N. 382 SENTENZA 18 - 28 ottobre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Sanita'  pubblica - Direttive CEE - Controlli veterinari e zootecnici
 negli scambi intracomunitari  -  Regione  Lombardia  -  Competenze  -
 Svuotamento  delle attribuzioni regionali e trasferimento agli uffici
 statali dei compiti relativi -  Erroneita'  dei  presupposti  da  cui
 muove  il  ricorso  -  Attivita'  di  collaborazione con la Comunita'
 spettante allo Stato - Non fondatezza - Inammissibilita'.
 
 
 (Cost., artt. 76, 117 e 118).
 
 (D.Lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, artt. 2, primo comma,  lettere  b)  e
 c),  e  terzo  comma, 8, secondo comma, lett.  b); all.  A e all.  B,
 quarto punto; d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, artt.  2,  primo  comma,
 lettere  f) e  g), e 5, secondo comma).
(GU n.45 del 3-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof.  Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 2, primo comma, lett. b)  e  c),  e  terzo  comma;
 dell'art. 8, secondo comma, lett. b), nonche' dell'all. A e dell'all.
 B,  punto  4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante:
 "Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza
 tra autorita' amministrative per assicurare la corretta  applicazione
 della legislazione veterinaria e zootecnica";
       b)  dell'art.  2,  primo  comma,  lett. f) e g); e dell'art. 5,
 secondo comma, del  decreto  legislativo  30  gennaio  1993,  n.  28,
 recante: "Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative
 ai  controlli  veterinari  e  zootecnici  di taluni animali vivi e su
 prodotti   di    origine    animale    applicabili    negli    scambi
 intracomunitari",  promosso  con  ricorso  della  Regione  Lombardia,
 notificato  il  6  marzo  1993,  depositato  in  cancelleria  il   13
 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1993 il Giudice  relatore
 Mauro Ferri;
    Uditi  l'avv.  Valerio  Onida per la Regione Lombardia, l'avvocato
 dello Stato Ivo M. Braguglia per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,   e   l'Avv.  Antonio  Funari  per  il  Sindacato  Italiano
 Veterinari Medicina Pubblica;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso del 6 marzo 1993 la Regione Lombardia ha promosso
 giudizio di legittimita' costituzionale,  in  via  principale,  delle
 norme  indicate  in  epigrafe; premette la Regione che le funzioni in
 materia di controlli e vigilanza veterinaria sono  state  interamente
 attribuite  alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. n.
 616 del 1977,  conservando  in  capo  allo  Stato  solo  le  funzioni
 concernenti    "i    rapporti    internazionali   e   la   profilassi
 internazionale, marittima, aerea e di  frontiera,  anche  in  materia
 veterinaria"  (art.  6, primo comma, lett. a), della legge n. 833 del
 1978).  Compiti  in  relazione  ai  quali  lo  Stato ha conservato un
 apparato periferico, costituito dagli  uffici  veterinari  di  dogana
 interna,  di  porto e di aeroporto, disciplinato dal d.P.R. 31 luglio
 1980, n. 614.
    Ora, espone la Regione, il decreto legislativo n. 27 del 1993, nel
 disciplinare i  controlli  veterinari  interni  in  conformita'  alle
 direttive  comunitarie,  e  in  particolare  la  collaborazione con i
 servizi competenti degli altri Stati membri e della Commissione della
 CEE, stabilisce, all'art. 2, primo comma, lett. b),  che  l'autorita'
 dello Stato membro che formula domande di assistenza (c.d. "autorita'
 richiedente")  sia  per lo Stato italiano il "Ministero della sanita'
 che puo' avvalersi dei suoi uffici periferici di cui all'allegato A";
 e all'art. 2, primo comma, lett. c), che  le  "competenti  autorita'"
 cui   sono   indirizzate   domande  di  assistenza  (c.d.  "autorita'
 interpellata") siano, per lo Stato italiano, solo "gli uffici di  cui
 all'allegato  A"  del  medesimo  decreto,  e cioe' gli uffici statali
 veterinari di dogana interna, di porto e di aeroporto, con competenza
 territoriale  corrispondente  per  lo   piu'   a   singole   regioni,
 ribattezzati  all'uopo "uffici veterinari del Ministero della sanita'
 per gli adempimenti degli obblighi comunitari" (allegato  A).  L'art.
