N. 362 SENTENZA 11 giugno 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Finanza   pubblica  -  Istituzione  di  un'imposta  straordinaria  su
 fabbricati, depositi bancari e postali  -  Aumento  dell'importa  sul
 bollo  e  delle  tasse  sulle  concessioni goverantive - Riserva allo
 Stato delle conseguenti maggiori entrate - Lamentato contrasto con le
 norme statutarie che riservano  alla  Regione  siciliana  le  entrate
 tributarie  riscosse  nel  territorio  regionale  -  Esclusione - Non
 fondatezza della questione.
 
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, Convertito in legge 8 agosto 1992,  n.
 359, art. 13).
 
 (Statuto speciale regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1975, n.
 1074, art. 2).
 
 Finanza  pubblica  -  Istituzione di un'imposta straordinaria su beni
 mobili - Adeguamento delle detrazioni d'imposta -  trasformazione  di
 alcuni  oneri  deducibili  in  detrazioni d'imposta - Assoggettamento
 all'imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni  assegnate  ai
 soci  di  cooperative edilizie - Riserva allo Stato delle conseguenti
 maggiori entrate - Lamentato contrasto con le  norme  statutarie  che
 riservano  alla  regione siciliana le entrate tributarie riscosse nel
 territorio regionale - Eslcusione - Non fondatezza della questione.
 
 (D.-L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
 in legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 13, primo comma).
 
 (Statuto speciale regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1975, n.
 1074, art. 2)
 
(GU n.32 del 4-8-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof.   Francesco
 GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1992,
 n. 359, concernente: "Conversione  in  legge  con  modificazioni  del
 decreto-legge  11  luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il
 risanamento della finanza pubblica" e del decreto-legge 19  settembre
 1992,  n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre
 1992, n. 438, recante: "Misure urgenti in materia di  previdenza,  di
 sanita'   e  di  pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali",
 promossi con ricorsi della Regione Sicilia, notificati l'11 settembre
 e l'11 dicembre 1992, depositati in cancelleria il 21 settembre e  il
 18  dicembre  1992  ed  iscritti  ai nn. 66 e 71 del registro ricorsi
 1992.
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'avv.  Francesco  Castaldi per la Regione Sicilia e l'avv.
 dello Stato Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - La Regione Sicilia, con ricorso notificato al Presidente del
 Consiglio dei ministri l'11 settembre 1992, ha promosso  giudizio  di
 legittimita'  costituzionale,  in  via  principale, della l. 8 agosto
 1992, n. 359.
    Con il ricorso si espone che  la  legge  impugnata  -  dopo  avere
 previsto,  tra  l'altro,  l'istituzione  di  un'imposta straordinaria
 immobiliare sui fabbricati e di un'imposta straordinaria sui depositi
 bancari e postali (art. 7), l'aumento dell'imposta di bollo (art.  9)
 e  l'aumento  delle  tasse  sulle concessioni governative (art. 10) -
 all'art. 13 ha disposto  che  le  relative  entrate  "sono  riservate
 all'erario  e  concorrono,  anche  attraverso  il potenziamento degli
 strumenti antievasione, alla copertura degli oneri  per  il  servizio
 del  debito  pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle  linee di
 politica  economica  e  finanziaria  in  funzione  degli  impegni  di
 riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria".
    Secondo  la  regione ricorrente, cosi' disponendo la legge statale
 avrebbe violato l'art. 36 dello statuto regionale (che ne  garantisce
 l'autonomia  finanziaria),  in  relazione al disposto dell'art. 2 del
 d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (recante  norme  di  attuazione  dello
 statuto  in  materia  finanziaria), il quale consente la riserva allo
 Stato di nuove entrate, solo ove siano destinate dalle leggi  che  le
 prevedono  alla  copertura di oneri diretti a soddisfare "particolari
 finalita'", specificate nelle leggi medesime. Tale condizione non  si
 verificherebbe  nel  caso  di  specie,  essendo  la  riserva  rivolta
 genericamente alla copertura degli oneri per il servizio  del  debito
 pubblico  e  alle  esigenze  di  riequilibrio  del  bilancio statale.
 Inoltre, essa non riguarda solo le nuove  imposte  straordinarie,  ma
 anche l'aumento dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni
 governative, destinato a produrre effetti senza limite di tempo.
    La  regione  lamenta,  infine,  che  la  riserva  allo Stato degli
 aumenti di imposte gia' esistenti risulta "di difficile  applicazione
 per  l'impossibilita'  di  discriminare le quote dell'aumento oggetto
 della  riserva  dal  normale  gettito  del   tributo   di   spettanza
 regionale".
