N. 703 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio - 3 novembre 1993

                                N. 703
 Ordinanza  emessa  il  27  gennaio   1993   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  3  novembre  1993)  dal  pretore  di  Venezia nel
 procedimento penale a carico di Nason Paolo
 Inquinamento - Interventi a tutela della laguna di Venezia - Scarichi
    eccedenti i limiti tabellari - Omessa previsione, diversamente  da
    quanto  stabilito da altre leggi statali per analoghe fattispecie,
    della  pena  accessoria  della  incapacita'  a  contrarre  con  la
    pubblica  amministrazione  -  Lamentata violazione dei principi di
    uguaglianza, di ragionevolezza, di  imparzialita'  della  pubblica
    amministrazione,  della libera iniziativa economica, con incidenza
    sul  diritto  alla  salubrita'  dell'ambiente  e  sul  diritto  di
    proprieta'.
 (Legge 16 aprile 1973, n. 171, art. 9).
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41, 42 e 97).
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                              IL PRETORE
    Premesso che i fatti-reati contestati sono relativi alla  asserita
 violazione  dell'art.  9,  sesto  comma,  della  legge  n. 171/1973 e
 partitamente alle ipotesi di scarico superante i limiti tabellari  di
 cui al d.P.R. n. 962/1973;
      che  il  paradigma  di  cui  all'art.  166  del  c.p. postula un
 istituto unitario della pena,  comprensivo  infatti  sia  della  pena
 principale  che  accessoria,  tanto  che si estende a quest'ultima il
 beneficio della sospensione condizionale;
      che, con riferimento alla capacita' di contrattare con la  p.a.,
 questa  non  rientra nelle ipotesi di cui al secondo comma del citato
 articolo;
      che, dunque, il principio che si ricava dall'art. 21 della legge
 Merli e' principio generale alla luce  della  giurisprudenza  recente
 (Cass. sez. 7673/9 e si veda anche Cass. 2208 del 7 dicembre 1992);
      che tale norma prevede sia la pena principale che accessoria;
      che  v'e'  analogia  ed  anzi  identita'  concettuale, formale e
 teleologica tra l'art. 21 della  legge  Merli  e  9  della  legge  n.
 171/1973;
      che,  peculiarmente,  appaiono  pressoche' identiche le seguenti
 fattispecie:
       a) la ipotesi di cui al penultimo comma prima parte dell'art. 9
 della legge n. 171/1973 cosi' come novellato dell'art. 1-  ter  della
 legge  8  ottobre  1976,  n.  690,  apertura, mantenimento o comunque
 effettuazione nella laguna di uno scarico  senza  aver  richiesta  la
 prescritta  autorizzazione) alla ipotesi di cui al primo comma, prima
 parte, dell'art. 21 della legge Merli che disciplina l'apertura e  il
 mantenimento  dello  scarico  privo  di  richiesta  della  prescritta
 autorizzazione, (senza ovviamente prevedere la Merli il  mantenimento
 dello  scarico  tipico  del  periodo  transitorio non in vigore per i
 nuovi scarichi esaminati dall'art. 21);
       b) la  ipotesi  di  cui  al  penultimo  comma,  seconda  parte,
 dell'art.  9  sopra citato (ove si continui ad effettuare o mantenere
 lo scarico dopo che l'autorizzazione sia  stata  negata  o  revocata)
 alla  ipotesi  di  cui  all'art.  21, primo comma, seconda parte, che
 prevede la stessa ipotesi;
       c) la ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 9  della  legge
 n.  171/1973  (effettuazione  o mantenimento di uno scarico senza che
 siano osservate  "le  prescrizioni"  indicate  nel  provvedimento  di
 autorizzazione) alla ipotesi di cui all'art. 22 della legge Merli che
 sanziona  la  effettuazione  o  mantenimento di uno scarico senza che
 siano osservate "tutte le prescrizioni" indicate nel provvedimento di
 autorizzazione;
       d) la  ipotesi  di  cui  all'ultima  parte  del  secondo  comma
 dell'art.  9  della  legge  n.  171/1973  (scarico superanti i limiti
 tabellari di cui alla tabella allegata al d.P.R. 20  settembre  1973,
 n.  962)  alla ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge
 Merli;
      che  trattasi  in  questa  ultima  ipotesi di autonoma figura di
 reato e non di circostanza aggravante per quanto concerne la legge n.
 171/1973 atteso che cosi' come avvenne con  la  n.  650/1979  con  la
 quale  (art.  19)  l'originaria previsione dell'art. 21, terzo comma,
 venne modificata in virtu' della soppressione dell'inciso  "nei  casi
 previsti  dai  due  commi  precedenti", ancor piu' inequivoca e senza
 detto inciso appare  la  formulazione  dell'art.  9  della  legge  n.
 171/1973  cosi'  come  novellato  dall'art.  1-  ter  della  legge n.
