N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 1993

                                N. 48
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 10 settembre 1993 (della regione Veneto).
 Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
    dei controlli ambientali  ed  istituzione  dell'agenzia  nazionale
    "per  la  protezione  dell'ambiente"  - Attribuzione a detto nuovo
    organismo di funzioni di ausilio tecnico-scientifico del Ministero
    dell'ambiente   in    materia    di    tutela    dall'inquinamento
    dell'atmosfera, delle acque e del suolo e trasferimento alle prov-
    ince   delle   funzioni  amministrative  di  autorizzazione  e  di
    controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente  prima  di
    competenza  delle uu.ss.ll., con facolta' di avvalersi dei presidi
    multizonali  di  prevenzione  e  dei  competenti   servizi   delle
    uu.ss.ll.  -  Prevista  statuizione  da  parte  delle  regioni, di
    criteri e modalita' per trasferire con proprio provvedimento  alle
    province  il  personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e
    le attrezzature delle uu.ss.ll. gia' adibiti allo scopo prevedendo
    la conseguente riduzione delle  dotazioni  organiche  -  Lamentata
    invasione  della  sfera  di  autonomia  regionale  in  materia  di
    organizzazione  degli  enti  da  essa  dipendenti  (nella   specie
    uu.ss.ll.)  e di tutela dell'ambiente e di gestione del territorio
    - Asserita mancanza  dei  presupposti  di  necessita'  ed  urgenza
    richiesti  per  l'emanazione  dei decreti-legge - Riferimenti alle
    sentenze della Corte costituzionale nn. 239/1982 e 343/1991.
 (D.L. 4 agosto 1993, n. 274 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto
    1993), art. 2).
 (Cost., artt. 77, 115, 117, 118 e 128).
(GU n.40 del 29-9-1993 )
   Ricorso per la regione Veneto in persona del presidente pro-tempore
 della giunta regionale on. Giuseppe Pupillo autorizzato con  delibera
 della  g.r.  n. 4029 in data 3 settembre 1993, rappresentata e difesa
 dall'avv. Romano  Morra  e  dall'avv.  prof.  Gustavo  Romanelli,  ed
 elettivamente  domiciliato  presso lo studio del secondo in Roma, via
 Cosse'ria n. 5, come da procura resa a margine contro  il  Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
 generale dello Stato, avverso l'art. 2 del d.l. 4  agosto  1993,  n.
 274,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993
 recante "disposizioni urgenti sulla  riorganizzazione  dei  controlli
 ambientali  ed  istituzione  dell'agenzia nazionale per la protezione
 dell'ambiente" siccome costituzionalmente illegittimo  per  contrasto
 con gli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione.
                               F A T T O
    Con  il  d.l.  n.  274/1993  oltreche' l'istituzione dell'agenzia
 nazionale per la protezione dell'ambiente  con  funzioni  di  ausilio
 tecnico-scientifico  del Ministero dell'ambiente e di altre pubbliche
 amministrazioni    in    materia    di    tutela    dell'inquinamento
 dell'atmosfera,  delle  acque e del suolo (art. 1), e' stato previsto
 all'art. 2, primo comma, in  attesa  delle  leggi  regionali  di  cui
 all'art.  3  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, che le province
 esercitino  "le  funzioni  amministrative  di  autorizzazione  e   di
 controllo  per  la  salvaguardia  dell'igiene  dell'ambiente  di  cui
 all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177,  prima  di
 competenza  delle  uu.ss.ll.,  avvalendosi dei presidi multizonali di
 prevenzione e dei competenti servizi delle uu.ss.ll.".
    Nel secondo comma, prima parte, dello stesso articolo, si  dispone
 inoltre  che  "le  regioni  stabiliscono i criteri e le modalita' per
 trasferire con proprio provvedimento alle province  il  personale,  i
 beni  mobili  ed  immobili,  i  laboratori  e  le  attrezzature delle
 uu.ss.ll. gia' adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione
 delle dotazioni organiche".
    La ratio del provvedimento e' quello di colmare un presunto  vuoto
 legislativo   venutosi   a   creare  per  l'effetto  dell'abrogazione
 parziale, a seguito del referendum popolare del 18 aprile 1993, della
 legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella  parte  in  cui  affidava  alle
 uu.ss.ll.  i controlli in materia ambientale (v. art. 1 del d.P.R. n.
 177/1993, cit.).
    Come e' noto, il referendum del 18 aprile 1993  ha  abrogati,  per
 quanto  interessa  in  questa sede, l'art. 14, lett. b), della citata
 legge n. 833/1978 che  riservava  alle  unita'  sanitarie  locali  la
 competenza  in  materia  di  igiene dell'ambiente, l'art. 21, laddove
 prevedeva che le stesse uu.ss.ll.  organizzavano  propri  servizi  di
 igiene  ambientale  per  la  salvaguardia  dell'ambiente e l'art. 66,
 primo  comma,  lett.  a),  nella  parte   in   cui   prescriveva   il
 trasferimento al patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle
 uu.ss.ll.  dei  beni  mobili  ed  immobili  e  delle attrezzature dei
 laboratori di igiene e profilassi.
