N. 26 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 agosto 1993
N. 26 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il recepimento in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990, n. 6 (impugnata con ricorso n. 36/93 dal Presidente del Consiglio dei Ministri) dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale della provincia di Bolzano e degli enti da essa dipendenti - Previsione di acconti retributivi in violazione della legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione dei contratti collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione di nuovi accordi al 1 gennaio 1994 - Violazione di disposizioni statali aventi valore di norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 296/1993 - Istanza di sospensione. (Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 febbraio 1993, n. 5). (Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 1).(GU n.38 del 15-9-1993 )
Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il Presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano; in relazione e per l'annullamento (previa sospensione) del D.P.G.P. 11 febbraio 1993, n. 5 (in suppl. ord. n. 1 al B.U. 22 giugno 1993, n. 29) recante "regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993 per il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti", siccome emanato in violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione nonche' dell'art. 8, n. 1 st. spec. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e 13 legge 29 marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 L.P. 13 marzo 1990, n. 6 ed all'art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 14 novembre 1992 n. 438). 1. - Per contenere il disavanzo pubblico e fronteggiare, con interventi adeguati, l'attuale, grave situazione economica e finanziaria, il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha - tra le altre misure - dettato incisive disposizioni in materia di pubblico impiego, traducentisi in un sostanziale "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983 (alle cui disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, la provincia di Bolzano ha confermato la propria normativa con legge 13 marzo 1990, n. 6). In particolare, l'art. 7 del citato d.l. n. 384/1992 ha stabilito, al primo comma, (ed in deroga implicita all'art. 13, primo e secondo comma, legge n. 93/1983) l'ultrattivita' della vigenge disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto (tenuta "ferma" sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando al 1 gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi. Come la Corte ha gia' avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), la riferita disposizione del d.l. 384/1992 e' rivolta "ad integrare, se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983" al pari di questo concernendo, pertanto, "un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego, piu' volte riconosciuto come norma fondamentale di riforma economico-sociale". La conseguenza trattane (ai punti 4 e 5 della motivazione della sentenza cit.) e' che "nell'art. 7 (del d.l. del 1992), come gia' nell'art. 13 (della legge del 1983) si riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali"; di guisa che "la disposizione relativa al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio del triennio successivo (1 gennaio 1994), congiuntamente con quella concernente la conseguente ultrattivita' ex lege stabilmente conferita agli accordi precedenti (quelli riferiti al triennio 1988-1990), si applica con carattere di uniformita' su tutto il territorio nazionale". 2. - Come si e', piu' sopra, accennato la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a disciplinare il rapporto d'impiego del proprio personale, e del personale degli enti pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi risultanti dalle disposizioni della legge-quadro (art. 1), in particolare riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla loro temporanea ultrattivita' (primo e secondo comma, art. 7 della legge citata), che - giusta i riferiti rilievi della sentenza 296/1993 - deve ritenersi integrata, in via di deroga eccezionale e temporanea, dalla commentata norma dell'art. 7 del d.l. n. 384/1992). 