N. 381 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1992- 21 giugno 1993

                                N. 381
       Ordinanza emessa l'11 novembre 1992 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 21 giugno 1993) dal tribunale amministrativo
  regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Pirone Alfonso
  ed altri contro l'I.N.P.S. ed altri
 Impiego pubblico - Concorso interno bandito dall'I.N.P.S. per posti
    di funzionario di amministrazione dell'ottava qualifica funzionale
    - Previsione  tra  i  requisiti  per  la  partecipazione  a  detto
    concorso oltre che di una determinata anzianita' di servizio e del
    diploma  di  scuola  media superiore (come per la partecipazione a
    concorsi interni per profili professionali diversi da  funzionario
    di  amministrazione  della stessa ottava qualifica funzionale) del
    requisito ulteriore dell'appartenza alla carriera di concetto alla
    data di entrata in vigore del d.l.  26  maggio  1976,  n.  411  -
    Conseguente esclusione dal concorso di personale munito di diploma
    di  laurea  oltre  che  dei  prescritti  requisiti,  ad  eccezione
    dell'ultimo - Irragionevole  deteriore  trattamento  di  personale
    fornito   di  superiori  requisiti  culturali  con  incidenza  sui
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 11, modificato dal d.l. 24
    novembre 1990, n. 344, art. 12, convertito  in  legge  23  gennaio
    1991, n. 21).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui ricorsi nn. 1601/1991
 proposti da Pirone Alfonso, Marroncini Luciana, Levati Gian  Giacomo,
 Fronzuto  Grazia, Canino Laura, Di Pinto Rina, Vittucci Maria Grazia,
 Paolini Renata, Sorrentino Luciana, Ciardello Giuseppe e Ranucci Anna
 Rita, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giulio  Pizzuti,  presso
 cui  elettivamente  domiciliano in Roma, via O. Lazzarini, 19, contro
 l'Istituto di previdenza sociale - I.N.P.S., in  persona  del  legale
 rappresentante  p.t. costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
 dagli avv.ti Valerio Mercanti ed Elisabetta Lanzetta, presso i  quali
 elettivamente   domicilia  in  Roma,  via  della  Frezza,  17,  e  la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del
 Consiglio  p.t. costituitasi in giudizio nel solo ricorso n. 65/1991,
 rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura generale  dello  Stato
 presso  cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, e il Ministero
 del  tesoro  e  Ministero funzione pubblica in persona dei rispettivi
 ministri p.t., non costituitisi in giudizio, per l'annullamento:
      quanto al ricorso n. 65/1991 della delibera del 26  luglio  1990
 del  comitato  direttivo,  di cui all'ordine di servizio n. 30 del 22
 novembre 1990, che ha indetto un concorso interno per 4320  posti  di
 funzionario di amministrazione (VIII qualifica funzionale), in quanto
 prevede,   quale  requisito  per  l'ammissione  al  concorso  stesso,
 l'essere appartenuto alla carriera di concetto alla data  di  entrata
 in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411;
      quanto  al  ricorso  n. 1601/1991: dei decreti di esclusione dal
 concorso interno per 4320 posti  di  funzionario  di  amministrazione
 (VIII  qualifica funzionale); di tutti gli atti presupposti, connessi
 e conseguenziali, ivi compresi la delibera del  26  luglio  1990  del
 comitato  direttivo  ed  il  d.P.R.  13  gennaio  1990,  n.  43, come
 modificato dal d.l. n. 344/1990 convertito nella  legge  23  gennaio
 1991, n. 21;
    Visti  i  ricorsi  con  i  relativi  allegati,  visti  gli atti di
 costituzione in  giudizio  dell'I.N.P.S.  e,  quanto  al  ricorso  n.