    Si denuncia l'art. 2 cit. per contrasto con  gli  artt.  77,  115,
 117, 118 e 128 della Costituzione: esso interviene infatti in materia
 riservata alla competenza normativa primaria della regione.
                             D I R I T T O
    Quanto  al  primo  comma:  con  esso e' stata menomata la potesta'
 legislativa   della   regione   nella   materia   dell'organizzazione
 dell'esercizio   delle  proprie  funzioni  in  materia  di  controlli
 ambientali in violazione  degli  artt.  77,  115,  117  e  118  della
 Costituzione.
    Sebbene,  infatti,  la tutela ambientale in senso lato sia settore
 governato da un complesso intreccio di disposizioni che prevedono uno
 schema organizzatorio a competenze distinte (attribuite  allo  Stato,
 alla  regione, alla provincia, al comune ed alle uu.ss.ll.) essa, per
 taluni  particolari  profili  e  segnatamente  per  la  materia   dei
 controlli  ambientali,  deve considerarsi riservata alla legislazione
 regionale ex art. 117 della Costituzione.
    Cio'  si  desume  essenzialmente  dall'ampiezza  di  talune  delle
 materie ivi elencate cosi' come tradotte nel d.P.R. 24  luglio  1977,
 n. 616, e nella legislazione statale di principio successiva.
    Si  pensi  ad  esempio  alla  "assistenza  sanitaria"  che a norma
 dell'art. 27 del  d.P.R.  n.  616/1977  ricomprende  tra  l'altro  le
 funzioni   "che   tendono  ..  alla  salvaguardia  della  salubrita',
 dell'igiene e della sicurezza in ambienti di  vita  e  di  lavoro,  e
 all'igiene  degli  insediamenti urbani delle collettivita'"; e sempre
 all'assistenza sanitaria (perlomeno per alcuni aspetti) va ricondotta
 "la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di
 prevenzione, controllo, conservazione, depurazione .." (art. 101  del
 d.P.R. cit.).
    Nella materia urbanistica, secondo l'art. 80 del medesimo decreto,
 rientra  la "disciplina dell'uso del territorio" essendovi ricompresi
 oltre  all'urbanistica  edilizia  "tutti  gli  aspetti   conoscitivi,
 normativi  e gestionali riguardanti le operazioni di salvataggio e di
 trasformazione del suolo nonche'  la  protezione  dell'ambiente";  il
 successivo  art.  83  al primo comma poi trasferisce alle regioni "le
 funzioni amministrative concernenti gli interventi per la  protezione
 della natura, le riserve ed i parchi naturali".
    Alle  regioni sono state inoltre trasferite, benche' adeguatamente
 circoscritte,  le  "funzioni  relative  alla  tutela,  "disciplina  e
 utilizzazione delle risorse idriche" (artt. 90 e 91 del d.P.R. cit.).
    A  tacere peraltro della competenza ab origine spettante agli enti
 territoriali in questione in materia  di  procedimento  formativo  ed
 approvazione  dei  piani  regolatori  degli  insediamenti  urbani  ed
 extraurbani.
    La stessa ecc.ma  Corte  costituzionale  del  reato  ha  da  tempo
 riconosciuto  "che  l'urbanistica  comprende  tutto cio' che concerne
 l'uso dell'intero territorio (e non solo degli aggregati  urbani)  ai
 fini  della  localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni
 genere con le relative infrastrutture" (sentenza 29 dicembre 1982, n.
 239).
    Ne deriva un complesso di attribuzioni, invero non esaustivo,  che
 depongono  incontestabilmente  per  una  vasta  competenza  dell'ente
 regione in materia  di  tutela  ambientale.  Peraltro,  si  e'  visto
 brevemente  come  il  contenuto  di  tale  competenza,  conformemente
 all'oggetto sintetizzabile  nell'espressione  "bene  ambientale"  non
 risulti  da  un'organico corpus normativo sebbene dalla sommatoria di
 tutele giuridiche diverse (tra tutte, si e' visto, in particolare  ma
 non soltanto, sanita' ed urbanistica).
    Alle  rilevate  attribuzioni  da  ultimo occorre aggiungere quelle
 previste, prima  dell'emanazione  del  provvedimento  impugnato,  dal
 d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 502 recante norme sul "Riordino della
 disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
 ottobre 1992, n. 421".
    Con  esso  sono  state  dettate  norme  di  principio  sul sistema
 sanitario nazionale modificando in parte  l'impalcatura  preesistente
 fondata  sulla nota legge cornice 23 dicembre 1978, n. 833; alcune di
 queste norme  arricchiscono  la  competenza  regionale  di  ulteriori
 funzioni.
