N. 317 SENTENZA 11 giugno - 15 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione universitaria - Trasferimento nei
 corrispondenti  ruoli  statali,  degli   assistenti   e   ricercatori
 svolgenti  servizio  presso  le  libere  universita' - Esclusione del
 personale  dipendente  dell'ente  universitario  per   la   Lombardia
 orientale  -  Prospettata disparita' di trattamento con incidenza sul
 principio  di  imparzialita'   della   pubblica   amministrazione   -
 Esclusione - Non fondatezza della questione.
 
 (Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.30 del 21-7-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio  BALDASSARRE,
    prof.  Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,
    prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,
    prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  terzo
 comma,  della  legge  14  agosto  1982,  n. 590 (Istituzione di nuove
 universita'), promosso con ordinanza emessa il 10  aprile-23  ottobre
 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione
 di  Brescia  sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed
 altre contro l'Universita' degli Studi di Brescia ed altro,  iscritta
 al  n.  29  del  registro  ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Franchini Oldi Angela ed altre
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi  l'avv.  Federico  Sorrentino  per  Franchini Oldi Angela ed
 altre e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Avanti il tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
 le dottoresse Angela Franchini  Oldi,  Nella  Tralli  Morandi,  Carla
 Rigosa  e  Silvana Bellodi, inquadrate nella qualifica di funzionario
 tecnico dell'universita' degli studi di Brescia, lamentavano di  aver
 diritto  al  diverso  inquadramento  nella posizione di ricercatore e
 impugnavano l'atto relativo. Si costituiva in giudizio  l'universita'
 di  Brescia,  formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo nel
 merito il rigetto dei ricorsi.
    Con  sentenza  parziale   n.   1192   del   1992,   il   Tribunale
 amministrativo   adito   disattendeva   le  preliminari  eccezioni  e
 sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale
 sulla questione  sollevata  con  distinta  e  separata  ordinanza  di
 remissione.
    2.  -  Con  ordinanza  in  pari  data  il Tribunale amministrativo
 regionale della Lombardia ha ritenuto non  manifestamente  infondata,
 in  relazione  agli  artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14
 agosto 1982, n. 590,  nella  parte  in  cui  -  nel  disciplinare  il
 trasferimento  nei  corrispondenti  ruoli statali degli "assistenti e
 ricercatori" - non prende in considerazione il  personale  dipendente
 dell'Ente   Universitario   per  la  Lombardia  orientale  avente  la
 qualifica  di  "assistente  laureato"  e  preposto  all'attivita'  di
 collaborazione  didattica  e  di  ricerca presso i corsi universitari
 statali operanti in Brescia.
    Ha premesso il Tribunale che,  da  un  lato,  le  ricorrenti  sono
 assistenti  di ruolo assunte (a seguito di concorso bandito dall'Ente
 universitario) con la specifica funzione di effettuare  attivita'  di
 ricerca   scientifica   e  di  collaborazione  con  i  docenti  nello
 svolgimento dei corsi e nella conduzione di seminari, esercitazioni e
 gruppi di  studio;  e  che,  da  un  altro  lato,  tali  corsi,  come
 riconosciuto  espressamente dall'art. 18, secondo comma, della citata
 legge n. 590, facevano formalmente capo alle universita'  statali  di
 Milano  e  Parma  (nonche' al Politecnico di Milano) ed erano gestiti
 dall'Ente  universitario  della  Lombardia  orientale,  un  consorzio
 all'uopo  costituito  fra  i  piu'  importanti  enti  locali in vista
 dell'istituzione dell'universita' statale nella citta' di Brescia.
    Orbene,  l'art.  20  della  legge  n.  590  del   1982,   che   ha
 regolamentato  il  passaggio  all'universita'  di Brescia di tutto il
 personale in  servizio  per  l'espletamento  dei  corsi  universitari
 gestiti  dal  consorzio  bresciano,  avrebbe mancato di equiparare le
 ricorrenti agli "assistenti e ricercatori", transitati  integralmente
 nei  ruoli della nuova universita'. Con cio' venendo oggettivamente a
 determinare un'ingiusta discriminazione tra il personale che  avrebbe
 adempiuto  funzioni  fra loro equivalenti. Discriminazione rilevabile
 anche  con  riferimento  a  quelle   categorie   di   "assistenti   e
 ricercatori" delle universita' libere, poi statizzate con la predetta
 legge  (universita'  D'Annunzio di Chieti e universita' dell'Aquila).
 In questi casi la legge avrebbe infatti consentito  il  passaggio  di
 tutti  gli  assistenti  e  ricercatori nella corrispondente categoria
 statale, con l'inquadramento nei ruoli organici.