 55/1991, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti di causa;
    Nominato relatore, alla pubblica udienza dell'11 novembre 1992  il
 consigliere Paolo Buonvino;
    Uditi,  l'avv.  Pizzuti  per  i  ricorrenti,  l'avv. Mercanti, per
 l'I.N.P.S. e l'avv. dello Stato Guicciardi per la Presidenza C.M.;
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
                               F A T T O
    Gli odierni ricorrenti, tutti inquadrati nella  settima  qualifica
 funzionale,  profilo di funzionario d'amministrazione, impugnano, con
 il primo dei ricorsi in epigrafe - n. 65/1991 - la delibera del  C.E.
 dell'I.N.P.S.  22 novembre 1990, n. 30, con la quale e' stato indetto
 un concorso interno a 4320  posti  di  funzionario  d'amministrazione
 (VIII q.f.) nella parte in cui prevede, quale requisito d'ammissione,
 l'essere  appartenuto  alla carriera di concetto alla data di entrata
 in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, con lo stesso ricorso si
 impugna, altresi', il d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, ove sia ad  esso
 imputabile la previsione limitativa dianzi indicata.
    Vengono svolti i seguenti motivi:
      1) violazione artt. 1 e 8 del d.P.R. n. 285/1988; violazione del
 d.P.R.  n.  935/1986  e  d.P.R.  n. 346/1983; violazione artt. 3 e 97
 della Costituzione: i ricorrenti, tutti dotati di diploma  di  laurea
 ed  in  possesso,  altresi',  del requisito alternativo dei 5 anni di
 servizio nella qualifica immediatamente inferiore a  quella  messa  a
 concorso   assumono,  in  primo  luogo,  che  l'aver  richiesto,  per
 l'accesso al concorso in parola,  quale  requisito  ulteriore  quello
 dell'appartenenza  alla categoria di concetto alla data di entrata in
 vigore del d.P.R. n. 411/1976, violerebbe il dettato dell'art. 1  del
 d.P.R.  1› marzo 1988, n. 285, che non prevede affatto il possesso di
 detto requisito  specifico;  ne'  l'introduzione  di  questo  sarebbe
 ascrivibile  al  d.P.R.  n.  43/1990,  come  integrato  dal  d.l. n.
 193/1990 - peraltro, non convertito in legge -,  questo  introducendo
 la  detta  limitazione  solo  con  riguardo ai concorsi ex art. 8 del
 d.P.R. n. 285 cit., mentre nessuna modifica  esso  avrebbe  apportato
 all'art. 1 dello stesso decreto: del resto, si assume ancora, sarebbe
 manifestamente  illogico da un lato l'aver previsto la limitazione in
 parola solo con riguardo al concorso di funzionario d'amministrazione
 (mentre analoga limitazione non e' stata prevista per i  concorsi  ad
 altri  profili  della  stessa  VIII  q.f.),  dall'altro escludere dal
 concorso proprio  i  soggetti  maggiormente  qualificati,  in  quanto
 dotati  di  diploma  di laurea, ed ammettervi, per converso, soggetti
 sicuramente meno  qualificati  per  quanto  attiene  al  possesso  di
 specifici requisiti culturali;
      2)   violazione   delle  stesse  norme  e  principi  generali  -
 illogicita',  difetto  di  motivazione,  disparita'  di  trattamento,
 ingiustizia  manifesta,  sviamento:  le doglianze svolte con il primo
 motivo di gravame troverebbero conferma nel  fatto  che  al  servizio
 prestato   nella   categoria   immediatamente  inferiore  sono  stati
 attribuiti punti 0,15 per ogni  anno,  mentre  al  servizio  prestato
 nella  ex  categoria  di  concetto e qualifiche equiparate (cioe', in
 posizione inferiore) sono stati attribuiti punti 0,20 per ogni anno;
      3)  violazione  artt.  3,  4,  97  della  Costituzione:  in  via
 subordinata  i  ricorrenti  deducono  l'illegittimita'  del  d.l. n.
 193/1990 e di tutte le norme, precedenti e successive, che  prevedano
 che    per    la   partecipazione   al   concorso   per   funzionario
 d'amministrazione sia richiesto, quale requisito, l'appartenenza alla
 categoria  di  concetto  alla  data  di  riferimento  anzidetta,  per
 violazione  delle  indicate  norme costituzionali, sotto i profili in
 precedenza esposti.
