N. 674 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1993
N. 674 Ordinanza emessa il 22 giugno 1993 dal pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bianchi Jolanda e Bianchi Silvano Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Richiesta di convalida di licenza per finita locazione - Proroga biennale del contratto - Operativita' di diritto anche in assenza di trattative per un nuovo canone - Impossibilita' per il locatore di sottrarsi alla proroga anche in presenza di necessita' propria - Compressione del diritto di proprieta'. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis). (Cost., art. 42).(GU n.46 del 10-11-1993 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Jolanda Bianchi, premesso di aver locato a Silvano Bianchi l'appartamento sito in Venezia Cannaregio n. 2969 con contratto scadente il 31 dicembre 1995 e che non intendeva concordare la determinazione di un nuovo canone volendo riavere per se' l'appartamento, intimava al prevenuto licenza per finita locazione per la data suindicata citandolo per la convalida innanzi al pretore con atto notificato il 14 dicembre 1992. Il convenuto si costituiva e dichiarava di opporsi alla convalida invocando l'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 in quanto, non essendo stato raggiunto alcun accordo sulla determinazione del canone, doveva applicarsi la proroga biennale prevista dalla legge cui conseguivano la reiezione della domanda dell'attrice e l'accertamento della scadenza al 31 dicembre 1997 (cosi' come chiesto in via riconvenzionale). La causa (nel corso della quale il pretore negava l'ordinanza di rilascio con provvedimento in data 14 gennaio 1993) veniva istruita solo documentalmente e passava in decisione all'udienza del 9 giugno 1993 sulle conclusioni delle parti cosi' come sotto riportate. Per l'attrice: "dichiararsi cessato al 31 dicembre 1995, o per quella diversa data che il signor pretore riterra' di giustizia, il rapporto locativo fra la signora Bianchi Jolanda ed il signor Bianchi Silvano avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Cannaregio 2969 condannandosi il conduttore alla restituzione dell'immobile stesso libero e sgombero da persone e cose. Spese ed onorari rifusi; sentenza provvisoriamente esecutiva". Per il convenuto: "Respingersi la domanda dell'attrice e accertarsi e dichiararsi in via riconvenzionale la scadenza del contratto di locazione tra le parti al 31 dicembre 1997. Spese rifuse". Il giudicante ritiene di non poter decidere la causa in questione dovendo sollevare la questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 11, comma 2-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359 sulla quale O S S E R V A La questione appare rilevante nel presente giudizio di convalida di licenza per finita locazione atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto;
Tranne il punto riguardante, nel dispositivo, il numero di iscrizione del giudizio nel r.g. (n. 10/1993), il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 673/1993). 93C1116