N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 1993

                                N. 50
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria l'11 settembre 1993 (della regione Lombardia).
 Sanita' pubblica - Riordinamento del Ministero della sanita' -
    Attribuzione  allo  stesso di una funzione di verifica comparativa
    dei costi e dei risultati ottenuti dalle regioni - Istituzione  di
    un'Agenzia per i servizi sanitari regionali dotata di personalita'
    giuridica,   e  sottoposta  alla  vigilanza  del  Ministero  della
    sanita', la cui organizzazione ed il  cui  funzionamento  dovranno
    essere  disciplinati  da  un  regolamento adottato con decreto del
    Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della funzione
    pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
    Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome - Previsione che il
    consiglio di amministrazione di detta Agenzia  abbia  composizione
    paritetica  tra  il Ministero della sanita' e rappresentanti delle
    regioni e che il direttore sia nominato con decreto del Presidente
    del Consiglio, su proposta del Ministro della sanita' e  che  alla
    dotazione  organica  e  alla  dotazione finanziaria si provveda in
    parte, rispettivamente, con personale statale comandato e mediante
    contributo  da  prelevarsi  dal  Fondo   sanitario   nazionale   -
    Assegnazione  all'Agenzia  di  compiti di supporto delle attivita'
    regionali, di valutazione comparativa dei costi e  dei  rendimenti
    dei  servizi  resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e
    sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle
    forniture, trasferimento delle innovazioni e delle sperimentazioni
    in  materia  sanitaria  -  Previsione,  infine  tra   gli   organi
    periferici del Ministero della sanita' degli uffici veterinari per
    gli   adempimenti   CEE  -  Lamentata  invasione  della  sfera  di
    attribuzioni  regionali  in  materia   sanitaria   e   di   igiene
    veterinaria - Eccesso di delega.
 (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, artt. 1, terzo comma, lettere b) e
    d), 5 e 6 (Gazzetta Ufficiale n. 180, supplemento ordinario n. 68,
    del 3 agosto 1993)).
 (Cost., artt. 76, 117, 118 e ottava disposizione transitoria e
    finale).
(GU n.40 del 29-9-1993 )
   Ricorso  della  regione  Lombardia, in persona del presidente della
 giunta regionale Fiorinda Ghilardotti, autorizzata con delibera della
 giunta regionale n. 40747 del 5 agosto 1993, rappresentata  e  difesa
 dagli  avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente
 domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1,  come
 da  delega  in  calce  al  presente  atto,  contro  il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore   per   la   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e
 d), e degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 30 giugno 1993,  n.  266,  recante
 "Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
 primo comma,  lett.  h),  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421",
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 3 agosto 1993.
    L'art.  1,  primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n.
 421 ("Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
 discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di  previdenza
 e  di  finanza territoriale") ha delegato il Governo ad "emanare, per
 rendere piene ed effettive le funzioni che  vengono  trasferite  alle
 regioni  e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per
 la riforma del Ministero della  sanita'  cui  rimangono  funzioni  di
 indirizzo e coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle
 leggi dello Stato per la sanita' pubblica".
    In attuazione di tale delega, e' stato emanato il d.lgs. 30 giugno
 1993,  n.  266:  ma anziche' "rendere piene ed effettive" le funzioni
 delle  regioni,  tale  decreto  di  fatto  perviene  ad  ampliare  le
 attribuzioni  del  Ministero  e  degli  istituti  da esso dipendenti,
 invadendo la sfera di competenza costituzionalmente  attribuita  alle
 regioni  e  siano  pertanto  lesive  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione, nonche' dei criteri direttivi della delega, e  pertanto
 dell'art. 76 della Costituzione.
    La lesione lamentata si manifesta in modo particolare nell'art. 1,
 terzo  comma,  lett. b), ove si attribuisce al Ministero una funzione
 di "verifica comparativa dei costi e  dei  risultati  ottenuti  dalle
 regioni",  destinata a consentire un controllo statale sull'attivita'
 sanitaria delle regioni: si tratta di un'attivita' di  controllo  non
 prevista   dalla   Costituzione,  in  grado  di  interferire  con  le
 competenze costituzionalmente attribuite  alle  regioni  in  tema  di
 assistenza  sanitaria.  Oltretutto,  come  si  esporra'  meglio  piu'
 avanti, non si saprebbe come armonizzare tale funzione del  Ministero
 con l'identica attivita' svolta dalla "Agenzia per i servizi sanitari
 regionali" prevista dall'art. 5 del decreto legislativo in questione.
