N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1992- 21 giugno 1993
N. 381 Ordinanza emessa l'11 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 giugno 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Pirone Alfonso ed altri contro l'I.N.P.S. ed altri Impiego pubblico - Concorso interno bandito dall'I.N.P.S. per posti di funzionario di amministrazione dell'ottava qualifica funzionale - Previsione tra i requisiti per la partecipazione a detto concorso oltre che di una determinata anzianita' di servizio e del diploma di scuola media superiore (come per la partecipazione a concorsi interni per profili professionali diversi da funzionario di amministrazione della stessa ottava qualifica funzionale) del requisito ulteriore dell'appartenza alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.l. 26 maggio 1976, n. 411 - Conseguente esclusione dal concorso di personale munito di diploma di laurea oltre che dei prescritti requisiti, ad eccezione dell'ultimo - Irragionevole deteriore trattamento di personale fornito di superiori requisiti culturali con incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 11, modificato dal d.l. 24 novembre 1990, n. 344, art. 12, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1601/1991 proposti da Pirone Alfonso, Marroncini Luciana, Levati Gian Giacomo, Fronzuto Grazia, Canino Laura, Di Pinto Rina, Vittucci Maria Grazia, Paolini Renata, Sorrentino Luciana, Ciardello Giuseppe e Ranucci Anna Rita, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Pizzuti, presso cui elettivamente domiciliano in Roma, via O. Lazzarini, 19, contro l'Istituto di previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio Mercanti ed Elisabetta Lanzetta, presso i quali elettivamente domicilia in Roma, via della Frezza, 17, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t. costituitasi in giudizio nel solo ricorso n. 65/1991, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, e il Ministero del tesoro e Ministero funzione pubblica in persona dei rispettivi ministri p.t., non costituitisi in giudizio, per l'annullamento: quanto al ricorso n. 65/1991 della delibera del 26 luglio 1990 del comitato direttivo, di cui all'ordine di servizio n. 30 del 22 novembre 1990, che ha indetto un concorso interno per 4320 posti di funzionario di amministrazione (VIII qualifica funzionale), in quanto prevede, quale requisito per l'ammissione al concorso stesso, l'essere appartenuto alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; quanto al ricorso n. 1601/1991: dei decreti di esclusione dal concorso interno per 4320 posti di funzionario di amministrazione (VIII qualifica funzionale); di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi la delibera del 26 luglio 1990 del comitato direttivo ed il d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, come modificato dal d.l. n. 344/1990 convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21; Visti i ricorsi con i relativi allegati, visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. e, quanto al ricorso n. 55/1991, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti di causa; Nominato relatore, alla pubblica udienza dell'11 novembre 1992 il consigliere Paolo Buonvino; Uditi, l'avv. Pizzuti per i ricorrenti, l'avv. Mercanti, per l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Guicciardi per la Presidenza C.M.; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; F A T T O Gli odierni ricorrenti, tutti inquadrati nella settima qualifica funzionale, profilo di funzionario d'amministrazione, impugnano, con il primo dei ricorsi in epigrafe - n. 65/1991 - la delibera del C.E. dell'I.N.P.S. 22 novembre 1990, n. 30, con la quale e' stato indetto un concorso interno a 4320 posti di funzionario d'amministrazione (VIII q.f.) nella parte in cui prevede, quale requisito d'ammissione, l'essere appartenuto alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, con lo stesso ricorso si impugna, altresi', il d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, ove sia ad esso imputabile la previsione limitativa dianzi indicata. Vengono svolti i seguenti motivi: 1) violazione artt. 1 e 8 del d.P.R. n. 285/1988; violazione del d.P.R. n. 935/1986 e d.P.R. n. 346/1983; violazione artt. 3 e 97 della Costituzione: i ricorrenti, tutti dotati di diploma di laurea ed in possesso, altresi', del requisito alternativo dei 5 anni di servizio nella qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso assumono, in primo luogo, che l'aver richiesto, per l'accesso al concorso in parola, quale requisito ulteriore quello dell'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 411/1976, violerebbe il dettato dell'art. 1 del d.P.R. 1 marzo 1988, n. 285, che non prevede affatto il possesso di detto requisito specifico; ne' l'introduzione di questo sarebbe ascrivibile al d.P.R. n. 43/1990, come integrato dal d.l. n. 193/1990 - peraltro, non convertito in