 2,  terzo  comma, stabilisce altresi' che detti uffici "sono retti da
 medici veterinari con qualifica dirigenziale", elevandone  quindi  il
 rango. In tale modo, sostiene la Regione, si riservano a detti uffici
 statali  tutte le funzioni che, in attuazione delle direttiva CEE, il
 decreto attribuisce alla "autorita' interpellata" (cfr.  ad  es.  gli
 artt. 4, 5, 6, 7, che prevedono attivita' di indagine, di notifica di
 atti  e  provvedimenti, di sorveglianza sulle aziende, sui depositi e
 sui movimenti di merci, sui mezzi di trasporto).
    Ancora, l'art. 8, secondo comma, lett. b), del decreto  riserva  a
 detti  uffici  statali  il  compito  di  ricevere  le informazioni su
 operazioni  che  sono  o   sembrano   contrarie   alla   legislazione
 veterinaria,  o  sui mezzi e metodi utilizzati per tali operazioni, e
 di comunicarle alle autorita' competenti  degli  altri  Stati  membri
 interessati.  Ora,  poiche'  le  attivita'  demandate  a  tali uffici
 rientrano fra le competenze  di  vigilanza  e  controllo  veterinario
 spettanti  alle  Regioni,  si  realizzerebbe,  sotto  le  vesti di un
 "adempimento" comunitario, lo svuotamento delle competenze  regionali
 e  il loro trasferimento, quanto meno in parte rilevante, agli uffici
 statali.
    In conclusione,  le  disposizioni  denunciate  risulterebbero,  ad
 avviso  della  Regione, illegittime e lesive dell'autonomia regionale
 per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonche'  per
 violazione  dell'art. 76 in relazione alla legge di delega n. 142 del
 1992. Quest'ultima all'art. 47 (relativo ai criteri di delega in tema
 di  controlli  veterinari)  non  solo  non  avrebbe  autorizzato   un
 riaccentramento  di  competenze,  ma  avrebbe previsto che si dovesse
 "individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, anche modalita'
 di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari,  sulla  base  di
 criteri di organicita', razionalita' ed economicita', prevedendo, ove
 necessario,  l'emanazione  di  atti di indirizzo e coordinamento alle
 Regioni"; accenno che presupponeva, secondo  la  ricorrente,  che  le
 attivita' disciplinate fossero poste in essere dalle Regioni e che lo
 Stato  si limitasse ad esercitare nei loro confronti la sola potesta'
 di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa.
    Anche  il coevo decreto legislativo n. 28 del 30 gennaio 1993, nel
 disciplinare  i  controlli  veterinari   applicabili   negli   scambi
 intracomunitari,    accentrerebbe   negli   uffici   statali,   anche
 periferici, funzioni che spettano invece alle Regioni.
    L'art.  2,  primo  comma,  lett.  f),  del  decreto  designa  come
 "autorita'  competente"  solo  il  Ministero  della sanita' o "quello
 individuato" (rectius: quella individuata) ai sensi del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  31  luglio  1980, n. 614"; e l'art. 2,
 primo comma, lett. g), definisce come  "veterinario  ufficiale"  solo
 "il  medico  veterinario  dipendente  dal  Ministero  della sanita' o
 dall'autorita' individuata ai sensi del decreto del Presidente  della
 Repubblica 31 luglio 1980, n. 614".
    Ora, argomenta la Regione Lombardia, il d.P.R. n. 614 del 1980 non
 e'   altro   che   il  decreto  delegato  il  quale  ha  disciplinato
 l'organizzazione, le funzioni e i compiti degli uffici periferici del
 Ministero della sanita', e cioe' quegli "uffici  veterinari  di  con-
 fine,  porto,  aeroporto  e  dogana interna, dipendenti dal Ministero
 della sanita'" (art. 1, primo comma), che sono  stati  mantenuti  per
 l'esercizio  delle residue funzioni statali attinenti alla profilassi
 internazionale veterinaria.
    Il decreto legislativo n. 28 del 1993 attribuisce invece  a  detti
 uffici   i  compiti  di  controllo  veterinario,  e  ai  soli  medici
 veterinari dipendenti  dal  Ministero,  o  da  tali  uffici  statali,
 attribuisce la qualifica di "veterinari ufficiali", e cioe' di medici
 competenti    e    abilitati   a   svolgere   determinate   attivita'
 amministrative.
