N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 1993

                                N. 41
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  31 agosto 1993 (del commissariato dello Stato per la
 regione Sicilia).
 Regione Sicilia - Nuove norme per l'elezione con  suffragio  popolare
 dei  presidenti  delle province regionali e per la composizione ed il
 funzionamento  degli  organi  di  amministrazione  di  detti  enti  -
 Previsione  di  casi  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita' non
 previsti  dalla  normativa  statale  -  Trasformazione  di  cause  di
 incompatibilita'  in  cause  di  ineleggibilita' - Attenuazione delle
 previgenti norme sulla compatibilita' con le cariche di sindaco e  di
 assessore  -  Previsione  di  nuova  disciplina  derogatoria a quella
 statale  vigente  in  materia,  non  giustificata  dall'esistenza  di
 situazioni o soggetti peculiari  dell'ordinamento  siciliano  ne'  da
 finalita' adeguate e ragionevoli inerenti alla tutela di
    un  interesse regionale - Violazione del principio di uguaglianza,
 nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Delibera legislativa regione Sicilia 14 agosto 1993).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97).
(GU n.38 del 15-9-1993 )
    L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 agosto 1993 ha
 approvato        il        disegno        di        legge         nn.
 530-2-258-285-317-318-320-321-419-489-492-505-526  dal  titolo "Nuove
 norme per l'elezione con  suffragio  popolare  del  Presidente  della
 provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province
 regionali,  per  la  composizione ed il funzionamento degli organi di
 amministrazione di detti enti. Norme modificative ed  integrative  al
 t.u.  approvato  con  d.p.  reg.  20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge
 regionale 26 agosto 1992, n. 7",  comunicato  a  questo  Ufficio,  ai
 sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello statuto speciale il
 successivo 17 agosto 1993.
    Con tale iniziativa l'A.R.S. ha inteso  completare  la  disciplina
 legislativa   gia'   avviata   con  la  precedente  legge  n.  7/1992
 sull'elezione diretta del sindaco estendendone i principi  ispiratori
 all'elezione degli organi delle province regionali ed apportandovi al
 contempo  alcuni  correttivi  e  modifiche  suggerite dall'esperienza
 delle consultazioni elettorali amministrative svoltesi  nella  scorsa
 primavera.
    In particolare con l'approvazione del predetto disegno di legge il
 legislatore  regionale  siciliano ha introdotto talune innovazioni al
 sistema delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' risultanti
 dalla normativa in materia contenuta nelle ll.rr. nn.  20  e  31  del
 1986  ed  in  alcuni  articoli  della  gia'  citata  legge  n. 7/1992
 sull'elezione diretta del sindaco, nonche' nella legge  regionale  20
 marzo  1951  n.  29  e successive modifiche relative all'elezione dei
 componenti dell'A.R.S.
    Con le disposizioni contenute nell'art. 2 si dispone, precisamente
 che:
    1. -  Sono  eleggibili  a  presidente  di  provincia  regionale  i
 cittadini   iscritti  nelle  liste  elettorali  di  un  comune  della
 Repubblica in possesso dei requisiti  stabiliti  per  la  elezione  a
 consigliere di provincia regionale.
    2.  -  Non  e'  eleggibile  alla carica di presidente di provincia
 regionale il presidente di altra provincia o sindaco di un comune. La
 causa di ineleggibilita' non ha effetto se  l'interessato  cessa  per
 dimissioni non oltre la data di presentazione della candidatura.
    3.   -   La   carica  di  presidente  di  provincia  regionale  e'
 incompatibile con la carica di assessore comunale. Ricorrono  inoltre
 le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' disciplinate per la
 carica  di  consigliere  della  provincia  regionale,  nonche' quelle
 previste  nell'art.  156,  primo   comma,   n.   4   dell'ordinamento
 amministrativo  degli  enti  locali, approvato con legge regionale 15
 marzo 1963, n. 16.
    L'incompatibilita' deve essere rimossa entro  dieci  giorni  dalla
 notifica dell'atto di proclamazione o dal verificarsi dell'ipotesi.
    4.   -  Nessuno  contemporaneamente  puo'  presentare  la  propria
 candidatura a sindaco ed a presidente di provincia.