 690/1976 (si  veda  al  riguarda  la  costante  giurisprudenza  della
 suprema  Corte;  per  tutte Cass., sezione seconda, 18 febbraio 1988,
 Merino; sezione terza, 23 marzo 1987, Lazzareschi; sezione terza,  26
 novembre 1986, Lanzi, ed altre; pretura Venezia n. 46/1989);
      che sempre a tal ultimo riguardo e' da ritenere come trattasi da
 un  lato di reato di evento, reato che puo' essere commesso come tale
 da chiunque e dall'altro di reato proprio, essendo  solo  alcune  per
 legge le persone legittimitate a richiedere la autorizzazione;
      che,  per contro, a fronte di tale identita' di ipotesi di reato
 sanzionate  in  pari  misura,  v'e'  poi  una  inspiegabile   mancata
 previsione  per  Venezia  della ipotesi di apertura, effettuazione di
 nuovo  scarico  prima  che  l'autorizzazione  richiesta  nelle  forme
 prescritte  sia stata concessa (art. 23 della legge Merli), per cui a
 Venezia un soggetto ben puo' scaricare anche senza che  abbia  alcuna
 autorizzazione, sol che si sia premurato di inoltrare alle competenti
 autorita' la richiesta di autorizzazione allo scarico;
      che,  posta  e  sottolineata comunque la identita' di molteplici
 situazioni va sottolineata anche la piu' pregnante  tutela  riservata
 all'habitat  della  laguna  dalla  previsione di limiti tabellari che
 appaiono piu' restrittivi per taluni  parametri  rispetto  ai  limiti
 tabellari della Merli;
      che   l'attenzione  del  legislatore  per  tale  habitat  si  e'
 manifestata - prima  della  legge  n.  690/1976  -  anche  prevedendo
 sanzioni  piu'  gravi  in  relazione  al  permanere  o aggravarsi del
 degrado cosi' come per il periodo transitorio in generale  v'era  una
 analoga ma piu' generica previsione nell'art. 25 della legge Merli;
      che,  prendendo  atto  ormai  di tale degrado, il legislatore ha
 previsto tempi di recupero attraverso la sospensione dei procedimenti
 penali ove sia iniziato il proc. amministrativo con la denuncia dello
 scarico relativo al rilascio dell'autorizzazione  e  unitamente  alle
 contestuali    incombenze    dei   soggetti   inquinatori   relative,
 soprattutto, alla indicazione della quantita' e qualita' dei reflui;
                      TANTO CIO' PREMESSO OSSERVA
      che  la  situazione  complessiva  comporta  necessariamente   un
 costante  rapporto  tra  p.a.  e  titolare  dello  scarico o soggetto
 inquinatore caratterizzato dal continuo controllo per l'adeguamente e
 il ripristino dell'equilibrio ambientale violato nella laguna;
      che pertanto l'esclusione della pena accessoria, occasionalmente
 pretermessa, appare ingiustificata perche' la  p.a.  deve  essere  in
 grado  di contrattare con soggetti rispettosi delle specifiche regole
 attinenti  alla  materia  contrattuale  ed  al   corretto   esercizio
 dell'impresa;
      che  la p.a. pertanto quando contrae con il soggetto inquinatore
 della laguna non e' oggettivamente piu' imparziale come nel  caso  in
 cui contraesse con soggetto non inquinatore;
      che  tale  situazione  porta  ad uno sconvolgimento dei principi
 fondamentali  posti  a  garanzia  del  corretto  iter  procedimentale
 amministrativo in quanto la volonta' oggettivizzata nel perseguimento
 del    fine    pubblico    (ripristino   dell'equilibrio   ambientale
 compromesso),  non  e'   in   grado   di   formarsi,   determinandosi
 correttamente);
    Ritenuto   pertanto   che  appare  ingiustificata  la  assenza  di
 previsione di pene accessorie, mentre la pena accessoria,  funzionale
 alla  violazione  di  questo  tipo,  e'  quella  della incapacita' di
 contrattare gia' prevista per tutte le altre violazioni dello  stesso
 tipo (art. 21 della legge Merli) per tutto il territorio nazionale;
      che   tali   situazioni  appaiono  violare  il  principio  posto
 dall'art. 3 della Costituzione relativo al principio di  uguaglianza,
 con  riferimento  agli artt. 42 e 41 della Costituzione realizzandosi
 ingiustificate forme di discriminazione;
      che inoltre v'e' violazione dell'art. 79 della Costituzione  per
 i motivi su esposti;
      che  v'e'  violazione  degli artt. 32 della Costituzione e 9, la
 cui precettivita' e' stata piu' volte affermata  e  sottolineata  sia
 dalla Consulta e dalla Corte suprema di cassazione (per tutte vedansi
 sentenze  nn.  151,  152 e 153 del 1986 Corte costituzionale e Cass.,
 sezioni unite, n. 5172/79 piu' volte ribadita), diritto alla salute -
 salubrita' ambientale e diritto al paesaggio e alla cultura  che  son
 stati riaffermati quali diritti primari, assoluti, non condizionati e
 non    condizionabili    neppure    dall'attivita'   della   pubblica
 amministrazione laddove anche agisca per il  perseguimento  di  altro
 pubblico interesse;
      che  tali  diritti, ovviamente, in assenza di effettivita' della
 sanzione  non  sarebbero  garantiti  nella  ampiezza   interpretativa
 affermata dalla Consulta e dai giudici di legittimita';
      che  inoltre  che  la  occasionale pretermissione della sanzione
 accessoria - a differenza della legislazione statale (Merli d.P.R. n.