    2.  -  Si  e'  costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
    Nell'atto   di   costituzione   si   osserva   che,   secondo   la
 giurisprudenza  costituzionale  (sentenze  nn.  61  e  87  del 1987),
 "l'eccezione alla regola che vuole devoluta alla regione  ogni  nuova
 entrata tributaria (da riscuotersi nel territorio regionale) richiede
 nella legge istitutiva (confermativa, o maggiorativa dei proventi) la
 inclusione  di  una  apposita  clausola di destinazione a particolari
 finalita'  statali  da  soddisfare,  o  altro  pertinente,  specifico
 riferimento ad essa".
    Tale  condizione,  sarebbe  stata  adempiuta  dal  legislatore, in
 quanto la riserva all'erario del gettito delle imposte  straordinarie
 di  nuova  istituzione  (sui  fabbricati  e  sui  depositi  bancari e
 postali) e degli aumenti disposti della  imposta  di  bollo  e  delle
 tasse  sulle  concessioni  governative  e'  contestualmente destinata
 "alla copertura degli oneri per il  servizio  del  debito  pubblico",
 nonche'   al  soddisfacimento  degli  "impegni  di  riequilibrio  del
 bilancio  assunti  in  sede  comunitaria":  vincolo  di  destinazione
 duplicemente specifico.
    Secondo  l'Avvocatura  generale  dello Stato, infine, le finalita'
 cui ha riguardo la norma-parametro ben possono essere  "continuative"
 e, per altro verso, l'addotta impossibilita' di discriminare le quote
 dell'aumento  del  bollo  e  delle  tasse  di concessioni dal normale
 gettito di tali  tributi  (conservato  alla  regione)  non  sussiste,
 bastando al riguardo un semplice calcolo proporzionale.
    3.  -  Con  successiva memoria la Regione Sicilia ha insistito nel
 ricorso, contestando le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello
 Stato.
    Ha  sostenuto,  in  proposito,  che  secondo   la   giurisprudenza
 costituzionale  la  particolarita'  del  fine  e' rinvenibile solo ed
 esclusivamente quando sussista  l'eccezionalita'  di  una  situazione
 contingente,   che  legittima  l'attribuzione,  comunque  eccezionale
 rispetto al sistema ordinario, all'erario dell'intero provento  delle
 nuove  imposte.  Nel  caso  di  specie, viceversa, non vi sarebbe una
 situazione  eccezionale   che   giustifichi   la   destinazione.   In
 particolare,    mancherebbe    quel    carattere   di   temporaneita'
 dell'imposizione, che trova il  suo  presupposto  nell'eccezionalita'
 della situazione che legittima la riserva allo Stato.
    Secondo  la  regione  siciliana,  l'eccezionalita'  del  fatto cui
 riconnettere la finalita' particolare, deve essere un evento naturale
 imprevedibile, e non - come nel caso in specie - la conseguenza di un
 comportamento del soggetto (lo Stato) che lo adduce  come  condizione
 legittimante dell'eccezionalita' della norma.
    Consentendosi  allo  Stato di far ricadere sulla regione gli oneri
 derivanti dal debito pubblico, infatti,  non  costituendo  questo  un
 fatto  contingente  ed occasionale, si legittimerebbe la riserva allo
 Stato di ogni futura imposizione, destinandola alla  copertura  degli
 oneri suddetti.
    Inoltre,  secondo  la  regione  siciliana,  le entrate dovute alle
 nuove imposte o  all'addizionale  su  imposte  gia'  esistenti,  sono
 destinate  non  solo,  come  esplicitamente  afferma  l'art. 13, alla
 copertura degli oneri del debito pubblico ma anche al soddisfacimento
 di maggiori spese, dovute a misure introdotte con lo  stesso  decreto
 legge n. 333 del 1992.
    Il  comma 7 dell'art. 8 del decreto stabilisce, ad esempio, che le
 maggiori entrate vengano destinate  al  soddisfacimento  degli  oneri
 dovuti   ai   nuovi   controlli   fiscali  dell'anagrafe  tributaria.
