N. 659 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 1993

                                N. 659
       Ordinanza emessa il 12 giugno 1993 dal pretore di Milano
    nel procedimento civile vertente tra Lenski Reneo e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Lavoratori marittimi gia' iscritti
    alla gestione della soppressa Cassa omonima - Ricostituzione della
    posizione assicurativa  nell'assicurazione  generale  obbligatoria
    per  i  periodi  anteriori  al  1  gennaio  1980  -  Prolungamento
    convenzionale  dei  singoli  periodi  di  navigazione  mercantile,
    ripartizione  della  retribuzione pensionabile sull'intero periodo
    comprensivo  del  prolungamento  stesso  e  neutralizzazione   dei
    prolungamenti   dei  periodi  quando  l'interessato  raggiunga  il
    massimo dei servizi utili a pensione - Determinazione, per effetto
    della disciplina impugnata, della liquidazione della  pensione  in
    misura  inferiore a quella spettante all'assicurato in assenza del
    preteso beneficio del prolungamento convenzionale - Incidenza  sul
    principio di uguaglianza nonche' sulla garanzia previdenziale.
 (Legge 26 luglio 1984, n. 413, art. 25, quarto e quinto comma; legge
    27 aprile 1982, n. 287, art. 3, ottavo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.44 del 27-10-1993 )
                              IL PRETORE
    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  nella  causa n. 1233/92 r.g.l.
 promossa da Reneo Lenski (col proc.  avv.  D.  V.  Caprarulo)  contro
 l'I.N.P.S. (col proc. avv. F. Mariniello).
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  ricorso  al  pretore  di  Milano,  in funzione di giudice del
 lavoro, Reneo Lenski, titolare di pensione  n.  10322905  cat.VO  con
 decorrenza  1  febbraio  1987,  chiedeva  la condanna dell'I.N.P.S. a
 pagare la pensione mensile nella  misura  di  L.  2.091.864  o  altra
 ritenuta di giustizia, oltre gli arretrati dal 1987.
    Sollevava,    in    subordine,    eccezione    di   illegittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt.   3   e   38   della
 Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n.
 413/1984  e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella
 parte in  cui  non  prevedono  la  neutralizzazione,  ai  fini  della
 determinazione  della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai
 fini dell'anzianita' assicurativa,  dei  prolungamenti  ogniqualvolta
 essi,   una   volta   maturati  i  trentacinque  anni  di  anzianita'
 assicurativa, determinano la liquidazione della  pensione  di  misura
 inferiore  a  quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza
 del loro accredito.
    Si costitutiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che la
 domanda del ricorrente non  fosse  accolta  e  non  opponendosi  alla
 rimessione alla Corte costituzionale.
    E'  pacifico  in  causa  che  l'I.N.P.S.  ha applicato la legge n.
 413/1984 secondo il suo tenore letterale. Il  ricorrente  lamenta  il
 fatto  che  l'I.N.P.S.,  nel  riconoscergli  una maggiore anzianita',
 abbia seguito  un  criterio  di  calcolo  che  di  fatto  ha  portato
 all'annullamento  del  bonifico  che  dalla  maggiore  anzianita'  si
 sarebbe aspettato e  che,  anzi,  ha  prodotto  un  decremento  della
 pensione e quindi un danno.
    La   questione  non  e'  risolvibile  in  via  interpretativa.  Il
 precedente Corte costituzionale  n.  428/1982  costituisce  certo  un
 autorevolissimo  indizio di contrarieta' delle leggi da applicare con
 la Costituzione, ma si tratta di una decisione  in  materia  diversa,
 pur se analoga.
    L'effetto  di  depauperamento lamentato dal ricorrente rappresenta
 una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata  in
 modo  del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato
 che si vede riconosciuta una maggiore anzianita'.
    Vi   sono   pertanto   sufficienti   motivi   per   ritenere   non
 manifestamente infondata la questione sollevata.
   Ritenuto pertanto che la questione di illegittimita' costituzionale
 degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge  n.  413/1984  e
 dell'art.  3,  ottavo  comma, della legge n. 287/1982, nella parte in
 cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini  della  determinazione
 della   retribuzione   pensionabile   e   occorrendo  anche  ai  fini
 dell'anzianita' assicurativa, dei prolungamenti  ogniqualvolta  essi,
 una  volta  maturati  i trentacinque anni di anzianita' assicurativa,
 determinano la liquidazione della  pensione  in  misura  inferiore  a
 quella  liquidanda  e  spettante  all'assicurato  in assenza del loro
 accredito;
    In relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, e', nei termini
 sopra indicati, rilevante ai fini della decisione della causa  e  non
 manifestamente infondata;
   Sospende  il  presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri pro-
 tempore  e  comunicate  al  Presidente della Camera dei deputati e al
 Presidente del Senato della Repubblica.
      Milano, addi' 12 giugno 1993
                        Il pretore: SANTOSUOSSO

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