N. 384 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993
N. 384 Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da D'Amico Ernesto ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia Impiego pubblico - Magistratura - Uditore giudiziario, gia' referendario parlamentare del Senato della Repubblica - Attribuzione di trattamento economico ad personam superiore a quello spettantegli come magistrato, per diritto al computo del maturato economico della precedente carriera - Richiesta di allineamento stipendiale di magistrati di pari o maggiore anzianita' - Ius superveniens e norma di interpretazione autentica - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali "ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992" - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialita' e di buon andamento della p.a. nonche' di pienezza della tutela giurisdizionale. (D.L. 19 settembre 1992, n. 284 (recte: 384), art. 7, settimo comma, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, 97 e 113).(GU n.29 del 14-7-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1188/92 proposto da Ernesto d'Amico, Michele Dusi, Sandro Sperandio, Aldo Celentano, Fernando Platania, Maria Grazia Zattoni, Luigi Perina, Ugo Cingano, Carla Marina Lendaro e Marco Zanatelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Cesare Janna e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Ospedale n. 9/12, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, presentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge, per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva del collega Antonio Francesco Esposito ex art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869; Visto il ricorso, notificato il 16 aprile 1992 e depositato presso la segreteria il 22 aprile 1992 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza dell'11 marzo 1993 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Janna per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Muscarello per l'Amministrazione statale resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O I ricorrenti, magistrati dell'ordine giudiziario, invocano l'applicazione del c.d. "allineamento stipendiale", istituto introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869, successivamente confermato per il personale di magistratura dall'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265. Deducono a sostegno del ricorso che l'istituto dell'allineamento stipendiale, rimedio di carattere generale del pubblico impiego volto ad evitare situazioni di squilibrio retributivo, e' conforme a principi costituzionali (artt. 3, 36, 97 e 107 della Costituzione) secondo cui a parita' di funzione deve corrispondere lo stesso trattamento economico. L'applicabilita' di tale istituto ai magistrati ordinari e' espressamente riconosciuta dal primo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 265, col limite che sono valutabili soltanto i piu' favorevoli trattamenti economici conseguiti nelle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate. Le ulteriori limitazioni a tale principio recate dai commi primo e terzo si applicano per il futuro, ma non possono comprimere il diritto gia' maturato dai ricorrenti prima dell'entrata in vigore della legge n. 265/1991. Cio' premesso, i ricorrenti espongono di avere tutti un'anzianita' di carriera superiore a quella del loro collega Antonio Francesco Esposito il quale, nominato uditore giudiziario nel 1989, ha conservato il piu' favorevole trattamento economico maturato nella precedente carriera (equiparata a quella dirigenziale dello Stato) di referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica. Chiedono pertanto che sia riconosciuto il loro diritto a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello dell'anzidetto magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive con interessi e rivalutazione monetaria. L'amministrazione statale intimata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La difesa erariale in particolare ha osservato che l'istituto dell'allineamento stipendiale, disciplinato retroattivamente dall'art. 1 della legge n. 265/1991 che ha natura interpretativa, sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e' quello di accesso alla magistratura ordinaria) e che esso comunque non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito non proviene da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come prescritto dal primo comma. Infine, ha eccepito che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7 del d.l. 18 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, ha eliminato in radice la possibilita' di accoglimento del ricorso. Nell'ampia memoria prodotta in giudizio nell'imminenza dell'udienza di discussione, i ricorrenti hanno poi osservato che l'abrogazione dell'allineamento stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e la relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7 del d.l. 18 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, non incide sul diritto maturato dai ricorrenti all'allineamento stipendiale del personale di magistratura. Infatti si tratterebbe di disposizioni prive di efficacia retroattiva, inapplicabili al caso dei ricorrenti che hanno gia' acquisito il diritto in questione: cio' riguarderebbe anche l'art. 7 del d.l. n. 384/1992, la cui natura di interpretazione autentica sarebbe solo apparente, avendo contenuto innovativo. Una diversa impostazione, ad avviso degli interessati, non potrebbe non ingenerare sospetti di incostituzionalita' per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto emergerebbe lo sviamento e l'irragionevolezza dello strumento usato per eludere il principio di irretroattivita'. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 382/1993). 93C0758