N. 557 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 1993
N. 557 Ordinanza emessa il 19 maggio 1993 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Solazzi Cecilia e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori dipendenti - Prepensionamento delle lavoratrici di eta' superiore a cinquanta anni - Trattamento di quiescenza sulla base della anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento del cinquantacinquesimo anno di eta' - Mancata previsione del riconoscimento di anzianita' contributiva aumentata fino a cinque anni come per i lavoratori di sesso maschile - Ingiustificato deteriore trattamento delle lavoratrici rispetto ai lavoratori - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 371/1989. (Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16). (Cost., artt. 3 e 37).(GU n.40 del 29-9-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa previdenziale in appello promossa da Solazzi Cecilia, avv. Pissarello, contro l'I.N.P.S., avv. Girotti; Rilevato, in fatto, che la ricorrente Solazzi Cecilia, al tempo operaia dipendente della Nuova Italsider S.p.a., azienda del settore siderurgico, risolveva per dimissioni il rapporto di lavoro in data 31 gennaio 1984, all'eta' di cinquantasette anni ed otto mesi; che respinto dall'I.N.P.S. il reclamo contro il provvedimento di liquidazione della pensione, la Solazzi ha chiesto giudizialmente accertarsi il suo diritto al riconoscimento di un'anzianita' contributiva aumentata in misura pari a cinque anni in fruizione del beneficio da prepensionamento ex art. 16 della legge n. 158/1981, nonche' accertarsi il suo conseguente diritto ad un maggior trattamento pensionistico commisurato a tale cosi' incrementata anzianita' contributiva; che l'I.N.P.S. resiste sostenendo non rientrare il caso de quo nel campo di applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 371/1989 - declaratoria di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 155/1981 ed 1 della legge n. 193/1984 - in considerazione del fatto che, al momento della liquidazione della pensione la Solazzi aveva gia' compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta' e quindi non avrebbe potuto chiedere il "prepensionamento" (ma solo l'ordinaria pensione di anzianita') e pertanto, nemmeno godere della contribuzione virtuale prevista da detto art. 16 della legge n. 155/1981; Osservato che la norma-fonte invocata stabilisce che: "gli operai e impiegati ..in caso di risoluzioone del rapporto di lavoro, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta' se uomini e cinquanta se donne, hanno diritto, a domanda, ...al trattamento di pensione sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo compreso tra la data di risoluzione dei rapporti e quella di compimento dei sessanta anni se uomini, o cinquantacinque se donne"; che secondo interpretazione logico testuale, l'indicazione nella norma di un precisa e distinta eta' anagrafica (compimento dei sessantanni per gli uomini e dei cinquantacinque per le donne) non puo' avere la funzione di segnare la misura massima del beneficio fruibile (cinque anni) sia per l'uomo che per la donna (che altrimenti il legislatore si sarebbe limitato a riconoscere un aumento di cinque anni dell'anzianita' contributiva per tutti i lavoratori del settore siderurgico nella fascia d'eta' ricompresa tra i cinquanta ed i sessanta anni), bensi' quella di stabilire per la lavoratrice un limite di eta' oltre il quale nessun beneficio di contribuzione aggiuntiva le potrebbe essere riconosciuto; Ritenuto che la formulazione della norma in oggetto, lascia evidentemente scoperta da tutela una fascia di lavoratrici ultracinquantacinquenni, optanti per la prosecuzione del rapporto ex art. 4 della legge n. 903/1977, che alla data di risoluzione del rapporto non verrebbero a beneficiare di alcun aumento dell'anzianita' contributiva con palese discriminazione (basata su mera differenza di sesso) rispetto ai soggetti lavoratori di sesso maschile, di pari eta' ed anzianita' contributiva, che si avvantaggiano del "premio" contributivo (pari - nel caso specifico - a quello intercorrente tra cinquantasette anni ed otto mesi e sessanta anni); che, in tale ottica, dubita il collegio della compatibilita' dell'art. 16 della legge n. 155/1981 con il disposto degli artt. 3, 37 della Costituzione (parita' tra uomo e donna nel lavoro, diritto ad un trattamento previdenziale identico); che la situazione esposta non pare sicuramente coperta da Corte costituzionale n. 371/1989, trattadosi di caso rientrante nella sfera d'applicazione della sola legge n. 155/1981 (la risoluzione del rapporto e' anteriore al vigore della legge 31 maggio 1984, n. 183), e riguardando detta pronuncia "il combinato disposto dell'art. 16 della legge n. 155/1981 ed 1 della legge n. 183/1984 (legge quest'ultima che arretrando l'accesso al beneficio all'eta' di cinquanta anni per i lavoratori, aveva introdotto una macroscopica disparita' di trattamento rispetto alla misura del beneficio ottenibile: fino a dieci anni in favore degli uomini e solo fino a cinque anni in favore delle donne);
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1941, n. 1 e 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge n. 155/1981, nella parte in cui non consente alle lavoratrici del settore siderurgico che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', di beneficiare dello stesso aumento di anzianita' contributiva e conseguente miglior trattamento di pensione, cui hanno diritto i lavoratori ultracinquantacinquenni per il periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni d'eta'; Dispone la remissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato; Sospende il presente giudizio. Genova, addi' 19 maggio 1993 Il presidente: RUSSO 93C0946