N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1993

                                N. 622
 Ordinanza  emessa  il  16  luglio  1993  dal  pretore di Siracusa nel
 procedimento civile vertente tra Fortisi Giovanni e Colotti Gaetano
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
 di licenza per finita locazione - Proroga biennale  del  contratto  -
 Operativita'  di  diritto anche in assenza di trattative per un nuovo
 canone - Impossibilita' per il locatore  di  sottrarsi  alla  proroga
 anche  in  presenza  di  necessita'  propria  -  Omessa previsione di
 procedura mediante  la  quale  far  valere  il  diritto  ad  ottenere
 l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del
 principio di tutela della proprieta' privata.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).
(GU n.42 del 13-10-1993 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  proc.  civ. iscritto al n. 808/93 r.g. a.c.,
 promosso ex art. 657 del c.p.c. da Fortisi  Giovanni  contro  Colotti
 Gaetano;  a  scioglimento  della  riserva  assunta all'udienza del 17
 giungo 1993,
                           OSSERVA IN FATTO
    1. - Con atto notificato in data 29 maggio 1993, Giovanni  Fortisi
 premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Siracusa, viale
 Teracati,   71,  concesso  in  locazione  a  Gaetano  Colotti  giusta
 contratto scritto del di' 11 aprile  1989,  intimava  a  quest'ultimo
 sfratto  per  finita  locazione  per  la scadenza del 10 aprile 1993,
 contestualmente citandolo avanti questo pretore per la  convalida  o,
 in  subordine,  in  caso  d'opposizione, per l'emissione di ordinanza
 d'immediato rilascio.
    Precisava d'aver necessita' dell'appartamento dovendolo  destinare
 -  secondo  quanto  gia'  comunicato  al  conduttore nella tempestiva
 disdetta - ad abitazione del figlio prossimo alle nozze.
    2. - Costituendosi tramite difensore all'udienza all'uopo fissata,
 l'intimato si opponeva alla convalida eccependo che il rapporto aveva
 in realta' avuto inizio nel luglio del 1988 e che  pertanto,  essendo
 stata  la  disdetta comunicata solo nel settembre del 1992, lo stesso
 doveva considerarsi rinnovato per  altri  quattro  anni  fino  al  30
 giugno 1996.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    3.   -   L'opposizione   operata  dall'intimato,  determinando  la
 trasformazione dell'incoato procedimento  in  giudizio  di  ordinaria
 cognizione,  impedisce comunque - sia o meno fondato il motivo che la
 sorregge  -  l'emissione  della  chiesta  ordinanza   di   convalida,
 residuando   soltanto,   in   astratto,   attesa  l'espressa  istanza
 dell'intimante, la possibilita' di una  pronuncia  ex  art.  665  del
 c.p.c.
    Per  decidere  a  riguardo  occorre pertanto, gia' in questa sede,
 sommariamente deliberare le  contrapposte  ragioni  dell'intimante  e
 dell'intimato.
    3.1.  -  L'unica  eccezione espressamente svolta dall'intimato non
 puo' rappresentare grave motivo ostativo alla pronuncia  del  chiesto
 provvedimento provvisorio.
    La  stipula  per  iscritto di un nuovo contratto in pendenza di un
 preesistente rapporto deve infatti considerarsi valida ed efficace se
 la durata con esso pattuita sia tale da assicurare  al  locatario  un
 periodo  di  conduzione piu' ampio di quello garantitogli, al momento
 della stipulazione,  dalla  proroga  o  rinnovazione  tacita  per  il
 rapporto  precedente  eventualmente  gia'  perfezionatasi (cfr. pret.
 Milano 29 ottobre 1990, in Arch. Loc. 1991, p. 638).
    Nella specie, come sembra pacifico, la  stipula  di  un  contratto
 scritto  e'  intervenuta  tra  le  parti  poco  piu'  di un anno dopo
 l'inizio, per accordo verbale, del preesistente rapporto e  peraltro,
 secondo  quanto  spontaneamente  dichiarato  dallo  tesso procuratore
 dell'intimato, dopo pressanti insistenze di quest'ultimo.
    Sembra dunque  indubitabile  l'intento  novativo  delle  parti,  e
 l'analogo  significato  ed  effetto  attribuibile al contratto quanto
 alla durata del rapporto e ad altri aspetti del regolamento.
    La scadenza  convenzionale  del  rapporto  deve  dunque  ritenersi
 correttamente  ricavata  dall'intimante sulla base di quanto pattuito
 nel contratto stipulato in data 11 aprile 1989.
    3.2. - Il difensore dell'intimato non  ha  espressamnte  invocato,
 neanche  in  subordine,  la  proroga biennale stabilita dall'art. 11,
 comma 2-bis, legge 8 agosto 1992,  n.  359,  per  i  contratti,  come
 quello di specie, in corso alla data di entrata in vigore della legge
 medesima.
