N. 317 SENTENZA 11 giugno - 15 luglio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Trasferimento nei corrispondenti ruoli statali, degli assistenti e ricercatori svolgenti servizio presso le libere universita' - Esclusione del personale dipendente dell'ente universitario per la Lombardia orientale - Prospettata disparita' di trattamento con incidenza sul principio di imparzialita' della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.30 del 21-7-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove universita'), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile-23 ottobre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed altre contro l'Universita' degli Studi di Brescia ed altro, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di costituzione di Franchini Oldi Angela ed altre nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 4 maggio 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Franchini Oldi Angela ed altre e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Avanti il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi, inquadrate nella qualifica di funzionario tecnico dell'universita' degli studi di Brescia, lamentavano di aver diritto al diverso inquadramento nella posizione di ricercatore e impugnavano l'atto relativo. Si costituiva in giudizio l'universita' di Brescia, formulando alcune eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto dei ricorsi. Con sentenza parziale n. 1192 del 1992, il Tribunale amministrativo adito disattendeva le preliminari eccezioni e sospendeva il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione sollevata con distinta e separata ordinanza di remissione. 2. - Con ordinanza in pari data il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha ritenuto non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella parte in cui - nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli "assistenti e ricercatori" - non prende in considerazione il personale dipendente dell'Ente Universitario per la Lombardia orientale avente la qualifica di "assistente laureato" e preposto all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia. Ha premesso il Tribunale che, da un lato, le ricorrenti sono assistenti di ruolo assunte (a seguito di concorso bandito dall'Ente universitario) con la specifica funzione di effettuare attivita' di ricerca scientifica e di collaborazione con i docenti nello svolgimento dei corsi e nella conduzione di seminari, esercitazioni e gruppi di studio; e che, da un altro lato, tali corsi, come riconosciuto espressamente dall'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 590, facevano formalmente capo alle universita' statali di Milano e Parma (nonche' al Politecnico di Milano) ed erano gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, un consorzio all'uopo costituito fra i piu' importanti enti locali in vista dell'istituzione dell'universita' statale nella citta' di Brescia. Orbene, l'art. 20 della legge n. 590 del 1982, che ha regolamentato il passaggio all'universita' di Brescia di tutto il personale in servizio per l'espletamento dei corsi universitari gestiti dal consorzio bresciano, avrebbe mancato di equiparare le ricorrenti agli "assistenti e ricercatori", transitati integralmente nei ruoli della nuova universita'. Con cio' venendo oggettivamente a determinare un'ingiusta discriminazione tra il personale che avrebbe adempiuto funzioni fra loro equivalenti. Discriminazione rilevabile anche con riferimento a quelle categorie di "assistenti e ricercatori" delle universita' libere, poi statizzate con la predetta legge (universita' D'Annunzio di Chieti e universita' dell'Aquila). In questi casi la legge avrebbe infatti consentito il passaggio di tutti gli assistenti e ricercatori nella corrispondente categoria statale, con l'inquadramento nei ruoli organici. Una tale previsione sarebbe mancata, invece, per gli "assistenti laureati" che operavano presso i corsi universitari tenuti in Brescia ed affidati alla gestione dell'E.U.L.O. Onde, una evidente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, rilevanti nel giudizio a quo, giacche' l'eventuale declaratoria di incostituzionalita'dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 590 del 1982 permetterebbe l'accoglimento delle pretese avanzate dalle ricorrenti. 3. - Si sono costituite le dottoresse Angela Franchini Oldi, Nella Tralli Morandi, Carla Rigosa e Silvana Bellodi Turla, con un'unica memoria scritta, chiedendo l'accoglimento della questione. Hanno premesso, le ricorrenti, che le universita' degli studi di Milano e di Parma, nonche' il Politecnico di Milano, tennero in Brescia i corsi organizzati dall'Ente universitario della Lombardia orientale, fornendo soltanto i professori e non anche (almeno in misura adeguata) il personale competente ad assolvere le ulteriori attivita' di supporto sia didattiche sia di ricerca. A queste ultime avrebbe fatto fronte il consorzio bresciano con l'assunzione di personale attraverso un concorso bandito per la qualifica di "assistente laureato", riconoscendogli con delibera n. 242 del 1979(sulla base di un analitico "mansionario") le mansioni di docenti equiparate a quelle degli assistenti universitari. La legge n. 590, osservano le ricorrenti, avrebbe creato le nuove universita' seguendo due distinte strade. O attraverso l'istituzione di nuovi centri universitari statali, dove in precedenza funzionavano corsi decentrati di altre universita', o attraverso la statizzazione di universita' libere (o di corsi decentrati di tali universita'). Nel primo caso il personale docente, inclusi gli assistenti e i ricercatori, sarebbe transitato puramente e semplicemente presso i nuovi centri universitari; nel secondo caso esso sarebbe stato inquadrato nei corrispondenti ruoli statali. Nessuna previsione vi sarebbe stata per il personale docente operante presso i corsi universitari tenuti a Brescia e gestiti dall'Ente universitario per la Lombardia orientale, diversamente dal personale non docente che sarebbe stato inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'universita' statale. In conseguenza di tale