N. 630 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio - 20 settembre 1993
N. 630 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 20 settembre 1993) dal tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Albertini Luigi e l'I.N.A.I.L. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio sul lavoro aggravatosi per sopravvenute malattie extralavorative (fattispecie: lavoratore affetto da perdita di visus all'occhio destro con aggravamento di visus all'occhio sinistro per patogenia di natura extralavorativa) - Mancata previsione di una tutela assicurativa per detta ipotesi mediante un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da inabilita' extralavorativa sopravvenuta - Deteriore trattamento rispetto al lavoratore ammalato che si infortuni, cui spetta la tutela assicurativa, con incidenza sulla garanzia previdenziale. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.43 del 20-10-1993 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 1270 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 1988 tra Albertini Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. F. Saladini contro l'Inail, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Cataldi e G. Ciafre'. Oggetto: appello per il riconoscimento di maggiorazione rendita. Ritenuto in premessa che: per infortunio sul lavoro del 30 giugno 1973, con perdita del visus occhio destro, l'Albertini godeva, di rendita Inail nella misura del 35%. In data 14 febbraio 1983 lo stesso assicurato, a causa di aggravamento del proprio visus per suc- cessive affezioni di natura extralavorativa all'occhio sinistro, chedeva il riconoscimento di rendita per inabilita' nella misura del 70%. Respinti domanda e ricorso, l'Albertini conveniva l'Inail avanti al pretore del lavoro. In corso di causa era svolta consulenza tecnica che concludeva riconoscendo una inabilita' visiva complessiva del 57%, e precisando la mancanza di nesso tra la perdita del visus in occhio destro e le successive affezioni interessanti l'occhio sinistro. Il pretore, pertanto, respingeva la domanda e la sentenza era oggetto di gravame. Si costitutiva il contraddittorio e veniva disposta nuova consulenza medico-legale che perveniva alle medesime conclusioni, imputando a patogenie generali ed extralavorative le lesioni oculari a carico dell'occhio sinistro. Il difensore dell'Albertini, tuttavia, data per pacifica la mancanza di nesso tra infortunio lavorativo e successivo peggioramento non professionale, sollecitava la riforma della decisione in senso favorevole al suo assistito sollevando, tra l'altro, eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 79 ed 83 del d.P.R. n. 1124/1965 rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione laddove creano disparita' di trattamento e non assicurano il diritto dei cittadini ad un'equa tutela nei confronti degli infortuni sul lavoro a seconda che le situazioni collegabili all'infortunio si verifichino prima o dopo di esso. Con riguardo all'eccezione di illegittimita' costituzionale OSSERVA IN FATTO E DIRITTO Gli artt. 79 ed 83 d.P.R. citato in premessa prevedono il meccanismo operante quanto al calcolo dell'inabilita' ed alla revisione di rendita qualora il lavoratore abbia a patire aggravi del suo status salutis, gia' compromesso a causa di un precedente infortunio, per sopravvenienze di origine lavorativa. Precisamente, l'art. 79 fa riferimento alla situazione di concorso, e cioe' incidenza su uno stesso organo o funzione, di inabilita' a infortunio e preesistenza di carattere extralavorativo; l'art. 83 indica invece, il caso di concorrenza tra inabilita' derivanti da due o piu' infortuni. Rimane, pertanto, senza una specifica disciplina, l'assicurato che, portatore di un'invalidita' per causa derivante da infortunio, subisca successivamente, per patologie non riconducibili a genesi lavorative, un aggravamento dello stesso organo o funzione. Sostanzialmente, il lavoratore che ha gia' ridotta la propria capacita' di lavoro in conseguenza di un infortunio, al verificarsi di un aggravamento delle proprie condizioni per cause extralavorative e' meno protetto e tutelato rispetto a colui che, gia' in ridotta capacita' di lavoro per altre ragioni, subisce un infortunio in occasione di lavoro; in altri termini il danno professionale e' commisurato proporzionalmente a quello extralavorativo preesistente, mentre quello extralavorativo non e' rapportato a quello professionale preesistente. Il fondamento di incostituzionalita' delle norme citate rispetto all'art. 3 della Corte costituzionale risiede, pertanto, nella situazione deteriore in cui si trova il lavoratore gia' infortunato che si ammali, rispetto al lavoratore gia' ammalato che si infortuni. Il contrasto, invece, con l'art. 38 della Costituzione si manifesta nella carenza di tutela legislativa nella materia infortunistica quando, tra le situazioni collegabili all'infortunio, non si distingue a seconda del loro verificarsi prima o dopo di esso, e quindi non si indennizza il danno successivo che aggrava in qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio. Sussistono, quindi, sufficenti ragioni di configurabilita' di un contrasto, rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 79 e 83 t.u. infortuni, nelle parti in cui non prevedono un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da inabilita' extralavorative sopravvenute. Una tale questione e' rilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio, trattandosi dell'unico punto in discussione tra le parti. Essendo, inoltre, tale questione non manifestamente infondata, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 79 ed 83 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente processo; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ascoli Piceno, addi' 19 febbraio 1993 Il presidente: PALUMBO 93C1056