N. 37 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 ottobre 1993

                                 N. 37
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6
 ottobre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Provincia di Bolzano - Impiego pubblico - Regolamento per il
    recepimento, in attuazione della legge provinciale 13 maggio 1990,
    n.  6  (impugnata  con  ricorso  n.  36/1993  dal  Presidente  del
    Consiglio dei Ministri) dell'accordo compartimentale  relativo  al
    triennio 1991-93 per il personale del consiglio della provincia di
    Bolzano  -  Previsione  dei profili professionali ed inquadramento
    nelle qualifiche funzionali del predetto personale, da  applicare,
    per  gli effetti retributivi, con decorrenza dal 1 luglio 1991, in
    violazione della legge n. 438/1992, che ha previsto la sospensione
    dei contratti collettivi fino  a  tutto  il  1993  e  l'inizio  di
    applicazione  di  nuovi  accordi al 1 gennaio 1994 - Violazione di
    disposizioni statali, contenute nel d.l. n.  384/1992  convertito
    in legge n. 438/1z992 ("congelamento" fino al 31 dicembre 1993 del
    trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici  appartenenti ai
    comparti di cui alla legge-quadro n.  93/1983)  aventi  valore  di
    norme fondamentali di riforme economico-sociali - Riferimento alla
    sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  296/1993  - Istanza di
    sospensione.
 (Decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 22 luglio
    1993, n. 70/93).
 (Cost., artt. 3, 97 e 116; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, n.
    1).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
    Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio
 dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato  presso  i  cui  uffici  in  Roma,  via  dei Portoghesi, 12, e'
 domiciliato,  contro  il  presidente  della  giunta  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano,  in  relazione  e  per  l'annullamento (previa
 sospensione) del decreto del presidente del consiglio provinciale  di
 Bolzano  22  luglio 1993, n. 70/93 (in suppl. ord. n. 1 al bollettino
 ufficiale 3 agosto 1993,  n.  36)  recante  "Accordo  compartimentale
 relativo  al  triennio  1991-93  per il personale del consiglio della
 provincia autonoma di Bolzano", siccome emanato in  violazione  degli
 artt. 3, 97 e 116 della Costituzione nonche' dell'art. 8, n. 1, dello
 statuto  speciale  (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
 1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e  13  legge
 29  marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 della legge provinciale 13 marzo 1990,
 n. 6, ed all'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n.  384  (convertito
 in legge 14 novembre 1992, n. 438).
    1.  -  Per  contenere  il  disavanzo  pubblico e fronteggiare, con
 interventi  adeguati,  l'attuale,  grave   situazione   economica   e
 finanziaria,  il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge
 14 novembre 1992, n. 438) ha - tra le altre misure - dettato incisive
 disposizioni in materia  di  pubblico  impiego,  traducentisi  in  un
 sostanziale "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, del trattamento
 economico  dei  dipendenti  pubblici  appartenenti ai comparti di cui
 alla  legge-quadro   n.   93/1983   (alle   cui   disposizioni,   che
 costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma economica-sociale, la
 provincia di Bolzano ha conformato la propria normativa con legge  13
 marzo 1990, n. 6).
    In   particolare,  l'art.  7  del  citato  d.l.  n.  384/1992  ha
 stabilito, al primo comma (ed in deroga implicita all'art. 13,  primo
 e  secondo  comma,  della  legge  n.  93/1983)  l'ultrattivita' della
 vigente disciplina emanata  sulla  base  degli  accordi  di  comparto
 (tenuta  "ferma"  sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando
 al 1 gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi.
    Come la Corte ha gia' avuto modo  di  rilevare  (con  sentenza  n.
