N. 377 SENTENZA 6 - 14 ottobre 1993

 
 
 Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Trasporto - Tariffe dei servizi aerei di linea interni Alitalia e Ati
 - Fissazione ed elaborazione senza la rappresentanza della regione  -
 Iter  procedurale rispettoso del parere espresso dalla regione con la
 nota 13 ottobre 1992 -  Insussistenza  di  una  violazione  di  norme
 statutarie e di attuazione - Insussistenza di elementi di difformita'
 tra   il  contenuto  dell'accordo  raggiunto  e  quello  del  decreto
 impugnato - Spettanza allo Stato l'approvazione delle tariffe
 
 (Decreto del Ministro dei trasporti del 24 novembre 1992, n. 13)
 
 (Statuto speciale per la Sardegana, art. 53).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione  Sardegna  notificato
 il  26  marzo 1993, depositato in Cancelleria il 5 aprile successivo,
 per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto  del
 Ministro dei trasporti n. 13 del 24 novembre 1992, con cui sono state
 approvate,  con  decorrenza 1 gennaio 1993, le tariffe dei servizi di
 trasporto aereo di linea operati dalle Societa' Alitalia  e  ATI,  ed
 iscritto al n. 12 del registro conflitti 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice  relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
 dello Stato Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 26 marzo 1993, la Regione Sardegna
 ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello  Stato  in
 ordine  al  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 24 novembre
 1992, n. 13 - con cui sono state approvate, con decorrenza 1  gennaio
 1993,  le  tariffe  dei  servizi  di trasporto aereo di linea operati
 dalle societa' Alitalia ed ATI -, per violazione dell'art.  53  dello
 Statuto  speciale  per  la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 3), e relative norme d'attuazione.
    La ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
    Con nota del 30 settembre  1992  il  Ministero  dei  trasporti  ha
 trasmesso   alla   Regione  Sardegna  delle  istanze  di  adeguamento
 tariffario, a partire dal 1 novembre 1992, presentate dalle  societa'
 Alitalia  ed ATI, relativamente ai servizi di linea aerea di cui esse
 sono concessionarie;  ed  insieme  ha  trasmesso  una  lettera  della
 societa'  ATI  con  la  quale  questa  manifestava  l'intendimento di
 abolire dalla stessa data  del  1  novembre  le  agevolazioni  per  i
 residenti sardi sui collegamenti Alghero/Milano e vv., Alghero/Roma e
 vv.,  Cagliari/Roma  e  vv.  Con  la  nota il Ministero chiedeva alla
 Regione di esprimere il parere di competenza.
    Alla nota ministeriale rispondeva l'Assessore dei trasporti  della
 Regione  Sardegna  con  nota  del  13  ottobre  1992,  nella quale si
 contestavano radicalmente le proposte delle societa' Alitalia ed ATI,
 specie quelle relative  alla  abolizione  delle  agevolazioni  per  i
 residenti sardi.
    A  seguito  di cio' il 14 ottobre 1992 si e' svolto a Roma, presso
 il Ministero dei trasporti,  un  incontro  fra  rappresentanti  della
 Regione  e  della  societa'  ATI  al  fine  di  concordare  una nuova
 disciplina delle tariffe, tale  da  contemperare  le  esigenze  delle
 societa'  concessionarie con quelle della Regione Sardegna e dei suoi
 abitanti.
