N. 620 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio - 17 settembre 1993
N. 620 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 settembre 1993) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti da De Giudici Giovanni ed altri contro intendenza di finanza di Milano. Imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione da detta imposta per le pensioni privilegiate per invalidita' contratta a causa di servizio - Condizione - Anzianita' di servizio non inferiore a quindici anni - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 387/1989, sono in ogni caso esenti dall'I.R.Pe.F. - Incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34). (Cost., artt. 2, 3 e 53).(GU n.42 del 13-10-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO Riuniti i seguenti ricorsi ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636: n. 91/19556 proposto da De Giudici Giovanni, domiciliato in via Cesare Pascarella, 20, Milano; n. 91/19563 proposto da Pecis Aldo, domiciliato in viale Gadio, 2, Milano; n. 91/19581 proposto da Berardelli Ubaldo, domiciliato in via F.lli Induno, 26, Milano; n. 91/19582 proposto da Garozzo Rosario, domiciliato in via Cannero, 16, Milano; n. 91/19583 proposto da Russo Francesco, domiciliato in via Gabbro, 9, Milano; n. 91/19588 proposto da Lonigro Antonino, domiciliato in via Eugenio Curiel, 8, Corsico (Milano); n. 91/19594 proposto da Verdino Giustino, domiciliato in via Bruzzesi, 35, Milano; Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Neri e dal dott. proc. Marco Boretti di Milano; Visto gli atti di giudizio; Sentito il relatore; Sentito le conclusioni delle parti; RILEVA IN FATTO Con gravami presentati in data 29 ottobre 1991, i ricorrenti si oppongono ritualmente contro il silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Milano e chiedono che questa commissione dichiari dovuto il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) trattenuta alla fonte sulla pensione privilegiata del Ministero della difesa ai sensi del d.P.R. n. 1092/73 e la conseguente non assoggettabilita' fiscale della pensione predetta, ovvero che accerti il loro diritto e condanni l'aministratozione finanziaria alla restituzione del dovuto. Sostengono i ricorrenti che la propria pensione sarebbe di origine indennitaria e di natura meramente risarcitoria per infermita' permanente invalidante riconosciuta dipendente da causa di servizio istituzionale prestato nell'Arma dei carabinieri o nell'Esercito italiano. I ricorrenti adombrano l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate quali quelle percepite dai ricorrenti. Mancano in atti deduzioni dell'intendenza di finanza, il cui rappresentante - in udienza - si rimette alla commissione. MOTIVI DELLA DECISIONE La commissione osserva: Circa la rilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio, appare pregiudiziale a questo Collegio che sia necessario affrontare la fondatezza del lamentato difetto di legittimita' costituzionale in ordine alla normativa delle esenzioni fiscali nella parte in cui non sono contemplate le pensioni privilegiate. Infatti, l'eventuale declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 nel senso di cui sopra, determinerebbe il buon diritto dei ricorrenti ad ottenere il rimborso di quanto richiesto nell'atto introduttivo al giudizio. Circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, la commissione eccepisce quanto segue: Risulta dagli atti che i ricorrenti non riscuotono una "pensione" nel senso stricto jure del termine, bensi' un trattamento risarcitorio per l'invalidita' contratta durante il servizio militare prestato. Ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il militare ha diritto alla "pensione normale" dopo aver raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. I ricorrenti non hanno potuto compiere una anzianita' di servizio, come prevista dalla normativa, per invalidita' contratta per causa di servizio, dopo soli pochi anni, comunque inferiore ai 15 anni previsti dall'art. 52. Cessando il servizio, a causa della contratta invalidita', non possono pertanto percepire il trattamento pensionistico previsto dal d.P.R. citato. Di contro, per la natura e il grado di invalidita' contratta, ripetesi a causa di servizio, gli esponenti percepiscono un trattamento indennitario. Non vi e' dubbio, quindi, che la rendita privilegiata de qua non puo' che costituire un indennizzo della diminuzione della integrita' fisica determinata dal servizio militare. L'esclusione dei ricorrenti da tale normativa contrasta con la razionale applicazione della norma stessa citata e non puo' che essere considerata discriminatoria pcr coloro che abbiano subito infortuni durante il servizio militare, rispetto a coloro che tale servizio hanno prestato senza danno alcuno alla persona. La "pensione privilegiata", di cui sono titolari gli istanti costituirebbe esclusivamente un indennizzo della diminuizione della integrita' fisica contratta per causa di servizio, che non puo' in alcun modo essere assimilata ad un trattamento pensionistico, sostitutivo all'assicurazione generale obbligatoria, avendo i due trattamenti natura e finalita' completamente differenti. Riprova del fatto che il titolo del trattamento economico dei ricorrenti sarebbe l'invalidita' contratta e non il periodo di servizio prestato, si puo' rilevare anche nella forma tabellare della pensione, cioe' in riferimento al tipo ed alla qualita' dell'infermita'. A tal fine si confronti l'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiama espressamente, ai fini della liquidazione della "pensione privilegiata", il