N. 383 SENTENZA 18 - 28 ottobre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza  di  Ancona  e
 Ministero  di  grazia  e giustizia - Sottoposizione di corrispondenza
 epistolare e telegrafica dei detenuti al visto di controllo da  parte
 del direttore di istituto penitenziario o di suo delegato con decreto
 ministeriale  -  Revoca da parte del Ministro della giustizia, con il
 decreto 15 settembre 1993, del  provvedimento  impugnato  -  Richiamo
 alla  sentenza  n.  349/1993  della  Corte  - Spettanza all'autorita'
 giudiziaria il potere di sottoporre  la  corrispondenza  a  visto  di
 controllo - Cessazione della materia del contendere
 
 (Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992)
 
 (Cost., art. 15, secondo comma).
(GU n.45 del 3-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso del Magistrato di sorveglianza di
 Ancona, iscritto al n. 17 del registro conflitti 1993, notificato  il
 14 maggio 1993, depositato in Cancelleria il 2 giugno successivo, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito:
       a)  del  decreto  del  vice Direttore generale del Dipartimento
 dell'Amministrazione  Penitenziaria  del  Ministero   di   grazia   e
 giustizia   emesso   in   data   25  novembre  1992,  concernente  la
 sottoposizione al regime detentivo di cui  all'art.  41-bis,  secondo
 comma,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
 penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
 della  liberta'),  con  il  quale  e'  stato  esercitato il potere di
 disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a  visto
 di controllo;
       b) dei relativi provvedimenti applicativi emanati il 9 dicembre
 1992 dalla Direzione della Casa Circondariale di Ancona nei confronti
 dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio e Adelfio Salvatore;
    Visto l'atto di costituzione del Ministro di grazia e giustizia;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore
 Mauro Ferri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso depositato il 5 febbraio 1993 il Magistrato di
 sorveglianza di Ancona ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  fra
 poteri  dello Stato nei confronti del Ministro di grazia e giustizia,
 in riferimento al decreto  ministeriale  25  novembre  1992,  per  la
 dichiarazione   che   non   spetta  al  Ministro  della  giustizia  -
 Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,   il   potere   di
 disporre  la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto
 di controllo e per il conseguente annullamento del predetto  decreto,
 limitatamente   all'art.   1,   punto  n.  4,  nonche'  dei  relativi
 provvedimenti  applicativi,  per  violazione  dell'art.  15,  secondo
 comma, della Costituzione.
   2. - Espone il ricorrente che in data 25 novembre 1992 il Ministero
 di  grazia  e  giustizia  ha  decretato la sospensione, in attuazione
 dell'art. 41-bis, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e
 successive   modificazioni,   dell'applicazione   delle   regole   di
 trattamento  e  degli  istituti  previsti  dalla  citata  legge,  nei
 confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso.
    Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede, al punto  n.  4
 dell'articolo  1, la sottoposizione della corrispondenza epistolare e
 telegrafica dei detenuti al visto di controllo da parte del Direttore
 dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato.
    Successivamente, in data 9 dicembre  1992,  ed  in  esecuzione  di
 quanto  disposto  dal  decreto  ministeriale,  venivano emanati dalla
 Direzione della Casa Circondariale di Ancona i  provvedimenti  con  i
 quali  era  applicato  il  regime  di cui al citato art. 41- bis, ivi
 compresa  la  sottoposizione  della   corrispondenza   epistolare   e
 telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.
    Detto  decreto  ministeriale - ed i relativi provvedimenti emanati
 dalla  Direzione  della  Casa  Circondariale  di  Ancona   -   devono
 ritenersi,  ad  avviso  del ricorrente, del tutto confliggenti con il
 principio sancito dal secondo comma dell'art. 15 della  Costituzione,
 secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza puo'
 avvenire soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le
 garanzie stabilite dalla legge.
    D'altra  parte,  osserva  il Magistrato di sorveglianza di Ancona,
 non e' possibile sollevare questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  41-bis,  secondo  comma, posto che questo, nel disporre la
 facolta' di sospendere, in tutto o  in  parte,  l'applicazione  delle
 regole  di  trattamento  e degli istituti previsti dalla legge n. 354
 del  1975  che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di
 ordine e di sicurezza, nulla prevede in  ordine  alla  sottoposizione
 della corrispondenza al visto di controllo.
    Sarebbe  quindi  evidente  come  l'ampia  facolta'  attribuita  al
 Ministro di grazia e giustizia nel  sospendere  l'applicazione  delle
 regole  di  trattamento  e  degli  istituti previsti dall'ordinamento
 penitenziario non  possa  estendersi  sino  al  punto  da  attribuire
 all'esecutivo poteri propri dell'autorita' giudiziaria.
    Infine,  in ordine alla legittimazione a sollevare il conflitto di
 attribuzione, rileva il ricorrente che per giurisprudenza costante la
 competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza  del
 detenuto  appartiene al Magistrato di sorveglianza in via esclusiva e
 definitiva, nel senso cioe' che contro  detto  provvedimento  non  e'
 ammissibile  ne'  il  ricorso  per  Cassazione ai sensi dell'art. 111
 della Costituzione, ne' il gravame al Tribunale di Sorveglianza.