    Si e' formalmente costituito in giudizio l'I.N.P.S.
    Si  e',  altresi',  costituita  in  giudizio  la  Presidenza   del
 Consiglio  dei  Ministri che, con memoria conclusionale, ha insistito
 per il rigetto del ricorso perche' infondato.
    Con il secondo dei ricorsi in epigrafe -  n.  65/91  -  si  chiede
 l'annullamento  del  provvedimento  di  esclusione dei ricorrenti dal
 concorso di cui trattasi per difetto del requisito sopra contestato.
    In particolare, i ricorrenti denunciano la  violazione,  da  parte
 dell'art.  11  del d.P.R. n. 43/1990, come modificato, da ultimo, dal
 d.l. n. 344/1990, convertito in legge n. 21/1991,  dei  principi  di
 cui  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione per essere stato da detta
 disciplina introdotto il principio - recepito nel bando di concorso e
 nel provvedimento di esclusione qui gravato, che ne consegue -  della
 riserva  del  concorso  a beneficio dei soli dipendenti appartenenti,
 alla data di entrata in vigore del ripetuto d.P.R. n. 411/1976,  alla
 carriera  di  concetto, a prescindere dal possesso del titolo di stu-
 dio, mentre, per converso, ne sono stati esclusi quei dipendenti che,
 pur assunti in momento successivo, sono, peraltro,  in  possesso  del
 titolo  di  studio  prescritto  per  l'accesso alla qualifica messa a
 concorso - diploma di laurea; la disparita' di  trattamento  sarebbe,
 inoltre, ascrivibile anche al fatto che solo per l'accesso al profilo
 di  funzionario d'amministrazione e' stata prevista la limitazione in
 parola, mentre analogo discrimine  non  e'  stato  previsto  per  gli
 analoghi  concorsi  di  accesso  ad altri profili dell'ottava q.f. Si
 osserva,  ancora,  da  parte  dei  ricorrenti,  che  l'anzianita'  di
 servizio  potrebbe,  al massimo, costituire un'alternativa al mancato
 possesso del titolo di studio, ma non potrebbe arrivarsi  all'assurdo
 che  il  personale  laureato  possa essere escluso da un concorso per
 posti che normalmente  prevedono,  come  titolo  fondamentale,  detto
 superiore titolo di studio e vi venga ammesso, invece, solo personale
 in  possesso  di  un titolo anche largamente inferiore (e che proprio
 per tale motivo ha potuto, spesso,  iniziare  prima  il  rapporto  di
 lavoro con l'ente). Si fa constare, infine, l'incongruenza insita nel
 fatto  che  al  diploma  di laurea e' stato attribuito, nel bando, il
 punteggio massimo - donde l'intrinseco riconoscimento di una notevole
 importanza - corrispondente al punteggio attribuito a ben 10 anni  di
 servizio.
    L'I.N.P.S.,  costituitosi  in giudizio, insiste per il rigetto del
 ricorso perche' infondato.
    Si e' pure costituita in giudizio la  Presidenza  C.M.,  del  pari
 insistendo per il rigetto del ricorso perche' infondato.
    Con  memoria  conclusionale  i  ricorrenti  ribadiscono  i  propri
 assunti difensivi.
                             D I R I T T O
    Il  primo  dei  ricorsi  in   esame   e'   proposto   avverso   il
 provvedimento,  meglio in epigrafe indicato, di indizione di concorso
 interno  a  4320  posti  di  funzionario  d'amministrazione   (ottava
 qualifica  funzionale)  nella  parte  in cui prevede, quale requisito
 d'ammissione, l'essere appartenuto alla  carriera  di  concetto  alla
 data  di  entrata  in  vigore  del  d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; il
 secondo ricorso e' proposto avverso il  provvedimento  di  esclusione
 dei   ricorrenti  dal  concorso  stesso  per  difetto  del  requisito
 anzidetto.