omissione le ricorrenti sarebbero state inquadrate - cosi' si sarebbe risolto il loro problema - come soprannumerarie nell'VIII qualifica dell'area funzionale "tecnico- scientifica e socio-sanitaria" del personale di ruolo delle universita' statali, con il profilo professionale di "funzionario tecnico" e, dunque, nell'ambito del personale non docente. Il legislatore non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le peculiari vicende a conclusione delle quali si e' giunti all'istituzione dell'universita' di Brescia e avrebbe irrazionalmente tralasciato di equiparare gli "assistenti laureati" del Consorzio bresciano agli assistenti e ricercatori universitari inquadrati - in forza della legge n. 590 del 1982 - fra gli "assistenti e i ricercatori" del ruolo statale. In tal modo si sarebbe fatto cattivo governo del principio di eguaglianza e di quello, connesso, di buon andamento della pubblica amministrazione, differenziando situazioni omogenee (assistenti e ricercatori di "centri universitari trasformati in atenei") e irragionevolmente eguagliando situazioni eterogenee (assistenti dell'Ente bresciano e funzionari tecnici). 4. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di infondatezza della sollevata questione di costituzionalita'. La norma impugnata paleserebbe, secondo l'Avvocatura, la sua chiara logica nel consentire il passaggio alla universita' di Brescia dei docenti, degli assistenti e dei ricercatori gia' inquadrati nei ruoli universitari statali. L'Ente consortile non solo non aveva, ma non avrebbe potuto avere un proprio ruolo di docenti universitari (o di assistenti e ricercatori). Le ricorrenti, infatti, avevano la qualifica di "assistenti", ma erano inquadrate fra i dipendenti dell'Ente locale con mansioni che, per quanto elevate, erano svolte nell'interesse e per le finalita' dell'Ente stesso. L'Universita' di nuova istituzione, infatti, non poteva non organizzarsi, quanto al personale docente (ivi inclusi assistenti e ricercatori), che con personale statale, vale a dire con il personale inserito nei ruoli universitari dello Stato (art. 32 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382). Poiche' i dipendenti dell'Ente universitario della Lombardia orientale non sono (e non potevano essere) assistenti e ricercatori ai sensi della legislazione vigente, non competeva loro il richiesto inquadramento. Ne' a diverse conclusioni, prosegue l'Avvocatura, si potrebbe pervenire considerando le funzioni concretamente adempiute da tale personale, poiche' un siffatto giudizio andrebbe adottato solo con riferimento alle previsioni della legge (statale) che consente il riconoscimento e la riserva dei posti di assistente o di ricercatore presso un'universita' dello Stato esclusivamente a chi rivesta tale qualifica nei ruoli da esso istituiti, indipendentemente dalle mansioni di fatto effettuate presso altri enti. Considerato in diritto 1. - Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, che, nel disciplinare il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli "assistenti e ricercatori", non prende in considerazione il personale dipendente dell'Ente universitario per la Lombardia orientale preposto all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia. 2. La questione e' infondata. La legge 14 agosto 1982, n. 590, ha istituito le Universita' statali degli studi dell'Abruzzo (Universita' degli studi dell'Aquila e Universita' degli studi "G. D'Annunzio"), le Universita' statali degli studi di Brescia, del Molise, di Reggio Calabria, di Verona, di Trento e la facolta' di economia e commercio dell'Universita' statale degli studi di Ancona. Molte delle nuove universita' sono nate dalla "gemmazione" di altre statali (o libere) che avevano attivato corsi di laurea presso le suddette citta' o regioni; e alcune sono state istituite ex novo. Nel primo caso la legge, se ha riconosciuto l'attivita' prestata dal personale non docente, ha tuttavia consentito a quello docente, gia' inserito nei ruoli nazionali, di "essere assegnato ai posti" delle nuove facolta' e universita'. Nessuna forma di sanatoria o di immissione in ruolo ope legis ha, dunque, riguardato il personale docente. La legge n. 590 del 1982 non ha, invero, fatto alcuna previsione del genere. 3. - La posizione delle ricorrenti e' quella degli "assistenti laureati", una categoria sconosciuta alla pur variegata normativa sul personale docente dell'Universita'. Ciononostante esse richiedono la valorizzazione della loro attivita' alle dipendenze del Consorzio E.U.L.O. (costituito, fra vari enti locali, per la gestione dei corsi universitari statali tenuti in Brescia dalle Universita' di Milano e Parma) attraverso il passaggio dai ruoli dell'Ente locale a quelli (nazionali) di ricercatore universitario. Oltre ad essere chiaramente priva di fondamento normativo, la richiesta non regge in alcun modo alla verifica di costituzionalita', cui questa Corte e' chiamata. Non e' dato ravvisare alcuna ingiustificata disparita' di trattamento che possa recare violazione del principio di eguaglianza, e neppure lesione del canone di ragionevolezza. Questa Corte, infatti, ha da ultimo respinto ogni richiesta di ammissione alle tornate idoneative per professore associato (si vedano le sentenze nn. 412, 367, 359 e 31 del 1992) che, pure, non consentono il passaggio automatico nei ruoli del personale docente. In tutte si e' ravvisato la evidente mancanza di ragionevole assimilazione delle categorie escluse rispetto a quelle ammesse ai giudizi di idoneita'. Nella specie, peraltro, si domanda di piu', essendo ancora maggiore la distanza con le categorie beneficiarie: si chiede, in realta', l'immissione automatica nei ruoli (statali) di ricercatore, mentre si e' svolta la propria attivita' di dipendenti di un consorzio, che resta un ente locale. E l'invocato tertium comparationis e' costituito da personale docente gia' di ruolo, che e' soltanto transitato dai posti di una universita' a un'altra. Non vi e', percio', lesione neppure del principio di buon andamento nella scelta compiuta dal legislatore.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0793