    L'accordo  raggiunto  in quella sede si basava sul principio di un
 trattamento comunque agevolato per tutti gli utenti dei voli da e per
 la Sardegna, ed in particolare prevedeva  che:  a)  sulle  tre  linee
 cosiddette   sociali   (Cagliari/Roma  e  vv.,  Alghero/Roma  e  vv.,
 Alghero/Milano e vv.) lo sconto rispetto alla tariffa ordinaria,  per
 i  residenti  sardi, sarebbe diminuito dal 30% al 20%; b) su tutte le
 altre linee interessanti la Sardegna l'agevolazione per  i  residenti
 sarebbe  stata  costituita dal mantenimento della tariffa vigente; c)
 sulle medesime linee, per i non residenti,  l'aumento  sarebbe  stato
 solo  del  3%. Tale accordo non venne formalizzato in occasione della
 riunione del 14 ottobre 1992, ed a seguito di questa  la  Regione  e'
 rimasta  in  attesa  che  le venissero trasmesse le nuove proposte di
 tariffe (modificate conformemente  all'accordo),  al  fine  di  poter
 esprimere  su  di  esse  il parere di propria competenza ( ex art. 53
 dello Statuto sardo).
    Ma anziche' trasmettere alla Regione la documentazione  necessaria
 ai fini del definitivo parere, con nota del 21 gennaio 1993 (prot. n.
 301540/32.3.)  il  Ministero  dei trasporti le ha trasmesso copia del
 decreto ministeriale 24 novembre 1992, n.  13,  con  cui  sono  state
 approvate  le nuove tariffe con decorrenza 1 gennaio 1993; ed assieme
 ad esso il Ministero ha trasmesso, fra l'altro, per la  prima  volta,
 una  nota  del 20 ottobre 1992 (peraltro priva degli allegati) con la
 quale la societa' ATI, anche a seguito degli  incontri  avuti  con  i
 rappresentanti  della  Regione Sardegna, presentava una nuova tariffa
 dei voli di linea di cui richiedeva l'approvazione ministeriale.
    Per quanto riguarda piu' in particolare il  suddetto  decreto  del
 Ministro  dei  trasporti  n.  13  del  24  novembre 1992, prosegue la
 ricorrente, le  tariffe  approvate  dal  Ministro  non  corrispondono
 all'accordo  che  era  stato  raggiunto  il 14 ottobre 1992. Cio', in
 particolare, perche' mentre  in  questo  si  prevedeva  (a  parte  la
 tariffa particolare sui tre collegamenti Cagliari/Roma, Alghero/Roma,
 Alghero/Milano)  che  su  tutti  gli altri voli nazionali da e per la
 Sardegna restassero invariate le tariffe per i residui sardi, e per i
 non residenti  venissero  aumentate  del  3%,  viceversa  il  decreto
 ministeriale, all'art. 4, ha approvato delle tariffe di voli da e per
 la  Sardegna  (via  Fiumicino  e via Milano) che prevedono un aumento
 della tariffa anche per i residenti in Sardegna.
    Cio' che peraltro soprattutto rileva e' che  comunque  tale  nuova
 tariffa  e'  stata  approvata  dal  Ministro senza che su di essa sia
 stato richiesto il parere  della  Regione  Sardegna,  parere  che  e'
 prescritto  in  base  all'art.  53 dello Statuto sardo, cui hanno poi
 dato attuazione gli artt. 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348.
    Secondo questi ultimi articoli, infatti, quando le  determinazioni
 statali  sulle  tariffe  dei  servizi  nazionali  di  comunicazione e
 trasporti aerei che interessano la Sardegna  "siano  assunti  da  una
 autorita'  individuale  -  come  e'  accaduto nel caso in questione -
 allora "deve essere preliminarmente sentito il parere della Regione".
 Cio' posto, la ricorrente osserva che si possono fare due ipotesi  in
 ordine  alle  modalita'  secondo  cui si e' svolto il procedimento di
 approvazione delle tariffe aeree in questione.
    Puo' essere che vi sia stata una procedura unica, iniziata con  le
 istanze  di  modificazione  delle  tariffe  presentate dalle societa'
 Alitalia  ed  ATI  in  data  22  settembre  1992,  e  conclusasi  con
 l'approvazione  della  nuova  tariffa da parte dell'impugnato decreto
 ministeriale del 24 novembre 1992, n. 13.
