N. 341 ORDINANZA 7 - 23 luglio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Decreto ingiuntivo - Esecuzione provvisoria del decreto ex art. 648 del c.p.c. - Trattamento probatorio differenziato tra fornitura di merci e prestazioni fatturate di servizi - Difetto di legittimazione del giudice a quo a proporre la questione di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'. (C.p.c. artt. 634 e 648). (Cost., art. 3)(GU n.34 del 18-8-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco GRECO; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1992 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. "New Center Color" e la S.a.s. "Pratoelabora C.A.F.", iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso del procedimento di opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per prestazioni diverse dalla somministrazione di merci e di denaro, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato, investito della domanda di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., con ordinanza del 9 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 aprile 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ. per "ingiustificata disparita' di trattamento probatorio tra forniture di merci e prestazioni fatturate di servizi"; che il giudice remittente si ritiene legittimato a sollevare la questione in quanto originata da una domanda sulla quale e' competente a decidere in via definitiva lo stesso giudice; Considerato che il potere decisorio attribuito al giudice istruttore dall'art. 648 cod. proc. civ. comprende soltanto l'accertamento dei presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; che il giudice istruttore non puo' pregiudicare, nemmeno incidentalmente, il merito della causa, e in particolare non ha il potere di decidere incidenter tantum sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio; che pertanto, neppure in quanto investito dell'istanza di cui all'art. 648 cod. proc. civ., egli e' legittimato a proporre la suddetta questione di costituzionalita' dell'art. 634 cod. proc. civ.; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993. Il Presidente: GRECO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0854