N. 383 SENTENZA 18 - 28 ottobre 1993
Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza di Ancona e Ministero di grazia e giustizia - Sottoposizione di corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del direttore di istituto penitenziario o di suo delegato con decreto ministeriale - Revoca da parte del Ministro della giustizia, con il decreto 15 settembre 1993, del provvedimento impugnato - Richiamo alla sentenza n. 349/1993 della Corte - Spettanza all'autorita' giudiziaria il potere di sottoporre la corrispondenza a visto di controllo - Cessazione della materia del contendere (Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992) (Cost., art. 15, secondo comma).(GU n.45 del 3-11-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di Ancona, iscritto al n. 17 del registro conflitti 1993, notificato il 14 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 2 giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito: a) del decreto del vice Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia emesso in data 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), con il quale e' stato esercitato il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo; b) dei relativi provvedimenti applicativi emanati il 9 dicembre 1992 dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona nei confronti dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio e Adelfio Salvatore; Visto l'atto di costituzione del Ministro di grazia e giustizia; Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, per la dichiarazione che non spetta al Ministro della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto, limitatamente all'art. 1, punto n. 4, nonche' dei relativi provvedimenti applicativi, per violazione dell'art. 15, secondo comma, della Costituzione. 2. - Espone il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero di grazia e giustizia ha decretato la sospensione, in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla citata legge, nei confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso. Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede, al punto n. 4 dell'articolo 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato. Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in esecuzione di quanto disposto dal decreto ministeriale, venivano emanati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona i provvedimenti con i quali era applicato il regime di cui al citato art. 41- bis, ivi compresa la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo. Detto decreto ministeriale - ed i relativi provvedimenti emanati dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona - devono ritenersi, ad avviso del ricorrente, del tutto confliggenti con il principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della Costituzione, secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza puo' avvenire soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. D'altra parte, osserva il Magistrato di sorveglianza di Ancona, non e' possibile sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma, posto che questo, nel disporre la facolta' di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354 del 1975 che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, nulla prevede in ordine alla sottoposizione della corrispondenza al visto di controllo. Sarebbe quindi evidente come l'ampia facolta' attribuita al Ministro di grazia e giustizia nel sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire all'esecutivo poteri propri dell'autorita' giudiziaria. Infine, in ordine alla legittimazione a sollevare il conflitto di attribuzione, rileva il ricorrente che per giurisprudenza costante la competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto appartiene al Magistrato di sorveglianza in via esclusiva e definitiva, nel senso cioe' che contro detto provvedimento non e' ammissibile ne' il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, ne' il gravame al Tribunale di Sorveglianza. 3. - Con ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993 questa Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona. Considerato in diritto 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia in riferimento al decreto ministeriale 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione di taluni detenuti al regime previsto dall'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo". 2. - Il magistrato ricorrente, dopo aver premesso che il decreto in esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art. 1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti indicati nel decreto stesso al visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario, ha lamentato, in sostanza, la lesione delle competenze direttamente attribuite all'autorita' giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema di limitazione della liberta' e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 3. - Con successivo decreto 15 settembre 1993 il Ministro della giustizia ha revocato, in parte qua, il provvedimento impugnato e, conseguentemente, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 4. - Occorre innanzitutto affermare, in via definitiva, l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione, che questa Corte ha gia' dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993. Sotto il profilo oggettivo ricorrono certamente i requisiti previsti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto "la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata fra i vari poteri da norme costituzionali"; vengono infatti in questione le competenze demandate dall'art. 15 della Costituzione all'autorita' giudiziaria, in raffronto a quelle spettanti al Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 110 della Costituzione, in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. A medesima conclusione deve giungersi sotto il profilo soggettivo, poiche' non v'e' dubbio che l'autorita' giudiziaria (e nell'ambito di essa il Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 354 del 1975, per quanto riguarda la materia in esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del potere di limitare - per atto motivato e con le garanzie stabilite dalla legge - la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; del pari, il presente conflitto e' correttamente instaurato nei confronti del Ministro della giustizia, quale diretto titolare, in base al ricordato art. 110 della Costituzione, delle competenze afferenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ivi compresa l'organizzazione dei servizi relativi all'esecuzione delle pene e delle misure detentive; attribuzioni il cui esercizio e' assunto, in questo giudizio, come causa di menomazione delle competenze attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione. 5. - Cio' posto, con proprio decreto del 15 settembre 1993 il Ministro della giustizia ha revocato la disposizione relativa alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza dei detenuti contenuta nel decreto impugnato e in ogni altro provvedimento applicativo del citato art. 41-bis, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, riconoscendo espressamente, in ossequio alla sentenza n. 349 del 1993 di questa Corte, che l'art. 15 della Costituzione riserva alla sola autorita' giudiziaria il potere di sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo. Ne deriva, pertanto, che in base al citato provvedimento di revoca ed alle motivazioni ivi contenute e' venuto meno con effetto ex tunc l'oggetto del giudizio promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di Ancona, e che percio', in conformita' alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato, si deve dichiarare cessata la materia del contendere in ordine all'impugnato decreto 25 novembre 1992 del Ministro della giustizia.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1100