    3. - Con ordinanza n. 183  del  2  aprile  1993  questa  Corte  ha
 dichiarato  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953 n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello
 Stato proposto dal Magistrato di sorveglianza di Ancona.
                        Considerato in diritto
    1. -  Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Magistrato  di
 sorveglianza  di  Ancona  ha  sollevato conflitto di attribuzione nei
 confronti del Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  riferimento  al
 decreto  ministeriale 25 novembre 1992, concernente la sottoposizione
 di taluni detenuti  al  regime  previsto  dall'art.  41-bis,  secondo
 comma,  della  legge  26  luglio  1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento
 penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative  e  limitative
 della  liberta'), "per la dichiarazione che non spetta al Ministro di
 grazia e giustizia, Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,
 il  potere  di  disporre  la  sottoposizione della corrispondenza dei
 detenuti al visto di controllo".
    2. - Il magistrato ricorrente, dopo aver premesso che  il  decreto
 in  esame prevede, tra le altre disposizioni, al punto n. 4 dell'art.
 1, la sottoposizione della corrispondenza  epistolare  e  telegrafica
 dei  detenuti  indicati  nel  decreto stesso al visto di controllo da
 parte del direttore dell'istituto  penitenziario,  ha  lamentato,  in
 sostanza,   la   lesione  delle  competenze  direttamente  attribuite
 all'autorita' giudiziaria dall'art. 15 della Costituzione in tema  di
 limitazione  della liberta' e della segretezza della corrispondenza e
 di ogni altra forma di comunicazione.
   3. - Con successivo decreto 15 settembre  1993  il  Ministro  della
 giustizia  ha  revocato,  in parte qua, il provvedimento impugnato e,
 conseguentemente, l'Avvocatura generale dello Stato ha  concluso  per
 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
    4.   -   Occorre   innanzitutto   affermare,  in  via  definitiva,
 l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione, che questa  Corte  ha
 gia'  dichiarato,  in  linea  di  prima  e  sommaria delibazione, con
 l'ordinanza n. 183 del 2 aprile 1993.
    Sotto  il  profilo  oggettivo  ricorrono  certamente  i  requisiti
 previsti  dall'art.  37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
 costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo
 cui i conflitti tra i poteri dello Stato devono avere ad oggetto  "la
 delimitazione  della  sfera  di  attribuzioni  determinata fra i vari
 poteri da norme costituzionali";  vengono  infatti  in  questione  le
 competenze  demandate  dall'art.  15 della Costituzione all'autorita'
 giudiziaria, in  raffronto  a  quelle  spettanti  al  Ministro  della
 giustizia,  ai  sensi  dell'art.  110  della Costituzione, in tema di
 organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
    A medesima conclusione deve giungersi sotto il profilo soggettivo,
 poiche' non v'e' dubbio che l'autorita' giudiziaria (e nell'ambito di
 essa il Magistrato di  sorveglianza,  ai  sensi  dell'art.  18  della
 citata  legge  n.  354  del  1975,  per quanto riguarda la materia in
 esame) sia direttamente investita dall'art. 15 della Costituzione del
 potere di limitare - per atto motivato e con  le  garanzie  stabilite
 dalla  legge  - la liberta' e la segretezza della corrispondenza e di
 ogni altra forma di comunicazione; del pari, il presente conflitto e'
 correttamente instaurato nei confronti del Ministro della  giustizia,
 quale   diretto  titolare,  in  base  al  ricordato  art.  110  della
 Costituzione, delle competenze  afferenti  all'organizzazione  ed  al
 funzionamento  dei  servizi  relativi  alla  giustizia,  ivi compresa
 l'organizzazione dei servizi relativi  all'esecuzione  delle  pene  e
 delle  misure detentive; attribuzioni il cui esercizio e' assunto, in
 questo  giudizio,  come  causa  di   menomazione   delle   competenze
 attribuite al ricorrente dall'art. 15 della Costituzione.
    5.  -  Cio'  posto,  con  proprio decreto del 15 settembre 1993 il
 Ministro della giustizia ha revocato la  disposizione  relativa  alla
 sottoposizione   al  visto  di  controllo  della  corrispondenza  dei
 detenuti  contenuta  nel  decreto   impugnato   e   in   ogni   altro
 provvedimento  applicativo  del  citato  art.  41-bis, secondo comma,
 della legge n. 354 del 1975, riconoscendo espressamente, in  ossequio
 alla  sentenza  n.  349 del 1993 di questa Corte, che l'art. 15 della
 Costituzione riserva alla sola autorita'  giudiziaria  il  potere  di
 sottoporre o meno detta corrispondenza a visto di controllo.
    Ne deriva, pertanto, che in base al citato provvedimento di revoca
 ed  alle motivazioni ivi contenute e' venuto meno con effetto ex tunc
 l'oggetto  del  giudizio  promosso  con  ricorso  del  Magistrato  di
 sorveglianza  di Ancona, e che percio', in conformita' alla richiesta
 dell'Avvocatura dello Stato, si deve dichiarare  cessata  la  materia
 del  contendere  in ordine all'impugnato decreto 25 novembre 1992 del
 Ministro della giustizia.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso  di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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