N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 1993
N. 622 Ordinanza emessa il 16 luglio 1993 dal pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fortisi Giovanni e Colotti Gaetano Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Omessa previsione di procedura mediante la quale far valere il diritto ad ottenere l'immobile - Compressione del diritto di tutela giurisdizionale e del principio di tutela della proprieta' privata. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., artt. 24, primo comma, e 42, secondo comma).(GU n.42 del 13-10-1993 )
IL PRETORE Letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 808/93 r.g. a.c., promosso ex art. 657 del c.p.c. da Fortisi Giovanni contro Colotti Gaetano; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 giungo 1993, OSSERVA IN FATTO 1. - Con atto notificato in data 29 maggio 1993, Giovanni Fortisi premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Siracusa, viale Teracati, 71, concesso in locazione a Gaetano Colotti giusta contratto scritto del di' 11 aprile 1989, intimava a quest'ultimo sfratto per finita locazione per la scadenza del 10 aprile 1993, contestualmente citandolo avanti questo pretore per la convalida o, in subordine, in caso d'opposizione, per l'emissione di ordinanza d'immediato rilascio. Precisava d'aver necessita' dell'appartamento dovendolo destinare - secondo quanto gia' comunicato al conduttore nella tempestiva disdetta - ad abitazione del figlio prossimo alle nozze. 2. - Costituendosi tramite difensore all'udienza all'uopo fissata, l'intimato si opponeva alla convalida eccependo che il rapporto aveva in realta' avuto inizio nel luglio del 1988 e che pertanto, essendo stata la disdetta comunicata solo nel settembre del 1992, lo stesso doveva considerarsi rinnovato per altri quattro anni fino al 30 giugno 1996. OSSERVA IN DIRITTO 3. - L'opposizione operata dall'intimato, determinando la trasformazione dell'incoato procedimento in giudizio di ordinaria cognizione, impedisce comunque - sia o meno fondato il motivo che la sorregge - l'emissione della chiesta ordinanza di convalida, residuando soltanto, in astratto, attesa l'espressa istanza dell'intimante, la possibilita' di una pronuncia ex art. 665 del c.p.c. Per decidere a riguardo occorre pertanto, gia' in questa sede, sommariamente deliberare le contrapposte ragioni dell'intimante e dell'intimato. 3.1. - L'unica eccezione espressamente svolta dall'intimato non puo' rappresentare grave motivo ostativo alla pronuncia del chiesto provvedimento provvisorio. La stipula per iscritto di un nuovo contratto in pendenza di un preesistente rapporto deve infatti considerarsi valida ed efficace se la durata con esso pattuita sia tale da assicurare al locatario un periodo di conduzione piu' ampio di quello garantitogli, al momento della stipulazione, dalla proroga o rinnovazione tacita per il rapporto precedente eventualmente gia' perfezionatasi (cfr. pret. Milano 29 ottobre 1990, in Arch. Loc. 1991, p. 638). Nella specie, come sembra pacifico, la stipula di un contratto scritto e' intervenuta tra le parti poco piu' di un anno dopo l'inizio, per accordo verbale, del preesistente rapporto e peraltro, secondo quanto spontaneamente dichiarato dallo tesso procuratore dell'intimato, dopo pressanti insistenze di quest'ultimo. Sembra dunque indubitabile l'intento novativo delle parti, e l'analogo significato ed effetto attribuibile al contratto quanto alla durata del rapporto e ad altri aspetti del regolamento. La scadenza convenzionale del rapporto deve dunque ritenersi correttamente ricavata dall'intimante sulla base di quanto pattuito nel contratto stipulato in data 11 aprile 1989. 3.2. - Il difensore dell'intimato non ha espressamnte invocato, neanche in subordine, la proroga biennale stabilita dall'art. 11, comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, per i contratti, come quello di specie, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima. Cio' pero' non esime questo giudicante dal prenderla in considerazione, tanto piu' che la precisa opposizione, sebbene specificamente correlata a diverse argomentazioni, impedisce comunque di intravedere dietro l'omesso richiamo una tacita rinuncia ad essa proroga. 3.2.1. - Occorre a riguardo prendere atto che, secondo un'interpretazione assai diffusa nella giurisprudenza di merito, avallata da numerosi ed autorevoli commentatori, la proroga biennale disposta dall'art. 1, comma 2- bis legge 359/1992 deve intendersi operare in modo automatico e non condizionato alla dimostrazione dell'avvio di trattative per il rinnovo del contratto e del loro fallimento per il mancato raggiungimento di un accordo sul canone, di tal che l'esistenza dei presupposti di essa dovrebbe implicitamente desumersi dalla stessa intimazione di una licenza per finita locazione, senza che alcuna distinzione sia possibile fare con riguardo alle motivazioni del rifiuto di trattare. Corollario ne e' che detta proroga - ove se ne ravvisino le condizioni - e' applicabile ex officio dal pretore adito in sede di convalida anche nel caso di mancata comparizione dell'intimato, analogamente a quanto compete fare al giudice con riferimento ai presupposti sostanziali e processuali della domanda, ed a fortiori nel caso - come quello di specie - in cui l'intimato, costituendosi, lungi dal rinunciare espressamente o tacitamente alla proroga prevista a suo favore, si sia opposto alla domanda. Vero e' che sul punto si registrano tra i giudici di merito, spesso nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, pronunce diametralmente opposte, eppero' proprio tale contrasto giurisprudenziale, nella misura in cui prospetta comunque - quale che sia la soluzione alla quale questo stesso giudice ritenga di dover aderire - concrete possibilita' di accoglimento, in sede di merito, dell'opposizione (specie ove si consideri che per ragioni di competenza il relativo giudizio dovra' presumibilmente essere pronunciato dal giudice superiore), basterebbe a rendere quanto meno opportuno, se non doveroso, il diniego, per gravi motivi, del chiesto provvedimento. 