N. 400 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 marzo 1993

                                N. 400
     Ordinanza emessa il 4 marzo 1993 dal tribunale amministrativo
  regionale della Liguria sul ricorso proposto da Moro Giuseppe ed
  altri contro il Ministero della difesa
 Impiego pubblico - Ufficiali delle Forze armate - Attribuzione di
    indennita'  di  parziale  omogeneizzazione alle forze di polizia a
    favore dei capitani, maggiori e  tenenti  colonnelli  che  abbiano
    maturato  quindici  o  venticinque anni dalla predetta nomina e ai
    tenenti e capitani provenienti da  carriere  e  ruoli  diversi  da
    quello   di  appartenenza,  al  compimento  del  diciannovesimo  e
    ventinovesimo anno di servizio militare - Mancata inclusione,  tra
    i   destinatari  del  beneficio,  dei  colonnelli  (nella  specie:
    capitani di vascello)  che  abbiano  maturato  ventinove  anni  di
    servizio  militare  comunque  prestato  - Ingiustificato deteriore
    trattamento  dei  colonnelli   rispetto   agli   altri   ufficiali
    gerarchicamente  subordinati ed irragionevolezza della perdita del
    beneficio per effetto della promozione al grado  di  colonnello  -
    Incidenza  sui  principi  di  imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (Legge 14 novembre 1987, n. 468, art. 1, ottavo comma; d.l. 16
    settembre 1987, n. 379).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  n.  2079/90  rgr,
 proposto  da  Giuseppe Moro, Ciro Fortunato, Umberto Sartori, Alberto
 Romani, Salvatore  De  Feo,  Antonio  Bevilacqua  e  Dorizio  Romito,
 rappresentati   e  difesi  dall'avv.  R.  Giromini  ed  elettivamente
 domiciliati presso la segreteria del t.a.r. adito, ricorrenti, contro
 il Ministero della  difesa,  in  persona  del  Ministro  pro-tempore,
 rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  distrettuale  dello Stato,
 presso  cui  e'  elettivamente  domiciliato,  in  Genova,   v.le   B.
 Partigiane,  2,  resistente,  per l'annullamento del silenzio-rifiuto
 sull'atto di  diffida  e  messa  in  mora  notificato  dagli  attuali
 ricorrenti  al  Ministero della difesa in data 20 luglio 1990, inteso
 ad ottenere il trattamento retributivo di  parziale  omogeneizzazione
 degli  ufficiali  delle  ff.aa.  con  gli  appartenenti alle forze di
 polizia,  con  ogni  atto  presupporto,  preparatorio,  connesso,  di
 esecuzione,  conseguenziale e comunque per ottenere il riconoscimento
 di detto beneficio nei termini prospettati;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 resistente;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del  4 marzo 1993 la relazione del
 primo referendario  Alessandro  Botto  e  uditi  altresi'  l'avv.  G.
 Moretti,  in  sostituzione  dell'avv. R. Giromini, per i ricorrenti e
 l'avv. dello Stato C. Guerra per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                         ESPOSIZIONE DEL FATTO
    Con ricorso notificato il 13 dicembre 1990 Giuseppe Moro ed  altri
 (identificati  in  epigrafe) impugnavano, chiedendone l'annullamento,
 il silenzio rifiuto asseritamente formatosi a  seguito  dell'atto  di
 diffida  e  messa  in mora dagli stessi notificato al Ministero della
 difesa,  inteso  ad  ottenere  il trattamento retributivo di parziale
 omogeneizzazione  degli  ufficiali  delle  forze   armate   con   gli
 appartenenti alle forze di polizia previsto dalla legge n. 468/1987 e
 comunque   instavano   per   il  riconoscimento  di  detto  beneficio
 economico.
    Affermavano i ricorrenti,  ufficiali  con  grado  di  capitano  di
 vascello  (ossia  colonnelli)  attualmente  in  ausiliaria,  di  aver
 usufruito del beneficio economico sopra citato quando ricoprivano  il
 grado  di  tenente  colonnello (c.f.), mentre tale emolumento non gli
 era stato piu' riconosciuto dopo la promozione al grado superiore.
    Cio' comporterebbe, a giudizio  dei  ricorrenti,  l'illegittimita'
 costituzionale  della norma in questione (art. 1, ottavo comma, della
 legge  n.  468/1987)  in  relazione  al  principio   di   uguaglianza
 sostanziale,  nonche'  in  relazione  al principio di imparzialita' e
 buon andamento della p.a.
    Richiedere infatti, ai fini della predetta erogazione a favore dei
 colonnelli, un'anzianita' di  servizio  di  almeno  venticinque  anni
 dalla nomina a s.t.v. impedirebbe di fatto l'accesso a tale beneficio
 da parte degli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi.