    Cio'   pero'   non   esime  questo  giudicante  dal  prenderla  in
 considerazione,  tanto  piu'  che  la  precisa  opposizione,  sebbene
 specificamente correlata a diverse argomentazioni, impedisce comunque
 di  intravedere  dietro l'omesso richiamo una tacita rinuncia ad essa
 proroga.
    3.2.1.  -  Occorre  a  riguardo   prendere   atto   che,   secondo
 un'interpretazione  assai  diffusa  nella  giurisprudenza  di merito,
 avallata da numerosi ed autorevoli commentatori, la proroga  biennale
 disposta  dall'art.  1,  comma  2- bis legge 359/1992 deve intendersi
 operare in modo automatico  e  non  condizionato  alla  dimostrazione
 dell'avvio  di  trattative  per  il  rinnovo del contratto e del loro
 fallimento per il mancato raggiungimento di un accordo sul canone, di
 tal che l'esistenza dei presupposti di essa  dovrebbe  implicitamente
 desumersi   dalla  stessa  intimazione  di  una  licenza  per  finita
 locazione, senza  che  alcuna  distinzione  sia  possibile  fare  con
 riguardo alle motivazioni del rifiuto di trattare.
    Corollario  ne  e'  che  detta  proroga  -  ove se ne ravvisino le
 condizioni - e' applicabile ex officio dal pretore adito in  sede  di
 convalida  anche  nel  caso  di  mancata  comparizione dell'intimato,
 analogamente a quanto compete fare  al  giudice  con  riferimento  ai
 presupposti  sostanziali  e  processuali della domanda, ed a fortiori
 nel caso - come quello di specie - in cui l'intimato,  costituendosi,
 lungi   dal  rinunciare  espressamente  o  tacitamente  alla  proroga
 prevista a suo favore, si sia opposto alla domanda.
    Vero e' che sul punto si  registrano  tra  i  giudici  di  merito,
 spesso   nell'ambito   del  medesimo  ufficio  giudiziario,  pronunce
 diametralmente    opposte,    eppero'    proprio    tale    contrasto
 giurisprudenziale, nella misura in cui prospetta comunque - quale che
 sia  la  soluzione  alla quale questo stesso giudice ritenga di dover
 aderire - concrete possibilita' di accoglimento, in sede  di  merito,
 dell'opposizione   (specie  ove  si  consideri  che  per  ragioni  di
 competenza  il  relativo  giudizio  dovra'   presumibilmente   essere
 pronunciato  dal giudice superiore), basterebbe a rendere quanto meno
 opportuno, se non doveroso, il diniego, per gravi motivi, del chiesto
 provvedimento.
    3.2.2.  -  Senonche',  proprio   in   relazione   alla   descritta
 interpretazione   generalizzante   della   portata   della   norma  -
 interpretazione che, per quanto sopra s'e' detto, per il fatto stesso
 di essere consentita dalla lettera e dalla ratio  della  norma  e  di
 essere  sostenuta  da numerosa dottrina e giurisprudenza, impedirebbe
 la chiesta pronuncia interinale -, e' stata gia' sollevata da diversi
 giudici questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con
 gli artt. 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte  in
 cui  la  stessa  non  prevede un diritto di recesso del locatore alla
 scadenza naturale del contratto in caso di  necessita'  di  destinare
 l'immobile ad uso abitativo proprio o di uno dei soggetti qualificati
 di  cui  all'art.  29  legge  n.  392/1978 (v. pret. Bologna, ord. 22
 dicembre 1992; v. anche pret. Roma, ord. 9 dicembre 1992;  l'identica
 questione  e'  stata gia' sollevata pure da questo stesso giudice nel
 corso di altro procedimento - n. 418/1993 r.g. a.c.  pret.  Siracusa,
 ord. del 15-17 giugno 1993).
    Ritiene  questo  decidente di dover condividere il giudizio di non
 manifesta infondatezza di siffatta questione, cosi' come  prospettata
 dalle ricordate ordinanze pretorili.
    3.2.2.1.  -  Con  riferimento  all'art.  42 della Costituzione, va
 invero   osservato   che   se,   per   un   verso,    le    finalita'
 antinflazionistiche  e  calmieratrici  evidentemente  perseguite  dal
 legislatore di fronte alle prevedibili implicazioni della  scelta  di
 liberalizzare  il mercato delle locazioni, impingendo direttamente la
 funzione sociale che del diritto di proprieta' viene disegnato  dalla
 norma  costituzionale  come  limite  interno  e coessenziale alla sua
 stessa tutela, giustificano la previsione  di  una  ennesima  proroga
 legale,  per  altro verso esse ovviamente non possono essere invocate
 nei casi in cui tali possibili  implicazioni  non  sono  in  concreto
 ipotizzabili,   e  cioe'  quando  il  proprietario  lungi  dal  voler
 speculare sul suo bene, ha necessita'  di  direttamente  adibirlo  ad
 abitazione  propria o del coniuge o di parenti entro il secondo grado
 in linea retta (v. art. 29 legge n. 392/1978).
