N. 693 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1993
N. 693 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra la societa' Finaval e la societa' Enoroma Locazione immobili urbani - Uso abitativo - Somme non dovute dal conduttore - Azione di ripetizione - Termine di decadenza di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile - Disparita' di trattamento rispetto al locatore per il quale l'esperimento di azione per somme non percepite non e' soggetto ad alcun termine di decadenza. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.48 del 24-11-1993 )
IL PRETORE Parte resistente ha prospettato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la previsione di un termine di decadenza per l'esperimento dell'azione del conduttore di ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto a quelle legalmente dovute e non anche per l'esperimento dell'azione del locatore volta ad ottenere somme non percepite, sebbene legalmente spettanti, creerebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento. La questione non appare manifestamente infondata. Va precisato che, seppure opinabile, e' prevalente in giurisprudenza la tesi secondo la quale il termine di decadenza suindicato opera anche quando non e' interamente decorso quello di prescrizione, di cui e' per cosi' dire "sostitutivo". Stando all'interpretazione dominante, pertanto, la ratio della disposizione e' duplice: da una parte, e' costituita dall'esigenza di tutela del conduttore che nel corso del rapporto puo' "temere" ritorsioni ove agisca per il riconoscimento di crediti nei confronti del locatore; dall'altra, e' costituita dall'inopportunita' che, cessato il rapporto, permanga a lungo uno stato di incertezza su questioni concernenti il rapporto stesso ormai anche in fatto esauritosi. Con riferimento alla indicata inopportunita', il dubbio sulla costituzionalita' della norma appare prospettabile, non risultando in alcun modo giustificato il trattamento differenziato della posizione del locatore rispetto a quella del conduttore. Del resto, sul punto anche in parte ricorrente sembra concordare. Piu' delicati i problemi relativi alla rilevanza della questione trattata. E' chiaro come la sussistenza della rilevanza sia condizionata alla ipotizzabilita' di emissione di sentenza c.d. "additiva", perche' la semplice eliminazione della norma nessuna conseguenza avrebbe sul fatto che la locatrice ha agito oltre i sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato (il ricorso ex art. 44 della legge n. 392/1978 e' stato depositato il 6 maggio 1992, ammesso e non concesso che tale atto sia sufficiente ad impedire la decadenza, mentre il rilascio dell'immobile e' avvenuto il 31 agosto 1991). Non ritiene il giudicante di potere escludere tale ipotizzabilita'. Si deve anche osservare, in proposito, richiamando quanto in precedenza rilevato sulla duplicita' della ratio della disposizione in esame, come soltanto una sentenza "additiva" consentirebbe di continuare a soddisfare l'esigenza di tutela del conduttore in relazione ai suoi possibili "timori" in corso di rapporto, esigenza - questa - rispetto alla quale non si presenta alcun problema di disparita' di trattamento della posizione del conduttore rispetto a quella del locatore.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 29 luglio 1978, n. 392, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dispone la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, nonche' alle parti costituite; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Roma, 12 ottobre 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C1153