 296/1993), la riferita disposizione del d.l. 384/1992 e' rivolta "ad
 integrare,  se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la
 disciplina  sull'efficacia   temporale   degli   accordi   collettivi
 stabilita  dall'art.  13  della  legge  n. 93/1983" al pari di questo
 concernendo, pertanto, "un aspetto  essenziale  del  principio  della
 contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro
 sul pubblico impiego, piu' volte riconosciuto come norma fondamentale
 di  riforma economico-sociale". La conseguenza trattane (ai punti 4 e
 5 della motivazione della sentenza cit.) e'  che  "nell'art.  7  (del
 d.l.  del  1992),  come  gia' nell'art. 13 (della legge del 1983) si
 riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme
 economiche-sociali";  di  guisa  che  "la  disciplina   relativa   al
 temporaneo  blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio
 del triennio successivo (1 gennaio 1994), congiuntamente  con  quella
 concernente   la   conseguente   ultrattivita'  ex  lege  stabilmente
 conferita  agli  accordi  precedenti  (quelli  riferiti  al  triennio
 1988-1990),  si  applica  con  carattere  di  uniformita' su tutto il
 territorio nazionale".
    2. - Come si e', piu' sopra, accennato la  provincia  autonoma  di
 Bolzano  ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a disciplinare
 il rapporto d'impiego del proprio personale, e  del  personale  degli
 enti  pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi risultanti
 dalle  disposizioni  della  legge-quadro  (art.  1),  in  particolare
 riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla
 loro  temporanea  ultrattivita' (primo e secondo comma, art. 7, della
 legge cit.),  che,  giusta  i  riferiti  rilievi  della  sentenza  n.
 296/1993,  deve  ritenersi  integrata, in via di deroga eccezionale e
 temporanea,  dalla  commentata  norma  dell'art.  7  del   d.l.   n.
 384/1992).
    3.  -  Con  decreto  22  luglio  1993,  n.  70/93  (pubblicato nel
 bollettino ufficiale del 3 agosto 1993) il presidente  del  consiglio
 provinciale     di     Bolzano,     in     attuazione    dell'accordo
 intercompartimentale relativo al triennio 1991/93  per  il  personale
 della  provincia  autonoma e degli enti dipendenti (di cui al decreto
 d.p.g.p.  n.  5  dell'11  febbraio  1993),  ha   emanato   le   norme
 dell'accordo  compartimentale,  relativo  allo stesso periodo, per il
 personale del consiglio; accordo che - in particolare - stabilisce  i
 profili   professionali  ed  il  corrispondente  inquadramento  nelle
 qualifiche funzionali (articoli 2 e 3 ed allegato I) da  applicare  -
 per  gli  effetti retributivi - con decorrenza dal 1 luglio 1991 (art
 5).
    Tali norme si  pongono  in  evidente  contrasto  con  la  disposta
 (eccezionale)  ultrattivita' degli accordi di comparto in vigore (per
 il periodo 1988/90) e con l'espresso differimento al 1  gennaio  1994
 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al piu' volte richiamato art.
 7 del d.l. n. 384/1992.
    Ne  segue  che  lo  stesso  decreto  del  presidente del consiglio
 provinciale, destinato a rendere operanti le norme  dell'accordo,  si
 pone  -  insieme alla presupposta delibera 7 luglio 1993 dell'ufficio
 di presidenza - in  oggettivo  contrasto  con  i  limiti  che  (anche
 attraverso  la  deroga  temporanea  apportata  al  principio espresso
 dall'art.  13  della  legge-quadro  n.  93/1983)  sono  imposti  alla
 competenza  legislativa  della  provincia  (artt.  4 e 8, n. 1, dello
 stat. spec.) e che, a fortiori,  non  possono  non  essere  osservati
 nella  produzione  di atti di normazione secondaria (o regolamentare)
 qual e' il provvedimento presidenziale all'esame.
    Ma la violazione, cosi'  realizzata,  dell'art.  7  del  d.l.  n.