    In tali casi, e solo in essi, la proroga si ripropone  dunque  con
 ennesimo vincolo incompatibile con il dettato costituzionale.
    In   proposito   precise   indicazioni   vengono   gia'  da  Corte
 costituzionale del 27 febbraio  1980,  n.  22,  ove  si  legge:  "nel
 complesso  sistema  vincolistico  .. l'istituto della necessita' come
 causa di cessazione della proroga  legale  ha  assunto  nella  comune
 interpretazione   adeguatrice   (cfr.   sent.   132/1972)   carattere
 strumentale per la composizone dei contrapposti interessi, prevalendo
 di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di  fronte
 all'esigenza  del locatore proprietario di ottenere la disponibilita'
 dell'immobile in caso di necessita'".
    La   necessita'   del  locatore,  considerata  nel  secondo  comma
 dell'articolo al fine di consentire il recesso  alla  prima  scadenza
 (del  contratto  stipulato  o  rinnovato successivamente al 14 agosto
 1992), non rileva invece nella norma  in  commento,  a'  sensi  della
 quale - interpretata nel senso che s'e' detto - in nessuna ipotesi e'
 dato  al locatore sottrarsi alla proroga biennale del rapporto, salvo
 ovviamente che lo stesso conduttore espressamente vi rinunci.
    3.2.2.2. - Alla stregua delle superiori considerazioni,  non  puo'
 anche   non   prospettarsi,   un   contrasto   con  l'art.  24  della
 Costituzione, atteso che alla mancata previsione di una  facolta'  di
 recesso  del  locatore  si  aggiunge anche l'assenza di una procedura
 atta a disciplinarne l'esercizio, di guisa che ne resterebbe comunque
 leso il diritto del  locatore  di  far  valere  in  giudizio  il  suo
 diritto.
    Non sembra a tal fine proponibile una applicazione analogica della
 disciplina  prevista dall'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
 espressamente richiamata solo  per  la  diversa  ipotesi  di  cui  al
 secondo  comma  dell'art.  11  della  legge  n. 359/1992, e del resto
 difficilmente  raccordabile  all'esigenza  di  evitare   la   proroga
 biennale  (quanto  meno  per  quei  contratti la cui scadenza, bensi'
 successiva al 14 agosto 1992, sia tuttavia prevista entro un  termine
 inferiore  a  quello  imposto  dall'art.  29 legge n. 392/1978 per la
 necessaria preventiva comunicazione).
    3.2.3. - Non puo' dubitarsi della rilevanza  della  questione  nel
 presente giudizio.
    La   dedotta   necessita'   dell'intimante   di   aver  necessita'
 dell'immobile per destinarlo ad abitazione del proprio figlio - oltre
 a non essere  stata  espressamente  contestata  dalla  controparte  -
 risulta  gia'  espressamente  manifestata  nella  lettera di disdetta
 tempestivamente comunicata e trova adeguato riscontro, quanto meno di
 tipo  presuntivo,  nella  prodotta  documentazione  (certificato   di
 eseguita  pubblicazione,  relativo  alle programmate nozze del figlio
 dell'intimante).
    Consegue - come sopra gia' s'e' illustrato - che rilievo  decisivo
 al  fine  d'emettere  il  chiesto  provvedimento  provvisorio  assume
 proprio la prospettata questione d'illegittimita' costituzionale, che
 va dunque sollevata d'ufficio con le conseguenti statuizioni  di  cui
 al dispositivo.
    La   pendenza,   davanti   alla  Corte  delle  leggi,  di  giudizi
 incidentali promossi su identiche questioni - di cui  questo  pretore
 e' evidentemente ben consapevole e la cui decisione anzi si aspetta a
 breve  termine  -,  non puo' comunque suggerire soluzioni alternative
 alla  presente  ordinanza,  dovendosi  in  particolare  eslcudere  la
 possibilita'  di  una sospensione necessaria del giudizio ex art. 295
 del c.p.c. atteso che a siffatte questioni - secondo le condivisibili
 indicazioni di numerosa ed autorevole dottrina giusprocessualistica -
 non puo' riconoscersi la natura di pregiudiziali in senso tecnico.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  e  37  della  Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata, e rilevante nel presente
 giudizio, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11,
 comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt.
 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, nella  parte
 in  cui  non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale
 far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale
 del contratto in caso di necessita' di destinare  l'immobile  ad  uso
 abitativo di parenti entro il secondo grado in linea retta;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e  la  sospensione  del  presente  procedimento  fino
 all'esito del giudizio incidentale di illegittimita' costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidente
 delle due Camere del Parlamento.
      Siracusa, addi' 16 luglio 1993
                         Il pretore: IANNELLO

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