N. 630 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio - 20 settembre 1993

                                N. 630
   Ordinanza emessa il 19 febbraio 1993 (pervenuta alla Corte
  Costituzionale il 20 settembre 1993) dal tribunale di Ascoli Piceno
   nel procedimento civile vertente tra Albertini Luigi e l'I.N.A.I.L.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortunio sul lavoro
    aggravatosi     per    sopravvenute    malattie    extralavorative
    (fattispecie: lavoratore affetto da perdita  di  visus  all'occhio
    destro con aggravamento di visus all'occhio sinistro per patogenia
    di  natura  extralavorativa)  -  Mancata  previsione di una tutela
    assicurativa per detta ipotesi mediante un diverso  computo  o  la
    revisione   della   rendita   per   aggravamento   da   inabilita'
    extralavorativa sopravvenuta - Deteriore trattamento  rispetto  al
    lavoratore  ammalato  che  si  infortuni,  cui  spetta  la  tutela
    assicurativa, con incidenza sulla garanzia previdenziale.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 79 e 83).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di  lavoro
 in  grado  d'appello  iscritta  al  n. 1270 del ruolo generale affari
 contenziosi dell'anno  1988  tra  Albertini  Luigi,  rappresentato  e
 difeso  dall'avv.  F. Saladini contro l'Inail, rappresentata e difesa
 dagli avv.ti M. Cataldi e G. Ciafre'.
    Oggetto: appello per il riconoscimento di maggiorazione rendita.
    Ritenuto  in premessa che: per infortunio sul lavoro del 30 giugno
 1973, con perdita del visus occhio  destro,  l'Albertini  godeva,  di
 rendita  Inail  nella  misura  del  35%.  In data 14 febbraio 1983 lo
 stesso assicurato, a causa di aggravamento del proprio visus per suc-
 cessive affezioni  di  natura  extralavorativa  all'occhio  sinistro,
 chedeva  il riconoscimento di rendita per inabilita' nella misura del
 70%.
    Respinti domanda e ricorso, l'Albertini conveniva  l'Inail  avanti
 al  pretore  del  lavoro.  In  corso  di  causa era svolta consulenza
 tecnica che concludeva riconoscendo una inabilita' visiva complessiva
 del 57%, e precisando la mancanza di nesso tra la perdita  del  visus
 in  occhio  destro  e  le  successive affezioni interessanti l'occhio
 sinistro.
    Il pretore, pertanto, respingeva la  domanda  e  la  sentenza  era
 oggetto  di  gravame.  Si  costitutiva  il  contraddittorio  e veniva
 disposta nuova consulenza medico-legale che perveniva  alle  medesime
 conclusioni,  imputando  a  patogenie  generali ed extralavorative le
 lesioni oculari a carico dell'occhio sinistro.
    Il  difensore  dell'Albertini,  tuttavia,  data  per  pacifica  la
 mancanza   di   nesso   tra   infortunio   lavorativo   e  successivo
 peggioramento  non  professionale,  sollecitava  la   riforma   della
 decisione  in  senso  favorevole  al  suo  assistito  sollevando, tra
 l'altro, eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 79 ed
 83 del  d.P.R.  n.  1124/1965  rispetto  agli  artt.  3  e  38  della
 Costituzione   laddove   creano   disparita'  di  trattamento  e  non
 assicurano il diritto dei cittadini ad un'equa tutela  nei  confronti
 degli  infortuni  sul  lavoro a seconda che le situazioni collegabili
 all'infortunio si verifichino prima o dopo di esso.
    Con riguardo all'eccezione di illegittimita' costituzionale
                      OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
    Gli artt.  79  ed  83  d.P.R.  citato  in  premessa  prevedono  il
 meccanismo   operante  quanto  al  calcolo  dell'inabilita'  ed  alla
 revisione di rendita qualora il lavoratore abbia a patire aggravi del
 suo status  salutis,  gia'  compromesso  a  causa  di  un  precedente
 infortunio, per sopravvenienze di origine lavorativa.
    Precisamente,   l'art.   79  fa  riferimento  alla  situazione  di
 concorso, e cioe' incidenza su  uno  stesso  organo  o  funzione,  di
 inabilita'  a infortunio e preesistenza di carattere extralavorativo;
 l'art. 83 indica  invece,  il  caso  di  concorrenza  tra  inabilita'
 derivanti  da  due  o  piu'  infortuni.  Rimane,  pertanto, senza una
 specifica disciplina, l'assicurato che, portatore  di  un'invalidita'
 per  causa  derivante  da  infortunio,  subisca  successivamente, per
 patologie non riconducibili  a  genesi  lavorative,  un  aggravamento
 dello stesso organo o funzione.
    Sostanzialmente,  il  lavoratore  che  ha  gia' ridotta la propria
 capacita' di lavoro in conseguenza di un infortunio,  al  verificarsi
 di un aggravamento delle proprie condizioni per cause extralavorative
 e'  meno  protetto  e  tutelato rispetto a colui che, gia' in ridotta
 capacita' di lavoro per  altre  ragioni,  subisce  un  infortunio  in
 occasione  di  lavoro;  in  altri  termini  il danno professionale e'
 commisurato proporzionalmente a quello extralavorativo  preesistente,
 mentre   quello   extralavorativo   non   e'   rapportato   a  quello
 professionale preesistente.
    Il fondamento di incostituzionalita' delle norme  citate  rispetto
 all'art.  3  della  Corte  costituzionale  risiede,  pertanto,  nella
 situazione deteriore in cui si trova il lavoratore  gia'  infortunato
 che si ammali, rispetto al lavoratore gia' ammalato che si infortuni.
    Il   contrasto,  invece,  con  l'art.  38  della  Costituzione  si
 manifesta  nella  carenza  di  tutela   legislativa   nella   materia
 infortunistica  quando, tra le situazioni collegabili all'infortunio,
 non si distingue a seconda del loro verificarsi prima o dopo di esso,
 e quindi non  si  indennizza  il  danno  successivo  che  aggrava  in
 qualsiasi modo il precedente derivato dall'infortunio.
    Sussistono,  quindi,  sufficenti ragioni di configurabilita' di un
 contrasto, rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt.
 79 e 83 t.u. infortuni, nelle parti in cui non prevedono  un  diverso
 computo  o  la revisione della rendita per aggravamento da inabilita'
 extralavorative sopravvenute.
    Una  tale  questione  e'  rilevante  ai  fini  della   definizione
 dell'odierno  giudizio,  trattandosi  dell'unico punto in discussione
 tra le parti. Essendo, inoltre,  tale  questione  non  manifestamente
 infondata, gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 79 ed 83 del d.P.R. 30 giugno
 1965, n. 1124, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente processo;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Ascoli Piceno, addi' 19 febbraio 1993
                        Il presidente: PALUMBO

 93C1056