sopra prospettate si
 ritornerebbe ad una situazione normativa corrispondente -  dal  punto
 di  vista  del  contenuto  -  a  quella  attuale,  ma priva del grave
 inconveniente formale causato da un avviso di rettifica dal contenuto
 sostanzialmente legislativo.
                               P. Q. M.
    Dichiara d'ufficio rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 231 del d.lgs. 30
 aprile 1992, n. 285,  limitatamente  alle  parole  "limitatamente  ai
 veicoli",   introdotte  dall'avviso  di  rettifica  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n.  32,  per  contrasto  con  gli
 artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione della Repubblica;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Arzignano, addi' 5 maggio 1993
                           Il pretore: BUTTI
                          Il collaboratore di cancelleria: SACCHETTINI
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