N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 1993
N. 48 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 settembre 1993 (della regione Veneto). Ambiente (tutela dell') - Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia nazionale "per la protezione dell'ambiente" - Attribuzione a detto nuovo organismo di funzioni di ausilio tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e trasferimento alle prov- ince delle funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente prima di competenza delle uu.ss.ll., con facolta' di avvalersi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle uu.ss.ll. - Prevista statuizione da parte delle regioni, di criteri e modalita' per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle uu.ss.ll. gia' adibiti allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche - Lamentata invasione della sfera di autonomia regionale in materia di organizzazione degli enti da essa dipendenti (nella specie uu.ss.ll.) e di tutela dell'ambiente e di gestione del territorio - Asserita mancanza dei presupposti di necessita' ed urgenza richiesti per l'emanazione dei decreti-legge - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 239/1982 e 343/1991. (D.L. 4 agosto 1993, n. 274 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993), art. 2). (Cost., artt. 77, 115, 117, 118 e 128).(GU n.40 del 29-9-1993 )
Ricorso per la regione Veneto in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale on. Giuseppe Pupillo autorizzato con delibera della g.r. n. 4029 in data 3 settembre 1993, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Morra e dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Cosse'ria n. 5, come da procura resa a margine contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, avverso l'art. 2 del d.l. 4 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993 recante "disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente" siccome costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione. F A T T O Con il d.l. n. 274/1993 oltreche' l'istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente con funzioni di ausilio tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente e di altre pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo (art. 1), e' stato previsto all'art. 2, primo comma, in attesa delle leggi regionali di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che le province esercitino "le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente di cui all'art. 1, primo comma, del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, prima di competenza delle uu.ss.ll., avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi delle uu.ss.ll.". Nel secondo comma, prima parte, dello stesso articolo, si dispone inoltre che "le regioni stabiliscono i criteri e le modalita' per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle uu.ss.ll. gia' adibite allo scopo prevedendo la conseguente riduzione delle dotazioni organiche". La ratio del provvedimento e' quello di colmare un presunto vuoto legislativo venutosi a creare per l'effetto dell'abrogazione parziale, a seguito del referendum popolare del 18 aprile 1993, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui affidava alle uu.ss.ll. i controlli in materia ambientale (v. art. 1 del d.P.R. n. 177/1993, cit.). Come e' noto, il referendum del 18 aprile 1993 ha abrogati, per quanto interessa in questa sede, l'art. 14, lett. b), della citata legge n. 833/1978 che riservava alle unita' sanitarie locali la competenza in materia di igiene dell'ambiente, l'art. 21, laddove prevedeva che le stesse uu.ss.ll. organizzavano propri servizi di igiene ambientale per la salvaguardia dell'ambiente e l'art. 66, primo comma, lett. a), nella parte in cui prescriveva il trasferimento al patrimonio comunale con vincolo di destinazione alle uu.ss.ll. dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi. Si denuncia l'art. 2 cit. per contrasto con gli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione: esso interviene infatti in materia riservata alla competenza normativa primaria della regione. D I R I T T O Quanto al primo comma: con esso e' stata menomata la potesta' legislativa della regione nella materia dell'organizzazione dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di controlli ambientali in violazione degli artt. 77, 115, 117 e 118 della Costituzione. Sebbene, infatti, la tutela ambientale in senso lato sia settore governato da un complesso intreccio di disposizioni che prevedono uno schema organizzatorio a competenze distinte (attribuite allo Stato, alla regione, alla provincia, al comune ed alle uu.ss.ll.) essa, per taluni particolari profili e segnatamente per la materia dei controlli ambientali, deve considerarsi riservata alla legislazione regionale ex art. 117 della Costituzione. Cio' si desume essenzialmente dall'ampiezza di talune delle materie ivi elencate cosi' come tradotte nel d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e nella legislazione statale di principio successiva. Si pensi ad esempio alla "assistenza sanitaria" che a norma dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 