    Attesa la loro  connessione  soggettiva  ed  oggettiva  i  ricorsi
 possono essere riuniti.
    Vanno,  in  primo  luogo,  disattese  le doglianze con le quali si
 denuncia  la  violazione  del  d.P.R.  n.  285  del  1›  marzo   1988
 nell'assunto  che  detto decreto non avrebbe previsto la possibilita'
 di richiedere un requisito siffatto e che, inoltre, esso non  sarebbe
 stato  introdotto  neppure dal d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43 - e suc-
 cessive modifiche - questo, secondo l'assunto  attoreo,  introducendo
 la  detta  limitazione  solo  con  riguardo ai concorsi ex art. 8 del
 d.P.R. n. 285 cit., mentre nessuna modifica  esso  avrebbe  apportato
 all'art. 1 dello stesso decreto.
    Ed,  invero, come emerge con chiarezza dalla delibera di indizione
 del concorso, l'I.N.P.S. ha  inteso  espressamente  dare  attuazione,
 nella  specie,  all'art.  11  del  d.P.R.  n.  43/1990  e  successive
 modifiche ed integrazioni; e, tra tali modifiche ed  integrazioni  vi
 e'  proprio quella di cui si discute, il citato art. 11 essendo stato
 modificato  dall'art.  12  del  d.l.  24  novembre  1990,  n.   344,
 convertito  in legge 23 gennaio 1991, n. 21, tra l'altro, nella parte
 in cui, con riguardo proprio ai concorsi  interni  banditi  ai  sensi
 dell'art.  8 del d.P.R. n. 285/1988, aggiunge, ai fini soltanto della
 partecipazione ai concorsi a posti di funzionario  d'amministrazione,
 agli  ordinari  requisiti di cui agli artt. 1 e 7 dello stesso d.P.R.
 n. 285, quello specifico dell'appartenenza alla carriera di  concetto
 alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 411/1976.
    Con  la  conseguenza  che,  nel  bandire  il  concorso  in  esame,
 correttamente l'I.N.P.S. ha richiesto il possesso del detto requisito
 e, per l'effetto, correttamente  ha  fatto  discendere,  dal  mancato
 possesso  del  requisito stesso da parte degli odierni ricorrenti, la
 loro esclusione dal concorso stesso.
    Eccepiscono,   in   subordine,   i   ricorrenti,  l'illegittimita'
 costituzionale delle disposizioni in parola, nella parte in cui,  per
 l'appunto,  hanno  richiesto,  ai  fini  della partecipazione al solo
 concorso di funzionario d'amministrazione, il possesso del  requisito
 dell'appartenenza alla carriera di concetto alla data dell'entrata in
 vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
    In  particolare, gli intimanti denunciano il contrasto della norma
 stessa con i principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Ritiene il  collegio  che  la  questione  non  sia  manifestamente
 infondata.
    Si deve osservare, infatti, che mentre per gli aspiranti a profili
 diversi  da  quello  di  funzionario  d'amministrazione  e' richiesto
 semplicemente il possesso dei requisiti di cui  agli  artt.  1  e  7,
 secondo  comma,  del  d.P.R.  n.  285/1988  (e,  dunque,  il semplice
 possesso di una determinata  anzianita'  nella  settima  q.f.  ed  il
 possesso  del  diploma di scuola media superiore), viceversa, per gli
 aspiranti al profilo di funzionario d'amministrazione  e'  richiesto,
 in  aggiunta ai requisiti anzidetti, anche il possesso dell'ulteriore
 specifico  requisito   di   cui   si   discute   e,   cioe',   quello
 dell'appartenenza  alla categoria di concetto alla data di entrata in
 vigore del d.P.R. n. 411/1976.
    Ai concorsi interni per l'accesso a profili di ottava q.f. diversi
 da  quello   di   funzionario   d'amministrazione   possono,   dunque
 partecipare  sia  dipendenti  provenienti dalla categoria di concetto
 del vecchio ordinamento, sia dipendenti di provenienza diversa  anche
 assunti  successivamente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n.