    Oppure,  come  indurrebbe  a  ritenere  il  preambolo  del decreto
 ministeriale  impugnato,  le  procedure  sono  state  due.  La  prima
 iniziata  con  le  richieste  di  modificazione  delle tariffe del 22
 settembre 1992, gia' ricordate,  e  conclusasi  con  il  decreto  del
 Ministro  dei  trasporti  n.  11  del 20 ottobre 1992, non conosciuto
 dalla Regione ricorrente, ma richiamato nel preambolo del  successivo
 decreto  n. 13 del 24 novembre, dove si dice che con il decreto n. 11
 del  1992  erano  state  "approvate  le  tariffe  dei  servizi  aerei
 nazionali di linea". La seconda procedura, invece, iniziata a seguito
 di  successive  richieste delle Societa' esercenti i servizi di linea
 (in particolare con la gia' ricordata nota della societa' ATI del  20
 ottobre   1992)   e   quindi   conclusasi   con  l'impugnato  decreto
 ministeriale n. 13 del 24 novembre 1992.
    Ma, quale che sia delle due ipotesi  quella  esatta,  prosegue  la
 ricorrente,  in  entrambi  i  casi  il  Ministro  dei  trasporti, con
 l'impugnato  decreto  ministeriale,  avrebbe   esercitato   in   modo
 illegittimo il suo potere di approvazione della tariffa.
    Infatti,  se e' vera la seconda delle due ipotesi dianzi formulate
 (quella della duplicita' delle procedure), la Regione ricorrente  non
 ha nemmeno avuto comunicazione dell'inizio della procedura.
    Se,  invece, fosse vera la prima delle due ipotesi (quella, cioe',
 della unicita' della procedura), egualmente la Regione deve lamentare
 la lesione delle sue attribuzioni, poiche' non le e' stata sottoposta
 per  il  prescritto  parere  la  tariffa  approvata  con  il  decreto
 ministeriale 24 novembre 1992, n. 13.
    Infatti,  ad  avviso  della ricorrente, la riunione del 14 ottobre
 1992 fra rappresentanti della Regione e dell'ATI si era conclusa  con
 un  accordo  su  di  alcuni  principi  e criteri che comportavano una
 completa rielaborazione della precedente proposta di tariffa dell'ATI
 (nella parte riguardante i voli da e per la Sardegna); a seguito  del
 suddetto  accordo,  essendosi  ormai  con  esso  superata la iniziale
 proposta di tariffa del 22 settembre 1992,  occorreva  cioe'  che  la
 nuova  tariffa  predisposta dall'ATI in conformita' all'accordo fosse
 da questa presentata al Ministero e da  quest'ultimo  trasmessa  alla
 Regione ricorrente per il parere definitivo di sua competenza.
    Come  infatti  e'  stato  affermato  da  questa  Corte  (sent.  n.
 37/1989), quando lo Statuto prescrive il parere della Regione  su  di
 un  atto  del Governo, questo dovra' sottoporre alla Regione il testo
 nella  sua  versione  definitiva  che  "a  conclusione   del   lavoro
 preparatorio"  il  Governo  stesso  "si  appresta  definitivamente ad
 adottare".
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, concludendo per il rigetto del ricorso.
    L'Avvocatura  dello  Stato  osserva  come non appaia meritevole di
 esser condiviso il principale  assunto  avversario,  secondo  cui  il
 parere obbligatoriamente richiesto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del
 1979  dovrebbe,  di  necessita',  riguardare  il testo definitivo del
 provvedimento in via di adozione da parte dell'autorita' statale.
    Il caso in esame, invero, non e' assimilabile a quello  affrontato
 dalla richiamata sentenza n. 37 del 1989, concernente la legittimita'
 del  procedimento  di  formazione  delle  norme  di  attuazione dello
 statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
    A  parte  l'oggetto  dei  pareri  nell'uno e nell'altro caso, sono
 tangibilmente diverse le funzioni per il cui esercizio  l'ordinamento
 richiede  un  previo "parere", cosi' come sono diverse la veste (o la
 qualitas) del "consulente" previste, rispettivamente, dagli artt. 107
 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, e 67  del  d.P.R.  n.