grado dell'invalidita' contratta. In altre parole, il trattamento pensionistico in esame si sostanzia nell'attribuzione di una pensione commisurata alla sola gravita' della lesione invalidante, ex art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Emergerebbe, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria, natura che la diversifica dagli altri trattamenti pensionistici, i quali presentano invece carattere reddituale, mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria. La natura non reddituale della pensione privilegiata e', del resto, concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza: la Corte di cassazione (26 novembre 1987 n. 8753) ha escluso che debba intendersi quale carattere sostitutivo ed ha, invece, ritenuto compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici la pensione privilegiata per invalidita' contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non gia' previdenziale, con la conseguenza che non e' di ostacolo alla computabilita' del servizio militare od assimilato ai fini suddetti. Ad alimentare il sospetto di incostituzionalita' si pone anche la disamina della sentenza della stessa Corte costituzionale, n. 387 del 4-11 luglio 1989, che ha riconosciuto la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria tabellare a seguito di una menomazione riportata a causa del servizio di leva prestato. In tale sentenza, la Corte dichiarava l'illegittimita' costituzionale dell'articolo in esame nella parte in cui non estendeva l'esenzione dall'IRPEF alle pensioni privilegiate spettanti ai militari di leva. Quindi, se l'esenzione a' stata riconosciuta al militare di leva, non si vede perche' non debba essere cosi' per i militari che non hanno potuto continuare la carriera e, pertanto, maturare una anzianita' utile ai fini pensionistici proprio per la diminuzione della propria capacita' lavorativa contratta a servizio dello Stato. Se cosi' non fosse, una interpretazione contraria violerebbe l'art. 3 della Costituzione. In sostanza, i militari che abbiano una anzianita' sufficiente godono di una pensione; i militari di leva che durante detto periodo contraggono una invalidita' godono di un'indennita', che ha natura risarcitoria. Da questo schema rimarrebbe ingiustamente esclusi i militari che non abbiano potuto maturare una anzianita' di servizio a causa di un sinistro, i quali sono costretti a pagare delle imposte su un trattamento risarcitorio ed indennitario. Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, tale pensione non puo' che avere il medesimo trattamento tributario-fiscale della medesima pensione percepita per lo stesso titolo dagli invalidi per cause di servizio durante il periodo di leva. Ingiustificata risulta la sperequazione dei militari invalidi che non abbiano compiuto (propria a causa della situazione invalidante) il periodo utile ai fini pensionistici, rispetto agli invalidi di guerra, agli invalidi del lavoro ed agli invalidi per servizio durante il periodo di leva, categorie tutte che non vedono assoggettati i loro trattamenti indennitari all'imposta sulle persone fisiche. In conclusione, l'art. 52 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dispone che gli ufficiali, i sottufficiali e i militari che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo. Nello stesso articolo seguono poi un elenco di casi particolari che comunque non interessano la fattispecie in esame; l'art. 53 stabilisce la base pensionabile per i militari, indicando che essa e' costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga percepita, l'art. 67, sempre dal d.P.R. n. 1092/1973 determina la misura della pensione "privilegiata" per i militari le cui infermita' o lesioni siano dipendenti da fatti di servizio. Ne deriva che la cosiddetta pensione privilegiata che viene assegnata ai militari che hanno contratto infermita' o lesioni senza aver compiuto i 15 anni di servizio non puo' che essere considerata come risarcimento in quanto la pensione, come tale, e come stabilisce in modo molto preciso l'art. 52, viene corrisposta solo dopo aver compiuto almeno 15 anni di effettivo servizio continuativo. La riprova di quanto sopra viene data dalla considerazione che per coloro che avendo superato 15 anni di effettivo servizio e abbiano contratto un infermita' o lesione, viene riconosciuta la pensione cosi' come sarebbe stata comunque ad essi dovuta con l'aggiunta del 10%, tale essendo la percentuale che lo Stato ad essi riconosce per l'invalidita' contratta in servizio. Tale 10% e' appunto l'indennita' o risarcimento riconosciuto a loro favore. La situazione stridente e discriminatoria si appalesa sul risarcimento dei militari che viene sottoposto ad una ritenuta IRPEF, cosa che invece non accade per i mutilati, invalidi di guerra e gli invalidi sul lavoro, nonche' per gli invalidi per servizio durante il periodo di leva. Tutto cio' considerato, e' evidente il denunciato squilibrio, che appare in conflitto sia col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia col principio di ragionevolezza che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo ritenuto essere ivi implicitamente affermato.
P. Q. M. La commissione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in relazione agli articoli 2, 3 e 53 della Carta costituzionale, nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni ordinarie tabellari spettanti ai militari che non abbiano raggiunto i minimi contributivi previsti dalla legge; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Milano il 22 gennaio 1993 Il presidente: COLAJANNI Il segretario: GOBBI 93C1036