N. 385 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993

                                N. 385
     Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal tribunale amministrativo
  regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Andreazza Gastone
  ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia
 Impiego pubblico - Magistratura - Uditore giudiziario, gia'
    referendario   parlamentare   del   Senato   della   Repubblica  -
    Attribuzione di trattamento  economico  ad  personam  superiore  a
    quello  spettantegli  come  magistrato, per diritto al computo del
    maturato  economico  della  precedente  carriera  -  Richiesta  di
    allineamento   stipendiale   di  magistrati  di  pari  o  maggiore
    anzianita' - Ius superveniens e norma di interpretazione autentica
    - Divieto di adozione di provvedimenti di allineamento stipendiali
    "ancorche'  aventi  effetti  anteriori  all'11  luglio   1992"   -
    Violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di ragionevolezza, di
    imparzialita' e di buon andamento della p.a. nonche'  di  pienezza
    della tutela giurisdizionale.
 (D.L. 19 settembre 1992, n. 284 (recte: 384), art. 7, settimo comma,
    convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.29 del 14-7-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 107/92 proposto
 da   Gastone   Andreazza,   Agatella  Giuffrida,  Federico  Eramo  ed
 Alessandra Maria Paulatti, rappresentati e difesi dall'avv.  Giuseppe
 de  Vergottini  e dal dott. proc. Nicoletta Monopoli, con elezione di
 domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre,  Calle  del
 Gambero  n.  9, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona
 del Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di Venezia, domiciliataria per legge, per
 l'accertamento del diritto  dei  ricorrenti,  magistrati  dell'ordine
 giudiziario, all'allineamento stipendiale sulla posizione retributiva
 del  collega  Antonio  Francesco Esposito ex art. 4, terzo comma, del
 d.l. 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge  20  novembre
 1982, n. 869.
    Visto  il  ricorso,  notificato  il  19 dicembre 1991 e depositato
 presso la segreteria il 15 gennaio 1992 con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste le memorie prodotte;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  dell'11  marzo  1993  (relatore il
 consigliere  Lorenzo  Stevanato)  il  dott.  proc.  Monopoli  per   i
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  Muscarello per l'Amministrazione
 statale resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I  ricorrenti,  magistrati   dell'ordine   giudiziario,   invocano
 l'applicazione   del   c.d.   "allineamento   stipendiale",  istituto
 introdotto dall'art. 4, terzo comma, del d.l. 27 settembre 1982,  n.
 681,  convertito  in  legge 20 novembre 1982, n. 869, successivamente
 confermato per il personale di magistratura dall'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265.
    Deducono a sostegno del ricorso che  l'istituto  dell'allineamento
 stipendiale, rimedio di carattere generale del pubblico impiego volto
 ad  evitare  situazioni  di  squilibrio  retributivo,  e'  conforme a
 principi costituzionali (artt. 3, 36, 97 e  107  della  Costituzione)
 secondo  cui  a  parita'  di  funzione  deve  corrispondere lo stesso
 trattamento economico.
    L'applicabilita'  di  tale  istituto  ai  magistrati  ordinari  e'
 espressamente  riconosciuta dal primo comma dell'art. 1 della legge 8
 agosto 1991, n. 265, col limite che sono valutabili soltanto  i  piu'
 favorevoli    trattamenti   economici   conseguiti   nelle   carriere
 dirigenziali  dell'Amministrazione  dello  Stato  o  equiparate.   Le
 ulteriori limitazioni a tale principio recate dai commi primo e terzo
 si applicano per il futuro, ma non possono comprimere il diritto gia'
 maturato  dai  ricorrenti prima dell'entrata in vigore della legge n.
 265/1991.
    Cio' premesso, i ricorrenti espongono di avere tutti un'anzianita'
 di carriera superiore a quella del  loro  collega  Antonio  Francesco
 Esposito   il  quale,  nominato  uditore  giudiziario  nel  1989,  ha
 conservato il piu' favorevole trattamento  economico  maturato  nella
 precedente carriera (equiparata a quella dirigenziale dello Stato) di
 referendario parlamentare presso il Senato della Repubblica.
    Chiedono pertanto che sia riconosciuto il loro diritto a percepire
 un  trattamento  retributivo  non  inferiore  a quello dell'anzidetto
 magistrato, con la condanna dell'amministrazione alla  corresponsione
 delle  relative  differenze retributive con interessi e rivalutazione
 monetaria.
    L'amministrazione statale intimata, costituitasi in  giudizio,  ha
 controdedotto  puntualmente instando per la reiezione del ricorso. La
 difesa  erariale  in  particolare   ha   osservato   che   l'istituto
 dell'allineamento    stipendiale,    disciplinato    retroattivamente
 dall'art. 1 della legge n. 265/1991  che  ha  natura  interpretativa,
 sarebbe escluso dal terzo comma per i concorsi di primo grado (com'e'
 quello  di  accesso  alla magistratura ordinaria) e che esso comunque
 non sarebbe stato applicabile al caso, poiche' il dott. Esposito  non
 proviene  da una carriera dirigenziale dello Stato o equiparata, come
 prescritto dal primo comma. Infine,  ha  eccepito  che  l'abrogazione
 dell'allineamento  stipendiale, recata dall'art. 2, quarto comma, del
 d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8  agosto  1992,
 n.  359  e dalla relativa interpretazione autentica di cui all'art. 7
 del d.l. 18 settembre  1992,  n.  384,  convertito  nella  legge  14
 novembre  1992,  n.  438,  ha  eliminato in radice la possibilita' di
 accoglimento del ricorso.
    Nell'ampia    memoria    prodotta   in   giudizio   nell'imminenza
 dell'udienza di discussione, i ricorrenti  hanno  poi  osservato  che
 l'abrogazione  dell'allineamento  stipendiale,  recata  dall'art.  2,
 quarto comma, del d.l. 11 luglio  1992,  n.  333,  convertito  nella
 legge  8  agosto  1992,  n.  359, non incide sul diritto maturato dai
 ricorrenti   all'allineamento   stipendiale    del    personale    di
 magistratura.
    Infatti   si   tratterebbe  di  disposizioni  prive  di  efficacia
 retroattiva, inapplicabili al caso  dei  ricorrenti  che  hanno  gia'
 acquisito il diritto in questione.
                             D I R I T T O
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 382/1993).
 93C0759