N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio - 3 novembre 1993
N. 703 Ordinanza emessa il 27 gennaio 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1993) dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di Nason Paolo Inquinamento - Interventi a tutela della laguna di Venezia - Scarichi eccedenti i limiti tabellari - Omessa previsione, diversamente da quanto stabilito da altre leggi statali per analoghe fattispecie, della pena accessoria della incapacita' a contrarre con la pubblica amministrazione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialita' della pubblica amministrazione, della libera iniziativa economica, con incidenza sul diritto alla salubrita' dell'ambiente e sul diritto di proprieta'. (Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9). (Cost., artt. 3, 9, 32, 41, 42 e 97).(GU n.48 del 24-11-1993 )
IL PRETORE Premesso che i fatti-reati contestati sono relativi alla asserita violazione dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 171/1973 e partitamente alle ipotesi di scarico superante i limiti tabellari di cui al d.P.R. n. 962/1973; che il paradigma di cui all'art. 166 del c.p. postula un istituto unitario della pena, comprensivo infatti sia della pena principale che accessoria, tanto che si estende a quest'ultima il beneficio della sospensione condizionale; che, con riferimento alla capacita' di contrattare con la p.a., questa non rientra nelle ipotesi di cui al secondo comma del citato articolo; che, dunque, il principio che si ricava dall'art. 21 della legge Merli e' principio generale alla luce della giurisprudenza recente (Cass. sez. 7673/9 e si veda anche Cass. 2208 del 7 dicembre 1992); che tale norma prevede sia la pena principale che accessoria; che v'e' analogia ed anzi identita' concettuale, formale e teleologica tra l'art. 21 della legge Merli e 9 della legge n. 171/1973; che, peculiarmente, appaiono pressoche' identiche le seguenti fattispecie: a) la ipotesi di cui al penultimo comma prima parte dell'art. 9 della legge n. 171/1973 cosi' come novellato dell'art. 1- ter della legge 8 ottobre 1976, n. 690, apertura, mantenimento o comunque effettuazione nella laguna di uno scarico senza aver richiesta la prescritta autorizzazione) alla ipotesi di cui al primo comma, prima parte, dell'art. 21 della legge Merli che disciplina l'apertura e il mantenimento dello scarico privo di richiesta della prescritta autorizzazione, (senza ovviamente prevedere la Merli il mantenimento dello scarico tipico del periodo transitorio non in vigore per i nuovi scarichi esaminati dall'art. 21); b) la ipotesi di cui al penultimo comma, seconda parte, dell'art. 9 sopra citato (ove si continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata) alla ipotesi di cui all'art. 21, primo comma, seconda parte, che prevede la stessa ipotesi; c) la ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 171/1973 (effettuazione o mantenimento di uno scarico senza che siano osservate "le prescrizioni" indicate nel provvedimento di autorizzazione) alla ipotesi di cui all'art. 22 della legge Merli che sanziona la effettuazione o mantenimento di uno scarico senza che siano osservate "tutte le prescrizioni" indicate nel provvedimento di autorizzazione; d) la ipotesi di cui all'ultima parte del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 171/1973 (scarico superanti i limiti tabellari di cui alla tabella allegata al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962) alla ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge Merli; che trattasi in questa ultima ipotesi di autonoma figura di reato e non di circostanza aggravante per quanto concerne la legge n. 171/1973 atteso che cosi' come avvenne con la n. 650/1979 con la quale (art. 19) l'originaria previsione dell'art. 21, terzo comma, venne modificata in virtu' della soppressione dell'inciso "nei casi previsti dai due commi precedenti", ancor piu' inequivoca e senza detto inciso appare la formulazione dell'art. 9 della legge n. 171/1973 cosi' come novellato dall'art. 1- ter della legge n. 690/1976 (si veda al riguarda la costante giurisprudenza della suprema Corte; per tutte Cass., sezione seconda, 18 febbraio 