3. - Con decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (pubblicato nel B.U. del 22 giugno 1993) il presidente della giunta provinciale di Bolzano ha emanato il regolamento per il recepimento dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993, che prevede tra l'altro, all'art. 5, aumenti retributivi per il 1991, il 1992 ed il 1993 come pure (art. 6) dell'indennita' integrativa speciale nonche' la possibilita' di erogazione (art. 8) di altri emolumenti in forma di indennita' di coordinamento e di produttivita', in via generale stabilendo (all'art. 2) l'applicabilita' delle relative disposizioni con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento stesso (riferito al periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993) e con corrispondenti oneri finanziari di 8 miliardi per il 1991, 17 per il 1992 e 28 per il 1993 (art. 40). Tali norme, insieme al complesso della recepita disciplina contrattuale, si pongono in evidente contrasto con la disposta (eccezionale) ultrattivita' degli accordi di comparto in vigore (per il periodo 1988-1990) e con l'espresso differimento al 1 gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al piu' volte richiamato art. 7 del d.l. n. 384/1992. Ne segue che lo stesso decreto del presidente della giunta provinciale, destinato a rendere operanti le norme dell'accordo, si pone in oggettivo contrasto con il limiti che (anche attraverso la deroga temporanea apportata al principio espresso dall'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983) sono imposti alla competenza legislativa della provincia (artt. 4 e 8, n. 1, statuto speciale) e che, a fortiori, non possono non essere osservati nella produzione di atti di normazione secondaria (o regolamentare) qual e' il provvedimento presidenziale all'esame. Ma la violazione, cosi' realizzata, dell'art. 7 del d.l. n. 384/1992 (e quindi - per la gia' sottolineata natura di questo - delle disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora citate) non rileva soltanto agli effetti della illegittimita' "oggettiva" del decreto 11 febbraio 1993, n. 5, dovendo - invero - riconoscersi che il provvedimento di recepimento dell'accordo intercompartimentale destinato a valere per il triennio 1991-1993 si risolve, altresi', in indebita interferenza dell'organo provinciale sulle attribuzioni statali inerenti al governo della politica economica nazionale, quali esercitate, col d.l. piu' volte citato e la relativa legge di conversione, in ossequio all'imperativo costituzionale comportato dal principio di eguaglianza, "per il quale il legislatore e' tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una politica economica di emergenza nel piu' totale rispetto di una sostanziale parita' di trattamento per tutti i cittadini" (cosi', ancora, la citata sentenza n. 296/1993, al punto 3 della motivazione). Evidente e', infatti, che il decreto del Presidente della provincia col sottrarre il solo personale della provincia e degli enti da questa dipendenti all'imposto e generalizzato "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, dei trattamenti economici, si oppone al naturale dispiegamento degli effetti (ache perequativi) delle urgenti ed eccezionali misure di politica economica nazionale promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento, cosi' - in definitiva - attentando alle competenze proprie degli organi centrali dello Stato le cui scelte, operate nell'interesse generale ed assunte - come gia' visto - in forma di deroga a norme fondamentali di riforme economiche-sociali, resterebbero in concreto paralizzate in ambito locale (in violazione, tra l'altro, degli artt. 3, per la diversita' di trattamento in seno alla categoria dei pubblici dipendenti; 2, per l'impedita possibilita' di esigere il concorso di tutti al soddisfacimento di inderogabili doveri di solidarieta', e 95 della Costituzione, per la gravissima menomazione portata alle prerogative del Governo in tema di direzione della politica generale del Paese). 4. - Ritenuto dunque - secondo l'insegnamento della sentenza n. 296/1993, relativa a fattispecie identica - che dall'art. 7 del d.l. n. 384/1992 e' derivato anche per l'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di comparto per i propri dipendenti relativamente al triennio 1991-1993, e che l'atto del presidente della giunta provinciale ha - invece - trascurato quel vincolo con le conseguenze piu' sopra accennate, il deducente, in conformita' dell'assunta delibera governativa, ricorre per regolamento di competenza avverso il d.p.g.p. 11 febbraio 1993 n. 5, sollecitando, altresi', la sospensione dell'esecutorieta' dell'atto impugnato, in ragione del grave danno (non solo economico) che all'interesse generale (ad una uniforme efficacia delle misure volte a fronteggiare l'emergenza finanziaria) potrebbe derivare dall'applicazione delle sperequative norme del recepito accordo intercompartimentale.
Per i motivi esposti il deducente chiede che la Corte, previa sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, dichiari che non spetta al presidente della giunta provinciale di Bolzano di emanare le norme risultanti dall'accordo intercompartimentale per il triennio 1991-1993; con conseguente annullamento del d.p.g.p. 11 febbraio 1993, n. 5. Saranno depositati copia del decreto impugnato e la delibera del Consiglio dei Ministri. Roma, addi' 10 agosto 1993 Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato 93C0924