    5. - Il presidente di provincia e' immediatamente rieleggibile una
 sola volta.
    6. - Non e' immediatamente rieleggibile il presidente di provincia
 che sia stato rimosso dalla carica secondo l'art. 9 o revocato  dalla
 carica  secondo  l'art.  40  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, come
 introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
    7. - La carica di  deputato  regionale  e'  incompatibile  con  le
 cariche  di  presidente  o  di  assessore di provincia regionale e di
 sindaco o di assessore dei comuni capoluogo di provincia siti in zone
 dichiarate aree metropolitane ai sensi  degli  artt.  19  e  seguenti
 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.
    8.  - Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 26 agosto 1992,
 n. 7, ed il primo comma, n. 4, dell'art. 8 della legge  regionale  20
 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche.
    9.  -  Il  secondo  comma,  dell'art.  18 della legge regionale 21
 setternbre 1990, n. 36, cosi'  come  modificato  ed  integrato  dalle
 leggi successive, e' sostituito dal seguente:
    2.  -  Il  personale che riveste funzioni direttive negli uffici o
 nelle  sezioni  circoscrizionali  di  collocamento  non  puo'  essere
 candidato  per  le elezioni dei consigli comunali e provinciali della
 Sicilia ne' essere candidato alla carica di sindaco o  di  presidente
 della  provincia  ne'  ricoprire  la  carica  di assessore comunale o
 provinciale.
    Le norme di cui al secondo, settimo e ottavo comma del citato art.
 2 danno adito a rilievi di carattere costituzionale sotto il  profilo
 del mancato rispetto dei principi sanciti dagli art. 3, 51 e 97 della
 Costituzione.
    Al    riguardo    va    preliminarmente    rilevata   l'intrinseca
 contraddittorieta' delle innovazioni introdotte con  le  surriportate
 norme  con  le  quali da un canto si inaspriscono le cause limitative
 dell'elettorato  passivo  sia  mediante  la   previsione   di   nuove
 situazioni   di   ineleggibilita',   non  contemplate  dalla  vigente
 normativa  statale  (nono   comma)   sia   trasformando   quelle   di
 incompatibilita'  in  condizioni  di ineleggibilita' (secondo comma),
 mentre dall'altro, senza alcuna convincente motivazione, si attenuano
 vistosamente per i deputati  regionali  le  pre-vigenti  norme  sulla
 compatibilita' con le cariche di sindaco o di assessore comunale.
    Orbene,  se  e'  vero  che il diritto all'elettorato passivo e' la
 regola  e  l'ineleggibilita'  l'eccezione,  e'   altresi'   principio
 incontestabile ed incontestato quello secondo il quale il legislatore
 deve  prevedere  una  disciplina uniforme consentendo deroghe solo se
 giustificate, non discriminatorie e, soprattutto,  in  linea  con  un
 sistema organico e razionale.
    E  se  e'  indubbio  che  il  legislatore  siciliano ha in materia
 competenza esclusiva, ai sensi degli art. 14  lett.  o)  e  15  dello
 statuto  speciale  e'  altrettanto  indubbio  che  le  norme adottate
 nell'esercizio di tale  competenza  possano  differenziarsi  rispetto
 alle  leggi  nazionali soltanto per disciplinare peculiari situazioni
 locali purche' esse comunque rispondano adeguatamente  ai  canoni  di
 parita' di trattamento (art. 3) e del diritto di accesso alle cariche
 pubbliche (art. 51).
    La  legislazione regionale, pertanto, deve attenersi rigorosamente
 al principio di eguaglianza  e  deve  rispettare  conseguentemente  i
 limiti  posti  non  solo  dalla  Costituzione  ma  anche dai principi
 desumibili dalle leggi statali sicche' l'elettorato passivo  comunale
 e  provinciale  possa  essere esercitato in condizioni di eguaglianza
 per  tutto  il  popolo  italiano  (Corte  costituzionale   sent.   n.
 105/1957).