 Ugualmente l'art. 10 destina le maggiori entrate alla copertura delle
 passivita' dovute alle agevolazioni sulla tassa  di  concessione  per
 l'iscrizione  delle societa' nel registro delle imprese. Pertanto, il
 decreto-legge destina le maggiori entrate a soddisfare finalita'  che
 nulla  hanno  di  particolare,  ma  che sono, invece, connesse ad una
 manovra fiscale generale. Ne conseguirebbe l'illegittimita' del  d.l.
 n.  333  del  1992  anche  sotto  questo profilo, poiche' le maggiori
 entrate verrebbero destinate  al  soddisfacimento  di  finalita'  che
 nulla  hanno  di  particolare,  ma che costituiscono, invece, normali
 oneri di un bilancio.
    4. -  La  regione  siciliana,  con  altro  ricorso  notificato  al
 Presidente del Consiglio dei ministri l'11 dicembre 1992, ha promosso
 giudizio di legittimita' costituzionale in via principale del d.l. 19
 settembre  1992,  n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n.
 438.
   Con il ricorso si espone che  detta  legge  prevede,  tra  l'altro,
 l'istituzione  di  una  imposta  straordinaria  per  l'anno  1992  su
 determinati beni ivi indicati (art. 8, n. 1) sulle riserve di  caccia
 e di pesca (art. 8, n. 9); l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e
 nuove  aliquote  Irpef  (art.  9);  la trasformazione di alcuni oneri
 deducibili in detrazioni  di  imposta  e  l'indeducibilita'  ai  fini
 dell'Irpef  e  dell'Irpeg  dell'imposta locale sui redditi (art. 10);
 disposizioni  circa  l'accertamento  presuntivo  dei  redditi   delle
 imprese   minori  e  da  lavoro  autonomo,  nonche'  in  ordine  alla
 liquidazione e riscossione delle relative imposte  (artt.  11  e  11-
 bis);  la  soggezione  all'imposta  straordinaria  immobiliare  delle
 abitazioni assegnate ai soci dalle cooperative edilizie di abitazione
 a proprieta' indivisa (art. 12- bis); disposizioni  limitative  della
 deducibilita',  ai fini della tassazione dei redditi d'impresa, degli
 interessi passivi (art. 13- bis).
    L'art. 13 della legge dispone, in  particolare,  che  "le  entrate
 derivanti  dal  presente capo sono riservate all'erario e concorrono,
 anche attraverso il potenziamento  di  strumenti  antievasione,  alla
 copertura  degli  oneri  per il servizio del debito pubblico, nonche'
 alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in
 funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti  in  sede
 comunitaria (primo comma). Con decreto del ministro delle finanze, di
 concerto con il ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni
 dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, saranno defi-
 nite,  ove  necessarie,  le  modalita'  per  l'attuazione  di  quanto
 previsto al comma 1".
    Secondo  la  regione  ricorrente, cosi' disponendosi sarebbe stato
 violato l'art. 36 dello statuto speciale  in  relazione  al  disposto
 dell'art.  2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965, il quale riserva alla
 regione "tutte le  entrate  erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo
 territorio,  dirette  o  indirette, comunque denominate, ad eccezione
 delle  nuove  entrate  tributarie  il  cui  gettito sia destinato con
 apposite  leggi  alla  copertura  di  oneri  diretti   a   soddisfare
 particolari   finalita'   contingenti   o  continuative  dello  Stato
 specificate nelle leggi medesime".
    Il suddetto art. 13, infatti, sarebbe rivolto  genericamente  alla
 copertura  degli  oneri  per  il  servizio del debito pubblico e alle
 esigenze di riequilibrio del bilancio statale, senza identificare  in
 modo adeguato un fine specifico delle nuove entrate.
    Non  e'  previsto, inoltre, un limite temporale alla riserva delle
 nuove  entrate  allo  Stato,  per  cui  quest'ultima  continuera'   a
 dispiegare  i  propri  effetti  indefinitamente nel tempo, sottraendo
 alla finanza della regione quote tributarie, alla  stessa  attribuite
 dallo  statuto  e dalle relative norme di attuazione, anche quando le
 ipotetiche esigenze poste a fondamento della suddetta riserva statale
 saranno venute meno.  Infine,  la  riserva  sarebbe  in  concreto  di
 difficile  attuazione  per  l'impossibilita' di discriminare le quote
 dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione delle  disposizioni
 della legge impugnata (eccezione facendo per l'imposta straordinaria)
 dal normale gettito del tributo di spettanza regionale.