    Una  tale  previsione sarebbe mancata, invece, per gli "assistenti
 laureati" che operavano presso i corsi universitari tenuti in Brescia
 ed affidati alla gestione dell'E.U.L.O. Onde, una evidente violazione
 degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rilevanti nel giudizio a  quo,
 giacche' l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'dell'art. 20,
 terzo comma, della legge n. 590 del 1982 permetterebbe l'accoglimento
 delle pretese avanzate dalle ricorrenti.
    3. - Si sono costituite le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella
 Tralli  Morandi,  Carla  Rigosa e Silvana Bellodi Turla, con un'unica
 memoria scritta, chiedendo l'accoglimento della questione.
    Hanno premesso, le ricorrenti, che le universita' degli  studi  di
 Milano  e  di  Parma,  nonche'  il  Politecnico di Milano, tennero in
 Brescia i corsi organizzati dall'Ente universitario  della  Lombardia
 orientale,  fornendo  soltanto  i  professori  e non anche (almeno in
 misura adeguata) il personale competente ad  assolvere  le  ulteriori
 attivita'  di supporto sia didattiche sia di ricerca. A queste ultime
 avrebbe fatto fronte  il  consorzio  bresciano  con  l'assunzione  di
 personale   attraverso  un  concorso  bandito  per  la  qualifica  di
 "assistente  laureato",  riconoscendogli  con  delibera  n.  242  del
 1979(sulla base di un analitico "mansionario") le mansioni di docenti
 equiparate a quelle degli assistenti universitari.
    La  legge n. 590, osservano le ricorrenti, avrebbe creato le nuove
 universita' seguendo due distinte strade. O attraverso  l'istituzione
 di nuovi centri universitari statali, dove in precedenza funzionavano
 corsi  decentrati di altre universita', o attraverso la statizzazione
 di universita' libere (o di corsi decentrati  di  tali  universita').
 Nel  primo  caso  il  personale  docente,  inclusi gli assistenti e i
 ricercatori, sarebbe transitato puramente e  semplicemente  presso  i
 nuovi  centri  universitari;  nel  secondo  caso  esso  sarebbe stato
 inquadrato nei corrispondenti ruoli statali.  Nessuna  previsione  vi
 sarebbe  stata  per  il  personale  docente  operante  presso i corsi
 universitari tenuti a Brescia e gestiti dall'Ente  universitario  per
 la  Lombardia  orientale,  diversamente dal personale non docente che
 sarebbe stato inquadrato nelle corrispondenti  qualifiche  funzionali
 del personale di ruolo dell'universita' statale.
    In  conseguenza  di  tale  omissione le ricorrenti sarebbero state
 inquadrate - cosi'  si  sarebbe  risolto  il  loro  problema  -  come
 soprannumerarie  nell'VIII  qualifica  dell'area funzionale "tecnico-
 scientifica  e  socio-sanitaria"  del  personale   di   ruolo   delle
 universita'  statali,  con  il  profilo professionale di "funzionario
 tecnico" e, dunque, nell'ambito del personale non docente.
    Il legislatore non avrebbe tenuto nella giusta  considerazione  le
 peculiari   vicende   a   conclusione   delle   quali  si  e'  giunti
 all'istituzione dell'universita' di Brescia e avrebbe irrazionalmente
 tralasciato di equiparare gli  "assistenti  laureati"  del  Consorzio
 bresciano  agli assistenti e ricercatori universitari inquadrati - in
 forza della legge  n.  590  del  1982  -  fra  gli  "assistenti  e  i
 ricercatori"  del ruolo statale. In tal modo si sarebbe fatto cattivo
 governo del principio di eguaglianza e di quello, connesso,  di  buon
 andamento  della  pubblica amministrazione, differenziando situazioni
 omogenee  (assistenti   e   ricercatori   di   "centri   universitari
 trasformati  in  atenei")  e irragionevolmente eguagliando situazioni
 eterogenee (assistenti dell'Ente bresciano e funzionari tecnici).
    4.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 chiesto  la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di
 costituzionalita'.
    La norma  impugnata  paleserebbe,  secondo  l'Avvocatura,  la  sua
 chiara logica nel consentire il passaggio alla universita' di Brescia
 dei  docenti,  degli assistenti e dei ricercatori gia' inquadrati nei
 ruoli universitari statali. L'Ente consortile non solo non aveva,  ma
 non  avrebbe potuto avere un proprio ruolo di docenti universitari (o
 di assistenti e ricercatori).  Le  ricorrenti,  infatti,  avevano  la
 qualifica  di  "assistenti",  ma  erano  inquadrate  fra i dipendenti
 dell'Ente locale con mansioni che, per quanto elevate,  erano  svolte
 nell'interesse e per le finalita' dell'Ente stesso.