    Si   costituiva  in  giudizio  l'amministrazione  della  difesa  e
 chiedeva la reiezione del ricorso proposto.
    A seguito di ordinanza presidenziale istruttoria l'amministrazione
 versava  in  giudizio  copia  degli  atti  relativi   alla   presente
 fattispecie.
    Con  successiva memoria la stessa amministrazione evidenziava come
 la norma contestata dai ricorrenti preveda due  distinte  situazioni:
 quella  dei  capitani,  maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli con
 quindici e venticinque anni dalla nomina a  tenente  (s.t.v.  per  la
 Marina) e quella dei tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli
 provenienti  da  carriere  e ruoli diversi con diciannove e ventinove
 anni di servizio militare comunque prestato. In tale seconda  ipotesi
 non  e'  incluso  il  grado  di  colonnello  ma,  con interpretazione
 amministrativa avallata dalla Corte dei conti, tale beneficio sarebbe
 stato esteso anche ai colonnelli  provenienti  da  carriere  e  ruoli
 diversi,  peraltro  purche'  abbiano  maturato venticinque anni dalla
 nomina a tenente.
    Orbene, non avendo  i  ricorrenti  maturato  tale  anzianita',  di
 conseguenza gli e' stato negato il beneficio economico in questione.
    Con  sentenza  n. 321 del 28 maggio 1992 questo tribunale ordinava
 all'amministrazione  resistente  incombenti   istruttori   e   questa
 ottemperava in data 24 ottobre 1992.
    All'odierna  udienza,  sentiti  i  difensori delle parti, la causa
 veniva trattenuta in decisione dal collegio.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
    Rileva in via preliminare il collegio  come  la  domanda  proposta
 dagli odierni ricorrenti debba essere intesa come rivolta ad ottenere
 un  beneficio  di  natura  patrimoniale  relativamente ad un periodo,
 coincidente con la nomina a capitano di vascello, in cui  essi  erano
 ancora in servizio.
    Detto  beneficio,  ove  riconosciuto,  verrebbe ad incrementare la
 retribuzione  degli  ufficiali  ricorrenti  e  cio'  si  riverberebbe
 favorevolmente,   ma   non   e'   questione   afferente  la  presente
 fattispecie, sugli emolumenti successivamente percepiti dagli  stessi
 a titolo di trattamento di quiescenza.
    Tale qualificazione sub specie iuris della domanda proposta rende,
 da  un  lato, irrilevante l'impugnazione del preteso silenzio rifiuto
 formatosi sulla diffida  inoltrata  al  Ministero  della  difesa  (in
 quanto  trattasi  di domanda di accertamento di un diritto soggettivo
 di natura patrimoniale) e, dall'altro, consente  di  ritenere  questo
 tribunale  fornito  di  giurisdizione  in  merito, essendo altrimenti
 devolute alla cognizione della Corte dei conti  le  controversie  che
 incidono   direttamente  sul  trattamento  economico  spettante  agli
 ufficiali in ausiliaria (cfr. t.a.r. Liguria,  8  novembre  1990,  n.
 698, ed ivi ulteriori richiami).
    Quanto  al merito, osserva il collegio come si configuri rilevante
 e  non  manifestamente  infondata  la  eccezione  di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  ottavo  comma, della legge 14 novembre
 1987, n. 468 (di conversione del d.l. 16  settembre  1987,  n.  379)
 sollevata dai ricorrenti.
    Ed  invero,  essi hanno tutti raggiunto, prima di essere collocati
 in ausiliaria, il grado di capitano  di  vascello  (corrispondente  a
 colonnello)  pur  provenendo  dalla  carriera  dei  sottufficiali  (o
 comunque da carriera differente da quella degli ufficiali).  Cio'  ha
 comportato  l'attribuzione, a loro favore, del beneficio economico in
 questione,   consistente   in   un   importo   annuo   di    parziale
 omogeneizzazione con le forze di polizia, prima che raggiungessero il
 grado  di  capitano  di  vascello  e  quindi nel grado di capitano di
 fregata:  infatti,  alla  data   del   1›   giugno   1987   (prevista
 specificamente  quale  decorrenza  dalla  legge  n.  468/1987),  essi
 avevano maturato oltre  ventinove  anni  di  anzianita'  di  servizio
 militare   comunque   prestato,  ma  non  avevano  altresi'  maturato
 venticinque anni di servizio dalla nomina  a  s.t.v.  e  tale  ultima
 circostanza  ha  provocato,  al  momento della promozione al grado di
 c.v., il mancato ulteriore riconoscimento a loro favore dello  stesso
 beneficio economico.