   Allo   stesso   modo,  nell'art.  1,  terzo  comma,  lett.  d),  il
 legislatore delegato fa uso  di  espressioni  estremamente  generiche
 nella definizione delle ulteriori funzioni svolte dal Ministero della
 sanita',  tanto da potersi dubitare che, per questa parte, il decreto
 legislativo attui in modo corretto la direttiva contenente  nell'art.
 1, primo comma, lett. h), della legge 21 ottobre 1993, n. 421, ove si
 stabilisce  che  al  Ministero  della sanita', oltre alle funzioni di
 indirizzo e coordinamento, dovrebbero appartenere solo  le  ulteriori
 "funzioni   attribuite   dalle  leggi  dello  Stato  per  la  sanita'
 pubblica". In altre parole, la legge delega esige  che  le  ulteriori
 funzioni  appartenenti  al Ministero della sanita', oltre a quella di
 indirizzo e  coordinamento,  siano  precisamente  identificate  dalle
 leggi  dello  Stato che volta a volta ne attribuiscono l'esercizio al
 Ministero. Non certamente cosi' accade nel caso  dell'art.  1,  lett.
 d),  del  decreto legislativo, ove si prevede che il Ministero svolge
 funzioni  in  materia  di   "sanita'   pubblica,   sanita'   pubblica
 veterinaria,  nutrizione  ed  igiene  degli  alimenti".  Si tratta di
 espressioni vaghe e generiche, suscettibili di determinare  invasioni
 della sfera di competenza legislativa ed amministrativa che gli artt.
 117  e  118  della Costituzione assicurano alle regioni in materia di
 assistenza sanitaria.
    L'art.  5  del  decreto  legislativo  in  questione  prevede   poi
 l'istituzione  di  una "agenzia per i servizi sanitari regionali". Si
 tratta di una agenzia statale, dotata  di  personalita'  giuridica  e
 sottoposta  alla vigilanza del Ministero della sanita' (art. 5, primo
 comma);  la  sua  organizzazione  ed  il   suo   funzionamento   sono
 disciplinati  da  un  regolamento  adottato  con decreto del Ministro
 della sanita' ai sensi dell'art. 17,  terzo  comma,  della  legge  n.
 400/1988,  di  concerto con il Ministro della funzione pubblica, solo
 "sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le
 regioni e le province autonome" (art. 5, secondo comma); il Consiglio
 di  amministrazione  avra' una "composizione paritetica fra Ministero
 della sanita'  e  rappresentanti  delle  regioni"  (art.  5,  secondo
 comma);  il  direttore  dell'agenzia  e'  nominato  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
 sanita' (art. 5, terzo comma); l'agenzia si  avvale  parzialmente  di
 personale  comandato  dalle amministrazioni statali (quarto comma), e
 la dotazione finanziaria della stessa e'  assicurata  in  gran  parte
 mediante  assegnazione  di  un  contributo  da  prelevarsi  dal fondo
 sanitario nazionale (quinto comma).
    Il primo comma dell'art. 5  definisce  come  compiti  dell'Agenzia
 quello   di  "supporto  delle  attivita'  regionali,  di  valutazione
 comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai  cittadini
 e  di  segnalazione  di  disfunzioni  e  sprechi nella gestione delle
 risorse personali e materiali e nelle forniture, trasferimento  delle
 innovazioni e delle sperimentazioni in materia sanitaria".
    Si  tratta  all'evidenza  di funzioni di controllo, affidate ad un
 organismo statale, sull'attivita' delle amministrazioni regionali  in
 materia  sanitaria,  un  controllo  la cui incisivita' sull'attivita'
 regionale non puo' essere nascosta dall'uso di eufemismi quali il  c.
 d.  "supporto  delle  attivita'  regionali".  Si  e'  presenza di una
 funzione che come tale non trova alcun  fondamento  nella  disciplina
 costituzionale  dei  controlli  dello  Stato  sulle  regioni e che e'
 pertanto in grado di ledere gravemente le attribuzioni regionali.
    Si osservi inoltre che la citata attivita' di  controllo  relativa
 alla  "valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi
 resi ai cittadini"  duplica  quell'attivita'  gia'  attribuita  (pure
 illegittimamente)  allo  stesso  Ministero della sanita' dall'art. 1,
 terzo comma, lett. b).