    Tale  garanzia  deve  intendersi  necessariarnente  estesa anche a
 quanto attiene alla disciplina delle incompatibilita'  non  potendosi
 ritenere,   invero,   che   la   Costituzione  abbia  voluto  imporre
 l'osservanza del  principio  di  eguaglianza  nell'esclusivo  momento
 elettorale,  lasciando  all'arbitrio  del  legislatore  (nazionale  o
 regionale) la previsione dei casi  di  incompatibilita'  e  decadenza
 dalle  cariche  conseguite,  atteso  che il dettato dell'art. 3 della
 Costituzione, collegato con l'art. 51, non puo' non  riguardare  ogni
 vicenda  relativa  alla  preposizione  dei  cittadini  ad  una carica
 pubblica.
    Ne deriva che la prevista causa di incompatibilita' per i deputati
 regionali limitata alle  sole  ipotesi  di  sindaco  delle  tre  aree
 metropolitane,  nel  porsi  in  palese  contrasto con quanto disposto
 dall'art. 4 della legge n. 154/1981. che estende a tutti i sindaci  e
 assessori  dei  comuni  compresi  nel  territorio  della  regione  la
 condizione  di  incompatibilita'  con  la   carica   di   consigliere
 regionale,  ad  avviso del ricorrente, configura un ingiustificato ed
 irrazionale privilegio nei confronti dei parlamentari regionali  che,
 unici  in  Italia, potrebbero, in base alla norma oggetto di censura,
 ricoprire contemporaneamente le due cariche elettive.
    Come codesta ecc.ma Corte ha avuto piu' volte  modo  di  rilevare,
 l'ammissibilita'   di   una  disciplina  derogatoria  e'  subordinata
 all'esistenza di situazioni concernenti categorie di soggetti e  fig-
 ure  che  siano proprie dell'ordinamento siciliano e cioe' che, nella
 peculiare realta', si presentino diverse rispetto  a  quelle  proprie
 della stessa categoria di soggetti nel restante territorio nazionale.
    Ancora  e' ammissibile una disciplina derogatoria qualora, in ogni
 caso, si debbano perseguire finalita' adeguate e ragionevoli  miranti
 alla tutela di un interesse generale.
    Ora  non  solo  difettano  del tutto peculiari situazioni locali a
 sostegno della deliberata norma derogatoria, ma, anzi, la speciale ed
 ampia autonomia accordata dallo statuto rende ancora  piu'  imperiosa
 la  necessita'  di  mantenere,  quanto meno per i comuni di una certa
 dimensione  (non  soltanto  quindi   per   i   sindaci   delle   aree
 metropolitane),  il  divieto  di cumulo delle cariche di sindaco e di
 deputato regionale.
    Infatti e' di palmare evidenza che godendo l'A.R.S. di  competenza
 legislativa  esclusiva  in  non  poche ed importanti materie ai sensi
 degli artt. 14 e 15 dello statuto, i  compiti  affidati  ai  deputati
 regionali siciliani sono assai piu' impegnativi ed onerosi rispetto a
 quelli  spettanti  ai componenti dei consigli delle regioni a statuto
 ordinario.
    Invero non risulta dai lavori parlamentari che sia  stato  fornito
 alcun  argomento a sostegno della regolamentazione difforme da quella
 statale come quella di cui al settimo comma dell'art. 2.
    Nel corso dell'acceso dibattito tenutosi in aula, a  fronte  della
 motivata opposizione di talune forze politiche e del presidente della
 giunta   non   sono   emerse,   infatti,   le   peculiari  situazioni
 differenziate   che   sole   possano   giustificare    un    radicale
 capovolgimento del complesso regime delle incompatibilita'.
    Non  appare  convincente,  anzi  si  rivela del tutto pretestuoso,
 l'argomento portato avanti  da  taluni  deputati,  secondo  il  quale
 l'esperienza  politica  comunque  acquisita,  sia  nell'attivita'  di
 parlamentare sia in quella di amministratore locale consentirebbe  di
 garantire  la presenza in assemblea di qualificati soggetti portatori
 di istanze locali.
    Tale motivazione non appare invero rivestire una valenza superiore
 di quella che sorregge la  causa  di  incompatibilita'  prevista  dal
 legislatore  nazionale  la  cui  previsione  invece mira a garantire,
 oltre al  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione,  sia  la
 funzionalita'  degli  organi  amministrativi degli enti locali (sent.