 348   del  1979,  risultandone  anche  per  tali  aspetti  confermata
 l'improponibilita' dell'accostamento operato nel ricorso.
    3. - Ha depositato memoria la  Regione  Sardegna,  insistendo  per
 l'accoglimento del ricorso.
    La  ricorrente  premette  che,  a  seguito  dell'esame  di  alcuni
 documenti, non conosciuti al momento della proposizione del  ricorso,
 e'  stato  possibile  chiarire  l'iter  procedurale  che  ha  portato
 all'impugnato  decreto  ministeriale  del  24   novembre   1992.   Il
 procedimento   ha   preso  l'avvio  con  le  istanze  di  adeguamento
 tariffario della Alitalia e della ATI  del  22  settembre  1992,  cui
 hanno fatto seguito, nell'ordine: la nota del Ministero dei trasporti
 30  settembre  1992  alla  Regione  Sardegna,  di  trasmissione della
 istanza  e  di  richiesta  di  parere;  la  nota  dell'Assessore  dei
 trasporti  della Regione Sardegna del 13 ottobre 1992, che contestava
 radicalmente le proposte di revisione; l'incontro del 14 ottobre 1992
 presso il Ministero dei trasporti fra rappresentanti della Regione  e
 della  Societa'  ATI,  nel  quale si era raggiunto un accordo per una
 diversa disciplina delle tariffe; una nota dell'ATI al Ministero  dei
 trasporti  con  cui  si  formula  una  nuova  proposta  di  revisione
 riguardante  le  linee   aree   con   la   Sardegna   (peraltro   non
 corrispondente  all'accordo  del  14 ottobre 1992) mai trasmessa alla
 Regione; un promemoria per il Ministro, in data 14 novembre 1992, del
 Direttore Generale dell'Aviazione Civile, che illustra  la  procedura
 seguita  a seguito delle istanze di revisione, da' conto della "nuova
 proposta" di revisione dell'ATI del 20 ottobre 1992, e sottopone alla
 firma del Ministro il provvedimento, cioe'  il  decreto  ministeriale
 del 24 novembre 1992, n. 13.
    Risulta, pertanto, confermato, prosegue la ricorrente, quanto gia'
 dedotto  nel  ricorso,  e  cioe' che non e' stata mai sottoposta alla
 Regione Sardegna per il prescritto parere la tariffa approvata con il
 decreto ministeriale 24 novembre  1992,  n.  13,  non  essendo  stata
 trasmessa  alla  Regione per il parere la "nuova proposta" di tariffa
 dell'ATI del 20 ottobre 1992.
    In ordine, poi, alla tesi dell'Avvocatura dello  Stato,  la  quale
 contesta  l'assimilazione  fatta nel ricorso fra il parere prescritto
 in base all'art. 53 dello Statuto della Sardegna  e  quello  previsto
 dall'art.  107  dello  Statuto del Trentino-Alto Adige, la ricorrente
 osserva che non vi e' nessun plausibile motivo per  differenziare  il
 significato  ed il regime giuridico dei due pareri suddetti, entrambi
 previsti dai rispettivi  statuti  speciali  a  tutela  dell'autonomia
 regionale.
    4.  -  Ha depositato memoria anche il Presidente del Consiglio dei
 ministri, insistendo per il rigetto del ricorso.
    L'Avvocatura dello Stato  osserva  che  la  procedura  che  porto'
 all'adozione  del  provvedimento  impugnato  inizio'  con  le istanze
 dell'Alitalia e dell'ATI del 22 settembre  1992,  che,  conformemente
 alla  normativa  regionale,  furono  prontamente inviate alla Regione
 Sardegna per l'acquisizione del parere di competenza.