    5.  -  Dinanzi  a  questa Corte si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata,  giacche'
 la  riserva  all'erario  del  gettito  derivante dalle misure fiscali
 adottate col d.l. n. 384 del 1992 e' specificamente finalizzata "alla
 copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico", oltre che
 all'osservanza degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti  in
 sede  comunitaria.  Quanto  alla  mancata  previsione  di  un  limite
 temporale entro il  quale  la  riserva  del  gettito  dell'erario  e'
 destinata  a restare operante, tale predeterminazione non e' in alcun
 modo desumibile dalla norma-parametro che, al contrario, parlando  di
 "finalita'  contingenti  o  continuative  dello  Stato",  autorizza a
 ritenere costituzionalmente legittima anche una  riserva  di  gettito
 destinata   a   rimanere   -   ove  necessario  -  operante  a  tempo
 indeterminato.
                        Considerato in diritto
    1. - I ricorsi hanno per oggetto  questioni  analoghe  e  pertanto
 vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
    2. - La Regione Sicilia ha chiesto a questa Corte di decidere:
       a)  se  la  legge  8  agosto  1992,  n.  359 - che ha istituito
 un'imposta straordinaria sui fabbricati, un'imposta straordinaria sui
 depositi bancari e postali, l'aumento dell'imposta di bollo  e  delle
 tasse sulle concessioni governative - riservando allo Stato (art. 13)
 le  relative  entrate  (o  maggiori  entrate) - violi l'art. 36 dello
 statuto siciliano in relazione all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio  1965,
 n. 1074;
       b) se il d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge
 14  novembre 1992, n. 438 - che ha istituito un'imposta straordinaria
 su determinati beni mobili; l'adeguamento delle detrazioni  d'imposta
 e  nuove aliquote Irpef; la trasformazione di alcuni oneri deducibili
 in detrazioni d'imposta e l'indeducibilita',  ai  fini  dell'Irpef  e
 dell'Irpeg,  dell'imposta  locale  sui  redditi;  disposizioni  circa
 l'accertamento presuntivo dei  redditi  delle  imprese  minori  e  da
 lavoro  autonomo,  nonche'  in ordine alla liquidazione e riscossione
 delle  relative  imposte;  la  soggezione  all'imposta  straordinaria
 immobiliare  delle  abitazioni  assegnate  ai  soci delle cooperative
 edilizie di abitazione a proprieta' indivisa; disposizioni limitative
 della deducibilita', ai fini della tassazione dei redditi  d'impresa,
 degl'interessi passivi - riservando allo Stato (art. 13, primo comma)
 le  relative  entrate (o maggiori entrate) - violi a sua volta l'art.
 36 dello statuto regionale in relazione  all'art.  2  del  d.P.R.  26
 luglio 1965, n. 1074.
    Secondo  la  regione  la "riserva" di dette entrate allo Stato non
 sarebbe consentita dalle norme ora indicate,  le  quali,  in  via  di
 principio,  le attribuiscono tutte le entrate tributarie riscosse nel
 suo territorio, fatta eccezione per le nuove entrate destinate  dalle
 leggi  che  le prevedono alla copertura di oneri diretti a soddisfare
 particolari finalita' dello Stato, specificate nelle leggi medesime.
    Detto vincolo di destinazione non sarebbe ravvisabile nelle  leggi
 impugnate, essendo del tutto generica la finalita' di far fronte agli
 oneri  derivanti  dal  debito pubblico o al riequilibrio del bilancio
 statale e riferendosi le nuove entrate,  in  parte,  ad  una  manovra
 fiscale  generale.  Inoltre le nuove entrate sarebbero riservate allo
 Stato senza limiti di tempo e senza lo scopo di  far  fronte  ad  una
 situazione  eccezionale  e  contingente.  Il  loro  computo,  infine,
 rispetto alle entrate precedenti, sarebbe di difficile attuazione.
    3. - Va preliminarmente rilevato che la riserva allo  Stato  delle
 entrate  in  questione  e'  stata  disposta  dall'art. 13 del d.l. 11
 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n.  359  e
 dall'art.  13,  primo  comma,  del  d.l.  19  settembre 1992, n. 384,
 convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Ancorche' la regione
 abbia formalmente impugnato l'intera legge 8 agosto 1992,  n.  359  e
 l'intero  d.l.  19  settembre  1992,  n. 384 con la relativa legge di
 conversione, deve ritenersi pertanto che, in effetti - secondo quanto
 si evince dalle censure formulate e dalle argomentazioni esposte  nei
 ricorsi  -  essa abbia inteso impugnare l'art. 13 del d.l. n. 333 del
 1992, convertito nella legge n. 359  del  1992  e  l'art.  13,  primo
 comma,  del  d.l.  n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del
 1992.
