N. 380 ORDINANZA 6 - 14 ottobre 1993

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Comuni  e province - Provincia di Torino e Governo della Repubblica -
 Cassa  depositi  e  prestiti  -  Mutui  -  Limitazione  -  Contributi
 spettanti  - Riduzioni - Presunta compromissione dell'esercizio delle
 funzioni e lesione  dell'autonomia  finanziaria  e  statutaria  della
 provincia  -  Insussistenza  dei  requisiti  di  ordine  soggettivo -
 Inconferente  richiamo  alla  sentenza  n.  69/1978  della  Corte   -
 Inammissibilita'.
 
 (D.-L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 3 e 8)
 
 (Cost., artt. 5, 77, 81, 97 e 128).
(GU n.43 del 20-10-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra  i
 poteri  dello Stato sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti
 del Governo della Repubblica, con ricorso depositato  in  Cancelleria
 il  21  giugno  1993 ed iscritto al n. 48 del registro ammissibilita'
 conflitti;
    Udito nella camera di consiglio del  7  luglio  1993,  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che gli articoli 3 ed 8 del decreto-legge 22 maggio 1993,
 n.   155,   prevedono   riduzioni   ai   contributi   spettanti  alle
 amministrazioni provinciali  e  limitano,  inoltre,  l'ammontare  dei
 mutui  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere  per il
 finanziamento degli investimenti degli enti locali;
      che  la  Provincia  di  Torino  ritiene  che  tali  disposizioni
 compromettano  l'esercizio  delle  sue  funzioni,  costituzionalmente
 garantite,  e  ledano  altresi'  la  sua  autonomia   finanziaria   e
 statutaria;
      che  contro  le  norme  del  decreto-legge,  prima  indicate, la
 Provincia ha sollevato conflitto di attribuzione fra i  poteri  dello
 Stato  nei  confronti  del  Governo  della  Repubblica,  invocando, a
 sostegno dell'ammissibilita' del ricorso, la sent. n. 69 del 1978  di
 questa Corte;
    Considerato  che  non  sussistono i requisiti di ordine soggettivo
 prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n.
 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento  della  Corte),  dal
 momento  che  la  Provincia  non agisce come soggetto appartenente al
 complesso di autorita' costituenti lo Stato,  nell'accezione  propria
 dell'art. 134 della Costituzione;
      che  non  vale il richiamo della ricorrente alla sent. n. 69 del
 1978, giacche' la nozione di "potere dello Stato", ai sensi dell'art.
 134 della Costituzione, puo' estendersi - come e' stato gia' chiarito
 (v.,  ad  es.,  l'ord.  23  maggio   1990)   -   a   figure   esterne
 all'organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino
 poteri  che rientrano nello svolgimento di piu' ampie funzioni, i cui
 atti finali siano imputati allo Stato-autorita';
      che le considerazioni svolte assorbono  ogni  ulteriore  profilo
 d'inammissibilita';
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile  il  conflitto di attribuzione tra i poteri
 dello Stato, sollevato dalla Provincia di Torino  nei  confronti  del
 Governo  della Repubblica, in relazione agli artt. 3 e 8 del decreto-
 legge  22  maggio  1993,  n.  155  (Misure  urgenti  per  la  finanza
 pubblica), con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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              AVVERTENZA: La decisione sopra pubblicata e' relativa al
           ricorso n. 48 reg. unico amm. confl. riportato alla pag. 29
           della presente Gazzetta Ufficiale.
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