    La  formalizzazione  da  parte dell'ATI, nella nota del 20 ottobre
 1992, degli esiti dell'accordo  intervenuto  nella  riunione  del  14
 ottobre  non puo' essere considerata come una nuova istanza in quanto
 riproduceva  i  contenuti  dell'accordo   stesso,   sol   comportando
 l'integrazione  e  la  modifica di alcune voci contabili dell'istanza
 originaria.
    Ne  segue,  continua  l'Avvocatura,  che  a  torto  sarebbe  stata
 configurabile  la  necessita'  di  investire ulteriormente la Regione
 Sardegna che aveva partecipato a tutte le fasi di messa a punto della
 "nuova richiesta"; e che  altrettanto  infondatamente  la  ricorrente
 lamenta  la  lesione  delle  sue  attribuzioni,  da  ritenere  invece
 salvaguardate e, in  concreto,  esercitate  in  occasione  dell'esame
 dell'originaria  proposta  e  delle  intese in merito raggiunte nella
 riunione del 14 ottobre 1992, le cui conclusioni sono state  recepite
 nella   nuova   stesura   dell'istanza   e,  poi,  nel  provvedimento
 ministeriale impugnato.
    Si osserva, infine, che nessun fondamento puo'  riconoscersi  alla
 denunciata  discordanza  tra  il  decreto ministeriale impugnato e le
 intese raggiunte, dal momento che  l'invarianza  tariffaria  per  gli
 altri  collegamenti  a  favore  dei  residenti  sardi  non poteva che
 riguardare i collegamenti diretti e  non  anche  quelli  cosi'  detti
 indiretti, previsti all'art. 4 del decreto. Infatti, le tariffe rela-
 tive  costituiscono  un  "genus" del tutto particolare e si applicano
 nei casi in cui, non esistendo  un  collegamento  diretto,  in  luogo
 della  sommatoria  delle  tariffe  dei  due  collegamenti, al fine di
 favorire l'utenza, viene applicata la tariffa corrispondente a quella
 del percorso teorico diretto, con un abbattimento di circa il 25%.
    Trattandosi pertanto  -  in  pratica  -  di  tariffe  agevolative,
 assimilabili  alle  tariffe promozionali, alle quali non e' stato mai
 esteso il regime  agevolativo  sopra  riportato,  esse  non  potevano
 essere oggetto dell'accordo, legittimamente limitato alle tariffe dei
 collegamenti diretti.
                        Considerato in diritto
     1.  -  La  Regione Sardegna solleva conflitto di attribuzioni nei
 confronti dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti
 n. 13 del 24 novembre 1992, con il quale - ai  sensi  della  legge  2
 ottobre 1991, n. 316 - sono state approvate, con decorrenza 1 gennaio
 1993,  le  tariffe  dei  servizi aerei di linea interni operati dalle
 societa' Alitalia ed ATI. Ad avviso  della  ricorrente  tale  decreto
 sarebbe  stato  emanato  in  violazione  dell'art.  53  dello Statuto
 speciale per la Sardegna - il  quale  richiede  che  la  Regione  sia
 "rappresentata  nella  elaborazione delle tariffe ferroviarie e della
 regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione  e  trasporti
 terrestri,  marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla"
 - e degli artt. 66 e 67 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19
 giugno 1979, n. 348, ai sensi dei quali, per  quanto  qui  interessa,
 quando   i  provvedimenti  di  determinazione  delle  tariffe  per  i
 viaggiatori e le merci  sono  assunti,  come  nella  fattispecie,  da
 un'autorita'  individuale,  "deve  essere  preliminarmente sentito il
 parere della regione": in particolare, la ricorrente lamenta  che  ad
 essa  non sia stato sottoposto per il definitivo parere il testo che,
 al  termine  del  lavoro  preparatorio,  il  Ministro  si  apprestava
 conclusivamente ad adottare.
    2.1.  -  Dall'esame  della  documentazione  depositata  emerge con
 chiarezza  l'iter  che  ha  condotto  alla  emanazione  del   decreto
 impugnato,  iter  sul  cui  svolgimento  del  resto  le  stesse parti
 concordano pienamente.
