N. 26 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 agosto 1993

                                N. 26
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20
 agosto 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
 Provincia  di  Bolzano  -  Impiego  pubblico  -  Regolamento  per  il
 recepimento in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990,  n.
 6  (impugnata  con  ricorso n. 36/93 dal Presidente del Consiglio dei
 Ministri)  dell'accordo  intercompartimentale  relativo  al  triennio
 1991-93  per  il personale della provincia di Bolzano e degli enti da
 essa dipendenti - Previsione di  acconti  retributivi  in  violazione
 della  legge n. 438/1992 che ha previsto la sospensione dei contratti
 collettivi fino a tutto il 1993 e l'inizio di applicazione  di  nuovi
 accordi  al  1›  gennaio  1994  -  Violazione di disposizioni statali
 aventi valore di norme fondamentali di  riforme  economico-sociali  -
 Riferimento  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 296/1993 -
 Istanza di sospensione.
 (Decreto del  presidente  della  giunta  provinciale  di  Bolzano  11
 febbraio 1993, n. 5).
 (Cost.,  artt.  3,  97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n.
 1).
(GU n.38 del 15-9-1993 )
    Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato  presso  i  cui  uffici  in  Roma,  via  dei Portoghesi, 12, e'
 domiciliato,  contro  il  Presidente  della  giunta  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano;  in  relazione  e  per  l'annullamento (previa
 sospensione) del D.P.G.P. 11 febbraio 1993, n. 5 (in suppl. ord. n. 1
 al  B.U.  22  giugno  1993,  n.  29)  recante  "regolamento  per   il
 recepimento   delle   norme   risultanti  dalla  disciplina  prevista
 dall'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991-1993  per
 il personale della provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa
 dipendenti",  siccome  emanato  in violazione degli artt. 3, 97 e 116
 della Costituzione nonche' dell'art. 8, n. 1  st.  spec.  (d.P.R.  31
 agosto  1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e 13
 legge 29 marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 L.P.  13  marzo  1990,  n.  6  ed
 all'art.  7  d.l.  19  settembre  1992,  n.  384  (conv. in legge 14
 novembre 1992 n.  438).
    1. - Per contenere  il  disavanzo  pubblico  e  fronteggiare,  con
 interventi   adeguati,   l'attuale,   grave  situazione  economica  e
 finanziaria, il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (conv.  in  legge  14
 novembre  1992,  n.  438) ha - tra le altre misure - dettato incisive
 disposizioni in materia  di  pubblico  impiego,  traducentisi  in  un
 sostanziale "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, del trattamento
 economico  dei  dipendenti  pubblici  appartenenti ai comparti di cui
 alla  legge-quadro   n.   93/1983   (alle   cui   disposizioni,   che
 costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma economico-sociale, la
 provincia di Bolzano ha confermato la propria normativa con legge  13
 marzo 1990, n. 6).
    In   particolare,  l'art.  7  del  citato  d.l.  n.  384/1992  ha
 stabilito, al primo comma, (ed in deroga implicita all'art. 13, primo
 e secondo comma, legge  n.  93/1983)  l'ultrattivita'  della  vigenge
 disciplina  emanata  sulla  base  degli  accordi  di comparto (tenuta
 "ferma" sino al 31 dicembre 1993), al tempo  stesso  fissando  al  1›
 gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi.
    Come  la  Corte  ha  gia'  avuto modo di rilevare (con sentenza n.
 296/1993), la riferita disposizione del d.l. 384/1992 e' rivolta "ad
 integrare, se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea,  la
 disciplina   sull'efficacia   temporale   degli   accordi  collettivi
 stabilita dall'art. 13 della legge n.  93/1983"  al  pari  di  questo
 concernendo,  pertanto,  "un  aspetto  essenziale del principio della
 contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro
 sul pubblico impiego, piu' volte riconosciuto come norma fondamentale
 di riforma economico-sociale". La conseguenza trattane (ai punti 4  e
 5  della  motivazione  della  sentenza cit.) e' che "nell'art. 7 (del
 d.l. del 1992), come gia' nell'art. 13 (della  legge  del  1983)  si
 riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme
 economiche-sociali";  di  guisa  che  "la  disposizione  relativa  al
 temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino  all'inizio
 del  triennio successivo (1› gennaio 1994), congiuntamente con quella
 concernente  la  conseguente  ultrattivita'   ex   lege   stabilmente
 conferita  agli  accordi  precedenti  (quelli  riferiti  al  triennio
 1988-1990), si applica con  carattere  di  uniformita'  su  tutto  il
 territorio nazionale".
    2.  -  Come  si e', piu' sopra, accennato la provincia autonoma di
 Bolzano ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a  disciplinare
 il  rapporto  d'impiego  del proprio personale, e del personale degli
 enti pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi  risultanti
 dalle  disposizioni  della  legge-quadro  (art.  1),  in  particolare
 riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla
 loro temporanea ultrattivita' (primo e secondo comma,  art.  7  della
 legge  citata),  che  -  giusta  i  riferiti  rilievi  della sentenza
 296/1993 - deve ritenersi integrata, in via di deroga  eccezionale  e
 temporanea,   dalla   commentata  norma  dell'art.  7  del  d.l.  n.
 384/1992).