    L'art. 6 del decreto in questione prevede inoltre che siano organi
 periferici del Ministero della sanita', tra gli  altri,  gli  "uffici
 veterinari  per gli adempimenti CEE". Si tratta di una previsione che
 riprende quella gia' contenuta nel  decreto  legislativo  30  gennaio
 1993,  n.  27  ("Attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla
 mutua assistenza  tra  autorita'  amministrative  per  assicurare  la
 corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica") e
 nel  decreto  del  Ministro  della  sanita' 18 febbraio 1993 (recante
 "Determinazione di funzioni e compiti  degli  uffici  veterinari  del
 Ministero della sanita'") - gia' impugnati dalla ricorrente davanti a
 questa  Corte rispettivamente col ricorso n. 18/1993 reg. ric., e col
 ricorso per conflitto di attribuzioni n. 14/1993 reg. confl. - ove si
 attribuiscono  nuove  particolari  funzioni  agli  uffici  veterinari
 statali  di frontiera gia' investiti delle competenze statali in tema
 di  profilassi  internazionale  in materia veterinaria, e tali uffici
 vengono all'uopo ribattezzati "uffici veterinari del Ministero  della
 sanita'   per   gli  adempimenti  degli  obblighi  comunitari"  (cfr.
 "allegato A" al d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27).
    Come gia' accadeva con il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, e con  il
 decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18 febbraio 1993, anche
 l'art. 6 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266,  prevedendo  come  organi
 periferici del Ministero della sanita' codesti "uffici veterinari per
 gli  adempimenti  CEE",  realizza  un accentramento in capo ad organi
 statali di funzioni amministrative spettanti invece alle  regioni,  e
 conserva  e  potenzia  uffici  periferici  dello  Stato competenti in
 materia veterinaria, ai quali vengono appunto attribuite funzioni che
 spetterebbero invece alle regioni.
   Si deve premettere che  le  funzioni  in  materia  di  controlli  e
 vigilanza   veterinaria   sono   state  interamente  attribuite  alla
 competenza delle regioni  con  l'art.  27  del  d.P.R.  n.  616/1977,
 conservando  in  capo  allo  Stato  solo  le  funzioni concernenti "i
 rapporti internazionali e la  profilassi  internazionale,  marittima,
 aerea  e  di  frontiera, anche in materia veterinaria" (art. 6, primo
 comma, lett. a), legge n. 833/1978; e cfr. gia' art. 30, primo comma,
 lett. a), d.P.R. n. 616/1977).
    Proprio in relazione ai  residui  compiti  statali  di  profilassi
 internazionale  in  materia  veterinaria  lo  Stato  ha conservato un
 apparato periferico, costituito dagli uffici veterinari  di  confine,
 di  dogana  interna,  di  porto e di aeroporto (cfr. d.P.R. 31 luglio
 1980, n. 614).
    Il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27,  nel  disciplinare  i  controlli
 veterinari  interni  in  conformita' alle direttive comunitarie, e in
 particolare la collaborazione con i servizi  competenti  degli  altri
 Stati  membri  e  della commissione della CEE, ha attribuito a taluni
 dei ricordati uffici statali veterinari di dogana  interna,  porto  e
 aeroporto  -  appunto  ribatezzati  "uffici  veterinari del Ministero
 della sanita'  per  gli  adempimenti  degli  obblighi  comunitari"  -
 competenze  di  vigilanza e di controllo veterinario spettanti invece
 alle regioni. Quello che si e'  realizzato,  sotto  le  vesti  di  un
 "adempimento"  comunitario,  e'  stato  infatti  lo svuotamento delle
 competenze regionali e il loro trasferimento agli uffici statali.
    Relativamente  al  decreto  30  gennaio  1993,  n.  27,  non  puo'
 ingannare il fatto che gli uffici in questione fossero gia' uffici di
 confine,  porto  o  aeroporto  investiti  delle competenze statali in
 materia di profilassi internazionale in materia veterinaria.  Infatti
 le attivita' di controllo che quel decreto attribuisce a detti uffici
 non   hanno   alcun   riferimento   ai  rapporti  internazionali,  ma
 costituiscono  controlli  interni  sul  rispetto  della  legislazione
 veterinaria, nel quadro vincolante della normativa comunitaria: senza
 dire  che i nuovi "uffici per gli adempimenti CEE" sono costituiti in
 tutte le regioni e con competenze  estese  all'intero  territorio  di
 esse  (cfr.  l'art.  1  del decreto del Ministro della sanita' del 18
 febbraio 1993).
