N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1993
N. 405 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Khemiri Mourad Ben Balloum Processo penale - Imputato straniero espulso dal territorio dello Stato - Rientro in Italia per la celebrazione del dibattimento - Esclusione - Disparita' di trattamento nei confronti del cittadino italiano - Incidenza sul diritto di difesa. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.30 del 21-7-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente l'ordinanza nel procedimento penale contro Khemiri Mourad Ben Balloum, pronunciando sull'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato al fine di consentire previo rilascio di autorizzazione da parte della competente autorita', il rientro in Italia del suo assistito, espulso dal territorio nazionale, in funzione della partecipazione al presente giudizio; Udito il p.m. che ha espresso parere contrario; Rilevato che l'istanza del difensore non puo' trovare accoglimento giacche' il d.l. 1 luglio 1992, n. 323, che modificando l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, espressamente prevedeva che lo straniero espulso avesse tale facolta', non e' stato convertito nei termini di legge ed e' conseguentemente decaduto; Ritenuto per l'effetto che l'attuale assetto legislativo si risolve in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento, rispetto al cittadino italiano sottoposto a procedimento penale, dello straniero espulso di cui viene del pari compresso l'esercizio del diritto di difesa; Considerato quindi che la questione in oggetto, sulla cui rilevanza non mette conto di spendere parole, va rimessa al vaglio della Corte costituzionale, in relazione alla violazione dei principi sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.
P. Q. M. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale, su relazione agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dell'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni sulla legge 28 febbraio 1990, n. 39, laddove non prevede che lo straniero espulso sia autorizzato al rientro dal territorio nazionale al fine di partecipare alla fase dibattimentale del procedimento penale avviato a suo carico; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Sospende il presente procedimento fino all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale. Il presidente: (firma illeggibile) 93C0789