    E' pacifico che le note del 22 settembre 1992 con cui la  societa'
 ATI, ai sensi della legge n. 316 del 1991, sottopose all'approvazione
 del  Ministro  una  serie  di  variazioni  tariffarie  relative,  fra
 l'altro, a  collegamenti  interessanti  la  Regione  Sardegna  furono
 trasmesse a quest'ultima dal Ministero per il prescritto parere; che,
 con nota del 13 ottobre 1992, l'assessore dei trasporti della Regione
 medesima   espresse  parere  negativo  in  merito  alla  proposta  di
 abolizione delle agevolazioni (pari ad uno sconto  del  30%  rispetto
 alle  tariffe  di  fascia)  vigenti per i residenti sardi sulle linee
 Alghero-Roma, Alghero-Milano e Cagliari-Roma o viceversa; che in data
 14 ottobre 1992 si svolse  presso  il  Ministero  dei  trasporti  una
 riunione tra rappresentanti della Regione e della societa' ATI, dalla
 quale  scaturi'  un  accordo,  il cui contenuto - non formalizzato ma
 anch'esso pacifico fra le parti -  prevedeva  essenzialmente,  per  i
 residenti  sardi,  la  riduzione (anziche' l'abolizione) dal 30 al 20
 per cento delle  vigenti  agevolazioni  tariffarie  sulle  tre  linee
 anzidette  e  il  mantenimento  delle  attuali  tariffe  sugli  altri
 collegamenti  interessanti  la  Sardegna,  a  fronte  di  un  aumento
 generale del 3% per i non residenti; che, a questo punto, il Ministro
 procedeva alla emanazione del decreto impugnato, con cui approvava le
 nuove  tariffe  sulla  base delle variazioni apportate dalla societa'
 ATI alla  propria  originaria  proposta  in  conformita'  all'accordo
 raggiunto nella predetta riunione del 14 ottobre 1992 (salvo un punto
 del  quale la ricorrente contesta la conformita' e su cui si dira' in
 seguito).
    2.2. - Alla luce di detti elementi di fatto,  la  doglianza  della
 Regione  Sardegna  si  appalesa  infondata,  e il ricorso va pertanto
 rigettato.
    Deve, infatti, escludersi che nella  indicata  procedura  non  sia
 stata   adeguatamente   garantita  la  partecipazione  della  Regione
 Sardegna, nella prescritta forma della collaborazione consultiva.  In
 particolare,  non puo' condividersi la tesi della ricorrente - su cui
 essenzialmente si incentra il ricorso - secondo cui  doveva  ad  essa
 essere  sottoposto,  perche'  potesse  esprimere  il  suo  definitivo
 parere, il testo finale dell'emanando decreto.
    A sostegno di detta tesi viene invocato il precedente di cui  alla
 sentenza  n. 37 del 1989. Ma esso non e' applicabile alla fattispecie
 in esame, poiche' riguarda una ipotesi  di  funzione  consultiva  del
 tutto  peculiare - qual e' quella svolta dalla Commissione paritetica
 di cui all'art. 107 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige -,
 sia perche' concerne  la  procedura  di  emanazione  delle  norme  di
 attuazione  dello  statuto  medesimo, cioe' di norme che concorrono a
 determinare lo stesso assetto delle competenze tra Stato  e  soggetti
 di  autonomia,  sia  perche'  l'esigenza  - sottolineata allora dalla
 Corte - che la detta Commissione esprima  il  parere  definitivo  sul
 testo che il Governo, al termine del lavoro preparatorio, si appresta
 ad  adottare  trova  un  aggancio  testuale (come pure rilevato nella
 predetta pronuncia) nell'art.  108,  secondo  comma,  del  richiamato
 statuto speciale.