    In particolare, l'art. 5, secondo comma, del decreto prevede delle
 convenzioni stipulate "con gli  uffici  di  cui  all'allegato  A  del
 decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 27" - e cioe' con gli uffici
 periferici del Ministero della sanita', ribattezzati "uffici per  gli
 adempimenti  degli  obblighi  comunitari"  -  ai fini di stabilire le
 garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire allorquando si
 registrano ai sensi dello stesso art.  5,  quarto  comma,  lett.  a):
 registrazione la quale pertanto sembra a sua volta doversi effettuare
 presso gli uffici statali.
    Anche  le  predette disposizioni del decreto legislativo n. 28 del
 1993 sarebbero dunque illegittime e lesive dell'autonomia  regionale,
 per  violazione  degli  artt.  117  e 118 della Costituzione, nonche'
 dell'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri della delega,
 i  quali,  ripete  la  Regione,   non   prevederebbero   affatto   il
 riaccentramento   in   capo  ad  organi  statali  delle  funzioni  di
 controllo.
    3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,   rappresentato   dall'Avvocatura   generale  dello  Stato,
 instando per il rigetto del ricorso.
    Ad avviso della difesa del governo la tesi sostenuta dalla Regione
 ricorrente muove da un erroneo presupposto consistente  nel  ritenere
 che,  essendo  state  abolite dal 1 gennaio 1993 le frontiere tra gli
 Stati membri, tutta la materia attenga ormai ai  "controlli  interni"
 che l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.
    Il  fatto  che  i  controlli non si effettuino piu' alle frontiere
 (art. 1, secondo comma, del decreto  legislativo  n.  28  del  1993),
 bensi'  nel  luogo di destinazione (art. 5, primo comma, lett. a) non
 comporta   che   oggetto   dei   controlli   siano   tuttora   scambi
 intracomunitari  di  prodotti  o  addirittura  importazioni  da paesi
 terzi.
    L'attribuzione di tali funzioni allo Stato risulterebbe  dall'art.
 4,  primo  comma,  in  fine, del d.P.R. n. 616 del 1977 (" ..rapporti
 internazionali e con la Comunita'  economica  europea  .."),  nonche'
 dall'art.  6,  lett.  a),  della  legge  n. 833 del 1978 ("i rapporti
 internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e  di
 frontiera, anche in materia veterinaria ..").
    Sarebbe  quindi  del  tutto  errato ritenere che tali attribuzioni
 statali siano venute meno per il fatto che - pur restando le relative
 funzioni di contenuto identico a quello precedente - i controlli  sui
 prodotti  scambiati  tra  Stati  membri  o  importati  da paesi terzi
 avvengano ora nel "territorio della  Repubblica",  e  non  piu'  alle
 frontiere.
    Infatti, prosegue l'Avvocatura, i due decreti legislativi nn. 27 e
 28  del  1993 sono attuativi di direttive comunitarie, in forza della
 delega di cui all'art. 47 della legge n. 142 del 1992.
    La direttiva 89/608/CEE si occupa della mutua  assistenza  tra  le
 autorita'  amministrative  degli  Stati membri e della collaborazione
 tra queste e la Commissione comunitaria, nella " ..prospettiva  della
 soppressione  dei  controlli veterinari alle frontiere in vista della
 realizzazione del mercato interno .." (cfr. secondo "considerando").
    La mutua assistenza e la  collaborazione  sono  disciplinate  allo
 scopo  di assicurare l'osservanza della legislazione veterinaria e di
 quella zootecnica negli scambi intracomunitari e con i  paesi  terzi.
 In sostanza, la direttiva 89/608/CEE disciplina la mutua assistenza e
 la  collaborazione facendo riferimento ad una attivita' unitaria ed a
 livello nazionale degli Stati  membri,  per  assicurare  l'osservanza
 delle  legislazioni  veterinaria  e zootecnica di matrice comunitaria
 (art. 2, n. 1, primo e secondo trattino).
    Conseguentemente,  la  stessa  direttiva  vuole  che   l'autorita'
 richiedente  sia  "  ..la  competente autorita' centrale di uno Stato
 membro .." (ivi, terzo trattino).
    Le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE  si  occupano  dei  controlli
 veterinari  e  zootecnici  applicabili  negli scambi intracomunitari,
 nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.
