N. 412 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 1993

                                N. 412
 Ordinanza  emessa  il  21  maggio  1993  dal  pretore  di Trieste nel
 procedimento penale a carico di Crismani Maria
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica -  Realizzazione  abusiva
 di impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti in zona
 paesaggistica  -  Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza
 distinguere  se  trattasi  di  zona  sottoposta  o  meno  a   vincolo
 paesaggistico  -  Contrasto  con la normativa statale - Disparita' di
 trattamento - Travalicamento della potesta' legislativa della regione
 con interferenza sulla esclusiva  potesta'  dello  Stato  in  materia
 penale.
 (Legge  regione  Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt.
 78, primo comma, comb. disp., e 68, terzo comma, lett. f)).
 (Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 116;  legge  costituzionale  31
 marzo 1963, n. 1, art. 4).
(GU n.35 del 25-8-1993 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza,  letta  in  udienza,  nel
 processo iscritto al n. 433/93 r.g. e n. 592-C/92  r.g.  r.n.  contro
 Crismani  Maria,  nata  a  Trieste  il  3  aprile 1934, imputata, tra
 l'altro, del reato p. e p. dall'art. 20, lett.  c),  della  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47, in rif. art. 7 del d.l. n. 9/1982) per aver
 fatto installare in qualita' di proprietaria-committente un serbatoio
 per g.p.l., su una  piattaforma  in  cemento  e  recinzione  in  rete
 metallica,  sull'area  di  pertinenza  dell'edificio di Basovizza, n.
 308, zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui  alla  legge  29
 giugno  1939,  n. 1497, senza concessione edilizia. Fatti commessi in
 Basovizza (Trieste) nel gennaio del 1991.
    Rilevato  che  questo  ufficio  ha  sollevato  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 68, terzo comma, lett. f), e
 78, primo comma, della legge  regionale  19  novembre  1991,  n.  52,
 Friuli-Venezia   Giulia,   il   cui  combinato  disposto  prevede  la
 necessita' della sola autorizzazione edilizia per l'installazione  di
 impianti tecnologici a servizio di edifici;
    Considerato  che  la  legge  nazionale, all'art. 7, secondo comma,
 della  legge  23  gennaio  1982,  n.   9,   dichiara   "soggette   ad
 autorizzazione  gratuita,  purche'  conformi  alle prescrizioni degli
 strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai  vincoli  previsti
 dalle  leggi  1›  giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497" le
 opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso de
 quo) al servizio di edifici  gia'  esistenti;  mentre,  laddove  tali
 opere   vengano  eseguite  in  zone  sottoposte  a  vincolo  storico,
 artistico, archeologico, paesistico, ambientale, (come e'  quella  in
 cui  e'  avvenuto  l'intervento  edilizio  de quo), esse configurano,
 secondo il disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), della  legge
 28  febbraio  1985,  n.  47,  un  intervento  edilizio  sottoposto al
 rilascio di preventiva concessione edilizia;
    Osservato, come, secondo i citati dispositivi  normativi  statali,
 la  costruzione  di un impianto tecnologico a servizio di un edificio
 gia'  esistente  e'  sottoposta   ora   al   rilascio   di   semplice
 autorizzazione   gratuita,  ove  l'immobile  non  si  trovi  in  zona
 sottoposta ai vincoli previsti dalle leggi 1› giugno 1939, n. 1089, e
 29 giugno 1939, n. 1497, ora al rilascio di concessione edilizia,  in
 presenza  di vincolo, e che quindi il legislatore nazionale ha inteso
 distinguere le due ipotesi in modo netto ed esplicito;
    Considerato  che  tale  distinzione, la cui giustificazione riposa
 sulla necessita' di un piu' penetrante controllo  e  una  tutela  del
 territorio  e  del bene ambiente, risulta anche penalmente rilevante,
 poiche' l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo,  eseguito
 in mancanza della prescritta autorizzazione, e' sanzionato penalmente
 dal  citato  art.  20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, mentre nessun reato e' commesso da chi esegua lo  stesso
 intervento  in  zona  non vincolata, in mancanza di autorizzazione ex
 art. 7, secondo comma, della legge 23 gennaio 1982, n. 9;
    Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n.  52,  Friuli-
 Venezia  Giulia  prevede,  agli  artt. 68, terzo comma, lett. f), 78,
 primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso
 normativo  statale   dianzi   illustrato,   il   mero   rilascio   di
 autorizzazione  per gli interventi di realizzazione di nuovi impianti
 tecnologici,  senza  operare  alcuna   distinzione   tra   interventi
 effettuati  in  zone  sottoposte  ai  citati  vincoli,  e in zone non
 vincolate;
    Ritenuto che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio  e
 quello  concessorio non e' meramente terminologica, ma sostanziale, e
 che, a fronte della diversita' dell'iter procedimentale, degli organi
 coinvolti in esso, degli oneri imposti con il rilascio,  dei  diversi
 presupposti   ed   effetti   del   rilascio   in  sanatoria  dei  due
 provvedimenti, esistono anche piu' consistenti differenze in tema  di
 rilevanza  penale  dell'attivita'  edilizia  spiegata  in difetto dei
 rispettivi provvedimenti, poiche' in caso di mancanza di  concessione
 edilizia   per   interventi   in   zona   vincolata  e'  prevista  la
 contravvenzione di cui all'art. 20,  primo  comma,  lett.  c),  della
 legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato  che,  con  la  normativa  emanata, la regione Friuli-
 Venezia Giulia, pur disponendo di potesta' legislativa  esclusiva  in
 materia  urbanistica  ex art. 4, n. 12, della legge costituzionale n.
