N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993

                                N. 384
     Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Veneto sul ricorso proposto da D'Amico Ernesto ed
 altri contro il Ministero di grazia e giustizia
 Impiego pubblico - Magistratura - Uditore giudiziario, gia'
    referendario   parlamentare   del   Senato   della   Repubblica  -
    Attribuzione di trattamento  economico  ad  personam  superiore  a
    quello  spettantegli  come  magistrato, per diritto al computo del
    maturato  economico  della  precedente  carriera  -  Richiesta  di
    allineamento   stipendiale   di  magistrati  di  pari  o  maggiore
    anzianita' - Ius superveniens e norma di interpretazione autentica
    - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali
    "ancorche'  aventi  effetti  anteriori  all'11  luglio   1992"   -
    Violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di ragionevolezza, di
    imparzialita' e di buon andamento della p.a. nonche'  di  pienezza
    della tutela giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 284 (recte: 384), art. 7, settimo comma,
    convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1188/92
 proposto da Ernesto d'Amico, Michele  Dusi,  Sandro  Sperandio,  Aldo
 Celentano, Fernando Platania, Maria Grazia Zattoni, Luigi Perina, Ugo
 Cingano,  Carla  Marina  Lendaro  e  Marco Zanatelli, rappresentati e
 difesi dagli avvocati Cesare Janna e Franco Zambelli, con elezione di
 domicilio presso  lo  studio  del  secondo  in  Venezia  Mestre,  via
 Ospedale  n.  9/12,  contro  il  Ministero  di grazia e giustizia, in
 persona del Ministro pro-tempore, presentato e difeso dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria  per  legge,  per
 l'accertamento  del  diritto  dei  ricorrenti, magistrati dell'ordine
 giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva
 del collega Antonio Francesco Esposito ex art. 4,  terzo  comma,  del
 d.l.  27  settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre
 1982, n. 869;
    Visto il ricorso, notificato il 16 aprile 1992 e depositato presso
 la segreteria il 22 aprile 1992 con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste le memorie prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'11  marzo  1993  (relatore il
 consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Janna per i ricorrenti e l'avv.
 dello Stato Muscarello per l'Amministrazione statale resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I  ricorrenti,  magistrati   dell'ordine   giudiziario,   invocano
 l'applicazione   del   c.d.   "allineamento   stipendiale",  istituto
 introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982,  n.
 681,  convertito  in  legge 20 novembre 1982, n. 869, successivamente
 confermato per il personale di magistratura dall'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265.
    Deducono  a  sostegno del ricorso che l'istituto dell'allineamento
 stipendiale, rimedio di carattere generale del pubblico impiego volto
 ad evitare  situazioni  di  squilibrio  retributivo,  e'  conforme  a
 principi  costituzionali  (artt.  3, 36, 97 e 107 della Costituzione)
 secondo cui a  parita'  di  funzione  deve  corrispondere  lo  stesso
 trattamento economico.
    L'applicabilita'  di  tale  istituto  ai  magistrati  ordinari  e'
 espressamente riconosciuta dal primo comma dell'art. 1 della legge  8
 agosto  1991,  n. 265, col limite che sono valutabili soltanto i piu'
 favorevoli   trattamenti   economici   conseguiti   nelle    carriere
 dirigenziali   dell'Amministrazione  dello  Stato  o  equiparate.  Le
 ulteriori limitazioni a tale principio recate dai commi primo e terzo
 si applicano per il futuro, ma non possono comprimere il diritto gia'
 maturato dai ricorrenti prima dell'entrata in vigore della  legge  n.
 265/1991.
    Cio' premesso, i ricorrenti espongono di avere tutti un'anzianita'
 di  carriera  superiore  a  quella del loro collega Antonio Francesco
 Esposito  il  quale,  nominato  uditore  giudiziario  nel  1989,   ha
 conservato  il  piu'  favorevole trattamento economico maturato nella
 precedente carriera (equiparata a quella dirigenziale dello Stato) di
 referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.
    Chiedono pertanto che sia riconosciuto il loro diritto a percepire
 un trattamento retributivo  non  inferiore  a  quello  dell'anzidetto
 magistrato,  con la condanna dell'amministrazione alla corresponsione
 delle relative differenze retributive con interessi  e  rivalutazione
 monetaria.
    L'amministrazione  statale  intimata, costituitasi in giudizio, ha
 controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso.  La
 difesa   erariale   in   particolare   ha  osservato  che  l'istituto
 dell'allineamento    stipendiale,    disciplinato    retroattivamente
 dall'art.  1  della  legge  n. 265/1991 che ha natura interpretativa,
 sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e'
 quello di accesso alla magistratura ordinaria) e  che  esso  comunque
 non  sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito non
 proviene da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata,  come
 prescritto  dal  primo  comma.  Infine, ha eccepito che l'abrogazione
 dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma,  del
 d.l.  11  luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992,
 n. 359 e dalla relativa interpretazione autentica di cui  all'art.  7
 del  d.l.  18  settembre  1992,  n.  384,  convertito nella legge 14
 novembre 1992, n. 438, ha eliminato  in  radice  la  possibilita'  di
 accoglimento del ricorso.
    Nell'ampia    memoria    prodotta   in   giudizio   nell'imminenza
 dell'udienza di discussione, i ricorrenti  hanno  poi  osservato  che
 l'abrogazione  dell'allineamento  stipendiale,  recata  dall'art.  2,
 quarto comma, del d.l. 11 luglio  1992,  n.  333,  convertito  nella
 legge  8  agosto 1992, n. 359 e la relativa interpretazione autentica
 di cui all'art. 7 del d.l. 18 settembre  1992,  n.  384,  convertito
 nella legge 14 novembre 1992, n. 438, non incide sul diritto maturato
 dai   ricorrenti   all'allineamento   stipendiale  del  personale  di
 magistratura.
    Infatti  si  tratterebbe  di  disposizioni  prive   di   efficacia
 retroattiva,  inapplicabili  al  caso  dei  ricorrenti che hanno gia'
 acquisito il diritto in questione: cio' riguarderebbe anche l'art.  7
 del  d.l.  n.  384/1992,  la cui natura di interpretazione autentica
 sarebbe solo apparente, avendo contenuto innovativo.
    Una   diversa  impostazione,  ad  avviso  degli  interessati,  non
 potrebbe  non  ingenerare   sospetti   di   incostituzionalita'   per
 violazione   degli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,  in  quanto
 emergerebbe lo sviamento e l'irragionevolezza dello  strumento  usato
 per eludere il principio di irretroattivita'.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 382/1993).
 93C0758