    3. - Con decreto 11 febbraio 1993, n. 5 (pubblicato nel  B.U.  del
 22  giugno 1993) il presidente della giunta provinciale di Bolzano ha
 emanato   il   regolamento   per    il    recepimento    dell'accordo
 intercompartimentale  relativo al triennio 1991-1993, che prevede tra
 l'altro, all'art. 5, aumenti retributivi per il 1991, il 1992  ed  il
 1993  come pure (art. 6) dell'indennita' integrativa speciale nonche'
 la possibilita' di erogazione (art. 8) di altri emolumenti  in  forma
 di  indennita'  di  coordinamento e di produttivita', in via generale
 stabilendo (all'art. 2) l'applicabilita' delle relative  disposizioni
 con   decorrenza   dall'entrata  in  vigore  del  regolamento  stesso
 (riferito al periodo dal 1› gennaio 1991 al 31 dicembre 1993)  e  con
 corrispondenti  oneri finanziari di 8 miliardi per il 1991, 17 per il
 1992 e 28 per il 1993 (art. 40).
    Tali  norme,  insieme  al  complesso  della  recepita   disciplina
 contrattuale,  si  pongono  in  evidente  contrasto  con  la disposta
 (eccezionale) ultrattivita' degli accordi di comparto in vigore  (per
 il  periodo  1988-1990)  e  con l'espresso differimento al 1› gennaio
 1994 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al piu' volte richiamato
 art. 7 del d.l. n. 384/1992.
    Ne  segue  che  lo  stesso  decreto  del  presidente  della giunta
 provinciale, destinato a rendere operanti le norme  dell'accordo,  si
 pone  in  oggettivo  contrasto con il limiti che (anche attraverso la
 deroga temporanea apportata al principio espresso dall'art. 13  della
 legge-quadro  n.  93/1983)  sono  imposti alla competenza legislativa
 della provincia (artt. 4 e 8,  n.  1,  statuto  speciale)  e  che,  a
 fortiori,  non  possono non essere osservati nella produzione di atti
 di normazione secondaria (o regolamentare) qual e'  il  provvedimento
 presidenziale all'esame.
    Ma  la  violazione,  cosi'  realizzata,  dell'art.  7 del d.l. n.
 384/1992 (e quindi - per la gia'  sottolineata  natura  di  questo  -
 delle  disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora citate)
 non rileva soltanto agli effetti della illegittimita' "oggettiva" del
 decreto 11 febbraio 1993, n. 5, dovendo - invero -  riconoscersi  che
 il  provvedimento  di  recepimento  dell'accordo intercompartimentale
 destinato a valere per il triennio 1991-1993 si risolve, altresi', in
 indebita  interferenza  dell'organo  provinciale  sulle  attribuzioni
 statali inerenti al governo della politica economica nazionale, quali
 esercitate,  col  d.l.  piu'  volte  citato  e  la relativa legge di
 conversione, in ossequio all'imperativo costituzionale comportato dal
 principio di eguaglianza, "per il quale il legislatore  e'  tenuto  a
 distribuire  i  sacrifici  derivanti  da  una  politica  economica di
 emergenza nel piu' totale rispetto  di  una  sostanziale  parita'  di
 trattamento per tutti i cittadini" (cosi', ancora, la citata sentenza
 n. 296/1993, al punto 3 della motivazione).
    Evidente   e',  infatti,  che  il  decreto  del  Presidente  della
 provincia col sottrarre il solo personale  della  provincia  e  degli
 enti da questa dipendenti all'imposto e generalizzato "congelamento",
 fino  al  31  dicembre  1993, dei trattamenti economici, si oppone al
 naturale dispiegamento degli effetti (ache perequativi) delle urgenti
 ed eccezionali misure di politica economica  nazionale  promosse  dal
 Governo  ed  approvate  dal  Parlamento,  cosi'  -  in  definitiva  -
 attentando alle competenze proprie degli organi centrali dello  Stato
 le cui scelte, operate nell'interesse generale ed assunte - come gia'
 visto   -  in  forma  di  deroga  a  norme  fondamentali  di  riforme
 economiche-sociali, resterebbero in concreto  paralizzate  in  ambito
 locale  (in violazione, tra l'altro, degli artt. 3, per la diversita'
 di trattamento in seno alla categoria dei pubblici dipendenti; 2, per
 l'impedita  possibilita'  di  esigere  il  concorso   di   tutti   al
 soddisfacimento  di  inderogabili  doveri di solidarieta', e 95 della
 Costituzione, per la gravissima menomazione portata alle  prerogative
 del Governo in tema di direzione della politica generale del Paese).
    4.  -  Ritenuto  dunque - secondo l'insegnamento della sentenza n.
 296/1993, relativa a fattispecie identica - che dall'art. 7 del d.l.
 n. 384/1992 e' derivato anche per l'amministrazione  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di
 comparto per i propri dipendenti relativamente al triennio 1991-1993,
 e che l'atto del presidente della giunta provinciale ha  -  invece  -
 trascurato  quel  vincolo con le conseguenze piu' sopra accennate, il
 deducente, in conformita' dell'assunta delibera governativa,  ricorre
 per regolamento di competenza avverso il d.p.g.p. 11 febbraio 1993 n.
 5,   sollecitando,   altresi',   la   sospensione  dell'esecutorieta'
 dell'atto impugnato, in ragione del grave danno (non solo  economico)
 che  all'interesse  generale  (ad una uniforme efficacia delle misure
 volte  a  fronteggiare  l'emergenza  finanziaria)  potrebbe  derivare
 dall'applicazione  delle  sperequative  norme  del  recepito  accordo
 intercompartimentale.
   Per i motivi esposti il  deducente  chiede  che  la  Corte,  previa
 sospensione  dell'esecutivita'  dell'atto impugnato, dichiari che non
 spetta al presidente della giunta provinciale di Bolzano  di  emanare
 le norme risultanti dall'accordo intercompartimentale per il triennio
 1991-1993;  con  conseguente  annullamento  del  d.p.g.p. 11 febbraio
 1993, n. 5.
    Saranno depositati copia del decreto impugnato e la  delibera  del
 Consiglio dei Ministri.
      Roma, addi' 10 agosto 1993
                 Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

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