N. 411 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1993

                                N. 411
 Ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal pretore di Vallo della Lucania
 nel   procedimento   civile   vertente   tra  De  Crinito  Antonio  e
 l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine  servizio
 corrisposta  dall'INADEL  -  Esclusione della corresponsione di detta
 indennita' ai dipendenti degli enti locali relativamente  al  periodo
 di   servizio   non   di  ruolo  prestato,  qualora,  successivamente
 all'entrata in vigore della legge n. 152/1958, non sia stato prestato
 senza soluzione di  continuita'  servizio  da  titolare  -  Lamentato
 disconoscimento  di  parte  considerevole  del  trattamento  di  fine
 rapporto, acquisito come frutto di attivita'  lavorativa  -  Richiamo
 alla  sentenza della Corte costituzionale n.  208/1 986, dichiarativa
 di illegittimita' costituzionale  di  norma  concernente  fattispecie
 analoga.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, secondo comma, lett. b)).
 (Cost., art. 36).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato,  in  funzione  di  giudice del lavoro, la seguente
 ordinanza nella causa iscritta al n. 509/92 r.a.c.c., pendente tra De
 Crinito Antonio, (n. 19.061925),  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Alfonso  Di  Filippo,  per procura in calce al ricorso, elettivamente
 domiciliato in Agropoli (Salerno), via Pio X, n. 14,  attore,  contro
 l'Istituto    nazionale    assistenza    dipendenti    enti    locali
 (I.N.A.D.E.L.), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
 elettivamente   domiciliato   in   cancelleria,   come   per   legge,
 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Capuano da Cava dei Tirreni
 (Salerno)   giusta   mandato   a  margine  della  memoria  difensiva,
 convenuto.
    Con il ricorso  introduttivo,  De  Crinito  Antonio,  veterinario,
 esponeva  di  aver  prestato  propria  attivita'  professionale  alle
 dipendenze dei vari enti locali e nei periodi  di  seguito  indicati:
 Consorzio  San  Marzano  sul Sarno dal 20 ottobre 1953 al 12 novembre
 1953, con la qualifica di interno; comune di Mercato San Severino dal
 1› novembre 1954 al 20 maggio 1957,  con  la  qualifica  di  interno;
 Consorzio  San  Marzano  sul  Sarno dal 15 luglio 1958 al 28 febbraio
 1959, 1› marzo 1930 al  31  maggio  1960,  1›  dicembre  1960  al  15
 novembre 1963, con la qualifica di interno; Consorzio di Torre Orsaia
 dal  20  aprile  1962  al 25 marzo 1964, con la qualifica di interno;
 Consorzio di Castellabate dal 1› marzo 1964 al 31 maggio 1982 con  la
 qualifica di titolare; u.s.l. n. 60 di Agropoli dal 1› giugno 1982 al
 17  ottobre 1986 con la qualifica di coadiutore e dal 18 ottobre 1986
 al 19 giugno 1990, data di collocamento a riposo, con la qualifica di
 dirigente.
    L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti  locali,  ai  fini
 del  calcolo  dell'indennita'  premio  fine  servizio, aveva valutato
 soltanto i servizi di ruolo svolti dal 1› giugno 1982  al  19  giugno
 1990  e  il  servizio  da  titolare  svolto a favore del Consorzio di
 Castellabate dal 1› marzo 1964 al 31  maggio  1982,  per  complessivi
 ventisei  anni  utili  senza  peraltro tener conto dei servizi non di
 ruolo comunque prestati a  favore  degli  enti  locali  come  innanzi
 indicati.
    Riteneva  il  De  Crinito  che  invece  tali  periodi  di servizio
 andavano  comunque  considerati  utili  ai  fini  del  calcolo  della
 indennita'  premio  di  servizio, trattandosi di servizi non di ruolo
 prestati in posti organici vacanti di titolari.
    Ai sensi della legge 8 marzo 1962, n. 152 e 29  ottobre  1987,  n.
 440,  chiedeva  che  questo  pretore  volesse  condannare  l'Istituto
 nazionale  assistenza  dipendenti  enti  locali  (I.N.A.D.E.L.),   in
 persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore,  al ricalcolo
 dell'indennita' di premio fine servizio valutando anche  il  servizio
 non  di  ruolo  prestato,  cosi'  come  specificato  in ricorso, e al
 pagamento  della  relativa  indennita'   gravata   di   interessi   e
 rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio.
    Instauratosi   il   contraddittorio   si  costituiva  in  giudizio
 l'I.N.A.D.E.L.  che  eccepiva   il   difetto   della   documentazione
 necessaria  per  il riconoscimento del servizio reso un posto vacante
 di organico e comunque, la soluzione di continuita' tra  il  servizio
 non di ruolo e quello di ruolo.