    Nel  caso  oggetto  del presente giudizio si e' in presenza di una
 ordinaria forma di collaborazione  consultiva  per  il  cui  corretto
 svolgimento  e'  sufficiente,  in  ossequio  al  principio  di  leale
 cooperazione, che la regione sia  posta  in  grado  di  esprimere  il
 parere  alla  luce  di  tutti  gli elementi in base ai quali lo Stato
 intende  esercitare  il  proprio  potere  e  che   il   provvedimento
 ministeriale  eventualmente  divergente - nel contenuto sostanziale -
 dal parere sia sorretto da adeguata motivazione (cfr. sent.  n.  1031
 del 1988).
    Ora,  il  sopra  descritto  iter  procedurale della fattispecie in
 esame  risulta  senz'altro  rispettoso  dei  detti  principi.   Basta
 osservare  al  riguardo che al parere negativo espresso dalla Regione
 con la nota del 13 ottobre 1992 e' seguito, come detto,  un  incontro
 presso il Ministero tra rappresentanti della Regione medesima e della
 societa'  ATI,  nel  quale  si  addivenne sul punto controverso ad un
 dettagliato "accordo" (come la stessa ricorrente lo  definisce),  poi
 sostanzialmente  trasfuso  nel  provvedimento impugnato: e' evidente,
 pertanto, come legittimamente il  Ministero  abbia  considerato  tale
 accordo  quale valida espressione da parte della Regione di un parere
 positivo  sul  contenuto  dell'emanando  decreto.   Del   resto,   la
 ricorrente non ha mai sostenuto che i soggetti che parteciparono alla
 predetta  riunione  non  possedessero la qualita' di propri legittimi
 rappresentanti  ed  anzi  invoca  il   contenuto   dell'accordo   per
 denunciare la parziale difformita' del decreto rispetto ad esso.
    Deve,  pertanto,  concludersi che nella fattispecie non sussistono
 elementi per poter ritenere che la procedura seguita abbia violato le
 norme statutarie e di attuazione invocate dalla ricorrente.
    3. - La Regione Sardegna, come gia' detto, rileva, infine, sia pur
 marginalmente, che vi sarebbe  un  elemento  di  difformita'  tra  il
 contenuto  dell'accordo  raggiunto  e  quello  del decreto impugnato,
 costituito dal fatto che all'art. 4 del  provvedimento  si  approvano
 tariffe  di  voli  interessanti la Sardegna, le quali, contrariamente
 alle intese, prevedrebbero degli aumenti anche per i residenti sardi.
    Anche tale specifica censura non e' fondata.
    Va innanzitutto rilevato che sulla proposta di applicazione  delle
 tariffe  poi  inserite nel menzionato art. 4 del decreto, che risulta
 contenuta nelle note dell'ATI del 22 settembre  1992  trasmesse  alla
 Regione  per  il parere, quest'ultima non espresse, nella nota del 13
 ottobre 1992, alcun rilievo specifico.
    Deve, inoltre, osservarsi che la norma in  esame  estende  tariffe
 particolari  (c.d.  tariffe  dirette)  a  nuovi  percorsi  con  scalo
 intermedio a Roma o a Milano, ridotte di circa  il  25%  rispetto  al
 prezzo  che  si  otterrebbe  sommando  i  prezzi dei due segmenti del
 collegamento: trattasi, in definitiva, di tariffe in parte del  tutto
 nuove,  aventi  natura  sostanzialmente agevolativa, e in ordine alle
 quali, contrariamente a quanto  afferma  la  ricorrente,  non  emerge
 dalla documentazione depositata che sia stato disposto alcun aumento.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministro dei
 trasporti, approvare, con il decreto n. 13 del 24 novembre  1992,  le
 tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea operati dalle
 societa'  Alitalia  ed  ATI,  senza  aver  sottoposto ad un ulteriore
 parere della Regione Sardegna il testo sul quale la Regione  medesima
 ha gia' avuto modo di esercitare la propria funzione consultiva.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1071