 384/1992  (e  quindi  -  per  la gia' sottolineata natura di questo -
 delle disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora  citate)
 non rileva soltanto agli effetti della illegittimita' "oggettiva" del
 decreto 22 luglio 1993, n. 70/93, dovendo - invero - riconoscersi che
 il   provvedimento,   avente   effetto   (in  particolare  sul  piano
 retributivo del personale)  per  il  triennio  1991/93,  si  risolve,
 altresi',  in  indebita  interferenza  dell'Organo  provinciale sulle
 attribuzioni statali inerenti al  governo  della  politica  economica
 nazionale,  quali  esercitate,  col  decreto  legislativo  piu' volte
 citato e la relativa legge di conversione, in ossequio all'imperativo
 costituzionale comportato dal principio di eguaglianza "per il  quale
 il  legislatore  e' tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una
 politica economica di emergenza  nel  piu'  totale  rispetto  di  una
 sostanziale  parita'  di  trattamento  per tutti i cittadini" (cosi',
 ancora,  la  citata  sentenza  n.  296/1993,   al   punto   3   della
 motivazione).
    Evidente  e', infatti, che il decreto del presidente del consiglio
 provinciale  col  sottrarre  il  personale   da   questo   dipendente
 all'imposto e generalizzato "congelamento", fino al 31 dicembre 1993,
 dei  trattamenti economici, si oppone al naturale dispiegamento degli
 effetti (anche perequativi) delle urgenti ed  eccezionali  misure  di
 politica  economica  nazionale  promosse dal Governo ed approvate dal
 Parlamento, cosi'  -  in  definitiva  -  attentando  alle  competenze
 proprie  degli  organi  centrali  dello  Stato le cui scelte, operate
 nell'interesse generale ed assunte - come gia' visto -  in  forma  di
 deroga   a   norme   fondamentali   di   riforme  economiche-sociali,
 resterebbero in concreto paralizzate in ambito locale (in violazione,
 tra l'altro, degli artt. 3, per la diversita' di trattamento in  seno
 alla   categoria   dei   pubblici   dipendenti;   2,  per  l'impedita
 possibilita' di esigere il concorso di tutti  al  soddisfacimento  di
 inderogabili  doveri di solidarieta', e 95 della Costituzione, per la
 gravissima menomazione portata alle prerogative del Governo  in  tema
 di direzione della politica generale del Paese).
    4.  -  Ritenuto  dunque - secondo l'insegnamento della sentenza n.
 296/1963, relativa a fattispecie identica - che dall'art. 7 del d.l.
 n. 384/1992 e' derivato anche per l'amministrazione  della  provincia
 autonoma  di  Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di
 comparto  relativamente  al  triennio  1991/93,  e  che  l'atto   del
 presidente  del  consiglio  provinciale ha - invece - trascurato quel
 vincolo con le conseguenze piu' sopra  accennate,  il  deducente,  in
 conformita'  dell'assunta  delibera  governativa  ed  analogamente  a
 quanto gia' operato (con atto  del  10  agosto  1993,  depositato  il
 successivo  giorno  20)  per  l'impugnazione del d.p.g.p. 11 febbraio
 1993, n. 5, ricorre per regolamento di competenza avverso il  decreto
 22  luglio  1993,  n.  70/93,  sollecitando, altresi', la sospensione
 dell'esecutorieta' dell'atto impugnato, in ragione  del  grave  danno
 (non  solo  economico)  che  all'interesse  generale (ad una uniforme
 efficacia delle misure volte a fronteggiare l'emergenza  finanziaria)
 potrebbe  derivare  dall'applicazione  delle  sperequative  norme del
 recepito accordo compartimentale.
                               P. Q. M.
    Chiede  che  la  Corte,   previa   sospensione   dell'esecutivita'
 dell'atto  impugnato,  dichiari  che  non  spetta  al  presidente del
 consiglio provinciale di  Bolzano  di  emanare  le  norme  risultanti
 dall'accordo compartimentale per il triennio 1991/93; con conseguente
 annullamento  del  decreto  22  luglio 1993 n. 70/93 (ed, occorrendo,
 degli atti presupposti);
    Saranno depositati copia del decreto impugnato e la  delibera  del
 Consiglio dei Ministri.
      Roma, addi' 25 settembre 1993
                 Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

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