 915/1982 ecc.) - non risulta giustificata dalla  obbiettivita'  della
 situazione  ambientale, ritenuta anzi questa piu' delicata - di frag-
 ile  equilibrio  -  come  emerge  espressamente  dai  numerosi  testi
 normativi  elaborati  per  la  normativa della laguna (legge 31 marzo
 1956, n. 294; legge 5 marzo 1963, n. 366; legge  5  giugno  1966,  n.
 526;  legge  8  aprile  1966,  n.  161;  d.P.R. n. 791/1973; legge n.
 171/1973; d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962; 8 ottobre 1976, n. 690 ed
 in ultimo legge n. 360/1991, complesso normativo questo che tutela la
 citta' di Venezia ed il suo territorio  salvaguardando  il  carattere
 lagunare  e  monumentale  di  Venezia  con  contestuale  finalita' di
 risanamento della stessa);
      che, del resto tale peculiarita' ambientale e'  stata  affermata
 dalla Corte suprema di cassazione laddove con chiara sentenza (Cass.,
 sezione   terza,   9   dicembre   1982,   sentenza   31  marzo  1983,
 giurisprudenza questa gia' seguita costantemente da questa pretura  e
 al  riguardo  si vedano le allegate sentenze alla presente ordinanza,
 sentenze nn. 596/1981, 141 e 700 del 1992) e' stato sottolineato come
 l'art. 1 della legge  n.  171/1973  sia  riferito  alla  salvaguardia
 dell'ambiente  paesistico,  storico,  archeologico ed artistico della
 sua laguna, affermandosi poi come l'impianto normativo della legge  a
 salvaguardia  di  Venezia sia posto a tutela della stessa e della sua
 laguna considerandosi Venezia un unicum irripetibile  e  testualmente
 affermandosi  che "per Venezia .. si tratta di una intera citta' e di
 un territorio considerati,  nel  loro  insieme  del  tutto  peculiare
 composito ed inscindibile";
      che,  proprio  in  virtu' di detti principi sono previsti limiti
 tabellari piu' restrittivi;
      che, pertanto, in tale situazione le discrasie sopra evidenziate
 e principalmente la discrasia relativa alla mancata previsione  della
 pena  accessoria,  in quanto ingiustificate e contraddittorie violano
 anche il principio di  ragionevolezza,  piu'  volte  affermato  dalla
 Consulta;
    Ritenuto   che   l'interesse  di  una  pronunzia  al  riguardo  e'
 costituito dalle necessita' di garantire il corretto esercizio  della
 giurisdizione,  sicche',  a  fronte  di  situazioni  identiche ovvero
 assimilabili di violazione della  legge  siano  applicabili  identici
 principi  sanzionatori,  giacche'  uno  scarico  superante  i  limiti
 tabellari viene oggi valutato dal pretore del  medesimo  circondario,
 in  caso  di  condanna,  con  sanzione  prevista a seconda che quello
 scarico sfoci in laguna o  in  altro  corso  d'acqua  nei  termini  e
 secondo  quanto  previsto  dalla  nota  a)  allegata alla tabella (al
 d.P.R. 20 settembre 1973, n. 962);
      che il giudice deve essere, per converso, in grado di  applicare
 i principi relativi alla valutazione sulla gravita' del reato in modo
 proporzionato sia alla natura della violazione che all'ampiezza della
 stessa;
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata nel presente
 giudizio la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9
 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella parte in cui non prevede la
 pena  accessoria  della  incapacita'  di  contrattare con la pubblica
 amministrazione, in relazione alla violazione degli artt. 3, 42,  97,
 32  e  9  della  Costituzione  e  del  principio  di ragionevolezza e
 partitamente:
      a)  del  principio  di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione  con  riferimento  al  secondo  comma  dell'art.  42 che
 prevede la determinazione dei modi di  godimento  e  dei  limiti  del
 diritto  di  proprieta'  privata  e dell'art. 41 con riferimento alla
 necessita' da  parte  dell'iniziativa  economica  privata  di  essere
 soggetta ai controlli previsti di volta in volta dalla norma;
      b)   del   principio   di   buon   andamento   e   imparzialita'
 dell'amministrazione in relazione all'art. 97 della Costituzione;
       c)  per  violazione  del  diritto   alla   salute   salubrieta'
 ambientale,  al paesaggio ed alla risorsa culturale di cui agli artt.
 32 e 9 della Costituzione;
      d) del principio di ragionevolezza;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
 dei deputati.
      Venezia, addi' 27 gennaio 1993
                          Il pretore: ABRAMI

 93C1163