legge -, questo introducendo la detta limitazione solo con riguardo ai concorsi ex art. 8 del d.P.R. n. 285 cit., mentre nessuna modifica esso avrebbe apportato all'art. 1 dello stesso decreto: del resto, si assume ancora, sarebbe manifestamente illogico da un lato l'aver previsto la limitazione in parola solo con riguardo al concorso di funzionario d'amministrazione (mentre analoga limitazione non e' stata prevista per i concorsi ad altri profili della stessa VIII q.f.), dall'altro escludere dal concorso proprio i soggetti maggiormente qualificati, in quanto dotati di diploma di laurea, ed ammettervi, per converso, soggetti sicuramente meno qualificati per quanto attiene al possesso di specifici requisiti culturali; 2) violazione delle stesse norme e principi generali - illogicita', difetto di motivazione, disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento: le doglianze svolte con il primo motivo di gravame troverebbero conferma nel fatto che al servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore sono stati attribuiti punti 0,15 per ogni anno, mentre al servizio prestato nella ex categoria di concetto e qualifiche equiparate (cioe', in posizione inferiore) sono stati attribuiti punti 0,20 per ogni anno; 3) violazione artt. 3, 4, 97 della Costituzione: in via subordinata i ricorrenti deducono l'illegittimita' del d.l. n. 193/1990 e di tutte le norme, precedenti e successive, che prevedano che per la partecipazione al concorso per funzionario d'amministrazione sia richiesto, quale requisito, l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di riferimento anzidetta, per violazione delle indicate norme costituzionali, sotto i profili in precedenza esposti. Si e' formalmente costituito in giudizio l'I.N.P.S. Si e', altresi', costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con memoria conclusionale, ha insistito per il rigetto del ricorso perche' infondato. Con il secondo dei ricorsi in epigrafe - n. 65/91 - si chiede l'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal concorso di cui trattasi per difetto del requisito sopra contestato. In particolare, i ricorrenti denunciano la violazione, da parte dell'art. 11 del d.P.R. n. 43/1990, come modificato, da ultimo, dal d.l. n. 344/1990, convertito in legge n. 21/1991, dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione per essere stato da detta disciplina introdotto il principio - recepito nel bando di concorso e nel provvedimento di esclusione qui gravato, che ne consegue - della riserva del concorso a beneficio dei soli dipendenti appartenenti, alla data di entrata in vigore del ripetuto d.P.R. n. 411/1976, alla carriera di concetto, a prescindere dal possesso del titolo di stu- dio, mentre, per converso, ne sono stati esclusi quei dipendenti che, pur assunti in momento successivo, sono, peraltro, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica messa a concorso - diploma di laurea; la disparita' di trattamento sarebbe, inoltre, ascrivibile anche al fatto che solo per l'accesso al profilo di funzionario d'amministrazione e' stata prevista la limitazione in parola, mentre analogo discrimine non e' stato previsto per gli analoghi concorsi di accesso ad altri profili dell'ottava q.f. Si osserva, ancora, da parte dei ricorrenti, che l'anzianita' di servizio potrebbe, al massimo, costituire un'alternativa al mancato possesso del titolo di studio, ma non potrebbe arrivarsi all'assurdo che il personale laureato possa essere escluso da un concorso per posti che normalmente prevedono, come titolo fondamentale, detto superiore titolo di studio e vi venga ammesso, invece, solo personale in possesso di un titolo anche largamente inferiore (e che proprio per tale motivo ha potuto, spesso, iniziare prima il rapporto di lavoro con l'ente). Si fa constare, infine, l'incongruenza insita nel fatto che al diploma di laurea e' stato attribuito, nel bando, il punteggio massimo - donde l'intrinseco riconoscimento di una notevole importanza - corrispondente al punteggio attribuito a ben 10 anni di servizio. L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso perche' infondato. Si e' pure costituita in giudizio la Presidenza C.M., del pari insistendo per il rigetto del ricorso perche' infondato. Con memoria conclusionale i ricorrenti ribadiscono i propri assunti difensivi. D I R I T T O Il primo dei ricorsi in esame e' proposto avverso il provvedimento, meglio in epigrafe indicato, di indizione di concorso interno a 4320 posti di funzionario d'amministrazione (ottava qualifica funzionale) nella parte in cui prevede, quale requisito d'ammissione, l'essere appartenuto alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; il secondo ricorso e' proposto avverso il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal concorso stesso per difetto del requisito anzidetto. Attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi possono essere