ricomprende tra l'altro le funzioni "che tendono .. alla salvaguardia della salubrita', dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, e all'igiene degli insediamenti urbani delle collettivita'"; e sempre all'assistenza sanitaria (perlomeno per alcuni aspetti) va ricondotta "la disciplina degli scarichi e la programmazione degli interventi di prevenzione, controllo, conservazione, depurazione .." (art. 101 del d.P.R. cit.). Nella materia urbanistica, secondo l'art. 80 del medesimo decreto, rientra la "disciplina dell'uso del territorio" essendovi ricompresi oltre all'urbanistica edilizia "tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvataggio e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente"; il successivo art. 83 al primo comma poi trasferisce alle regioni "le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali". Alle regioni sono state inoltre trasferite, benche' adeguatamente circoscritte, le "funzioni relative alla tutela, "disciplina e utilizzazione delle risorse idriche" (artt. 90 e 91 del d.P.R. cit.). A tacere peraltro della competenza ab origine spettante agli enti territoriali in questione in materia di procedimento formativo ed approvazione dei piani regolatori degli insediamenti urbani ed extraurbani. La stessa ecc.ma Corte costituzionale del reato ha da tempo riconosciuto "che l'urbanistica comprende tutto cio' che concerne l'uso dell'intero territorio (e non solo degli aggregati urbani) ai fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni genere con le relative infrastrutture" (sentenza 29 dicembre 1982, n. 239). Ne deriva un complesso di attribuzioni, invero non esaustivo, che depongono incontestabilmente per una vasta competenza dell'ente regione in materia di tutela ambientale. Peraltro, si e' visto brevemente come il contenuto di tale competenza, conformemente all'oggetto sintetizzabile nell'espressione "bene ambientale" non risulti da un'organico corpus normativo sebbene dalla sommatoria di tutele giuridiche diverse (tra tutte, si e' visto, in particolare ma non soltanto, sanita' ed urbanistica). Alle rilevate attribuzioni da ultimo occorre aggiungere quelle previste, prima dell'emanazione del provvedimento impugnato, dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Con esso sono state dettate norme di principio sul sistema sanitario nazionale modificando in parte l'impalcatura preesistente fondata sulla nota legge cornice 23 dicembre 1978, n. 833; alcune di queste norme arricchiscono la competenza regionale di ulteriori funzioni. Nell'art. 2 si prevede in primo luogo che spetta alle regioni la disciplina delle "linee di organizzazione dei servizi e delle attivita' destinate alla tutela della salute"; nell'art. 7 si attribuisce inoltre alla legge regionale la competenza in materia di "gestione dei presidi multizonali di prevenzione" da affidare "ad un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale". Allo scopo tra l'altro di "assicurare indirizzi omogenei ai controlli ed alla prevenzione" le regioni, secondo lo stesso art. 7, devono riorganizzare gli attuali presidi multizonali di prevenzione su base dipartimentale "articolandoli di almeno due sezioni, delle quali una per la prevenzione ambientale .." (secondo comma, lett. b)) nonche' i servizi delle uu.ss.ll., divenute per effetto del medesimo d.lgs. n. 502 beni strumentali della regione, che svolgono le funzioni di cui agli artt. 16, 20, 21 e 22 della legge n. 833/1978 in un apposito dipartimento articolato, per quanto qui rileva, nei servizi di prevenzione ambientale e di igiene e sanita' pubblica (secondo comma, lettere e) ed f)). L'impugnato art. 2 del d.l. n. 274/1993 al primo comma ha, viceversa, assegnato tout court alle province le funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene ambientale (peraltro nessuna competenza amministrativa in materia di autorizzazione e di controllo spettava alle uu.ss.ll.) in tal modo intervenendo in luogo delle regioni. E' stata cosi' menomata la potesta' legislativa dell'ente territoriale anche nella materia dell'organizzazione dell'esercizio delle proprie funzioni, poiche' e' stata sottratta alla stessa la possibilita' di individuare con legge il livello di interesse della competenza amministrativa nella materia dei controlli ambientali. Una volta delimitato con legge cornice (e tale deve ritenersi almeno in parte il d.lgs. n. 502/1992) l'ambito di intervento della autonomia normativa regionale ai sensi del primo e del secondo comma all'art. 117 della Costituzione al legislatore nazionale non e' dato limitare oltremodo detta autonomia occupando spazi riservati alla normativa di dettaglio di competenza dell'ente sub-centrale pena lo svuotamento di ogni significato garantista della disposizione costituzionale. Peraltro, in forza del noto principio del parallelismo di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nell'art. 117 potendo la stessa delegarle agli enti periferici e cio' costituisce senz'altro un'applicazione necessitata del principio, pur consacrato nella Carta costituzionale, secondo cui le regioni sono enti autonomi "con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione" (art. 