N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1993
N. 411 Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra De Crinito Antonio e l'I.N.A.D.E.L. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio corrisposta dall'INADEL - Esclusione della corresponsione di detta indennita' ai dipendenti degli enti locali relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato, qualora, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 152/1958, non sia stato prestato senza soluzione di continuita' servizio da titolare - Lamentato disconoscimento di parte considerevole del trattamento di fine rapporto, acquisito come frutto di attivita' lavorativa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1 986, dichiarativa di illegittimita' costituzionale di norma concernente fattispecie analoga. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett. b)). (Cost., art. 36).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato, in funzione di giudice del lavoro, la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 509/92 r.a.c.c., pendente tra De Crinito Antonio, (n. 19.061925), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Di Filippo, per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Agropoli (Salerno), via Pio X, n. 14, attore, contro l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in cancelleria, come per legge, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Capuano da Cava dei Tirreni (Salerno) giusta mandato a margine della memoria difensiva, convenuto. Con il ricorso introduttivo, De Crinito Antonio, veterinario, esponeva di aver prestato propria attivita' professionale alle dipendenze dei vari enti locali e nei periodi di seguito indicati: Consorzio San Marzano sul Sarno dal 20 ottobre 1953 al 12 novembre 1953, con la qualifica di interno; comune di Mercato San Severino dal 1 novembre 1954 al 20 maggio 1957, con la qualifica di interno; Consorzio San Marzano sul Sarno dal 15 luglio 1958 al 28 febbraio 1959, 1 marzo 1930 al 31 maggio 1960, 1 dicembre 1960 al 15 novembre 1963, con la qualifica di interno; Consorzio di Torre Orsaia dal 20 aprile 1962 al 25 marzo 1964, con la qualifica di interno; Consorzio di Castellabate dal 1 marzo 1964 al 31 maggio 1982 con la qualifica di titolare; u.s.l. n. 60 di Agropoli dal 1 giugno 1982 al 17 ottobre 1986 con la qualifica di coadiutore e dal 18 ottobre 1986 al 19 giugno 1990, data di collocamento a riposo, con la qualifica di dirigente. L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, ai fini del calcolo dell'indennita' premio fine servizio, aveva valutato soltanto i servizi di ruolo svolti dal 1 giugno 1982 al 19 giugno 1990 e il servizio da titolare svolto a favore del Consorzio di Castellabate dal 1 marzo 1964 al 31 maggio 1982, per complessivi ventisei anni utili senza peraltro tener conto dei servizi non di ruolo comunque prestati a favore degli enti locali come innanzi indicati. Riteneva il De Crinito che invece tali periodi di servizio andavano comunque considerati utili ai fini del calcolo della indennita' premio di servizio, trattandosi di servizi non di ruolo prestati in posti organici vacanti di titolari. Ai sensi della legge 8 marzo 1962, n. 152 e 29 ottobre 1987, n. 440, chiedeva che questo pretore volesse condannare l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al ricalcolo dell'indennita' di premio fine servizio valutando anche il servizio non di ruolo prestato, cosi' come specificato in ricorso, e al pagamento della relativa indennita' gravata di interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio. Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'I.N.A.D.E.L. che eccepiva il difetto della documentazione necessaria per il riconoscimento del servizio reso un posto vacante di organico e comunque, la soluzione di continuita' tra il servizio non di ruolo e quello di ruolo. Piu' in particolare rilevava che il riconoscimento del servizio reso in "posto vacante d'organico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, viene effettuato quando l'iscritto ne abbia maturati i prescritti requisiti e viene riconosciuto solo dopo che ha provato il suo diritto con l'inoltro della documentazione probatoria. L'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, si esegue sulla base dei seguenti atti formali: 1) copia per estratto dei regolamenti organici in