N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1993
N. 659 Ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi gia' iscritti alla gestione della soppressa Cassa omonima - Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980 - Prolungamento convenzionale dei singoli periodi di navigazione mercantile, ripartizione della retribuzione pensionabile sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e neutralizzazione dei prolungamenti dei periodi quando l'interessato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione - Determinazione, per effetto della disciplina impugnata, della liquidazione della pensione in misura inferiore a quella spettante all'assicurato in assenza del preteso beneficio del prolungamento convenzionale - Incidenza sul principio di uguaglianza nonche' sulla garanzia previdenziale. (Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 25, quarto e quinto comma; legge 27 aprile 1982, n. 287, art. 3, ottavo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.44 del 27-10-1993 )
IL PRETORE Pronuncia la seguente ordinanza nella causa n. 1233/92 r.g.l. promossa da Reneo Lenski (col proc. avv. D. V. Caprarulo) contro l'I.N.P.S. (col proc. avv. F. Mariniello). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Reneo Lenski, titolare di pensione n. 10322905 cat.VO con decorrenza 1 febbraio 1987, chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. a pagare la pensione mensile nella misura di L. 2.091.864 o altra ritenuta di giustizia, oltre gli arretrati dal 1987. Sollevava, in subordine, eccezione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413/1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai fini dell'anzianita' assicurativa, dei prolungamenti ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianita' assicurativa, determinano la liquidazione della pensione di misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito. Si costitutiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che la domanda del ricorrente non fosse accolta e non opponendosi alla rimessione alla Corte costituzionale. E' pacifico in causa che l'I.N.P.S. ha applicato la legge n. 413/1984 secondo il suo tenore letterale. Il ricorrente lamenta il fatto che l'I.N.P.S., nel riconoscergli una maggiore anzianita', abbia seguito un criterio di calcolo che di fatto ha portato all'annullamento del bonifico che dalla maggiore anzianita' si sarebbe aspettato e che, anzi, ha prodotto un decremento della pensione e quindi un danno. La questione non e' risolvibile in via interpretativa. Il precedente Corte costituzionale n. 428/1982 costituisce certo un autorevolissimo indizio di contrarieta' delle leggi da applicare con la Costituzione, ma si tratta di una decisione in materia diversa, pur se analoga. L'effetto di depauperamento lamentato dal ricorrente rappresenta una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore anzianita'. Vi sono pertanto sufficienti motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata.
Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413/1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai fini dell'anzianita' assicurativa, dei prolungamenti ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianita' assicurativa, determinano la liquidazione della pensione in misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito; In relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, e', nei termini sopra indicati, rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestamente infondata; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri pro- tempore e comunicate al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Milano, addi' 12 giugno 1993 Il pretore: SANTOSUOSSO 93C1094