    Per sommi capi, espone l'Avvocatura, si puo' dire che i controlli,
 effettuati prima alle frontiere, avvengono ora, di regola, nel  luogo
 di  partenza,  o  a  campione nel luogo di destinazione, o durante il
 trasporto nel caso di fondati sospetti di irregolarita'.    Anche  la
 direttiva  89/662/CEE  parla  di  " ..autorita' centrale di uno Stato
 membro .." quando definisce la "competente autorita'" (art.  2, n. 4)
 e lo stesso fa  la  direttiva  90/425/CEE  all'art.  2,  n.  6.    Il
 riferimento, nelle tre direttive, alle autorita' centrali degli Stati
 membri  (quando  d'ordinario  il diritto comunitario non si interessa
 del "livello" delle autorita' nazionali) conferma  che  il  contenuto
 delle  direttive riguarda una materia da trattare in modo unitario ed
 a livello nazionale.
    4. - Ha depositato fuori termine atto "d'intervento" il  Sindacato
 Italiano   Veterinari  Medicina  Pubblica,  parte  ricorrente  in  un
 giudizio d'impugnazione, avanti il TAR del Lazio, di  alcuni  decreti
 del  Ministero  della  Sanita' applicativi dei decreti legislativi in
 esame, dichiarando di aderire  alle  ragioni  esposte  dalla  Regione
 Lombardia.    Con  separata  ordinanza, pronunciata all'udienza del 6
 luglio 1993, la Corte ha dichiarato  inammissibile  l'intervento  del
 detto Sindacato.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione  Lombardia ha promosso giudizio di legittimita'
 costituzionale,  in  via  principale,  su  varie  norme  del  decreto
 legislativo  30  gennaio  1993  n.  27  e  del decreto legislativo 30
 gennaio 1993  n.  28,  recanti,  rispettivamente:  "Attuazione  della
 direttiva  89/608/CEE,  relativa  alla mutua assistenza tra autorita'
 amministrative  per  assicurare  la   corretta   applicazione   della
 legislazione veterinaria e zootecnica", e "Attuazione delle direttive
 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici
 di  taluni  animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari".
    2. -  Premette  la  ricorrente  che  le  funzioni  in  materia  di
 controlli  e  vigilanza veterinaria sono state interamente attribuite
 alla competenza delle Regioni con l'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977
 n. 616, mantenendo in capo allo Stato, ai sensi  dell'art.  6,  primo
 comma, lett. a, della legge 27 dicembre 1978 n. 833, solo le funzioni
 concernenti    "i    rapporti    internazionali   e   la   profilassi
 internazionale, marittima, aerea e di  frontiera,  anche  in  materia
 veterinaria";  compiti  per  i  quali  lo  Stato conserva un apparato
 periferico costituito dagli uffici veterinari di dogana  interna,  di
 porto e di aeroporto.
    Sulla  base di tale presupposto la ricorrente lamenta, in sintesi,
 che i decreti legislativi impugnati, nel dare attuazione alle  citate
 direttive  comunitarie  -  e  cioe',  nel  disciplinare  i  controlli
 veterinari interni negli scambi intracomunitari, e la  collaborazione
 con  i  corrispondenti servizi degli altri Stati membri al fine della
 corretta applicazione della legislazione  veterinaria  -  realizzino,
 sotto  le  vesti  di un adempimento comunitario, lo svuotamento delle
 competenze regionali in materia e il loro trasferimento, quanto  meno
 in parte rilevante, agli uffici statali.
    Conseguentemente,  sostiene  la  Regione,  tutte  le norme che nei
 decreti in esame prevedono l'inserimento di organi e  uffici  statali
 al  posto dei corrispondenti organi regionali (e cioe': art. 2, primo
 comma, lett. b e c, e terzo comma; art. 8, secondo  comma,  lett.  b;
 allegato  A  e allegato B, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del
 1993, nonche' gli artt. 2, primo comma, lett. f e  g,  e  5,  secondo
 comma,  del  decreto  legislativo  n.  28  del  1993)  comportano una
 sostanziale  avocazione  di  funzioni  rientranti  nell'ambito  delle
 competenze trasferite alle Regioni.
    Dette  disposizioni,  ad avviso della ricorrente, risultano lesive
 dell'autonomia regionale per violazione degli artt. 117 e  118  della
 Costituzione,  nonche' per violazione dell'art. 76 della Costituzione
 in relazione all'art. 47 della legge 19 febbraio 1992 n.  142  (legge
 comunitaria  per  il  1991), che, nel dettare i criteri di delega per
 l'attuazione delle  citate  direttive,  non  autorizzava  affatto  il
 riaccentramento  di  competenze  realizzato  con  i  predetti decreti
 legislativi nn. 27 e 28 del 1993.