    4. - Le questioni sono infondate.
    Va premesso che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.  1074,  nel
 dettare le norme di attuazione dello statuto della Regione Sicilia in
 materia  finanziaria,  ha  disposto  che,  ai  sensi  del primo comma
 dell'art. 36 dello statuto "spettano alla regione, oltre  le  entrate
 tributarie   da   essa  direttamente  deliberate,  tutte  le  entrate
 tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
 o  indirette,  comunque  denominate, ad eccezione delle nuove entrate
 tributarie il cui gettito  sia  destinato  con  apposite  leggi  alla
 copertura   di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari  finalita'
 contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
 medesime".
    Questa  Corte  (sentenze  n. 61 e n. 87 del 1987) ha affermato che
 l'eccezione al principio devolutivo alla Regione Sicilia dei proventi
 delle nuove entrate tributarie, riscosse nel suo territorio, richiede
 nella legge "la inclusione di un'apposita  clausola  di  destinazione
 alle  particolari  finalita'  statali da soddisfare". Tali finalita',
 secondo quanto risulta dagli impugnati artt. 13 del  d.l.  11  luglio
 1992,  n.  333,  convertito  nella  legge 8 agosto 1992, n. 359 e 13,
 primo comma, del d.l. 19 settembre 1992,  n.  384,  convertito  nella
 legge   14   novembre   1992,  n.  438  -  sono  state  espressamente
 identificate e definite dal legislatore, il  quale  ha  destinato  le
 nuove  entrate  in  questione  "alla  copertura  degli  oneri  per il
 servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle  linee
 di  politica  economica  e  finanziaria  in  funzione degl'impegni di
 riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria".
    Trattasi  di  finalita'   chiaramente   individuate   e   riferite
 all'emergenza  finanziaria,  in relazione alla quale le nuove entrate
 hanno una funzione essenziale anche in adempimento di precisi impegni
 comunitari, ai quali la legge fa esplicito riferimento.
    Privo di consistenza e' il rilievo che la riserva allo Stato delle
 nuove entrate non sia circoscritta nel tempo, poiche' il sopra citato
 art. 2 delle norme di attuazione dello statuto siciliano, prevede  la
 possibilita'  della  riserva  stessa  anche  in relazione a finalita'
 "continuative" (oltre  che  contingenti),  come  tali  destinante  ad
 essere perseguite senza limitazioni cronologicamente determinate.
    Ne'  puo'  ritenersi  -  come vorrebbe la regione - che la riserva
 possa operare solo in riferimento ad "eventi naturali imprevedibili",
 ai quali lo Stato debba fare  fronte,  non  essendo  rinvenibile  una
 simile  limitazione  nella  lettera  del  citato art. 2 ed essendo la
 stessa incompatibile con la sua ratio, che e'  quella  di  consentire
 alla   legge  dello  Stato  di  istituire  nuove  entrate  tributarie
 destinate  alla  realizzazione  di   finalita'   proprie   all'intera
 comunita' nazionale.
    Neppure  integra violazione delle norme di riferimento l'affermata
 difficolta' di computo delle nuove entrate rispetto alle  precedenti:
 essa,  infatti,  oltre ad essere non dimostrata, non e' valutabile in
 relazione alla  legittimita'  costituzionale  della  disciplina,  non
 inserendosi nell'oggetto di un tale giudizio le eventuali difficolta'
 di fatto nell'applicazione della legge.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i   giudizi,   dichiara   non  fondata  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto legge 11  luglio
 1992,  n.  333,  recante:  "Misure  urgenti  per il risanamento della
 finanza pubblica", convertito nella  legge  8  agosto  1992,  n.  359
 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio
 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza
 pubblica), promosso dalla Regione Sicilia, in relazione agli artt. 36
 dello  statuto  regionale e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, con
 il ricorso 11 settembre 1992;
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  13,  primo  comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
 384 (Misure urgenti  in  materia  di  previdenza,  di  sanita'  e  di
 pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),  convertito  con
 modificazioni nella l. 14  novembre  1992,  n.  438  (Conversione  in
 legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 19 settembre 1992, n.
 384, recante misure urgenti in materia di previdenza di sanita' e  di
 pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),  promosso  dalla
 Regione Sicilia, in relazione all'art. 36 dello statuto  regionale  e
 all'art.  2  del  d.P.R.  26  luglio 1965, n. 1074, con il ricorso 11
 dicembre 1992.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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