N. 341 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Decreto  ingiuntivo - Esecuzione provvisoria del
 decreto    ex  art.  648  del   c.p.c.   -   Trattamento   probatorio
 differenziato  tra  fornitura  di  merci  e  prestazioni fatturate di
 servizi - Difetto di legittimazione del giudice  a quo a proporre  la
 questione di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.p.c. artt. 634 e 648).
 
 (Cost., art. 3)
 
(GU n.34 del 18-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco GRECO;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 del
 codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile
 1992  dal  Giudice  istruttore  presso  il  Tribunale  di  Prato  nel
 procedimento  civile  vertente  tra la S.r.l. "New Center Color" e la
 S.a.s.  "Pratoelabora  C.A.F.",  iscritta  al  n.  223  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso  del  procedimento  di  opposizione  a  un
 decreto    ingiuntivo    emesso   per   prestazioni   diverse   dalla
 somministrazione di merci e di denaro, il Giudice  istruttore  presso
 il  Tribunale  di  Prato,  investito  della  domanda  di  concessione
 dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art.  648  cod.
 proc.  civ.,  con  ordinanza  del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 29  aprile  1993),  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  634  e  648   cod.   proc.   civ.   per
 "ingiustificata disparita' di trattamento probatorio tra forniture di
 merci e prestazioni fatturate di servizi";
      che  il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la
 questione  in  quanto  originata  da  una  domanda  sulla  quale   e'
 competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice;
    Considerato   che   il  potere  decisorio  attribuito  al  giudice
 istruttore  dall'art.  648  cod.  proc.   civ.   comprende   soltanto
 l'accertamento  dei presupposti ivi indicati per la concessione della
 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
      che  il  giudice  istruttore  non  puo'  pregiudicare,   nemmeno
 incidentalmente,  il  merito  della causa, e in particolare non ha il
 potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza  dei  presupposti
 di  applicabilita'  del  procedimento  monitorio, il cui accertamento
 appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio;
      che pertanto, neppure in quanto investito  dell'istanza  di  cui
 all'art.  648  cod.  proc.  civ.,  egli  e' legittimato a proporre la
 suddetta questione di  costituzionalita'  dell'art.  634  cod.  proc.
 civ.;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 634 e 648 cod. proc. civ.,
 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice
 istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
                         Il Presidente: GRECO
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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