    Nell'art.  2  si prevede in primo luogo che spetta alle regioni la
 disciplina  delle  "linee  di  organizzazione  dei  servizi  e  delle
 attivita'  destinate  alla  tutela  della  salute";  nell'art.  7  si
 attribuisce inoltre alla legge regionale la competenza in materia  di
 "gestione  dei presidi multizonali di prevenzione" da affidare "ad un
 apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il  territorio
 regionale".
    Allo  scopo  tra  l'altro  di  "assicurare  indirizzi  omogenei ai
 controlli ed alla prevenzione" le regioni, secondo lo stesso art.  7,
 devono  riorganizzare  gli attuali presidi multizonali di prevenzione
 su base dipartimentale "articolandoli di almeno  due  sezioni,  delle
 quali una per la prevenzione ambientale .." (secondo comma, lett. b))
 nonche'  i servizi delle uu.ss.ll., divenute per effetto del medesimo
 d.lgs. n.  502  beni  strumentali  della  regione,  che  svolgono  le
 funzioni di cui agli artt. 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978 in
 un  apposito  dipartimento  articolato,  per  quanto  qui rileva, nei
 servizi di prevenzione ambientale e  di  igiene  e  sanita'  pubblica
 (secondo comma, lettere e) ed f)).
    L'impugnato  art.  2  del  d.l.  n.  274/1993  al primo comma ha,
 viceversa,  assegnato  tout   court   alle   province   le   funzioni
 amministrative  di  autorizzazione e di controllo per la salvaguardia
 dell'igiene ambientale (peraltro nessuna competenza amministrativa in
 materia di autorizzazione e di controllo spettava alle uu.ss.ll.)  in
 tal modo intervenendo in luogo delle regioni.
    E'   stata   cosi'  menomata  la  potesta'  legislativa  dell'ente
 territoriale anche nella materia  dell'organizzazione  dell'esercizio
 delle  proprie  funzioni,  poiche'  e' stata sottratta alla stessa la
 possibilita' di individuare con legge il livello di  interesse  della
 competenza amministrativa nella materia dei controlli ambientali.
    Una  volta  delimitato  con  legge  cornice (e tale deve ritenersi
 almeno in parte il d.lgs. n. 502/1992) l'ambito di  intervento  della
 autonomia  normativa regionale ai sensi del primo e del secondo comma
 all'art. 117 della Costituzione al legislatore nazionale non e'  dato
 limitare  oltremodo  detta  autonomia  occupando spazi riservati alla
 normativa di dettaglio di competenza dell'ente sub-centrale  pena  lo
 svuotamento   di   ogni  significato  garantista  della  disposizione
 costituzionale.
    Peraltro, in forza del noto principio del parallelismo di  cui  al
 primo comma dell'art. 118 della Costituzione spettano alla regione le
 funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 potendo
 la   stessa   delegarle  agli  enti  periferici  e  cio'  costituisce
 senz'altro un'applicazione necessitata del principio, pur  consacrato
 nella Carta costituzionale, secondo cui le regioni sono enti autonomi
 "con  propri  poteri  e  funzioni  secondo  i  principi fissati nella
 Costituzione" (art. 115).
    Oltretutto  va  sottolineata  nel  provvedimento   impugnato   una
 evidente  discrasia  che mina ulteriormente i relativi presupposti di
 legittimita' sotto il profilo della  violazione  dell'art.  77  della
 Costituzione.  L'oggetto del referendum abrogativo dell'aprile 1993 e
 quello delle disposizioni di cui all'art. 2  del  d.l.  n.  274/1993
 sono  diversi:  il  primo  infatti  ha  abrogato le norme relative ai
 controlli tecnici in materia ambientale nulla  prevedendo  in  ordine
 alle  correlative  funzioni  amministrative  di  autorizzazione  e di
 controllo, mentre il secondo attiene ai controlli amministrativi  nel
 campo  della  salvaguardia  dell'igiene  ambientale.  Talche'  non e'
 ravvisabile alcuna necessita' ed urgenza di legiferare al riguardo.
    Quanto  al  secondo  comma: nel prevedere che le regioni, ai sensi
 dell'art. 3 della legge n. 142/1990,  stabiliscono  i  criteri  e  le
 modalita'  per  trasferire con proprio provvedimento alle province il
 personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le  attrezzature
 delle  uu.ss.ll., esso e' palesemente illegittimo altreche' per tutti
 i  motivi  appena  indicati  in  particolare  per  aver  menomato  la
 competenza  regionale  in materia di ordinamento degli uffici e degli
 enti amministrativi dipendenti  dalla  regione  in  violazione  degli
 artt.  115,  117,  118  e 128 della Costituzione e delle disposizioni
 interposte di cui all'art. 3 della legge n. 142/1990.