    L'art. 6 del d.lgs. 30 giugno 1993,  n.  266,  qui  in  questione,
 menziona ora gli "uffici per gli adempimenti CEE" distintamente dagli
 "uffici  veterinari  di  confine,  porto e aeroporto": in tal modo si
 rende del tutto evidente come  si  sia  inteso  creare  nuovi  uffici
 periferici  del Ministero, distinti e con competenze diverse rispetto
 agli  uffici  di  confine  disciplinati dal d.P.R. 31 luglio 1980, n.
 614.
    In  ogni  caso,  gli  "uffici  per  gli  adempimenti  comunitari",
 previsti  dall'art. 6 del decreto qui in questione, svolgono funzioni
 che  certamente  spettano  alle  regioni,  e  il   riferimento   alla
 collaborazione  con  le autorita' comunitarie non vale a giustificare
 la riserva allo Stato di dette attivita'. Infatti e' ben noto che  le
 funzioni  amministrative  nelle  materie costituzionalmente spettanti
 alle regioni sono di competenza di queste ultime anche  quando  siano
 volte  a dare attuazione a norme ed obblighi comunitari (cfr. art. 6,
 primo comma, d.P.R. n. 616/1977).
    Anche con la previsione dell'art. 6 qui in  questione,  come  gia'
 con  la  disciplina  contenuta  nel  decreto  legislativo n. 27/1993,
 insomma, si tenta di "riciclare",  ampliandolo  e  potenziandolo,  un
 apparato  periferico  del  Ministero della sanita', le cui originarie
 funzioni di profilassi internazionale veterinaria sono  oggi  ridotte
 per  effetto  della realizzazione del mercato unico e del conseguente
 abbattimento  delle  frontiere  fra  gli  stati  della  CEE;  e  tale
 operazione  e' perseguita attraverso l'avocazione agli uffici statali
 di  funzioni  rientranti  viceversa  nell'ambito   delle   competenze
 trasferite alle regioni.
    Quando  gia'  i  primi  decreti  di  trasferimento  delle funzioni
 amministrative alle  regioni  trasferitono  ad  esse  i  preesistenti
 uffici  periferici  del  Ministero  della sanita', operanti in questa
 materia, quali erano gli uffici dei veterinari provinciali  (art.  12
 d.P.R.  14  genaio  1972,  n.  4),  in attuazione della delega di cui
 all'art. 17 della legge n. 281/1970, cio' avvenne  sulla  base  della
 constatazione che le residue funzioni statali (ad eccezione di quelle
 esercitate  dagli  uffici  veterinari  di confine, appunto per questo
 rimasti statali) non dovevano e non potevano essere svolte da  uffici
 periferici   del   Ministero,   essendo   funzioni   destinate,   per
 definizione, alla cura di interessi non frazionabili sul territorio.
    Ora, ricostituendo un  apparato  periferico  del  Ministero  della
 sanita',  col  pretesto  degli adempimenti comunitari, si contraddice
 pienamente non tanto e non solo  la  scelta  legislativa  (vincolata)
 allora  effettuata,  quanto i criteri costituzionali di decentramento
 delle funzioni amministrative (artt. 117 e 118,  nonche'  VIII  disp.
 trans. e fin. della Costituzione).
    Pertanto, l'art. 6 del decreto 30 giugno 1993, n. 266, nella parte
 in  cui  menziona  come organi periferici del Ministero della sanita'
 gli uffici veterinari per  gli  adempimenti  CEE,  e'  illegittimo  e
 lesivo dell'autonomia regionale, per violazione degli artt. 76, 117 e
 118, nonche' della VIII disp. trans. e fin. della Costituzione.
                                P. Q. M.
 la  regione  ricorrente  chiede che questa Corte voglia dichiarare la
 illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del  d.lgs.
 30 giugno 1993, n. 266:
      dell'art.  1,  terzo  comma, lett. b), limitatamente alle parole
 "verifica comparativa dei costi  e  dei  risultati  conseguiti  dalle
 regioni";
      dell'art. 1, terzo comma, lett. d);
      dell'art. 5;
      dell'art.  6,  nella parte in cui prevede come organi periferici
 del Ministero della sanita' gli uffici veterinari per gli adempimenti
 CEE,
 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione,  della  VIII
 disp.  trans.  e  fin.,  secondo  e  terzo  comma della Costituzione,
 nonche' dell'art. 76 della  Costituzione  in  relazione  all'art.  1,
 primo comma, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
      Roma, addi' 31 agosto 1993
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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