1988, Merino; sezione terza, 23 marzo 1987, Lazzareschi; sezione terza, 26 novembre 1986, Lanzi, ed altre; pretura Venezia n. 46/1989); che sempre a tal ultimo riguardo e' da ritenere come trattasi da un lato di reato di evento, reato che puo' essere commesso come tale da chiunque e dall'altro di reato proprio, essendo solo alcune per legge le persone legittimitate a richiedere la autorizzazione; che, per contro, a fronte di tale identita' di ipotesi di reato sanzionate in pari misura, v'e' poi una inspiegabile mancata previsione per Venezia della ipotesi di apertura, effettuazione di nuovo scarico prima che l'autorizzazione richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa (art. 23 della legge Merli), per cui a Venezia un soggetto ben puo' scaricare anche senza che abbia alcuna autorizzazione, sol che si sia premurato di inoltrare alle competenti autorita' la richiesta di autorizzazione allo scarico; che, posta e sottolineata comunque la identita' di molteplici situazioni va sottolineata anche la piu' pregnante tutela riservata all'habitat della laguna dalla previsione di limiti tabellari che appaiono piu' restrittivi per taluni parametri rispetto ai limiti tabellari della Merli; che l'attenzione del legislatore per tale habitat si e' manifestata - prima della legge n. 690/1976 - anche prevedendo sanzioni piu' gravi in relazione al permanere o aggravarsi del degrado cosi' come per il periodo transitorio in generale v'era una analoga ma piu' generica previsione nell'art. 25 della legge Merli; che, prendendo atto ormai di tale degrado, il legislatore ha previsto tempi di recupero attraverso la sospensione dei procedimenti penali ove sia iniziato il proc. amministrativo con la denuncia dello scarico relativo al rilascio dell'autorizzazione e unitamente alle contestuali incombenze dei soggetti inquinatori relative, soprattutto, alla indicazione della quantita' e qualita' dei reflui; TANTO CIO' PREMESSO OSSERVA che la situazione complessiva comporta necessariamente un costante rapporto tra p.a. e titolare dello scarico o soggetto inquinatore caratterizzato dal continuo controllo per l'adeguamente e il ripristino dell'equilibrio ambientale violato nella laguna; che pertanto l'esclusione della pena accessoria, occasionalmente pretermessa, appare ingiustificata perche' la p.a. deve essere in grado di contrattare con soggetti rispettosi delle specifiche regole attinenti alla materia contrattuale ed al corretto esercizio dell'impresa; che la p.a. pertanto quando contrae con il soggetto inquinatore della laguna non e' oggettivamente piu' imparziale come nel caso in cui contraesse con soggetto non inquinatore; che tale situazione porta ad uno sconvolgimento dei principi fondamentali posti a garanzia del corretto iter procedimentale amministrativo in quanto la volonta' oggettivizzata nel perseguimento del fine pubblico (ripristino dell'equilibrio ambientale compromesso), non e' in grado di formarsi, determinandosi correttamente); Ritenuto pertanto che appare ingiustificata la assenza di previsione di pene accessorie, mentre la pena accessoria, funzionale alla violazione di questo tipo, e' quella della incapacita' di contrattare gia' prevista per tutte le altre violazioni dello stesso tipo (art. 21 della legge Merli) per tutto il territorio nazionale; che tali situazioni appaiono violare il principio posto dall'art. 3 della Costituzione relativo al principio di uguaglianza, con riferimento agli artt. 42 e 41 della Costituzione realizzandosi ingiustificate forme di discriminazione; che inoltre v'e' violazione dell'art. 79 della Costituzione per i motivi su esposti; che v'e' violazione degli artt. 32 della Costituzione e 9, la cui precettivita' e' stata piu' volte affermata e sottolineata sia dalla Consulta e dalla Corte suprema di cassazione (per tutte vedansi sentenze nn. 151, 152 e 153 del 1986 Corte costituzionale e Cass., sezioni unite, n. 5172/79 piu' volte ribadita), diritto alla salute - salubrita' ambientale e diritto al paesaggio e alla cultura che son stati riaffermati quali diritti primari, assoluti, non condizionati e non condizionabili neppure dall'attivita' della pubblica amministrazione laddove anche agisca per il