 411/1976, purche', naturalmente, in possesso dei requisiti minimi  di
 cui agli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 285/1988.
    Viceversa, questo non e' possibile per i concorrenti al profilo di
 funzionario  d'amministrazione per i quali, oltre a quelli ora detti,
 e' richiesto anche l'ulteriore specifico  requisito  in  questa  sede
 contestato;  con  la  conseguente  esclusione  dal  concorso di tutti
 coloro che, come  i  ricorrenti  odierni,  sono  acceduti  nei  ruoli
 dell'amministrazione in un momento successivo ed in base al superiore
 titolo  di  studio  - il diploma di laurea - specificamente richiesto
 per l'accesso alla qualifica che ha poi dato  titolo  all'inserimento
 nella  qualifica  di attuale appartenenza ai sensi dell'art. 4, primo
 comma,  del  citato  D.P.R.  n.  285/1988  ed  allegata  tabella   di
 equiparazione.
    Ebbene,  non  e'  dato  comprendere  quale  ragionevole discrimine
 legittimi il disomogeneo  trattamento  riservato  alle  categorie  di
 personale di cui si discute, in virtu' del quale, mentre il personale
 di  settima  q.f.  collocato  nei  profili per i quali e' prevista la
 mobilita' verticale verso il profilo di funzionario d'amministrazione
 puo' accedere al relativo concorso solo se in possesso  del  ripetuto
 requisito,   al  contrario,  il  personale,  pure  di  settima  q.f.,
 appartenente a profili con mobilita' verticale verso altri profili di
 ottava q.f. puo' partecipare ai relativi concorsi interni  senza  che
 per  esso  valga  la preclusione di cui si e' detto, e cio' ancorche'
 non si riscontrino - ne' sono state addotte - ragioni  giustificative
 di  un  siffatto  diverso  trattamento,  che  non appare avere logica
 scaturigine neppure in pregresse, qualificate aspettative  giuridiche
 di  carriera  proprie,  eventualmente, solo del personale proveniente
 dal ruolo amministrativo della categoria di concetto (e transito,  ex
 d.P.R.  n. 411/1976, nel nuovo ruolo amministrativo, con qualifica di
 assistente)  e  non  dell'analogo  personale,  pure appartenente alla
 pregressa categoria di concetto, ma  inserito  nei  ruoli  tecnico  e
 professionale dell'ordinamento ex d.P.R.  n. 411/1976.
    L'irrazionalita'  della  norma  in  esame  e',  altresi', insita e
 manifesta anche nella  circostanza  per  cui  gli  appartenenti  alla
 settima  q.f.,  profilo  di  collaboratore d'amministrazione, che, in
 ipotesi,  abbiano  conseguito,  per  mobilita'  orizzontale   (giusta
 tabella  all.  1›  al  d.P.R.  n.  43/1990),  l'accesso al profilo di
 ispettore di vigilanza, possono partecipare al  concorso  inteno  per
 l'ottava  q.f.,  profilo  di  funzionario di vigilanza, senza che per
 loro  operi  la  preclusione  di  cui  si  discute  (e,  in  caso  di
 superamento  del  concorso,  ottenere, ove sussista disponibilita' di
 posto, l'ulteriore passaggio a funzionario  d'amministrazione  sempre
 in  virtu'  della  citata  tabella  all. 1› al d.P.R. n. 43/1990, con
 evidente totale aggiramento, in tal caso, della preclusione  stessa);
 donde gli ulteriori connessi profili di irragionevolezza e disparita'
 di trattamento insiti nella disposizione di cui si discute.
