N. 468 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1993
N. 468 Ordinanza emessa il 3 giugno 1993 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento civile vertente tra l'Inadel e Colonna Girolama. Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso il suddetto ente - Esclusione del diritto all'indennita' di buonuscita per quei dipendenti che avevano optato per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Prospettata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto alla assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita. (Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9, comb. disp., modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e quarto comma, e 5). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.37 del 8-9-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza: Visto: 1) l'appello proposto dall'Inadel in data 18 novembre 1987 avverso la sentenza del pretore di Matera del 29 aprile 1987; 2) la sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 23 febbraio 1988 confermativa di quella del pretore; Vista la sentenza della Corte di cassazione in data 10 luglio 1991 che, annullando quella del tribunale di Matera, ha rimesso la decisione sull'appello, affermando il principio cui deve attenersi, a questo tribunale in merito all'indennita' di buonuscita che non spetterebbe alla Colonna Girolama in quanto alla data del 6 ottobre 1967, quale ex dipendente dell'ONMI, aveva optato per la CPDEL a fine della pensione; Vista la questione di incostituzionalita' sollevata dalla Colonna nella memoria difensiva depositata l'8 maggio 1993 in conformita' con quanto gia' dedotto dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992 che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1967, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale dell'ONMI nella parte in cui esclude il diritto alla indennita' di buonuscita per il periodo di servizio prestato dal dipendente della detta opera per gli ex dipendenti che avevano optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla CPDEL, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 28, secondo comma, della Costituzione, poiche' solo tali dipendenti - a differenza dei colleghi che non avevano manifestato tale opzione restando iscritti all'INPS - venivano esclusi dall'indennita' di buonuscita; Ritenuta che nei termini sopra indicati la questione di incostituzionalita' non appare manifestamente infondata e certamente rilevante ai fini della decisione;
P. Q. M. Dichiara, nei termini indicati nella parte motiva, rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563, e 4, secondo, terzo e quarto comma; Sospende il presente giudizio di appello; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lagonegro, addi' 3 giugno 1993 Il presidente: NIGRO 93C0909