N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1993

                                N. 693
 Ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1993  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento  civile  vertente  tra la societa' Finaval e la societa'
 Enoroma
 Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Somme non dovute dal
    conduttore  -  Azione di ripetizione - Termine di decadenza di sei
    mesi dalla riconsegna dell'immobile -  Disparita'  di  trattamento
    rispetto  al  locatore  per  il  quale l'esperimento di azione per
    somme non percepite non e' soggetto ad alcun termine di decadenza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                              IL PRETORE
    Parte  resistente  ha  prospettato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978,
 con  riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,  in   quanto   la
 previsione  di  un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione
 del conduttore di ripetizione di somme versate in eccedenza  rispetto
 a  quelle legalmente dovute e non anche per l'esperimento dell'azione
 del  locatore  volta  ad  ottenere  somme  non   percepite,   sebbene
 legalmente   spettanti,  creerebbe  un'ingiustificata  disparita'  di
 trattamento.
    La questione non appare manifestamente infondata.
    Va  precisato   che,   seppure   opinabile,   e'   prevalente   in
 giurisprudenza  la  tesi  secondo  la  quale  il termine di decadenza
 suindicato opera anche quando non e' interamente  decorso  quello  di
 prescrizione,   di  cui  e'  per  cosi'  dire  "sostitutivo".  Stando
 all'interpretazione dominante, pertanto, la ratio della  disposizione
 e'  duplice:  da una parte, e' costituita dall'esigenza di tutela del
 conduttore che nel corso del rapporto puo'  "temere"  ritorsioni  ove
 agisca  per  il riconoscimento di crediti nei confronti del locatore;
 dall'altra,  e'  costituita  dall'inopportunita'  che,   cessato   il
 rapporto,  permanga  a  lungo  uno  stato  di incertezza su questioni
 concernenti il rapporto stesso ormai anche in fatto esauritosi.
    Con riferimento alla  indicata  inopportunita',  il  dubbio  sulla
 costituzionalita' della norma appare prospettabile, non risultando in
 alcun  modo giustificato il trattamento differenziato della posizione
 del locatore rispetto a quella del conduttore. Del resto,  sul  punto
 anche in parte ricorrente sembra concordare.
    Piu'  delicati  i problemi relativi alla rilevanza della questione
 trattata.
    E' chiaro come la sussistenza  della  rilevanza  sia  condizionata
 alla  ipotizzabilita'  di  emissione  di  sentenza  c.d.  "additiva",
 perche' la semplice  eliminazione  della  norma  nessuna  conseguenza
 avrebbe  sul  fatto  che la locatrice ha agito oltre i sei mesi dalla
 riconsegna dell'immobile locato (il ricorso ex art. 44 della legge n.
 392/1978 e' stato depositato il 6 maggio 1992, ammesso e non concesso
 che tale atto sia sufficiente ad impedire  la  decadenza,  mentre  il
 rilascio dell'immobile e' avvenuto il 31 agosto 1991).
    Non    ritiene    il   giudicante   di   potere   escludere   tale
 ipotizzabilita'.
    Si deve anche  osservare,  in  proposito,  richiamando  quanto  in
 precedenza  rilevato  sulla duplicita' della ratio della disposizione
 in esame, come soltanto  una  sentenza  "additiva"  consentirebbe  di
 continuare  a  soddisfare  l'esigenza  di  tutela  del  conduttore in
 relazione ai suoi possibili "timori" in corso di rapporto, esigenza -
 questa - rispetto alla  quale  non  si  presenta  alcun  problema  di
 disparita'  di  trattamento della posizione del conduttore rispetto a
 quella del locatore.
                                P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della  legge
 29   luglio   1978,   n.   392,  con  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione, dispone la  sospensione  del  presente  giudizio  e  la
 rimessione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e sia comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento, nonche' alle parti costituite;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
      Roma, 12 ottobre 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C1153