 1/1963, e salva ogni valutazione circa la effettiva  armonia  tra  la
 norma regionale in esame e quelle statali in subiecta materia (tra le
 altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 gennaio 1982, n.
 9),  la  regione  viene  ad interferire con la materia penale in modo
 diretto e rilevante, invadendo uno spazio ed una competenza riservate
 esclusivamente allo Stato, come piu' volte ha avuto modo di  rilevare
 codesta Corte costituzionale;
    Rilevato,  infatti,  che  alla stregua di tale normativa regionale
 l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate  nella
 regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in   mancanza  di  provvedimento
 ampliativo andrebbe esente da sanzione penale, a differenza di quanto
 previsto dalla  legge  statale  per  l'intero  territorio  nazionale,
 poiche'  tale attivita' e' sottoposta, nella predetta regione, a mera
 autorizzazione, la cui mancanza non e' sanzionata penalmente ex  art.
 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato  che  tali previsioni normative depenalizzano di fatto
 una ipotesi contravvenzionale, cosi' violando:
      a)  l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  risulterebbe   una
 evidente  disparita'  di  trattamento  tra  chi  ponga  in  essere la
 condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi
 nel resto del territorio nazionale;
      b) l'art.  25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sotto  il
 profilo  della  illegittima interferenza della regione nella potesta'
 punitiva esclusiva dello Stato,  poiche'  in  difetto  di  intervento
 legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla
 sanzione  di  cui  all'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28
 febbraio 1985, n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di  cui
 all'art.  104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre
 1991, n. 52, e successive modifiche;
       c) l'art. 116 della  Costituzione  e  l'art.  4  dello  statuto
 regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  legge  31  marzo 1963, n. 1,
 (norma di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la  regione
 Friuli-Venezia  Giulia  di  potesta' legislativa esclusiva in materia
 urbanistica, tuttavia la legislazione impugnata non si  armonizza  ma
 invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale,
 quali  possono  essere  considerate  le  numerose  e successive leggi
 statali emanate in  materia  (legge  n.  1150/1942,  n.  10/1977,  n.
 47/1985, n. 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti;
    Considerata  la questione, oltre che non manifestamente infondata,
 per i motivi anzidetti, anche rilevante  nel  presente  giudizio,  in
 quanto   un   suo  eventuale  accoglimento,  consentendo  la  diretta
 applicabilita'  della  legge  nazionale,  potrebbe  condurre  ad  una
 condanna  dell'imputato,  per  violazione  dell'art. 20, primo comma,
 lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;  mentre,  in  caso  di
 rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto
 dalla legge come reato;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68,  terzo
 comma,  lett.  f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19
 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui il loro  combinato  disposto
 subordina  la  realizzazione  di  nuovi  impianti tecnologici in zone
 vincolate, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al  rilascio
 di  autorizzazione  e  non di concessione edilizia, per contrasto con
 gli artt. 3, 25, secondo comma,  e  116  della  Costituzione,  e  con
 l'art.  4  della  legge  costituzionale  31 marzo 1963, n. 1, statuto
 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cosi' come enunciato in
 narrativa;
    Sospende il presente giudizio, per la parte relativa  al  capo  di
 imputazione di cui alla lett. a), e dispone la immediata trasmissione
 degli  atti  alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per
 la notifica della presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento,
 al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, e  la
 comunicazione al presidente del consiglio regionale.
      Trieste, addi' 21 maggio 1993
                         Il pretore: PICCIOTTO

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