    Relativamente al contrasto con gli artt. 117, primo comma, e  118,
 primo  e terzo comma, si e' poc'anzi rilevato che a norma dell'art. 3
 del d.lgs. n. 502/1992 la  u.s.l.  e'  divenuta  azienda  strumentale
 dell'ente  regionale cosicche' a questo spetta ogni provvedimento che
 ne riordini struttura e funzioni.
    Del resto la materia dell'organizzazione  amministrativa  per  sua
 natura  si  colloca  tra le attribuzioni intimamente regionali "senza
 che", e' stato correttamente osservato  in  dottrina,  "lo  Stato  si
 possa riservare alcuna competenza, salvo che si tratti di mantenere o
 di  mettere al servizio dell'apparato statale - la' dove strettamente
 necessario - singoli  uffici  dell'ente  regione"  (Paladin,  Diritto
 regionale, Padova, V ed., 1993, n. 127).
    Al  riguardo  si  consideri  che  l'art.  13 del piu' volte citato
 d.P.R. n. 616/1977 riconduce nell'ambito di competenza  regionale  in
 materia  "l'istituzione,  i controlli, la fusione, la soppressione di
 enti  pubblici  locali  ..".  Sullo  specifico  punto   e'   evidente
 l'interesse   a   ricorrere   della  regione  istante  posto  che  il
 trasferimento di personale e attrezzature delle uu.ss.ll. alle  prov-
 ince  spoglierebbe  illico  et  immediate  le  regioni  di  una  loro
 esclusiva attribuzione.
    Peraltro con  la  legge  n.  142/1990,  com'e'  noto,  sono  stati
 determinati  i  principi  fondamentali  dell'ordinamento  degli  enti
 periferici e le relative funzioni, prevedendosi una particolare forza
 normativa per cui "ai sensi  dell'art.  128  della  Costituzione"  le
 leggi  statali  non  possono  derogare alla legge n. 142/1990 "se non
 mediante espressa modificazione  delle  sue  disposizioni"  (art.  1,
 terzo comma).
    Nel  nuovo  ordinamento degli enti locali e' previsto che siano le
 regioni ad organizzare, con proprie leggi, le funzioni amministrative
 a livello locale attraverso comuni e province, ai sensi  degli  artt.
 117,  primo  e  secondo  comma e 118, primo comma, individuando nelle
 materie di cui all'art. 117 gli interessi comunali e  provinciali  in
 rapporto  alle  caratteristiche  della  popolazione e del territorio,
 ferme restando le funzioni che attengono  ad  esigenze  di  carattere
 unitario  (artt.  3,  9  e  14 della legge n. 142/1990; v. inoltre la
 sentenza dell'adita Corte n. 343/1991).
    Con il secondo  comma  in  questione  in  difetto  di  un'espressa
 modifica  dei  principi posti dalla legge n. 142/1990, il legislatore
 statale   si   e'    arbitrariamente    sostituito    alle    regioni
 nell'identificazione  degli  interessi  comunali  e  provinciali gia'
 stabilendo che sia la provincia  il  soggetto  al  quale  la  regione
 dovra'  trasferire  personale  ed  attrezzature per l'esercizio delle
 funzioni amministrative di  autorizzazione  e  di  controllo  per  la
 salvaguardia dell'igiene dell'ambiente.
    In  tal modo il potere della regione di allocare in via definitiva
 le funzioni di controllo ambientale ad un livello diverso  da  quello
 provinciale  (art.  2,  primo  comma,  del d.l. n. 274/1993) risulta
 meramente formale poiche' nel secondo comma il soggetto giuridico  al
 quale trasferisce personale ed attrezzature non potra' essere diverso
 da  quello titolare delle funzioni amministrative: cio' in violazione
 anche  dell'art.  128  della  Costituzione  laddove   viene   sancita
 l'autonomia  dei  minori  enti territoriali "nell'ambito dei principi
 fissati da leggi generali della Repubblica,  che  ne  determinano  le
 funzioni".
   Tutto   cio'   premesso   si   chiede   che  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale dichiari l'illegittimita'  costituzionale  dell'intero
 art.  2  del  d.l.  3 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993  (i  commi  terzo  e  quarto  sono
 evidentemente  dipendenti  dai  primi  due) perche' gravemente lesivo
 delle attribuzioni della regione Piemonte in contrasto con gli  artt.
 77,  115, 117, 118 e 128 della Costituzione e dichiari inoltre che le
 attribuzioni in questione  sono  di  spettanza  dell'ente  regione  e
 pertanto della regione ricorrente;
    Con ogni relativa conseguenza e connessa pronuncia.
      Roma, addi' 4 settembre 1993
                        Prof. Gustavo ROMANELLI

 93C0979