N. 35 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 28 settembre 1993

                                 N. 35
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28
 settembre 1993 (della provincia autonoma di Trento)
 Sanita' pubblica - Modificazioni al decreto ministeriale 5 dicembre
    1991 in tema di procedura per la contrazione di mutui  e  rimborso
    oneri  relativi  al  programma  di edilizia sanitaria - Esclusione
    delle province  autonome  da  qualsiasi  finanziamento  con  onere
    totale  o  parziale  a  carico dello Stato, in materia di edilizia
    sanitaria,  in  base  all'interpretazione,  da  parte del Governo,
    dell'art. 4, ultimo comma,  del  d.lgs.  n.  266/1992,  nel  senso
    dell'abrogazione  dell'art.  20  della  legge  n. 67/1988 che tale
    beneficio  prevedeva  -  Invasione  della  sfera   di   competenza
    provinciale   in   materia  di  igiene  e  sanita',  assistenza  e
    beneficenza pubblica e lavori pubblici  di  interesse  provinciale
    (Riferimenti   alle   sentenze   della  Corte  costituzionale  nn.
    116/1991, 123 e 356 del 1992).
 (Decreto Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
    sanita' in data 16 luglio 1993).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 79 e
    119).
(GU n.41 del 6-10-1993 )
    Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia Autonoma  di
 Trento,  in  persona  del  presidente della giunta provinciale Gianni
 Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n.
 12549 del 10 settembre 1993,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti
 prof.  Valerio  Onida  e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato
 presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1,  come  da  mandato
 speciale  a  rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data
 13 settembre 1993,  n.  59067  di  rep.,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore in relazione al d.m. del tesoro
 del 16 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22
 luglio 1993, e  recante  "modificazioni  al  decreto  ministeriale  5
 dicembre  1991  in  tema  di  procedure  per la contrazione di mutui,
 rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria".
    L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizza l'esecuzione
 di  un  programma   pluriennale   di   interventi   in   materia   di
 ristrutturazione   edilizia   e  di  ammodernamento  tecnologico  del
 patrimonio sanitario pubblico e di  realizzazione  di  residenze  per
 anziani   e   soggetti   non   autosufficienti,  finanziati  mediante
 operazioni di mutuo "che le regioni e le province autonome di  Trento
 e  Bolzano  sono  autorizzate  ad  effettuare  .. secondo modalita' e
 pocedure da stabilirsi con  decreto  del  Ministero  del  tesoro,  di
 concetto  con  il  Ministro della sanita'" (primo comma). Al Ministro
 della sanita' e' demandato altresi' il compito di definire i  criteri
 generali  per  la  programmazione  degli  interventi (secondo comma),
 mentre "le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
 predispongono  ..  il  programma  degli interventi di cui chiedono il
 finanziamento" (quarto comma): sulla base dei programmi regionali  il
 Ministero  predispone  il programma nazionale che viene sottoposto al
 Cipe, il quale determina "le quote di mutuo che le regioni e le prov-
 ince autonome di Trento  e  Bolzano  possono  contrarre  nei  diversi
 esercizi"  (quinto  comma).  L'onere  di  ammortamento  dei  mutui e'
 assunto a carico del bilancio dello Stato (sesto comma).
    Le  modalita'  e  le  procedure  per  l'assunzione  dei  mutui  in
 questione  erano  finora  stabilite  dal  d.m. tesoro 5 dicembre 1991
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18  marzo   1992
 (sostitutivo   del  precedente  d.m.  7  dicembre  1988),  il  quale,
 parimenti, prevedeva in modo espresso l'assegnazione dei mutui, oltre
 che alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1,
 primo comma; e cfr. anche art. 5, terzo comma; art. 6, terzo comma).
    Ora  il  Ministro  del  tesoro,  con decreto del 16 luglio 1993 ha
 ritenuto di procedere ad una "nuova stesura del testo"  del  predetto
 decreto  5  dicembre  1991, "al fine di non creare problemi di ordine
 interpretativo agli enti ed istituzioni  creditizie"  (cfr.  l'ultimo
 capoverso delle premesse del decreto impugnato).
