N. 376 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1993
N. 376 Ordinanza emessa il 5 maggio 1993 dalla pretura di Vicenza, sezione distaccata di Arzignano nel procedimento penale a carico di Biolo Bruno Inquinamento - Reati ambientali - Inosservanza delle norme riguardanti i combustibili da impiegare negli impianti termici di cui alla legge n. 615/1966 posta a tutela dall'inquinamento atmosferico - Abrogazione dell'intera legge ad opera delle norme del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285/1992) - Pubblicazione (in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32) di un "avviso di rettifica di errori materiali" con cui si limita l'abrogazione della citata legge alle sole norme riguardanti i veicoli - Conseguente riviviscenza di fattispecie criminose (gia' abrogate) ad opera di un atto (avviso di rettifica) privo di forza di legge - Prospettata violazione della riserva di legge in materia penale con incidenza sul principio secondo cui la funzione legislativa e' esercitata dalle Camere. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231). (Cost., artt. 25, secondo comma, e 70).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL PRETORE O S S E R V A 1) Nel presente procedimento vengono fra l'altro contestati all'imputato i reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615/1966, riguardanti i combustibili da impiegare negli impianti termici. 2) Sulla base del testo del nuovo codice della strada quale originariamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, peraltro, tali reati risultavano abrogati: disponeva infatti l'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - appunto nel testo originariamente pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 - che l'intera legge n. 615/1966 era abrogata. 3) Peraltro nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32 e' stato pubblicato un "comunicato relativo al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, riguardante 'Nuovo codice della strada'". Tale comunicato e' un avviso di rettifica, contenente varie correzioni rispetto all'originario testo del decreto. Fra le correzioni, e' compresa quella riguardante l'art. 231; in essa fra l'altro si legge che "dove e' scritto: 'legge 13 luglio 1966, n. 615', deve leggersi: 'legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente ai veicoli'". Sulla base di tale avviso di rettifica, pertanto, solo le norme della legge n. 615/1966 riguardanti i veicoli devono ritenersi abrogate; le altre norme comprese in tale legge - e fra le altre i due articoli che prevedono i reati contestati all'imputato - restano (rectius: ritornano) in vigore. 4) Sul piano sostanziale, la correzione disposta con l'avviso di rettifica e' sicuramente giustificabile. L'art. 231 del nuovo codice della strada, infatti, dichiarava (nel suo testo originario) integralmente abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico". Orbene, tale legge, come e' noto, conteneva originariamente, oltre ad alcune disposizioni di carattere generale, tre fondamentali gruppi di norme: a) norme relative all'inquinamento provocato dalle industrie; b) norme relative all'inquinamento provocato dai veicoli a motore; c) norme relative all'inquinamento provocato dagli impianti termici e dai relativi combustibili. Le disposizioni riguardanti le emissioni inquinanti delle industrie sono in gran parte da tempo implicitamente abrogate, in seguito all'approvazione del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, riguardante appunto l'attuazione delle direttive CEE sull'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali. Le disposizioni riguardanti l'inquinamento provocato dai veicoli a motore sono ovviamente superate per effetto dell'approvazione del nuovo codice della strada, che contiene una nuova e specifica regolamentazione della materia. Per quanto invece riguarda l'inquinamento provocato dagli impianti termici e dai relativi combustibili, il nuovo codice della strada non contiene ovviamente alcuna nuova disposizione al riguardo: si tratta infatti di una materia che non ha nulla a che fare con la circolazione stradale e con l'inquinamento derivante dai veicoli a motore. Percio' l'abrogazione integrale della legge n. 615/1966 - ed in particolare l'abrogazione della parte di tale legge che disciplina l'inquinamento provocato dagli impianti termici e dai relativi combustibili - era (nel testo originario dell'art. 231 del nuovo codice della strada) certamente criticabile. 