    Piu'  in  particolare  rilevava che il riconoscimento del servizio
 reso in "posto  vacante  d'organico"  ai  sensi  e  per  gli  effetti
 dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, viene effettuato quando
 l'iscritto   ne   abbia  maturati  i  prescritti  requisiti  e  viene
 riconosciuto solo dopo che ha provato il suo  diritto  con  l'inoltro
 della  documentazione  probatoria.  L'accertamento  dei requisiti, ai
 sensi dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, si  esegue  sulla
 base dei seguenti atti formali:
      1)  copia  per  estratto  dei regolamenti organici in vigore nel
 periodo cui si fa riferimento per  la  parte  normativa  e  tabellare
 riguardante il posto da considerare vacante;
      2)  elenco  nominativo dei dipendenti che hanno coperto anno per
 anno nel periodo in questione tale posto di organico sia in  qualita'
 di titolari che di provvisori;
      3)  certificato attestante se il servizio in questione sia stato
 prestato   ininterrottamente,   ovvero   se   si   siano   verificate
 interruzioni,  indicandone,  nel caso affermativo, la natura e se sia
 stata corrisposta o meno la retribuzione;
      4) certificato attestante gli emolumenti annui  corrisposti  nel
 periodo  in questione, precisando i motivi dell'omessa denuncia della
 vacanza del posto  di  cui  trattasi,  al  fine  del  versamento  dei
 contributi  previdenziali  previsti  dall'art. 8 del d.l. 2 novembre
 1933, n. 2418, e successive modifiche;
      5) copia integrale del provvedimento mediante  il  quale  l'  ex
 dipendente  venne  nominato  come  provvisorio  in  posto  d'organico
 vacante.
    Osserva poi che il servizio non di  ruolo  in  posti  di  organico
 vacante  di titolare deve svolgersi senza soluzione di continuita' da
 quello, il che non nel caso specifico che denunzia invece mancanza di
 soluzione di continuita' (vedasi domanda).
    Osserva ancora che il riconoscimento dei servizi di  che  trattasi
 per  le  iscrizioni  non  di  ruolo puo' avvenire solo per i rapporti
 instaurati dopo il 2 aprile 1968, data di  entrata  in  vigore  della
 legge  n.  152  dell'8  marzo 1968 e che la documentazione probatoria
 deve essere contestuale alla presentazione della domanda e  non  puo'
 essere ricostruita ora per allora.
    Concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
    Rileva  al  riguardo  il  giudicante che la legge 8 marzo 1968, n.
 152, all'art. 4, secondo comma, lett. b), prevede la  computabilita';
 ai  fini della indennita' premio di servizio, dei periodi di servizio
 non di ruolo purche' resi in posti di organico vacanti di titolare  e
 sempre   che   agli  stessi  facciano  seguito,  senza  soluzione  di
 continuita', servizi da titolare.
    La  Corte  costituzionale  ha  da  tempo  affermato  (sentenza  n.
 208/1986)  e ribadito (sentenza n. 763/1988) che la indennita' premio
 di servizio ha la natura di trattamento di  fine  rapporto  correlata
 alla  capitalizzazione dei contributi all'uopo versati dal lavoratore
 durante la prestazione della sua attivita', al fine di poter superare
 le difficolta' economiche che insorgono nel momento in cui  cessa  il
 rapporto e la relativa retribuzione.
    Come ha di recente rilevato la Corte di cassazione con l'ordinanza
 del 17 dicembre 1992 (n. 57 ord. in Gazzetta Ufficiale n. 8, 1a serie
 speciale,  17 febbraio 1993) "appare evidente la violazione dell'art.
 36 della Costituzione con riguardo di disconoscimento  di  una  parte
 considerevole  del trattamento di fine rapporto acquisito mediante la
 prestazione dell'attivita' lavorativa, come frutto di essa, ed il cui
 importo  deve  essere  proporzionale  all'intera  durata  del  lavoro
 prestato. Appare, pertanto, sospetta di illegittimita' costituzionale
 una   disposizione  che  escluda  totalmente  la  corresponsione  del
 compenso in ragione di circostanza afferente alla natura (di ruolo  e
 non)   del  servizio  prestato  perche'  questa  se  puo'  al  limite
 giustificare soluzioni razionalmente differenziate non puo'  da  sola
 legittimare la perdita totale del compenso".
    La questione non appare manifestamente infondata ed e' sicuramente
 rilevante  nel  presente  giudizio  perche'  ove  si  affermasse  che
 l'indennita' premio di servizio va calcolata anche con riferimento al
 periodo di servizio non di ruolo, sit et simpliciter,  non  avrebbero
 piu'  alcun  significato  le  condizioni  ostative poste dall'art. 4,
 lett. b), citato (posto vacante di organico e assenza di soluzione di
 continuita' con il servizio in ruolo).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 27 della legge n. 17/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata, con  riguardo  all'art.  36
 della   Costituzione,  la  questine  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, secondo comma, lett. b), della legge 8  marzo  1958,  n.
 152,  nella  parte  in cui prevede la esclusione della corresponsione
 della indennita' premio di servizio ai dipendenti degli  enti  locali
 relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale la risoluzione della questine di
 costituzionalita';
    Dispone la notificazione e comunicazione della presente  ordinanza
 rispettivamente  alle  parti  in  causa  nonche'  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Vallo, addi' 13 maggio 1993
                          Il pretore: DE LUCA

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