vigore nel periodo cui si fa riferimento per la parte normativa e tabellare riguardante il posto da considerare vacante; 2) elenco nominativo dei dipendenti che hanno coperto anno per anno nel periodo in questione tale posto di organico sia in qualita' di titolari che di provvisori; 3) certificato attestante se il servizio in questione sia stato prestato ininterrottamente, ovvero se si siano verificate interruzioni, indicandone, nel caso affermativo, la natura e se sia stata corrisposta o meno la retribuzione; 4) certificato attestante gli emolumenti annui corrisposti nel periodo in questione, precisando i motivi dell'omessa denuncia della vacanza del posto di cui trattasi, al fine del versamento dei contributi previdenziali previsti dall'art. 8 del d.l. 2 novembre 1933, n. 2418, e successive modifiche; 5) copia integrale del provvedimento mediante il quale l' ex dipendente venne nominato come provvisorio in posto d'organico vacante. Osserva poi che il servizio non di ruolo in posti di organico vacante di titolare deve svolgersi senza soluzione di continuita' da quello, il che non nel caso specifico che denunzia invece mancanza di soluzione di continuita' (vedasi domanda). Osserva ancora che il riconoscimento dei servizi di che trattasi per le iscrizioni non di ruolo puo' avvenire solo per i rapporti instaurati dopo il 2 aprile 1968, data di entrata in vigore della legge n. 152 dell'8 marzo 1968 e che la documentazione probatoria deve essere contestuale alla presentazione della domanda e non puo' essere ricostruita ora per allora. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. Rileva al riguardo il giudicante che la legge 8 marzo 1968, n. 152, all'art. 4, secondo comma, lett. b), prevede la computabilita'; ai fini della indennita' premio di servizio, dei periodi di servizio non di ruolo purche' resi in posti di organico vacanti di titolare e sempre che agli stessi facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare. La Corte costituzionale ha da tempo affermato (sentenza n. 208/1986) e ribadito (sentenza n. 763/1988) che la indennita' premio di servizio ha la natura di trattamento di fine rapporto correlata alla capitalizzazione dei contributi all'uopo versati dal lavoratore durante la prestazione della sua attivita', al fine di poter superare le difficolta' economiche che insorgono nel momento in cui cessa il rapporto e la relativa retribuzione. Come ha di recente rilevato la Corte di cassazione con l'ordinanza del 17 dicembre 1992 (n. 57 ord. in Gazzetta Ufficiale n. 8, 1a serie speciale, 17 febbraio 1993) "appare evidente la violazione dell'art. 36 della Costituzione con riguardo di disconoscimento di una parte considerevole del trattamento di fine rapporto acquisito mediante la prestazione dell'attivita' lavorativa, come frutto di essa, ed il cui importo deve essere proporzionale all'intera durata del lavoro prestato. Appare, pertanto, sospetta di illegittimita' costituzionale una disposizione che escluda totalmente la corresponsione del compenso in ragione di circostanza afferente alla natura (di ruolo e non) del servizio prestato perche' questa se puo' al limite giustificare soluzioni razionalmente differenziate non puo' da sola legittimare la perdita totale del compenso". La questione non appare manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante nel presente giudizio perche' ove si affermasse che l'indennita' premio di servizio va calcolata anche con riferimento al periodo di servizio non di ruolo, sit et simpliciter, non avrebbero piu' alcun significato le condizioni ostative poste dall'art. 4, lett. b), citato (posto vacante di organico e assenza di soluzione di continuita' con il servizio in ruolo).
P. Q. M. Visto l'art. 27 della legge n. 17/1953; Dichiara non manifestamente infondata, con riguardo all'art. 36 della Costituzione, la questine di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1958, n. 152, nella parte in cui prevede la esclusione della corresponsione della indennita' premio di servizio ai dipendenti degli enti locali relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale la risoluzione della questine di costituzionalita'; Dispone la notificazione e comunicazione della presente ordinanza rispettivamente alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Vallo, addi' 13 maggio 1993 Il pretore: DE LUCA 93C0801