    3.1. - La questione non e' fondata, e, per quanto attiene  ad  una
 specifica  censura,  deve  ritenersi inammissibile, secondo quanto di
 seguito si dira'.
    I  decreti  in  esame  sono attuativi di direttive comunitarie, in
 forza della delega prevista all'art. 47 della legge 19 febbraio  1992
 n. 142.
    La  direttiva  n.  89/608,  cui  e'  data attuazione dal primo dei
 citati decreti, disciplina  la  mutua  assistenza  tra  le  autorita'
 amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la
 Commissione  comunitaria,  nella  "prospettiva della soppressione dei
 controlli veterinari alle frontiere in vista della realizzazione  del
 mercato interno" (cfr. secondo "considerando"), al fine di assicurare
 l'osservanza  della  legislazione  veterinaria e di quella zootecnica
 negli scambi intracomunitari e con  i  paesi  terzi.  Poiche'  si  fa
 riferimento  ad un'attivita' unitaria a livello nazionale degli Stati
 membri per assicurare  l'osservanza  delle  legislazioni  di  matrice
 comunitaria,  la  direttiva  stessa  indica  "la competente autorita'
 centrale  di  uno  Stato  membro"  allorche'  individua   l'autorita'
 competente nelle richieste di assistenza o di collaborazione.
    3.2.  -  Le  direttive  n.  89/662 e 90/425 si occupano invece dei
 controlli  veterinari   e   zootecnici   applicabili   negli   scambi
 intracomunitari,   sempre  in  prospettiva  della  realizzazione  del
 mercato interno.
    Conseguentemente all'abolizione  delle  frontiere  tra  gli  Stati
 membri  dal  1  gennaio  1993, detti controlli, prima effettuati alle
 frontiere, devono ora avvenire nel luogo di partenza (di  regola),  o
 nel luogo di destinazione, ovvero anche durante il trasporto, in caso
 di sospetti d'irregolarita'.
    4.   -  Proprio  quest'ultimo  punto  evidenzia  l'erroneita'  del
 presupposto da cui  muove  il  ricorso;  erroneita'  consistente  nel
 ritenere  che,  poiche'  i  controlli  non  si  effettuano  piu' alle
 frontiere, tutta la materia attenga ormai ai "controlli interni"  che
 l'ordinamento nazionale attribuisce alla competenza regionale.
    Al  contrario,  pur  essendo  evidentemente  mutato  il  luogo dei
 controlli veterinari,  le  relative  funzioni  restano  di  contenuto
 identico  a  quello  precedente, in quanto oggetto dei controlli sono
 tuttora gli scambi intracomunitari o le importazioni da paesi  terzi;
 funzioni  che,  essendo  in  definitiva  dirette  ad  assicurare,  in
 rapporto alla Comunita' ed agli altri Stati membri,  il  sistema  dei
 controlli   unitariamente   e   complessivamente  considerato,  ed  a
 garantire la mutua assistenza tra Stati e la  collaborazione  con  la
 Commissione  CEE,  devono  ritenersi  attribuite  allo Stato ai sensi
 dell'art. 6, lett. a, della citata legge n. 833 del 1978.
    5.1. - Alla luce delle considerazioni ora esposte tutte le censure
 dedotte dalla ricorrente  in  ordine  alle  singole  norme  impugnate
 risultano prive di consistenza.
    5.2.  -  Una volta riconosciuto che le attivita' di collaborazione
 con la Comunita' e di mutua assistenza con  gli  altri  Stati  membri
 integrano  funzioni di spettanza statale, e' pienamente legittimo che
 l'"autorita' richiedente"  e  l'"autorita'  interpellata",  ai  sensi
 dell'art.  2, primo comma, lett. b e c, del decreto legislativo n. 27
 del 1993, siano, rispettivamente, il Ministero della  Sanita',  ed  i
 suoi  uffici  periferici.  Inoltre,  come  si  e' gia' prima posto in
 evidenza, non solo la stessa direttiva 89/698 identifica  l'autorita'
 richiedente con la "competente autorita' centrale" dello Stato membro
 (a  conferma  dell'aspetto necessariamente unitario di tali funzioni)
 ma e' costante giurisprudenza di  questa  Corte  che  l'apprezzamento
 delle  esigenze  unitarie nell'attuazione della normativa comunitaria
 competa  agli  organi  centrali  dello  Stato,   quale   destinatario
 dell'obbligo previsto dall'art. 189 del trattato C.E.E. di assicurare
 anche, ove occorra, l'uniformita' delle relative misure di esecuzione
 (cfr. sent. n. 632 del 1988).