 Cort.  Costituzionale  n.  235/1988)  sia  la  tutela  della   libera
 espressione del voto eliminando o riducendo ogni possibile situazione
 di   fatto   che   possa   tradursi  in  una  captatio  benevolentiae
 dell'elettorato.
    Ed, invero, il legislatore regionale con le leggi nn. 20 e 31  del
 1986,  nel  recepire  nell'ordinamento  siciliano  la casistica della
 legge  n.  154/1981,  aveva  dettato   una   norma   assai   rigorosa
 trasformando  la  causa di incompatibilita' di cui all'art. 4 (fra la
 carica  di  consigliere  regionale  e  sindaco)  in  ineleggibilita',
 seppure  limitandola  ai  sindaci ed assessori dei comuni con piu' di
 40.000  abitanti;  questo  limite  successivamente,  veniva  ampliato
 estendendolo  ai  sindaci  dei comuni con piu' di 20.000 abitanti con
 l'art. 5 della recentissima legge regionale n. 7/1992,  abrogato  con
 l'ottavo comma, dell'art. 2 della legge teste' approvata.
    Sulla  legittimita'  costituzionale  della  ora  citata  causa  di
 ineleggibilita', codesta Corte si e' pronunciata con la  sentenza  n.
 130/1987 mettendo in evidenza la opportunita' della sua previsione in
 quanto  ispirata  dalla necessita' di garantire a tutti gli aspiranti
 alla carica elettiva di sindaco e di  deputato  regionale  di  essere
 posti  in  condizioni di effettiva eguaglianza nel pieno rispetto del
 principio dell'art. 51 della Costituzione ponendo  a  fondamento  del
 maggior   rigore   della  norma  rispetto  all'ordinamento  nazionale
 l'esistenza delle particolari condizioni ambientali siciliane.
    Orbene, le particolari  condizioni  ambientali  tenute  in  debito
 conto  dal  legislatore regionale nel 1986, riconfermate nel 1992 con
 la legge regionale n. 7,  nonche'  riconosciute  valide,  come  prima
 accennato,  da  codesta  Corte,  non sembra si siano oggi affievolite
 tant'e' che negli anni piu' recenti la normativa  statale  ha  dovuto
 prenderne atto contemplando una serie di disposzioni che affondano la
 propria  ratio  nella consapevolezza di dover affrontare e progettare
 la ricostruzione del tessuto connettivo di una societa' democratica.
    L'inversione di tendenza cui si ispirano le innovazioni che con il
 presente  ricorso   si   intendono   impugnare   sembrano   scaturire
 dall'erroneo  presupposto  che  le  condizioni  ambientali in sicilia
 siano mutate e che, pertanto, si possano adottare  norme  discordanti
 con  il  generale  disegno  politico  in atto perseguito ed in via di
 attuazione anche in sede nazionale.
    Ma sul punto non ininfluente e' la  considerazione  che  la  ratio
 della  causa  di  ineleggibilita'  inserita nella legge sull'elezione
 diretta del sindaco (art. 5) non poteva che tener conto, anche  delle
 ben   piu'   impegnative   funzioni   e  responsabilita'  affidate  a
 quest'ultimo,  che,  derivando  la propria legittimazione dal diretto
 consenso popolare e' obbligato oggi nel  "rappresentare"  le  istanze
 del  proprio  elettorato,  a  espletare  con  il  massimo  impegno il
 mandato.
    Non suffragato da valide motivazioni appare pertanto il  repentino
 mutamento  di  indirizzo  con cui si consente ai sindaci di ricoprire
 contemporaneamente l'onerosa carica di deputato  regionale,  inserito
 in  una  normativa  con  la  quale,  mentre  si porta a compimento il
 disegno politico gia' intrapreso, si  ribadiscono  e  si  ampliano  i
 numerosi e pregnanti compiti loro attribuiti.
    Anche  dal punto di vista strettamente tecnico va osservato che la
 formulazione della norma oggi impugnata non assolve  e  non  soddisfa
 alcuna  esigenza di opportunita' politica o funzionale poiche' non e'
 volta ad individuare una  categoria  generica  di  soggetti  nei  cui
 confronti  comminare  la  incompatibilita'  per  rispondere all'una o
 all'altra ratio o ad un  indirizzo  politico,  essendo  al  contrario
 volta ad impedire la possibilita' di rivestire contemporaneamente due
 cariche  elettive  soltanto a tre soggetti ben individuati: i sindaci
 delle citta' di Palermo, Catania e Messina.
