N. 674 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1993

                                N. 674
       Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 dal pretore di Venezia
  nel procedimento civile vertente tra Bianchi Jolanda e Bianchi
  Silvano
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida
    di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto -
    Operativita' di diritto anche in  assenza  di  trattative  per  un
    nuovo  canone  -  Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla
    proroga anche in presenza di necessita' propria - Compressione del
    diritto di proprieta'.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis).
 (Cost., art. 42).
(GU n.46 del 10-11-1993 )
                              IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Jolanda  Bianchi,  premesso  di  aver  locato  a  Silvano  Bianchi
 l'appartamento  sito  in  Venezia  Cannaregio  n.  2969 con contratto
 scadente il 31 dicembre  1995  e  che  non  intendeva  concordare  la
 determinazione   di   un   nuovo   canone  volendo  riavere  per  se'
 l'appartamento, intimava al prevenuto licenza  per  finita  locazione
 per  la data suindicata citandolo per la convalida innanzi al pretore
 con atto notificato il 14 dicembre 1992.
   Il convenuto si costituiva e dichiarava di opporsi  alla  convalida
 invocando  l'applicazione  dell'art.  11, comma 2-bis, della legge n.
 359/1992 in quanto, non essendo stato raggiunto alcun  accordo  sulla
 determinazione  del  canone,  doveva  applicarsi  la proroga biennale
 prevista dalla legge cui  conseguivano  la  reiezione  della  domanda
 dell'attrice  e  l'accertamento  della  scadenza  al 31 dicembre 1997
 (cosi' come chiesto in via riconvenzionale).
    La  causa  (nel corso della quale il pretore negava l'ordinanza di
 rilascio con provvedimento in data 14 gennaio 1993)  veniva  istruita
 solo  documentalmente e passava in decisione all'udienza del 9 giugno
 1993 sulle conclusioni delle parti cosi' come sotto riportate.
    Per l'attrice: "dichiararsi cessato al 31  dicembre  1995,  o  per
 quella  diversa  data che il signor pretore riterra' di giustizia, il
 rapporto locativo fra la signora Bianchi Jolanda ed il signor Bianchi
 Silvano avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Cannaregio  2969
 condannandosi  il  conduttore  alla restituzione dell'immobile stesso
 libero e sgombero  da  persone  e  cose.  Spese  ed  onorari  rifusi;
 sentenza provvisoriamente esecutiva".
    Per   il   convenuto:   "Respingersi  la  domanda  dell'attrice  e
 accertarsi e dichiararsi  in  via  riconvenzionale  la  scadenza  del
 contratto  di  locazione  tra  le  parti  al  31 dicembre 1997. Spese
 rifuse".
    Il giudicante ritiene di non poter decidere la causa in  questione
 dovendo   sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
 dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992,  n.  359  sulla
 quale
                             O S S E R V A
    La  questione  appare rilevante nel presente giudizio di convalida
 di licenza per finita locazione atteso che la  norma  incide  proprio
 sulla scadenza del contratto;
   Tranne   il  punto  riguardante,  nel  dispositivo,  il  numero  di
 iscrizione del giudizio nel r.g. (n. 10/1993), il seguito  del  testo
 dell'ordinanza   e'  perfettamente  uguale  a  quello  dell'ordinanza
 pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/1993).
 93C1116