    5.3.  - Viene altresi' impugnato il terzo comma del citato art. 2,
 il quale stabilisce che gli uffici  periferici  del  Ministero  della
 Sanita'  per gli adempimenti degli obblighi comunitari siano retti da
 medici veterinari  con  qualifica  dirigenziale.  In  ordine  a  tale
 censura,  peraltro  del  tutto sfornita di specifica motivazione, non
 puo'  riconoscersi  alcun  interesse  apprezzabile  della  Regione  a
 sindacare  il grado dei dirigenti preposti ai detti uffici, una volta
 riconosciuta  la  legittimita'  dell'attribuzione  allo  Stato  delle
 funzioni   in   esame.   Detta   censura   deve   pertanto  ritenersi
 inammissibile.
   5.4. - Anche le attivita' descritte  nell'art.  8,  secondo  comma,
 lett.  b,  in  tema  di  collaborazione  ed assistenza ad altri Stati
 membri attengono  in  piena  evidenza  a  rapporti  internazionali  o
 comunitari,  e  quindi  di  riconosciuta spettanza statale secondo le
 motivazioni prima indicate.
    5.5. - La Regione lamenta inoltre l'inclusione dei Prefetti fra le
 autorita' interne di cui il Ministero dell'Agricoltura puo' avvalersi
 ed alle quali sono presentate le domande di assistenza in materia  di
 controllo  sull'applicazione  della legislazione zootecnica (allegato
 B, punto 4, del decreto legislativo n. 27 del 1993).
    Anche in questo caso, ad avviso della ricorrente, poiche'  a  tali
 organi  non  spetta  alcuna  competenza  in materia, la previsione si
 tradurrebbe in un parziale disconoscimento della competenza regionale
 e risulterebbe quindi illegittima.
    Ai  sensi  dell'art.  10  della  legge  15  gennaio  1991  n.   30
 ("Disciplina della riproduzione animale") deve invece riconoscersi ai
 Prefetti  una  specifica  competenza  proprio in materia di controllo
 sulla riproduzione animale ed applicazione delle relative sanzioni, e
 pertanto anche tale doglianza risulta infondata.
    6.1. - Del pari, in ordine alle censure relative all'art. 2, primo
 comma, lett. f e g, del decreto  legislativo  n.  28  del  1993  (che
 identificano   in   uffici  statali  l'"autorita'  competente"  e  il
 "veterinario ufficiale", ai fini  del  decreto  stesso),  valgono  le
 medesime  considerazioni  gia' espresse al punto n. 5.2. sulla natura
 delle funzioni di controllo veterinario  e  zootecnico  negli  scambi
 intracomunitari  e  sulla  legittimita'  del  mantenimento allo Stato
 (Ministero della sanita' ed uffici periferici) di tali compiti.
    6.2. - Parimenti infondata e' la  censura  rivolta  nei  confronti
 dell'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo n. 28 del 1993.
    Detta norma prevede delle convenzioni stipulate "con gli uffici di
 cui  all'allegato  A del decreto legislativo n. 27 del 1993", e cioe'
 con gli uffici periferici del Ministero della  sanita',  al  fine  di
 stabilire  le  garanzie che i destinatari dei prodotti devono fornire
 allorquando si registrano quali operatori in tale settore,  ai  sensi
 dello stesso art. 5, quarto comma, lett. a.
    Anche  tale  disciplina  ha per oggetto l'importazione di prodotti
 "originari di un altro Stato membro"  e,  conseguentemente,  in  base
 alle ragioni fin qui esposte, le funzioni di controllo su tali scambi
 devono ritenersi di competenza statale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, primo comma, lett. b e c, 8, secondo comma,  lett.  b,
 nonche'  dell'allegato  A  e  dell'allegato  B,  punto 4, del decreto
 legislativo 30 gennaio 1993 n. 27, e  degli  artt.  2,  primo  comma,
 lett.  f  e g, e 5, secondo comma, del decreto legislativo 30 gennaio
 1993 n. 28;
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 30 gennaio 1993  n.
 27;
    Questioni sollevate, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della
 Costituzione,  dalla  Regione  Lombardia  con  il ricorso indicato in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1099