    Il  comma  ottavo  dell'art. 1 della legge n. 468/1987 attribuisce
 infatti l'indennita'  di  parziale  omogeneizzazione  alle  forze  di
 polizia  a  favore  dei  capitani,  maggiori e tenenti colonnelli che
 abbiano maturato quindici o venticinque anni (ovviamente con  importi
 rispettivamente   differenti)  dalla  nomina  a  s.t.v.,  nonche'  ai
 colonnelli che  abbiano  maturato  venticinque  anni  dalla  predetta
 nomina.
    La  stessa norma estende poi il beneficio in questione ai maggiori
 e ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e  ruoli  diversi  al
 compimento  di  diciannove  e  ventinove  anni  di  servizio militare
 comunque  prestato.  Da  tale  previsione  sono  pertanto  esclusi  i
 colonnelli,  i  quali quindi possono beneficiare di tali importi solo
 nella ipotesi che abbiano maturato venticinque anni  dalla  nomina  a
 s.t.v.
    Poiche',  come  sopra  esposto, gli odierni ricorrenti non avevano
 maturato, alla data della nomina a c.v., la predetta anzianita' dalla
 nomina a s.t.v.,  l'amministrazione  resistente  ha  negato  loro  la
 corresponsione  del  beneficio  economico  di  cui all'art. 1, ottavo
 comma, della legge n. 468/1987, pur  in  precedenza  percepito  dagli
 stessi nel grado inferiore.
    La  rilevanza della questione di legittimita' costituzionale della
 norma in esame appare pertanto  evidente,  dal  momento  che  l'unico
 motivo   ostativo   all'attribuzione  patrimoniale  invocata  risiede
 proprio nella mancata inclusione dei colonnelli (ossia  c.v.)  aventi
 anzianita'   di  servizio  militare  comunque  prestato  superiore  a
 ventinove anni tra gli ufficiali destinatari del beneficio stesso.
    Ritiene altresi' il collegio che non sia manifestamente  infondata
 tale  questione  di legittimita' costituzionale, in quanto non appare
 rispondere al criterio di  ragionevolezza,  oltre  che  a  quelli  di
 uguaglianza   e   di  imparzialita'  e  buon  andamento,  la  mancata
 inclusione tra i destinatari del beneficio anche dei  colonnelli  che
 abbiano   maturato  ventinove  anni  di  servizio  militare  comunque
 prestato, e cio' proprio in relazione  alla  espressa  estensione  di
 tale  beneficio  a  favore  dei tenenti colonnelli aventi la predetta
 anzianita' di servizio complessiva.
    Tale  situazione  normativa,  infatti,  consente  che  determinati
 ufficiali,  come  nel caso di specie, godano di detta indennita' fino
 al  grado  di  tenente  colonnello,  per  poi  perderla  in  caso  di
 promozione al grado superiore.
    Inoltre,  si deve valutare che gli ufficiali superiori provenienti
 da carriere e ruoli differenti rispetto a quello di appartenenza  (ad
 esempio  dai  sottufficiali o dalla truppa) ben difficilmente possono
 raggiungere, per ragioni anagrafiche,  l'anzianita'  di  servizio  di
 venticinque   anni   dalla  nomina  a  s.t.v.  e  cio'  comporta  una
 ingiustificata   disparita'   di   trattamento,   sul   piano   della
 perequazione  economica,  rispetto  agli  altri  colleghi che, avendo
 invece iniziato  la  carriera  tra  gli  ufficiali,  tale  anzianita'
 possono raggiungere.
    D'altronde,  lo  stesso  legislatore ha previsto l'attribuzione di
 tale beneficio economico anche agli ufficiali provenienti da carriere
 e ruoli diversi,  ma  non  appare  ragionevole,  ne'  rispondente  ai
 principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento, l'esclusione da tale
 beneficio di coloro che, proprio in tale carriera, risultino  essersi
 maggiormente distinti raggiungendo il grado superiore di colonnello.
    Tali  argomenti  inducono  pertanto  a ritenere non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione
 degli artt. 3 e 97, primo comma,  della  Costituzione,  dell'art.  1,
 ottavo  comma,  della  legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione
 del d.l. 16 settembre 1987, n. 379.
    Di conseguenza occorre, previa sospensione del giudizio in  esame,
 trasmettere  gli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci
 in merito.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  ai  fini  del  decidere  e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
 ottavo  comma,  della  legge 14 novembre 1987, n. 468 (di conversione
 del d.l. 16 settembre 1987, n. 379) per violazione degli artt.  3  e
 97 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il definitivo giudizio sul ricorso in epigrafe;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale affinche' si pronunci sulla predetta questione;
    Dispone   altresi'   che  la  presente  ordinanza,  a  cura  della
 segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa e al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due
 rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Genova, nella camera  di  consiglio  del  4  marzo
 1993.
                        Il presidente: VIVENZIO
   Il consigliere: FRANCO
                    Il primo referendario relatore ed estensore: BOTTO
 93C0784