    Il nuovo decreto, nel disciplinare dette modalita' e procedure, fa
 pero'  riferimento  solo  alle  "Regioni" (oltre che agli istituti di
 ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  ammessi  a   usufruire
 direttamente  dei  finanziamenti  in questione, ai sensi dell'art. 4,
 quindicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), e non piu'
 alle province autonome di Trento e di Bolzano (cfr.  artt.  1,  primo
 comma;  3,  primo,  secondo e terzo comma; 6, primo e terzo comma; 7,
 primo comma).
    Tale omissione non puo' d'altra parte considerarsi come  una  mera
 variazione letterale, nonostante la quale si debba intendere riferita
 la disciplina anche alle province autonome (come e' d'uopo quando gli
 atti  normativi  facciano  genericamente  riferimento  alle  regioni,
 trattando  materie  sulle  quali  alla   competenza   delle   regioni
 corrisponde  in  Trentino-Alto Adige quella delle province autonome):
 poiche'  il  decreto  impugnato  reca,  nell'ottavo  capoverso  delle
 premesse,   la   seguente   dizione:  "visto  l'art.  4  del  decreto
 legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante  le  norme  di  attuazione
 dello  statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige, con il quale e'
 stato stabilito che nelle materie di competenza propria  regionale  o
 provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli
 enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere,
 direttamente   o   indirettamente,  finanziamenti  o  contributi  per
 attivita' nell'ambito del territorio regionale e provinciale".
    Secondo il Ministro,  dunque,  l'art.  4  del  d.lgs  n.  266/1992
 precluderebbe  l'applicazione,  in  Trentino-Alto  Adige,  e a favore
 delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'art. 20 della legge
 n. 67 del 1988, che pure fa espresso riferimento alle medesime  prov-
 ince   autonome;  e  dunque  le  strutture  sanitarie  pubbliche  del
 Trentino-Alto Adige non potrebbero usufruire dei  finanziamenti,  con
 oneri  di  ammortamento  a  carico  dello  Stato,  previsti  da  tale
 disposizione legislativa.
    Ma tale interpretazione della norma di attuazione non e' fondata.
    L'art. 4 in parola e' contenuto  in  un  decreto  legislativo  che
 detta  "norme  di  attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-
 Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti  legislativi  statali  e
 leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la  potesta'  statale  di
 indirizzo e coordinamento". Le nuove norme di attuazioni "in  materia
 di  finanza  regionale e provinciale" sono invece contenute nel d.lgs
 n. 266/1992, n. 268.
    L'art.  4  del  d.lgs.  n.  266/1992   e'   intitolato   "funzioni
 amministrative", ed e' volto a stabilire alcuni limiti all'attivita',
 appunto  amministrativa,  dello  Stato  e  degli  enti  statali nelle
 materie di competenza delle regioni o delle province: stabilendo,  al
 primo  comma,  che  in  dette  materie  la  legge non puo' attribuire
 funzioni amministrative, comprese  quelle  di  vigilanza  di  polizia
 amministrativa  e  di  accertamento di violazioni amministrative, di-
 verse da quelle spettanti allo Stato secondo le norme statutarie e di
 attuazione;  prescrivendo,  al   secondo   comma,   un   obbligo   di
 informazione  reciproca fra uffici statali e regionali o provinciali,
 circa   le   violazioni   accertate   di   norme   o    provvedimenti
 rispettivamente  regionali  o provinciali, ovvero statali; disponendo
 infine, al terzo comma, che, "fermo restando  quanto  disposto  dallo
 statuto  speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie
 di cui al primo comma le  amministrazioni  statali,  comprese  quelle
 autonome,  e  gli  enti  dipendenti  dallo Stato non possono disporre
 spese ne' concedere, direttamente o indirettamente,  finanziamenti  o
 contributi  per  attivita'  nell'ambito  del  territorio  regionale o
 provinciale".