perseguimento di altro pubblico interesse; che tali diritti, ovviamente, in assenza di effettivita' della sanzione non sarebbero garantiti nella ampiezza interpretativa affermata dalla Consulta e dai giudici di legittimita'; che inoltre che la occasionale pretermissione della sanzione accessoria - a differenza della legislazione statale (Merli d.P.R. n. 915/1982 ecc.) - non risulta giustificata dalla obbiettivita' della situazione ambientale, ritenuta anzi questa piu' delicata - di frag- ile equilibrio - come emerge espressamente dai numerosi testi normativi elaborati per la normativa della laguna (legge 31 marzo 1956, n. 294; legge 5 marzo 1963, n. 366; legge 5 giugno 1966, n. 526; legge 8 aprile 1966, n. 161; d.P.R. n. 791/1973; legge n. 171/1973; d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962; 8 ottobre 1976, n. 690 ed in ultimo legge n. 360/1991, complesso normativo questo che tutela la citta' di Venezia ed il suo territorio salvaguardando il carattere lagunare e monumentale di Venezia con contestuale finalita' di risanamento della stessa); che, del resto tale peculiarita' ambientale e' stata affermata dalla Corte suprema di cassazione laddove con chiara sentenza (Cass., sezione terza, 9 dicembre 1982, sentenza 31 marzo 1983, giurisprudenza questa gia' seguita costantemente da questa pretura e al riguardo si vedano le allegate sentenze alla presente ordinanza, sentenze nn. 596/1981, 141 e 700 del 1992) e' stato sottolineato come l'art. 1 della legge n. 171/1973 sia riferito alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della sua laguna, affermandosi poi come l'impianto normativo della legge a salvaguardia di Venezia sia posto a tutela della stessa e della sua laguna considerandosi Venezia un unicum irripetibile e testualmente affermandosi che "per Venezia .. si tratta di una intera citta' e di un territorio considerati, nel loro insieme del tutto peculiare composito ed inscindibile"; che, proprio in virtu' di detti principi sono previsti limiti tabellari piu' restrittivi; che, pertanto, in tale situazione le discrasie sopra evidenziate e principalmente la discrasia relativa alla mancata previsione della pena accessoria, in quanto ingiustificate e contraddittorie violano anche il principio di ragionevolezza, piu' volte affermato dalla Consulta; Ritenuto che l'interesse di una pronunzia al riguardo e' costituito dalle necessita' di garantire il corretto esercizio della giurisdizione, sicche', a fronte di situazioni identiche ovvero assimilabili di violazione della legge siano applicabili identici principi sanzionatori, giacche' uno scarico superante i limiti tabellari viene oggi valutato dal pretore del medesimo circondario, in caso di condanna, con sanzione prevista a seconda che quello scarico sfoci in laguna o in altro corso d'acqua nei termini e secondo quanto previsto dalla nota a) allegata alla tabella (al d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962); che il giudice deve essere, per converso, in grado di applicare i principi relativi alla valutazione sulla gravita' del reato in modo proporzionato sia alla natura della violazione che all'ampiezza della stessa;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella parte in cui non prevede la pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, in relazione alla violazione degli artt. 3, 42, 97, 32 e 9 della Costituzione e del principio di ragionevolezza e partitamente: a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione con riferimento al secondo comma dell'art. 42 che prevede la determinazione dei modi di godimento e dei limiti del diritto di proprieta' privata e dell'art. 41 con riferimento alla necessita' da parte dell'iniziativa economica privata di essere soggetta ai controlli previsti di volta in volta dalla norma; b) del principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione in relazione all'art. 97 della Costituzione; c) per violazione del diritto alla salute salubrieta' ambientale, al paesaggio ed alla risorsa culturale di cui agli artt. 32 e 9 della Costituzione; d) del principio di ragionevolezza; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Venezia, addi' 27 gennaio 1993 Il pretore: ABRAMI 93C1163