N. 668 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 1993

                                N. 668
      Ordinanza emessa il 21 aprile 1993 dal tribunale di Pesaro
  nel procedimento penale a carico di Ballardini Leopoldo
 Tributi in genere - Prolungamento (fino al 20 giugno 1993) dei
    termini  per la presentazione delle domande di condono - Idoneita'
    di  tali  domande,  secondo  l'interpretazione  della   Corte   di
    cassazione,   a  determinare  l'applicazione  ai  reati  tributari
    sottostanti, dell'amnistia ex d.P.R.  n.  23/19923  -  Conseguente
    attribuzione  ai  comportamenti  futuri  di  imputati contribuenti
    della possibilita' di determinare in tale modo  effetti  estintivi
    del  reato  -  Lamentata  inosservanza dei principi costituzionali
    disciplinati il procedimento per la concessione dell'amnistia.
 (Legge 24 marzo 1993, n. 75).
 (Cost., art. 79).
(GU n.46 del 10-11-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Decidendo  sull'istanza  del  difensore  dell'imputato  diretta ad
 ottenere  la  sospensione  del   procedimento   per   consentire   la
 presentazione  della  domanda  di  condono  fiscale  e la conseguente
 estinzione dei reati rubricati in  virtu'  dell'amnistia  di  cui  al
 d.P.R.  20  gennaio 1992, n. 23, resa nuovamente applicabile ad opera
 della legge 24 marzo 1993, n. 75;
    Sentito il parere del p.m.;
    Visti gli atti  del  procedimento  che  vede  Ballardini  Leopoldo
 imputato  dei  reati  di  cui  all'art.  4, nn. 5 e 7, della legge n.
 516/1982;
    Rilevato che la richiesta del difensore e'  conforme  alla  prassi
 giurisprudenziale della Corte di cassazione ed e' invece contrastante
 con  l'interpretazione  sempre  adottata  da  questo  tribunale, come
 meglio specificato  nell'ordinanza  18  gennaio  1993  nel  proc.  n.
 226/1992, ordinanza che viene allegata agli atti;
    Ritenuto  pertanto  che  l'interpretazione adottata dalla Corte di
 cassazione  impone  al  tribunale   di   riconsiderare   la   propria
 giurisprudenza  per  adeguarla  a  quella della Cassazione ovvero per
 eccepirne l'illegittimita' costituzionale;
                             O S S E R V A
    La legge 24 marzo 1993, n. 75, ha "riaperto" i termini del condono
 fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, consentendo nuove
 domande  di  condono  fino  al  20  giugno  1993,  domande   che   la
 giurisprudenza  di  legittimita'  ritiene  potenzialmente rilevanti a
 determinare effetti di estinzione per amnistia ex d.P.R.  20  gennaio
 1992,  n.  23,  dei  reati  tributari  sottostanti e ritiene comunque
 operanti immediatamente nel senso della sospensione obbligatoria  dei
 relativi  procedimenti  penali  pervista  dall'art.  68, terzo comma,
 della legge n. 413/1991 ed attuata  dall'art.  2,  terzo  comma,  del
 d.P.R. n. 23/1992.
    Alla  stregua  di  tale  lettura  la  legge  n. 75/1993 verrebbe a
 disciplinare, nel senso della loro  operativita'  anche  in  funzione
 dell'estinzione di taluni reati per amnistia, comportamenti futuri ed
 eventuali  (domande  di  condono  e  relativi  versamenti) successivi
 all'approvazione ed alla promulgazione della legge stessa. In pratica
 dunque la legge, comunque letta e comunque intesa, stabilisce che  da
 determinate   condotte   future  (istanze  e  pagamenti,  formalmente
 rilevanti) derivino anche effetti giuridici  tipici  e  specifici  di
 estinzione  di  determinati  reati  per  amnistia:  trattasi  dunque,
 formalmente e sostanzialmente, di una legge che ha fra i suoi effetti
 anche quelli estintivi di reati per amnistia.
    Si osserva, in contrario, che la legge n. 75/1993  detta  soltanto
 una  nuova  disciplina  extra  penale del condono fiscale, che lascia
 tuttavia  intatti   gli   elementi   penalistici   essenziali   della
 fattispecie  estintiva.  In  verita'  la  legge  n.  75/1993 muta non
 soltanto i termini per la domanda di condono, da muta anche le misure
 e le modalita' dei pagamenti connessi: la legge innova pertanto anche
 in  tema  di  "condizioni"  dell'amnistia  stessa,   dettando   nuove
 "condizioni" che non sono solo cronologiche, ma anche sostanziali. La
 legge  pertanto  incide  direttamente,  innovandole,  sulle  condotte
 idonee a determinare effetti di amnistia.
    Sorge pertanto il problema della  legittimita'  costituzionale  di
 una  legge  siffatta,  che il Parlamento ha approvato con maggioranza
 ordinaria,  in  relazione  alla   previsione   dell'art.   79   della
 Costituzione  nel  testo  modificato  con legge 6 marzo 1992, n. 1, e
 pertanto  anteriormente  alla approvazione della legge n. 75/1993. La
 previsione  contenuta  nell'art.  79  della  Costituzione,   di   una
 maggioranza di due terzi per l'approvazione di ogni articolo e per la
 votazione  finale  di  ogni legge che conceda una amnistia, si fonda,
 come e' noto, sull'esigenza di contenere la concessione  di  amnistia
 nei  binari  dell'eccezionalita';  d'altronde gia' il Mortati, che fu
 uno dei padri della Costituzione, insegnava  che  ogni  normativa  in
 tema  di  amnistia,  va intesa ed interpretata, alla luce dell'art. 3
 della Costituzione, "in senso restrittivo" "appunto perche' di indole
 eccezionale".
    Orbene e' di tutta evidenza che una legge ordinaria, quale  e'  la
 legge  n.  75/1993, che, direttamente o indirettamente, palesemente o
 nascostamente,   attribuisca   a   condotte   future   di   imputati-
 contribuenti,  effetti  di  estinzione  dei loro reati per amnistia e
 cio' faccia mediante il richiamo globale e indifferenziato di  disci-
 pline  ormai  superate  e respinte dalla previsione costituzionale di
 cui  all'art.  79  della  Costituzione,  si  pone  in  contrasto  non
 manifestamente infondato con la norma stessa.
    Il  contrasto appare evidente anche e soprattutto perche' il nuovo
 art. 79 impone al legislatore l'obbligo di procedere all'esame,  alla
 valutazione ed alla votazione, dettagliati, di ogni articolo di legge
 ed  al  conseguente obbligo di specifica ed espressa approvazione con
 maggioranza qualificata di ogni singola previsione. Orbene nella spe-
 cie la legge  n.  75/1993  opererebbe  addirittura  una  reviviscenza
 tacita ed inespressa dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992, senza
 che  nel  testo della legge se ne faccia alcun richiamo ne' esplicito
 ne' implicito: il contrasto con le regole dettate dall'art. 79  della
 Costituzione  emerge  dunque,  ad  avviso  di questo tribunale, anche
 sotto il profilo del loro contenuto in tema di  eccezionalita'  e  di
 trasparenza  ed  impone che la relativa questione venga sottoposta al
 vaglio della Corte costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   in   riferimento  all'art.  79  della
 Costituzione, della legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte  relativa
 alla estinzione per amnistia di reati per i quali si ritenga operante
 il condono fiscale ivi disciplinato, e, sospeso il giudizio in corso,
 dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Pesaro, addi' 21 aprile 1993
                         Il presidente: CASULA

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