N. 386 ORDINANZA 5 - 9 novembre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
 
 Giurisdizione  -  Procura  della  Repubblica  presso  il tribunale di
 Milano e Senato della Repubblica  -  Richiesta  di  autorizzazione  a
 procedere  nei  confronti  del  sen.  Citaristi  Severino - Negazione
 parziale -  Ius superveniens: legge costituzionale 29  ottobre  1993,
 n.  3  -  Intervenuta  modifica  dell'art.  68  della  Costituzione -
 Opportunita' di sentire nuovamente la parte ricorrente ed  il  Senato
 della Repubblica - Rinvio della causa a nuovo ruolo
 
(GU n.46 del 10-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo
    VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della Procura della Repubblica
 presso il Tribunale  di  Milano,  iscritto  al  n.  23  del  registro
 conflitti   1993,   notificato  il  15  giugno  1993,  depositato  in
 cancelleria il 3 luglio successivo, per conflitto di attribuzione nei
 confronti del  Senato  della  Repubblica,  sorto  in  relazione  alle
 deliberazioni  dell'Assemblea  nella seduta del 18 marzo 1993, con le
 quali l'autorizzazione a procedere nei confronti  del  Sen.  Severino
 Citaristi  e'  stata  negata per i capi di imputazione concernenti le
 ipotesi di  corruzione  per  atto  contrario  ai  doveri  di  ufficio
 (lettere  a,  c,  e, e g della domanda formulata il 6 novembre 1992 e
 trasmessa  dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia  al  Senato  della
 Repubblica  il  18  novembre 1992; lettere a, c, e, e f della domanda
 formulata il 16 dicembre 1992 e trasmessa dal Ministro  di  grazia  e
 giustizia  al  Senato della Repubblica il 5 gennaio 1993) ed e' stata
 concessa  per  i  capi  di  imputazione  concernenti  le  ipotesi  di
 violazione   delle  norme  sul  finanziamento  pubblico  dei  partiti
 (lettere b, d, f, e h della richiesta  in  data  6  novembre  1992  e
 lettere b, d e g della richiesta in data 16 dicembre 1992).
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 1993 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  gli  avvocati Valerio Onida e Giuseppe Frigo per la Procura
 della Repubblica presso il Tribunale di Milano e gli avvocati Stefano
 Grassi e Marcello Gallo per il Senato della Repubblica;
    Considerato che, successivamente all'udienza  di  discussione,  e'
 stata  promulgata  la  legge  costituzione  29  ottobre  1993,  n.  3
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  256,  Serie
 Generale,  del  30  ottobre  1993),  recante la modifica dell'art. 68
 della Costituzione, che nel nuovo testo non prevede  l'autorizzazione
 della  Camera  di  appartenenza  per  poter sottoporre a procedimento
 penale un membro del Parlamento;
      che, potendo  avere  tale  legge  costituzionale  rilevanza  nel
 presente  giudizio,  appare  opportuno  che,  al  riguardo,  la parte
 ricorrente e il Senato della Repubblica siano nuovamente sentiti;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Rinvia la causa a nuovo ruolo.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1145