N. 340 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Agricoltura  - Affitto di fondo rustico - Sospensione delle procedure
 giudiziarie  finalizzate  al  rilascio  dei  fondi  rustici  comunque
 condotti - Impugnazione di decreto-legge non convertito ne' reiterato
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24)
 
(GU n.34 del 18-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco GRECO;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,  prof.  Antonio
 BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI, prof.
 Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,   prof.
 Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, secondo
 comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18 (Misure urgenti in materia di
 affitti agrari), promosso con ordinanza emessa il  18  febbraio  1993
 dalla  Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra
 Anchisi Irma ed altra e  Beltrami  Iride,  iscritta  al  n.  194  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di  un  procedimento  civile  promosso  da
 Iride  Beltrami  contro Irma e Leopolda Anchisi per la risoluzione di
 un contratto di affitto di  fondo  rustico,  la  Corte  d'appello  di
 Torino - Sezione specializzata agraria, con ordinanza del 18 febbraio
 1993,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,
 comma  2,  del  D.-L.  23 gennaio 1993, n. 18, secondo cui "sino alla
 convocazione di cui al comma 1 e comunque non  oltre  novanta  giorni
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le
 procedure  giudiziarie  finalizzate  al  rilascio  dei  fondi rustici
 comunque condotti";
      che, ad avviso del giudice remittente,  dovendo  la  sospensione
 intendersi  riferita  non  solo  alle azioni esecutive, ma anche alle
 azioni di cognizione, la norma denunciata comporta una  irragionevole
 compressione  del  diritto del proprietario al rilascio del fondo con
 violazione del principio di eguaglianza unitamente  al  principio  di
 tutela giurisdizionale dei diritti;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,  in
 subordine, infondata;
    Considerato  che  il  decreto-legge  n.  18  del 1993 non e' stato
 convertito in legge, come risulta dal  comunicato  del  Ministero  di
 grazia  e  giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
 marzo 1993, ne' e' stato reiterato;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  2,  del  d.-l.  23
 gennaio  1993,  n.  18 (Misure urgenti in materia di affitti agrari),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
 Corte  d'appello  di  Torino  -  Sezione  specializzata  agraria  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                         Il Presidente: GRECO
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0853