3.2.2. - Senonche', proprio in relazione alla descritta interpretazione generalizzante della portata della norma - interpretazione che, per quanto sopra s'e' detto, per il fatto stesso di essere consentita dalla lettera e dalla ratio della norma e di essere sostenuta da numerosa dottrina e giurisprudenza, impedirebbe la chiesta pronuncia interinale -, e' stata gia' sollevata da diversi giudici questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui la stessa non prevede un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio o di uno dei soggetti qualificati di cui all'art. 29 legge n. 392/1978 (v. pret. Bologna, ord. 22 dicembre 1992; v. anche pret. Roma, ord. 9 dicembre 1992; l'identica questione e' stata gia' sollevata pure da questo stesso giudice nel corso di altro procedimento - n. 418/1993 r.g. a.c. pret. Siracusa, ord. del 15-17 giugno 1993). Ritiene questo decidente di dover condividere il giudizio di non manifesta infondatezza di siffatta questione, cosi' come prospettata dalle ricordate ordinanze pretorili. 3.2.2.1. - Con riferimento all'art. 42 della Costituzione, va invero osservato che se, per un verso, le finalita' antinflazionistiche e calmieratrici evidentemente perseguite dal legislatore di fronte alle prevedibili implicazioni della scelta di liberalizzare il mercato delle locazioni, impingendo direttamente la funzione sociale che del diritto di proprieta' viene disegnato dalla norma costituzionale come limite interno e coessenziale alla sua stessa tutela, giustificano la previsione di una ennesima proroga legale, per altro verso esse ovviamente non possono essere invocate nei casi in cui tali possibili implicazioni non sono in concreto ipotizzabili, e cioe' quando il proprietario lungi dal voler speculare sul suo bene, ha necessita' di direttamente adibirlo ad abitazione propria o del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta (v. art. 29 legge n. 392/1978). In tali casi, e solo in essi, la proroga si ripropone dunque con ennesimo vincolo incompatibile con il dettato costituzionale. In proposito precise indicazioni vengono gia' da Corte costituzionale del 27 febbraio 1980, n. 22, ove si legge: "nel complesso sistema vincolistico .. l'istituto della necessita' come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sent. 132/1972) carattere strumentale per la composizone dei contrapposti interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile in caso di necessita'". La necessita' del locatore, considerata nel secondo comma dell'articolo al fine di consentire il recesso alla prima scadenza (del contratto stipulato o rinnovato successivamente al 14 agosto 1992), non rileva invece nella norma in commento, a' sensi della quale - interpretata nel senso che s'e' detto - in nessuna ipotesi e' dato al locatore sottrarsi alla proroga biennale del rapporto, salvo ovviamente che lo stesso conduttore espressamente vi rinunci. 3.2.2.2. - Alla stregua delle superiori considerazioni, non puo' anche non prospettarsi, un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, atteso che alla mancata previsione di una facolta' di recesso del locatore si aggiunge anche l'assenza di una procedura atta a disciplinarne l'esercizio, di guisa che ne resterebbe comunque leso il diritto del locatore di far valere in giudizio il suo diritto. Non sembra a tal fine proponibile una applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, espressamente richiamata solo per la diversa ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 359/1992, e del resto difficilmente raccordabile all'esigenza di evitare la proroga biennale (quanto meno per quei contratti la cui scadenza, bensi' successiva al 14 agosto 1992, sia tuttavia prevista entro un termine inferiore a quello imposto dall'art. 29 legge n. 392/1978 per la necessaria preventiva comunicazione). 3.2.3. - Non puo' dubitarsi della rilevanza della questione nel presente giudizio. La dedotta necessita' dell'intimante di aver necessita' dell'immobile per destinarlo ad abitazione del proprio figlio - oltre a non essere stata espressamente contestata dalla controparte - risulta gia' espressamente manifestata nella lettera di disdetta tempestivamente comunicata e trova adeguato riscontro, quanto meno di tipo presuntivo, nella prodotta documentazione (certificato di eseguita pubblicazione, relativo alle programmate nozze del figlio dell'intimante). Consegue - come sopra gia' s'e' illustrato - che rilievo decisivo al fine d'emettere il chiesto provvedimento provvisorio assume proprio la prospettata questione d'illegittimita' costituzionale, che va dunque sollevata d'ufficio con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo. La pendenza, davanti alla Corte delle leggi, di giudizi incidentali promossi su identiche questioni - di cui questo pretore e' evidentemente ben consapevole e la cui decisione anzi si aspetta a breve termine -, non puo' comunque suggerire soluzioni alternative alla presente ordinanza, dovendosi in particolare eslcudere la possibilita' di una sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 del c.p.c. atteso che a siffatte questioni - secondo le condivisibili indicazioni di numerosa ed autorevole dottrina giusprocessualistica - non puo' riconoscersi la natura di pregiudiziali in senso tecnico.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e 37 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 24, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede (e non disciplina la procedura mediante la quale far valere) un diritto di recesso del locatore alla scadenza naturale del contratto in caso di necessita' di destinare l'immobile ad uso abitativo di parenti entro il secondo grado in linea retta; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento fino all'esito del giudizio incidentale di illegittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la stessa venga altresi' comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 16 luglio 1993 Il pretore: IANNELLO 93C1038