5) L'inconveniente avrebbe dovuto essere ovviamente sanato attraverso un atto dotato di forza di legge. Inaspettatamente, invece, e' intervenuto l'avviso di rettifica sopra indicato al punto 3). Non si puo' evitare di rilevare, al riguardo, che l'avviso di rettifica non ha forza di legge, in quanto serve e puo' servire soltanto per dare notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Normalmente, infatti, esso viene utilizzato solo per correggere veri e propri errori di parole contenuti nel testo originario di una legge: si tratta, ad esempio, del caso in cui sono stati indicati erroneamente il giorno o il mese di approvazione di una legge cui viene fatto riferimento. In questo caso, invece, nel testo originario del nuovo codice della strada non vi era un semplice errore materiale, ma una incongruenza di contenuto: veniva infatti integralmente abrogata una legge (la legge n. 615/1966 sull'inquinamento atmosferico) che invece sarebbe stato preferibile abrogare solo nella parte riguardante i veicoli. Conseguentemente l'inconveniente in questione avrebbe potuto e dovuto essere eliminato soltanto attraverso un provvedimento dotato (diversamente dall'avviso di rettifica) di forza di legge (ovvero attraverso una sentenza della Corte costituzionale, in seguito ad eventuale eccezione di legittimita' costituzionale relativa al testo - si intende originario - dell'art. 231). Il problema e' reso piu' grave dalla circostanza che nella legge n. 615/1966, integralmente abrogata dal nuovo codice e parzialmente "resuscitata" per effetto dell'avviso di rettifica, sono compresi, anche nella parte relativa agli impianti termici, vari reati: tra i quali quelli contestati nel presente procedimento. E' palese la situazione di giuridica incertezza (gravissima, riguardando la materia penale) derivante dalla presenza nell'ordinamento di reati abrogati attraverso un atto dotato di forza di legge (l'art. 231 del nuovo codice della strada) e "resuscitati" per effetto di un avviso di rettifica: un atto che, benche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, presenta le seguenti caratteristiche: e' sicuramente privo di forza di legge; e' inoltre - curiosamente - privo di data, di paternita' e di sottoscrizione: cio' costituisce ulteriore dimostrazione che attraverso di esso possono essere corretti soltanto veri e propri errori materiali contenuti nel testo trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, e non invece, come e' avvenuto nel caso in questione, incongruenze di contenuto (le quali invece, come si e' accennato, potrebbero essere corrette, in mancanza di un tempestivo intervento legislativo, dalla Corte costituzionale, come e' gia' avvenuto con la sentenza n. 185/1992). 6) Ritiene pertanto il pretore di dover dichiarare d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle parole "limitatamente ai veicoli", introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione della Repubblica. 7) Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma impugnata: comporta la possibilita' di incriminare il cittadino sulla base non gia' "di una legge", come richiesto dall'art. 25 della Costituzione, bensi' di un atto privo di forza di legge quale e' l'avviso di rettifica: se infatti mancasse l'avviso di rettifica piu' volte citato nessuno potrebbe essere incriminato per i reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615/1966, essendo tali reati stati abrogati dal testo originario dell'art. 231 del nuovo codice della strada; sostanzialmente espropria le due Camere dall'esclusivo esercizio della "funzione legislativa", ad esse riservato dall'art. 70 della Costituzione: l'avviso di rettifica in questione, infatti, pur innovando rispetto alla legislazione previgente, non e' stato approvato dalle Camere (bensi', come si e' accennato, paradossalmente, da "ignoti"). 8) Quanto alla rilevanza della questione prospettata, si osserva che un suo accoglimento comporterebbe l'assoluzione degli imputati dai reati previsti dagli artt. 13 e 14 della legge n. 615/1966 perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato; in caso contrario, invece, si dovra' procedere all'istruttoria dibattimentale (ed un'eventuale assoluzione per buona fede avrebbe una formula diversa). 9) Non puo' aver rilievo la preoccupazione di un vuoto legislativo conseguente all'eventuale pronuncia di accoglimento. Infatti: a) in seguito all'eventuale accoglimento della questione sopra prospettata la Corte potrebbe sollevare davanti a se' stessa una ulteriore questione di legittimita' costituzionale relativa al testo dell'art. 231 (una volta emendato dall'aggiunta contenuta impropriamente nell'avviso di rettifica), nella parte in cui prevede l'abrogazione totale della legge n. 615/1966, anziche' della sola parte di tale legge relativa ai veicoli (ed in cio' applicando i principi di ragionevolezza della normativa, gia' sostanzialmente sanciti con la sentenza n. 185/1992); b) in ogni caso il Parlamento (o il Governo, in sede di decretazione d'urgenza) potrebbero agevolmente intervenire mediante un semplice provvedimento legislativo, mentre nulla e' peggiore dell'assoluta incertezza giuridica causata dall'avviso di rettifica piu' volte citato. In entrambe le ipotesi sub a) e sub b) sopra prospettate si ritornerebbe ad una situazione normativa corrispondente - dal punto di vista del contenuto - a quella attuale, ma priva del grave inconveniente formale causato da un avviso di rettifica dal contenuto sostanzialmente legislativo.
P. Q. M. Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle parole "limitatamente ai veicoli", introdotte dall'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1993, n. 32, per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, e 70 della Costituzione della Repubblica; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Arzignano, addi' 5 maggio 1993 Il pretore: BUTTI Il collaboratore di cancelleria: SACCHETTINI 93C0748