riuniti. Vanno, in primo luogo, disattese le doglianze con le quali si denuncia la violazione del d.P.R. n. 285 del 1 marzo 1988 nell'assunto che detto decreto non avrebbe previsto la possibilita' di richiedere un requisito siffatto e che, inoltre, esso non sarebbe stato introdotto neppure dal d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 - e suc- cessive modifiche - questo, secondo l'assunto attoreo, introducendo la detta limitazione solo con riguardo ai concorsi ex art. 8 del d.P.R. n. 285 cit., mentre nessuna modifica esso avrebbe apportato all'art. 1 dello stesso decreto. Ed, invero, come emerge con chiarezza dalla delibera di indizione del concorso, l'I.N.P.S. ha inteso espressamente dare attuazione, nella specie, all'art. 11 del d.P.R. n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni; e, tra tali modifiche ed integrazioni vi e' proprio quella di cui si discute, il citato art. 11 essendo stato modificato dall'art. 12 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, tra l'altro, nella parte in cui, con riguardo proprio ai concorsi interni banditi ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 285/1988, aggiunge, ai fini soltanto della partecipazione ai concorsi a posti di funzionario d'amministrazione, agli ordinari requisiti di cui agli artt. 1 e 7 dello stesso d.P.R. n. 285, quello specifico dell'appartenenza alla carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 411/1976. Con la conseguenza che, nel bandire il concorso in esame, correttamente l'I.N.P.S. ha richiesto il possesso del detto requisito e, per l'effetto, correttamente ha fatto discendere, dal mancato possesso del requisito stesso da parte degli odierni ricorrenti, la loro esclusione dal concorso stesso. Eccepiscono, in subordine, i ricorrenti, l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni in parola, nella parte in cui, per l'appunto, hanno richiesto, ai fini della partecipazione al solo concorso di funzionario d'amministrazione, il possesso del requisito dell'appartenenza alla carriera di concetto alla data dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. In particolare, gli intimanti denunciano il contrasto della norma stessa con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Ritiene il collegio che la questione non sia manifestamente infondata. Si deve osservare, infatti, che mentre per gli aspiranti a profili diversi da quello di funzionario d'amministrazione e' richiesto semplicemente il possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 7, secondo comma, del d.P.R. n. 285/1988 (e, dunque, il semplice possesso di una determinata anzianita' nella settima q.f. ed il possesso del diploma di scuola media superiore), viceversa, per gli aspiranti al profilo di funzionario d'amministrazione e' richiesto, in aggiunta ai requisiti anzidetti, anche il possesso dell'ulteriore specifico requisito di cui si discute e, cioe', quello dell'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 411/1976. Ai concorsi interni per l'accesso a profili di ottava q.f. diversi da quello di funzionario d'amministrazione possono, dunque partecipare sia dipendenti provenienti dalla categoria di concetto del vecchio ordinamento, sia dipendenti di provenienza diversa anche assunti successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 411/1976, purche', naturalmente, in possesso dei requisiti minimi di cui agli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 285/1988. Viceversa, questo non e' possibile per i concorrenti al profilo di funzionario d'amministrazione per i quali, oltre a quelli ora detti, e' richiesto anche l'ulteriore specifico requisito in questa sede contestato; con la conseguente esclusione dal concorso di tutti coloro che, come i ricorrenti odierni, sono acceduti nei ruoli dell'amministrazione in un momento successivo ed in base al superiore titolo di studio - il diploma di laurea - specificamente richiesto per l'accesso alla qualifica che ha poi dato titolo all'inserimento nella qualifica di attuale appartenenza ai sensi dell'art. 4, primo comma, del citato D.P.R. n. 285/1988 ed allegata tabella di equiparazione. Ebbene, non e' dato comprendere quale ragionevole discrimine legittimi il disomogeneo trattamento riservato alle categorie di personale di cui si discute, in virtu' del quale, mentre il personale di settima q.f. collocato nei profili per i quali e' prevista la mobilita' verticale verso il profilo di funzionario d'amministrazione puo' accedere al relativo concorso solo se in possesso del ripetuto requisito, al contrario, il personale, pure di settima q.f., appartenente a profili con mobilita' verticale verso altri profili di ottava q.f. puo' partecipare ai relativi concorsi interni senza che per esso valga la preclusione di cui si e' detto, e cio' ancorche' non si riscontrino - ne' sono state addotte - ragioni giustificative di un siffatto diverso trattamento, che non appare avere logica