    Come e' evidente - dal suo tenore, dalla sua collocazione e  dalla
 sua  ratio  -  questa  disposizione  e' volta a precludere allo Stato
 attivita'  amministrativa  di  spesa  diretta  nella  regione,  cioe'
 interventi  a  carico  del  bilancio dello Stato o degli enti statali
 comportanti erogazione di fondi per opere, trasferimenti a imprese  o
 a  famiglie,  contributi  a enti pubblici sub-provinciali: interventi
 che - attraverso il finanziamento - realizzerebbero ingerenze statali
 nell'ambito della competenza amministrativa spettante alle regioni  e
 alle provincie autonome.
    Nulla  ha  a che vedere tale disposizione, invece, con il problema
 dei trasferimenti finanziari dello  Stato  a  favore  delle  province
 autonome  (o  della regione), cioe' con il problema del finanziamento
 delle attivita' amministrative delle province: problema, questo,  che
 e'  risolto  viceversa  dalle  norme  statutarie  e  di attuazione in
 materia di finanza regionale e  provinciale,  la  cui  disciplina  e'
 espressamente  richiamata dall'art. 4, terzo comma, d.lgs n. 266/1992
 laddove esso stabilisce  che  "resta  fermo"  quanto  disposto  dallo
 statuto e dalle relative norme di attuazione.
    In  particolare,  com'e'  noto, lo statuto prevede, a questo fine,
 oltre ad una limitata  autonomia  tributaria  (artt.  72  e  73),  la
 devoluzione  alla  regione  e alle province autonome del gettito o di
 quote del gettito di tributi o di altre entrate erariali  (artt.  69,
 70,  71,  75, 78), e sancisce espressamente l'applicazione anche alle
 province autonome di Trento e Bolzano  dell'art.  119,  terzo  comma,
 della  Costituzione,  relativo  ai  contributi speciali erogati dallo
 Stato per scopi determinati (art. 79).
    L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 - cui  questa  Corte
 attribuisce,   com'e'   noto,  significato  e  portata  di  norme  di
 attuazione immodificabili al di fuori del meccanismo dell'accordo fra
 Stato e regione o province  autonome  previsto  dall'art.  104  dello
 statuto  (cfr.  sentt.  n.  116/1991; n. 123/1992; n. 356 del 1992) -
 stabilisce non  solo  che  "le  province  autonome  partecipano  alla
 ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi
 di  prestazioni  in  modo  uniforme su tutto il territorio nazionale,
 secondo i criteri e le modalita'  per  gli  stessi  previsti"  (primo
 comma),  ma  anche  che  "i  finanziamenti  recati da qualunque altra
 disposizione di legge statale, in cui sia  previsto  il  riparto  per
 l'utilizzo  a  favore  delle  regioni,  sono  assegnati alle province
 autonome  ed  affluiscono  al  bilancio  delle  stesse   per   essere
 utilizzati,    secondo    normative   provinciali   nell'ambito   del
 corrispondente settore" (secondo comma).
    A sua volta l'art. 12 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 268 - contenente
 proprio le norme di attuazione in materia di finanza, ed  entrato  in
 vigore  contemporaneamente al d.lgs n. 266/1992, ma recante un numero
 posteriore - conferma  esplicitamente  l'applicabilita'  dell'art.  5
 legge   n.   386/1989  alle  province  autonome,  stabilendo  che  le
 disposizioni  in ordine alle procedure e alla distribuzione dei fondi
 di cui a detto art. 5, secondo  e  terzo  comma,  "si  applicano  con
 riferimento  alle  leggi statali di intervento ivi previste, anche se
 le stesse non sono espressamente richiamate" (primo comma), e che "in
 caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art.  5,  secondo
 coma"  predetto,  "i  relativi  stanziamenti  di  spesa sono comunque
 iscritti nel bilancio provinciale nella  misura  necessaria  per  far
 fronte  rispettivamente  agli  impegni  ed  ai programmi previsti per
 l'esercizio in corso, salvo l'obbligo  di  compensare  gli  eventuali
 minori   stanziamenti   rispetto   alle   assegnazioni  con  maggiori
 stanziamenti negli esercizi successivi" (secondo comma).
