N. 468 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1993

                                N. 468
 Ordinanza  emessa  il  3  giugno  1993 dal tribunale di Lagonegro nel
 procedimento civile vertente tra l'Inadel e Colonna Girolama.
 Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti
 agli enti locali - Trattamento di fine rapporto  per  il  periodo  di
 servizio  prestato  presso  il suddetto ente - Esclusione del diritto
 all'indennita' di buonuscita per quei dipendenti che  avevano  optato
 per   l'iscrizione   alla  C.P.D.E.L.  -  Prospettata  disparita'  di
 trattamento con incidenza sul diritto  alla  assicurazione  di  mezzi
 adeguati alle esigenze di vita.
 (Legge  23  dicembre  1975,  n.  698, art. 9, comb. disp., modificato
 dalla legge 1› agosto 1977, n. 563, artt. 4, secondo, terzo e  quarto
 comma, e 5).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.37 del 8-9-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza:
    Visto:
      1)  l'appello  proposto  dall'Inadel  in  data  18 novembre 1987
 avverso la sentenza del pretore di Matera del 29 aprile 1987;
      2) la sentenza  emessa  dal  tribunale  di  Matera  in  data  23
 febbraio 1988 confermativa di quella del pretore;
    Vista la sentenza della Corte di cassazione in data 10 luglio 1991
 che,  annullando  quella  del  tribunale  di  Matera,  ha  rimesso la
 decisione sull'appello, affermando il principio cui deve attenersi, a
 questo tribunale in  merito  all'indennita'  di  buonuscita  che  non
 spetterebbe  alla  Colonna Girolama in quanto alla data del 6 ottobre
 1967, quale ex dipendente dell'ONMI, aveva optato per la CPDEL a fine
 della pensione;
   Vista la questione di incostituzionalita' sollevata  dalla  Colonna
 nella memoria difensiva depositata l'8 maggio 1993 in conformita' con
 quanto  gia' dedotto dalla stessa Corte di cassazione con l'ordinanza
 del 10 novembre 1992 che ebbe  a  rimettere  alla  valutazione  della
 Corte  costituzionale la questione di costituzionalita' del combinato
 disposto degli  artt.  9  della  legge  23  dicembre  1975,  n.  698,
 modificato  dall'art.  5  della  legge  1›  agosto 1967, n. 563, e 4,
 secondo,  terzo  e  quarto  comma,  regolamento  di  quiescenza   del
 personale  dell'ONMI  nella  parte  in  cui  esclude  il diritto alla
 indennita' di buonuscita per il  periodo  di  servizio  prestato  dal
 dipendente  della  detta  opera  per  gli  ex  dipendenti che avevano
 optato, ai fini del trattamento di quiescenza, per la iscrizione alla
 CPDEL, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e  28,  secondo  comma,
 della  Costituzione,  poiche' solo tali dipendenti - a differenza dei
 colleghi che non avevano manifestato tale opzione  restando  iscritti
 all'INPS - venivano esclusi dall'indennita' di buonuscita;
    Ritenuta   che   nei   termini  sopra  indicati  la  questione  di
 incostituzionalita' non appare manifestamente infondata e  certamente
 rilevante ai fini della decisione;
                               P. Q. M.
    Dichiara, nei termini indicati nella parte motiva, rilevante e non
 manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.
 698,  modificato dall'art. 5 della legge 1› agosto 1977, n. 563, e 4,
 secondo, terzo e quarto comma;
    Sospende il presente giudizio di appello;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
       Lagonegro, addi' 3 giugno 1993
                         Il presidente: NIGRO

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