scaturigine neppure in pregresse, qualificate aspettative giuridiche di carriera proprie, eventualmente, solo del personale proveniente dal ruolo amministrativo della categoria di concetto (e transito, ex d.P.R. n. 411/1976, nel nuovo ruolo amministrativo, con qualifica di assistente) e non dell'analogo personale, pure appartenente alla pregressa categoria di concetto, ma inserito nei ruoli tecnico e professionale dell'ordinamento ex d.P.R. n. 411/1976. L'irrazionalita' della norma in esame e', altresi', insita e manifesta anche nella circostanza per cui gli appartenenti alla settima q.f., profilo di collaboratore d'amministrazione, che, in ipotesi, abbiano conseguito, per mobilita' orizzontale (giusta tabella all. 1 al d.P.R. n. 43/1990), l'accesso al profilo di ispettore di vigilanza, possono partecipare al concorso inteno per l'ottava q.f., profilo di funzionario di vigilanza, senza che per loro operi la preclusione di cui si discute (e, in caso di superamento del concorso, ottenere, ove sussista disponibilita' di posto, l'ulteriore passaggio a funzionario d'amministrazione sempre in virtu' della citata tabella all. 1 al d.P.R. n. 43/1990, con evidente totale aggiramento, in tal caso, della preclusione stessa); donde gli ulteriori connessi profili di irragionevolezza e disparita' di trattamento insiti nella disposizione di cui si discute. Questa, del resto, non sembra neppure conforme agli ordinari principi di buona amministrazione visto che, come denunciano gli stessi ricorrenti, preclude, in effetti, al personale astrattamente piu' qualificato - quello, cioe', dotato del diploma di laurea e acceduto, in forza di esso, in posizioni del pregresso ordinamento poi inserite in settima q.f. - anche la semplice possibilita' di accesso al concorso ad un profilo dell'ottava q.f. per il quale e' ordinariamente previsto proprio il possesso del diploma di laurea, mentre al concorso stesso viene, di fatto, ammesso solo personale che gia' ha fruito, in passato, di concreti benefici di inquadramento che gli hanno consentito di pervenire, pur senza detto titolo di studio superiore, in settima q.f. In altre parole, non sembra ragionevole, ne' conforme ai principi di buona amministrazione, il fatto che si privilegi, per l'accesso all'ottava q.f., una categoria di personale intrinsecamente meno qualificata sotto il rofilo del possesso di specifici requisiti culturali - e favorita: nell'accesso alla carriera, dalla maggiore brevita' del ciclo di studi richiesto per conseguire il titolo minimo necessario per l'inserimento, a suo tempo, nella carriera di concetto; nello sviluppo di carriera, dal fenomeno del mansionismo - mentre se ne pregiudica un'altra che, per essere acceduta alla settima q.f. in base allo specifico titolo di studio per questo richiesto, non puo' certamente essere posta su di un piano diverso e meno qualificato e qualificante, con inevitabile svilimento delle proprie legittime aspettative di carriera. Per i suesposti motivi, non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, come modificato dall'art. 12 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella parte in cui preclude l'accesso al concorso all'ottava q.f., profilo di funzionario d'amministrazione, a coloro che, pur dotati dello specifico titolo di studio - diploma di laurea - previsto dalle tabelle allegate al d.P.R. 1 marzo 1988, n. 285, nonche' degli altri requisiti di cui agli artt. 1 e 7 dello stesso decreto, necessari ai fini della partecipazione al concorso medesimo, non fossero, peraltro, inseriti nella carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411. Quanto alla rilevanza della dedotta questione ai fini della risoluzione della presente controversia, essa e' insita nel fatto che la fondatezza dell'eccezione in esame condurrebbe all'annullamento del bando di concorso qui gravato nella parte in cui, in applicazione del citato art. 11, reca la preclusione di cui si discute, nonche' all'annullamento del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal concorso stesso. Previa riunione di ricorsi in epigrafe, deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio e la remissione della dedotta questione all'esame della Corte costituzionale;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, come modificato dall'art. 12 del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella parte in cui pre- clude l'accesso al concorso all'ottava q.f., profilo di funzionario d'amministrazione, a coloro che, pur dotati di specifico diploma di laurea, non fossero, peraltro, inseriti nella carriera di concetto alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; Sospende il giudizio in corso e manda alla segreteria della sezione perche' trasmetta gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione; Ordine che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 novembre 1992. Il presidente: MICELI Il consigliere estensore: BUONVINO 93C0755