    Questa,  del  resto,  non  sembra  neppure  conforme agli ordinari
 principi di buona amministrazione  visto  che,  come  denunciano  gli
 stessi  ricorrenti,  preclude, in effetti, al personale astrattamente
 piu' qualificato - quello, cioe', dotato  del  diploma  di  laurea  e
 acceduto,  in  forza  di esso, in posizioni del pregresso ordinamento
 poi inserite in settima q.f. -  anche  la  semplice  possibilita'  di
 accesso  al  concorso  ad un profilo dell'ottava q.f. per il quale e'
 ordinariamente previsto proprio il possesso del  diploma  di  laurea,
 mentre al concorso stesso viene, di fatto, ammesso solo personale che
 gia' ha fruito, in passato, di concreti benefici di inquadramento che
 gli  hanno  consentito di pervenire, pur senza detto titolo di studio
 superiore, in settima q.f.
    In altre parole, non sembra ragionevole, ne' conforme ai  principi
 di  buona  amministrazione,  il fatto che si privilegi, per l'accesso
 all'ottava q.f., una  categoria  di  personale  intrinsecamente  meno
 qualificata  sotto  il  rofilo  del  possesso  di specifici requisiti
 culturali - e favorita: nell'accesso alla  carriera,  dalla  maggiore
 brevita' del ciclo di studi richiesto per conseguire il titolo minimo
 necessario   per  l'inserimento,  a  suo  tempo,  nella  carriera  di
 concetto; nello sviluppo di carriera, dal fenomeno del mansionismo  -
 mentre  se  ne  pregiudica  un'altra  che,  per  essere acceduta alla
 settima q.f. in base allo  specifico  titolo  di  studio  per  questo
 richiesto,  non puo' certamente essere posta su di un piano diverso e
 meno qualificato e qualificante,  con  inevitabile  svilimento  delle
 proprie legittime aspettative di carriera.
    Per  i  suesposti  motivi, non appare manifestamente infondata, in
 relazione agli artt. 3 e  97  della  Costituzione,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 11 del d.P.R. 13 gennaio 1990,
 n. 43, come modificato dall'art. 12 del d.l. 24  novembre  1990,  n.
 344,  convertito  in legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella parte in cui
 preclude  l'accesso  al  concorso   all'ottava   q.f.,   profilo   di
 funzionario   d'amministrazione,  a  coloro  che,  pur  dotati  dello
 specifico titolo di studio -  diploma  di  laurea  -  previsto  dalle
 tabelle allegate al d.P.R. 1› marzo 1988, n. 285, nonche' degli altri
 requisiti  di cui agli artt. 1 e 7 dello stesso decreto, necessari ai
 fini  della  partecipazione  al  concorso  medesimo,   non   fossero,
 peraltro, inseriti nella carriera di concetto alla data di entrata in
 vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411.
    Quanto  alla  rilevanza  della  dedotta  questione  ai  fini della
 risoluzione della presente controversia, essa e' insita nel fatto che
 la fondatezza dell'eccezione in  esame  condurrebbe  all'annullamento
 del bando di concorso qui gravato nella parte in cui, in applicazione
 del  citato  art.  11, reca la preclusione di cui si discute, nonche'
 all'annullamento del provvedimento di esclusione dei  ricorrenti  dal
 concorso stesso.
    Previa  riunione  di  ricorsi in epigrafe, deve, conseguentemente,
 disporsi la sospensione del presente giudizio e la  remissione  della
 dedotta questione all'esame della Corte costituzionale;
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  11 del d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, come
 modificato  dall'art.  12  del  d.l.  24  novembre  1990,  n.   344,
 convertito  in  legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella parte in cui pre-
 clude l'accesso al concorso all'ottava q.f., profilo  di  funzionario
 d'amministrazione,  a  coloro che, pur dotati di specifico diploma di
 laurea, non fossero, peraltro, inseriti nella  carriera  di  concetto
 alla data di entrata in vigore del d.P.R. 26 maggio 1976, n.  411;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  manda  alla segreteria della
 sezione perche' trasmetta gli atti alla Corte costituzionale  per  la
 risoluzione della prospettata questione;
    Ordine  che  la  presente  ordinanza  sia notificata alle parti in
 causa e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio  dell'11  novembre
 1992.
                         Il presidente: MICELI
                                    Il consigliere estensore: BUONVINO
 93C0755