    L'Universita'  di  nuova  istituzione,  infatti,  non  poteva  non
 organizzarsi, quanto al personale docente (ivi inclusi  assistenti  e
 ricercatori), che con personale statale, vale a dire con il personale
 inserito  nei  ruoli  universitari dello Stato (art. 32 del d.P.R. 11
 luglio 1980, n. 382). Poiche' i  dipendenti  dell'Ente  universitario
 della Lombardia orientale non sono (e non potevano essere) assistenti
 e ricercatori ai sensi della legislazione vigente, non competeva loro
 il  richiesto  inquadramento.  Ne'  a  diverse  conclusioni, prosegue
 l'Avvocatura,  si  potrebbe  pervenire   considerando   le   funzioni
 concretamente  adempiute  da  tale  personale,  poiche'  un  siffatto
 giudizio andrebbe adottato solo con riferimento alle previsioni della
 legge (statale) che consente il riconoscimento e la riserva dei posti
 di assistente o di  ricercatore  presso  un'universita'  dello  Stato
 esclusivamente  a  chi  rivesta  tale  qualifica  nei  ruoli  da esso
 istituiti,  indipendentemente  dalle  mansioni  di  fatto  effettuate
 presso altri enti.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 3 e 97
 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  20,  terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, che,
 nel disciplinare il trasferimento nei  corrispondenti  ruoli  statali
 degli  "assistenti  e  ricercatori",  non prende in considerazione il
 personale  dipendente  dell'Ente  universitario  per   la   Lombardia
 orientale  preposto  all'attivita'  di  collaborazione didattica e di
 ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia.
    2. La questione e' infondata.
    La legge 14 agosto 1982,  n.  590,  ha  istituito  le  Universita'
 statali degli studi dell'Abruzzo (Universita' degli studi dell'Aquila
 e  Universita'  degli  studi "G. D'Annunzio"), le Universita' statali
 degli studi di Brescia, del Molise, di Reggio Calabria, di Verona, di
 Trento e la facolta' di economia e commercio dell'Universita' statale
 degli studi di Ancona.
    Molte delle nuove universita'  sono  nate  dalla  "gemmazione"  di
 altre  statali (o libere) che avevano attivato corsi di laurea presso
 le suddette citta' o regioni; e alcune sono state istituite ex novo.
    Nel primo caso la legge, se ha riconosciuto  l'attivita'  prestata
 dal  personale  non docente, ha tuttavia consentito a quello docente,
 gia' inserito nei ruoli nazionali, di  "essere  assegnato  ai  posti"
 delle  nuove  facolta' e universita'. Nessuna forma di sanatoria o di
 immissione in ruolo ope legis ha,  dunque,  riguardato  il  personale
 docente.  La  legge  n.  590  del  1982  non ha, invero, fatto alcuna
 previsione del genere.
    3.  -  La  posizione  delle ricorrenti e' quella degli "assistenti
 laureati", una categoria sconosciuta alla pur variegata normativa sul
 personale docente dell'Universita'. Ciononostante esse richiedono  la
 valorizzazione  della  loro  attivita'  alle dipendenze del Consorzio
 E.U.L.O. (costituito, fra vari enti locali, per la gestione dei corsi
 universitari statali tenuti in Brescia dalle Universita' di Milano  e
 Parma)  attraverso  il  passaggio dai ruoli dell'Ente locale a quelli
 (nazionali) di ricercatore universitario.
    Oltre ad essere chiaramente  priva  di  fondamento  normativo,  la
 richiesta non regge in alcun modo alla verifica di costituzionalita',
 cui   questa   Corte  e'  chiamata.  Non  e'  dato  ravvisare  alcuna
 ingiustificata disparita' di trattamento che possa recare  violazione
 del  principio  di  eguaglianza,  e  neppure  lesione  del  canone di
 ragionevolezza. Questa Corte, infatti, ha  da  ultimo  respinto  ogni
 richiesta  di  ammissione  alle  tornate  idoneative  per  professore
 associato (si vedano le sentenze nn. 412, 367, 359  e  31  del  1992)
 che,  pure,  non  consentono  il  passaggio  automatico nei ruoli del
 personale docente. In tutte si e' ravvisato la evidente  mancanza  di
 ragionevole  assimilazione  delle categorie escluse rispetto a quelle
 ammesse ai giudizi di idoneita'.
    Nella  specie,  peraltro,  si  domanda  di  piu',  essendo  ancora
 maggiore  la  distanza  con  le categorie beneficiarie: si chiede, in
 realta', l'immissione automatica nei ruoli (statali) di  ricercatore,
 mentre  si  e'  svolta  la  propria  attivita'  di  dipendenti  di un
 consorzio,  che  resta  un  ente   locale.   E   l'invocato   tertium
 comparationis  e'  costituito da personale docente gia' di ruolo, che
 e' soltanto transitato dai posti di una universita' a  un'altra.  Non
 vi e', percio', lesione neppure del principio di buon andamento nella
 scelta compiuta dal legislatore.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97 della
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 20,  terzo  comma,  della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal
 Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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