115). Oltretutto va sottolineata nel provvedimento impugnato una evidente discrasia che mina ulteriormente i relativi presupposti di legittimita' sotto il profilo della violazione dell'art. 77 della Costituzione. L'oggetto del referendum abrogativo dell'aprile 1993 e quello delle disposizioni di cui all'art. 2 del d.l. n. 274/1993 sono diversi: il primo infatti ha abrogato le norme relative ai controlli tecnici in materia ambientale nulla prevedendo in ordine alle correlative funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo, mentre il secondo attiene ai controlli amministrativi nel campo della salvaguardia dell'igiene ambientale. Talche' non e' ravvisabile alcuna necessita' ed urgenza di legiferare al riguardo. Quanto al secondo comma: nel prevedere che le regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 142/1990, stabiliscono i criteri e le modalita' per trasferire con proprio provvedimento alle province il personale, i beni mobili ed immobili, i laboratori e le attrezzature delle uu.ss.ll., esso e' palesemente illegittimo altreche' per tutti i motivi appena indicati in particolare per aver menomato la competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione in violazione degli artt. 115, 117, 118 e 128 della Costituzione e delle disposizioni interposte di cui all'art. 3 della legge n. 142/1990. Relativamente al contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 118, primo e terzo comma, si e' poc'anzi rilevato che a norma dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 la u.s.l. e' divenuta azienda strumentale dell'ente regionale cosicche' a questo spetta ogni provvedimento che ne riordini struttura e funzioni. Del resto la materia dell'organizzazione amministrativa per sua natura si colloca tra le attribuzioni intimamente regionali "senza che", e' stato correttamente osservato in dottrina, "lo Stato si possa riservare alcuna competenza, salvo che si tratti di mantenere o di mettere al servizio dell'apparato statale - la' dove strettamente necessario - singoli uffici dell'ente regione" (Paladin, Diritto regionale, Padova, V ed., 1993, n. 127). Al riguardo si consideri che l'art. 13 del piu' volte citato d.P.R. n. 616/1977 riconduce nell'ambito di competenza regionale in materia "l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione di enti pubblici locali ..". Sullo specifico punto e' evidente l'interesse a ricorrere della regione istante posto che il trasferimento di personale e attrezzature delle uu.ss.ll. alle prov- ince spoglierebbe illico et immediate le regioni di una loro esclusiva attribuzione. Peraltro con la legge n. 142/1990, com'e' noto, sono stati determinati i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti periferici e le relative funzioni, prevedendosi una particolare forza normativa per cui "ai sensi dell'art. 128 della Costituzione" le leggi statali non possono derogare alla legge n. 142/1990 "se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni" (art. 1, terzo comma). Nel nuovo ordinamento degli enti locali e' previsto che siano le regioni ad organizzare, con proprie leggi, le funzioni amministrative a livello locale attraverso comuni e province, ai sensi degli artt. 117, primo e secondo comma e 118, primo comma, individuando nelle materie di cui all'art. 117 gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario (artt. 3, 9 e 14 della legge n. 142/1990; v. inoltre la sentenza dell'adita Corte n. 343/1991). Con il secondo comma in questione in difetto di un'espressa modifica dei principi posti dalla legge n. 142/1990, il legislatore statale si e' arbitrariamente sostituito alle regioni nell'identificazione degli interessi comunali e provinciali gia' stabilendo che sia la provincia il soggetto al quale la regione dovra' trasferire personale ed attrezzature per l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e di controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente. In tal modo il potere della regione di allocare in via definitiva le funzioni di controllo ambientale ad un livello diverso da quello provinciale (art. 2, primo comma, del d.l. n. 274/1993) risulta meramente formale poiche' nel secondo comma il soggetto giuridico al quale trasferisce personale ed attrezzature non potra' essere diverso da quello titolare delle funzioni amministrative: cio' in violazione anche dell'art. 128 della Costituzione laddove viene sancita l'autonomia dei minori enti territoriali "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
Tutto cio' premesso si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'intero art. 2 del d.l. 3 agosto 1993, n. 274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993 (i commi terzo e quarto sono evidentemente dipendenti dai primi due) perche' gravemente lesivo delle attribuzioni della regione Piemonte in contrasto con gli artt. 77, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione e dichiari inoltre che le attribuzioni in questione sono di spettanza dell'ente regione e pertanto della regione ricorrente; Con ogni relativa conseguenza e connessa pronuncia. Roma, addi' 4 settembre 1993 Prof. Gustavo ROMANELLI 93C0979