    L'art. 4, terzo comma, del d.lgs n. 266/1992 non  puo'  dunque  in
 nessun modo essere interpretato come preclusivo all'assegnazione alle
 province  autonome dei finanziamenti statali a destinazione vincolata
 disposti da leggi statali a favore delle regioni.
    Esso tende a garantire le  province  da  possibili  invasioni  del
 proprio  ambito  di  competenza  da  parte  dello  Stato  a  mezzo di
 interventi diretti di spesa, non certo a precludere il  finanziamento
 delle  province  mediante  trasferimenti  dal  bilancio dello Stato a
 quello delle province stesse, che sono  anzi  espressamente  previsti
 dallo statuto e dalle norme di attuazione.
    Tali  interventi  finanziari - a differenza di quelli esplicantisi
 in forma di spesa  statale  diretta  -  non  ledono  le  attribuzioni
 provinciali  in  quanto mettono i relativi mezzi a disposizione delle
 province e sono assegnati  nel  rispetto  dell'autonomia  provinciale
 quanto  all'attivita'  di  impiego  dei finanziamenti medesimi (a tal
 fine valendo le garanzie di cui ai  citati  art.  5  della  legge  n.
 386/1989 e 12 del d.lgs n. 268/1992).
    Sul   piano   testuale  questa,  che  e'  l'unica  interpretazione
 plausibile  della  norma  in  questione,  e'  confermata   non   solo
 dall'espresso  richiamo  alle norme statutarie e di attuazione il cui
 disposto "resta fermo", ma anche dal riferimento a spese o contributi
 "per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale".
    Tale precisazione da un lato ribadisce l'intento di  incidere  sul
 finanziamento  delle  attivita' e non sui meccanismi di trasferimento
 finanziario  dello  Stato  alle   Province   (vietando   cioe'   solo
 finanziamenti  statali  diretti  che  "saltino" le province e restino
 estranei al bilancio di questa). Dall'altro lato la  precisazione  in
 esame,  secondo  cui  si vietano spese per attivita' "nell'ambito del
 territorio regionale o provinciale" rende palese che ci si  riferisce
 non  gia'  ai  casi  di  riparto di somme fra le regioni, bens/' alla
 destinazione finale delle  somme  dirette  a  finanziare  determinate
 attivita':  per  questo  si  fa  menzione  dell'ambito del territorio
 regionale o provinciale; menzione che non avrebbe alcun senso  se  si
 volesse  riferire  la  norma  anche  ai  trasferimenti  a  favore del
 bilancio delle province.
    Palesemente, dunque, risulta  lesivo  dell'autonomia  finanziaria,
 amministrativa e programmatoria della provincia il decreto impugnato,
 la'  dove  tende  ad  escludere  le Province autonome dal riparto dei
 finanziamenti  statali  previsti   a   favore   delle   regioni   per
 investimenti nell'ambito della sanita'.
                               P. Q. M.
    La  provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del  tesoro,  escludere
 la provincia stessa dal riparto dei finanziamenti statali per i mutui
 previsti  dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
 integrazioni, in pretesa attuazione dell'art. 4 del  d.lgs  16  marzo
 1992 n. 266; e per l'effetto annullare il d.m. sanita' 16 luglio 1993
 meglio  indicato  in  epigrafe  nella parte in cui, menzionando nelle
 premesse l'accennata errata interpretazione dell'art. 4 del d.lgs  n.
 266/1992, e omettendo di menzionare le province autonome accanto alle
 regioni  come destinatarie dei mutui, esclude le provincie stesse dal
 riparto dei predetti finanziamenti statali.
      Roma, addi' 16 settembre 1993
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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