N. 426 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1993
N. 426 Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla pretura di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Nava Gianfranco Processo penale - Procedimento pretorile - Dibattimento - Contestazione suppletiva di reato connesso - Conseguente incompetenza territoriale del giudice adito - Impossibilita' di eccepirla per scadenza del termine - Irragionevole disparita' di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio del giudice naturale. (C.P.P. 1988, artt. 21, terzo comma, e 549). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).(GU n.35 del 25-8-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nava Gianfranco veniva rinviato a giudizio per il reato p. e p. degli artt. 80, primo comma, e 13 del d.P.R. n. 393/1959 per aver guidato l'autovettura targata BZ 439733 di proprieta' di Arduini Roudi Bruno senza essere munito di patente di guida perche' mai conseguita. All'udienza del 15 ottobre 1992 il p.m., all'esito dell'istruttoria dibattimentale, contestava ex art. 517 del c.p.p. all'imputato contumace il reato connesso di furto aggravato ex artt. 624, 625, n. 7, del c.p. per essersi impossessato dell'autovettura Alfa Romeo 33 di proprieta' di Arduini Roudi Bruno esposta alla pubblica fede. Fatto commesso in Merano. La difesa eccepiva l'incompetenza per territorio determinata dalla connessione; il pretore disponeva notifica del verbale di udienza all'imputato contumace ex art. 520 del c.p.p., e alla successiva udienza la difesa riproponeva l'eccezione di incompetenza, sollevando in via subordinata la questione di costituzionalita' degli artt. 517 e 21, terzo comma, del c.p.p. Ritiene questo pretore che debba sollevarsi questione di costituzionalita'degli artt. 549 e 21, terzo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevedono, nel processo pretorile, che possa opporsi eccezione di incompetenza per territorio determinata dalla connessione nei casi in cui il p.m. ha contestato in udienza all'imputato ex art. 517 del c.p.p. un reato connesso tale da determinare l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 16 del c.p.p. Questione sollevata in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. La questione e' rilevante, perche' solo in ipotesi di declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 21, terzo comma, del c.p.p. cadrebbe il limite preclusivo ivi previsto per la eccezione sollevata dalla difesa, con conseguente necessita' di provvedere con sentenza di incompetenza del giudice che procede. La questione appare altresi' non manifestamente infondata. L'art. 21, terzo comma, del c.p.p. dispone infatti un termine di decadenza per le eccezioni di incompetenza territoriale determinata dalla connessione, le quali possono proporsi, a norma dell'art. 21, secondo comma, richiamato, solo per il caso in cui manchi l'udienza preliminare (come nel giudizio pretorile), entro il termine previsto dall'art. 491, primo comma, del c.p.p. In ipotesi di contestazione suppletiva di un reato connesso, ex art. 517 del c.p.p. il cennato termine e' necessariamente spirato, e la legge non prevede la possibilita' di proporre un'eccezione di incompetenza tardiva, resasi necessaria come reazione alla contestazione in dibattimento di fatti tali da determinare l'incompetenza del giudice. Per altro verso il codice non contiene regole da cui si desuma la necessaria perpetuatio iurisdictionis del giudice che procede, a fronte di modifiche dell'imputazione. Pertanto la lacuna normativa si traduce nella impossibilita' incolpevole per la difesa dell'imputato di sollevare l'eccezione di rito, a pena di incorrere in una dichiarazione di inammissibilita' della stessa, perche' tardiva secondo il dettato dell'art. 21, secondo comma, del c.p.p., che non e' integrabile per l'ipotesi ivi non prevista, qui in esame, in via meramente interpretativa. Cio' appare contrastare con l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionalita' della limitazione dell'esperibilita' dell'eccezione ai soli casi in cui il reato che determina incompetenza per territorio e' contestato fin dall'inizio nel decreto che dispone il giudizio; non appare giustificabile la diversita' di trattamento di due casi uguali, dei quali il secondo, quello della contestazione in corso di dibattimento, si differenzia solamente per il diverso contesto cronologico. La norma censurata appare altresi' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, integrando la lacuna normativa evidenziata una non giustificabile compressione del diritto di difesa, che si manifesta anche nel potere di opporre le eccezioni processuali dalla legge previste; nel caso di contestazione suppletiva l'inesperibilita' dell'eccezione preclusa non trova ragione alcuna, poiche' le esigenze difensive che stanno alla base dell'eccezione tempestivamente sollevata in limine, ricorrono parimenti in ipotesi di contestazione di reati connessi emersi in dibattimento. Infine la questione appare non manifestamente infondata sotto il profilo dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, determinandosi con l'ineccepibilita' dell'incompetenza fin dal momento originario in cui i presupposti del potere processuale si formano (con la contestazione suppletiva del reato connesso), la sottrazione di fatto del processo al suo giudice naturale, predeterminato ai sensi dell'art. 16 del c.p.p., tutte le volte in cui viene contestato in dibattimento un reato connesso tale da cagionare la attrazione della competenza per l'intero processo ad altro giudice.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 549 e 21, terzo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che in caso di contestazione all'imputato nel corso del dibattimento di un reato connesso, tale da determinare la competenza territoriale ex art. 16 del c.p.p., primo comma, di altro giudice, la difesa non possa sollevare l'eccezione di incompetenza derivante dalla connessione in quanto preclusa dal termine di decadenza previsto dell'articolo 21, terzo comma, del c.p.p.; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, e al Presidente della Camera dei deputati. Cles, addi' 18 febbraio 1993 Il pretore: NICCOLINI 93C0816