N. 405 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1993

                                N. 405
     Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 dal Tribunale di Bologna
    nel procedimento penale a carico di Khemiri Mourad Ben Balloum
 Processo penale - Imputato straniero espulso dal territorio dello
    Stato  -  Rientro in Italia per la celebrazione del dibattimento -
    Esclusione - Disparita' di trattamento nei confronti del cittadino
    italiano - Incidenza sul diritto di difesa.
 (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, convertito, con
    modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente  l'ordinanza  nel  procedimento  penale
 contro  Khemiri  Mourad  Ben  Balloum,  pronunciando  sull'istanza di
 rinvio avanzata dal difensore dell'imputato  al  fine  di  consentire
 previo   rilascio   di   autorizzazione  da  parte  della  competente
 autorita', il rientro  in  Italia  del  suo  assistito,  espulso  dal
 territorio  nazionale,  in  funzione della partecipazione al presente
 giudizio;
    Udito il p.m. che ha espresso parere contrario;
    Rilevato che l'istanza del difensore non puo' trovare accoglimento
 giacche' il d.l. 1› luglio 1992, n. 323, che  modificando  l'art.  7
 del  d.l.  30  dicembre  1989,  n.  416,  convertito  nella legge 28
 febbraio 1990,  n.  39,  espressamente  prevedeva  che  lo  straniero
 espulso  avesse tale facolta', non e' stato convertito nei termini di
 legge ed e' conseguentemente decaduto;
    Ritenuto  per  l'effetto  che  l'attuale  assetto  legislativo  si
 risolve  in una ingiustificata e deteriore differenza di trattamento,
 rispetto al cittadino  italiano  sottoposto  a  procedimento  penale,
 dello  straniero  espulso di cui viene del pari compresso l'esercizio
 del diritto di difesa;
    Considerato  quindi  che  la  questione  in  oggetto,  sulla   cui
 rilevanza  non  mette  conto di spendere parole, va rimessa al vaglio
 della Corte costituzionale, in relazione alla violazione dei principi
 sanciti dagli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale.
                               P. Q. M.
    Solleva d'ufficio questione  di  legittimita'  costituzionale,  su
 relazione agli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale, dell'art. 7 del
 d.l.  30  dicembre  1989, n. 416, convertito con modificazioni sulla
 legge 28 febbraio 1990, n. 39, laddove non prevede che  lo  straniero
 espulso  sia  autorizzato al rientro dal territorio nazionale al fine
 di partecipare  alla  fase  dibattimentale  del  procedimento  penale
 avviato a suo carico;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale,
 nonche' la  notifica  della  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due
 rami del Parlamento;
    Sospende il presente  procedimento  fino  all'esito  del  giudizio
 innanzi alla Corte costituzionale.
                  Il presidente: (firma illeggibile)

 93C0789