    Appare evidente che qualunque sia il fine che si voglia perseguire
 l'individuazione  dei  soggetti  destinatari  della  norma   dovrebbe
 rispondere  almeno  al  carattere  di  "categoria  di soggetti" e non
 invece  trasformarsi  in  un  mero  limite   individuale   che   crea
 sicuramente disparita' di trattamento, senza peraltro raggiungere con
 chiarezza le finalita' prefisse.
    L'intrinseca irragionevolezza della norma si desume, altresi', dal
 contenuto  dell'intero  art.  2  che,  mentre  prevede a tutela della
 liberta' di formazione  della  volonta'  elettorale  quale  causa  di
 ineleggibllita'  l'esercizio delle funzioni direttive negli uffici al
 collocamento (nono comma) nonche' l'essere sindaco  in  un  qualsiasi
 comune  della  Repubblica  (secondo  comma),  manifestando  un chiaro
 intendimento di eliminare qualsiasi coincidenza di piu' cariche in un
 solo soggetto, dall'altro consente  ai  soli  deputati  regionali  di
 mantenere la carica di sindaco, con la sola eccezione delle citta' di
 Palermo, Catania e Messina.
    La  dedotta  complessiva  disorganicita' della norma induce questo
 ufficio a proporre, per ragioni che appaiono di senso inverso, ma che
 conducono a comporre infine una  normativa  organica  ad  un  disegno
 funzionalmente   preordinato,   impugnativa   nei   confronti   della
 disposizione contenuta nel  secondo  comma  dell'art.  2  laddove  si
 prevede  quale  causa di ineleggibilita' alla carica di presidente di
 una provincia regionale l'essere genericamente sindaco di un comune e
 cio' in assenza di analoga  previsione  ostativa  nella  legislazione
 nazionale.
    La enunciata previsione non sembra essere fondata sul timore di un
 eventuale  condizionamento  della volonta' dell'elettore che potrebbe
 ragionevolmente   giustificare    la    descritta    condizione    di
 ineleggibilita'.
    Piu'  logico  sarebbe  stato  ravvisare  una  motivazione  di tipo
 funzionale da cui sarebbe semmai scaturita  una  ulteriore  causa  di
 incompatibilita'   peraltro   gia'  contemplata  fra  le  cariche  di
 consigliere provinciale e consigliere comunale nell'art. 11,  secondo
 comma, legge regionale n. 31/1986.
    Pur   volendo   ammettere   un'ipotesi  di  ineleggibilita'  nella
 prevalente considerazione  delle  particolari  condizioni  ambientali
 siciliane il legislatore regionale ad avviso dello scrivente, avrebbe
 dovuto  almeno  opportunatamente  ancorare  la  predetta  limitazione
 all'ambito territoriale della  provincia  interessata.  (sent.  Corte
 costituzionale n. 344/1993).
                               P. Q. M.
    E  con  riserva  di presentare memorie illustrative nei termini di
 legge, la sottoscritta dott.ssa Isabella Giannola,  vice  commissario
 dello Stato per la regione Siciliana;
    Visto  l'art.  28  dello  statuto  speciale  con  il presente atto
 impugna per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,  il
 secondo comma, limitatamente alle parole "il sindaco di un comune", 7
 nei  limiti  e nei sensi di cui alla motivazione, e 8 dell'art. 2 del
 disegno di legge dal titolo "Nuove norme per l'elezione con suffragio
 popolare  del  presidente  della  provincia  regionale.   Norme   per
 l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione
 ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti.
    Norme  modificative ed integrative al t.u. approvato con d.p. reg.
 20 agosto 1960, n. 3 ed alla legge regionale 26 agosto  1992,  n.  7"
 approvato  dall'assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta del 14
 agosto 1993 e comunicato a questo commissariato ai sensi  e  per  gli
 effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 17 agosto 1993.
      Palermo, addi' 21 agosto 1993
  Il vice commissario dello Stato per la regione Siciliana: GIANNOLA

 93C0938