N. 704 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile - 3 novembre 1993
N. 704 Ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro il Ministero della marina mercantile Marittimo - Rapporto di lavoro del delegato di spiaggia (dipendente non di ruolo della Marina mercantile avente funzioni relative al movimento portuale, operazioni di imbarco e sbarco, lavoro di porto, polizia di navigazione, ecc.) - Previsione di una retribuzione mensile di un milione e cinquecentomila lire lorde - Esclusione del trattamento assicurativo e previdenziale - Mancata previsione di una retribuzione proporzionata ed adeguata con incidenza sul principio di uguaglianza per la disparita' di trattamento rispetto agli altri dipendenti precari dello Stato - Violazione della garanzia previdenziale spettante a tutti i lavoratori. (Legge 8 agosto 1985, n. 416, articolo unico; r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, art. 6, terzo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.48 del 24-11-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 992/87 proposto da Marco Taras rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Picozza ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 35 presso lo studio dell'avv. Carlo Dore, contro il Ministero della marina mercantile in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, per la declaratoria: a) della natura di pubblico impiego del rapporto di lavoro instauratosi tra l'amministrazione intimata ed il ricorrente; b) del diritto del sig. Taras a percepire un'equa retribuzione per il lavoro prestato; c) del diritto ad ottenere il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; e per la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme conseguentemente dovute a titolo di retribuzione maggiorate di rivalutazione ed interessi; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 27 aprile 1993 la relazione del dott. Alessandro Maggio e uditi altresi' l'avv. C. Dore in sostituzione dell'avv. E. Picozza per il ricorrente e l'avvocato dello Stato G. Steri per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato in data 8 luglio 1987 il sig. Marco Taras, gia' reggente della delegazione di spiaggia di Castelsardo, ha chiesto: a) che venga accertato che l'attivita' lavorativa svolta presso il suddetto ufficio marittimo ha natura di rapporto di pubblico impiego; b) che per le prestazioni a tale titolo svolte spetta un'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 della Costituzione oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione maggiorate di rivalutazione ed interessi. Questa l'articolata doglianza posta a fondamento del ricorso. Nel rapporto instauratosi tra il sig. Taras ed il Ministero della marina mercantile sono ravvisabili tutti gli elementi caratteristici del rapporto di pubblico impiego. Le prestazioni relative a detto rapporto sono state compensate, in forza del disposto dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, con una retribuzione annua lorda di complessive L. 1.500.000, evidentemente inadeguata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto, ed insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa. In diretta applicazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione il giudice adito deve dunque immediatamente determinare la misura del compenso dovuto. Ove tale possibilita' si ritenga nel caso di specie preclusa va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la misura della retribuzione annua lorda dovuta ai delegati di spiaggia, per contrasto con i summenzionati parametri costituzionali. Ad integrazione delle esposte argomentazioni occorre rilevare che il delegato di spiaggia non fruisce di copertura assicurativa e previdenziale in quanto l'art. 1 del r.d. 25 gennaio 1937, n. 2360, non dispone in tal senso. Sotto questo profilo la norma e' quindi incostituzionale in quanto viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale ha depositato ampia memoria con cui ha controdedotto alle avverse pretese. Alla pubblica udienza del 27 aprile 1993, la causa, su richiesta delle parti, e' stata posta in decisione. D I R I T T O Preliminare ad ogni altra e' la questione se nell'attivita' lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa o meno ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego. Il collegio ritiene che a tale quesito non possa che essere data risposta affermativa. Ed invero il ricorrente e' stato assunto in servizio con apposito provvedimento ministeriale (d.m. 30 agosto 1984), in base a quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima) e dall'art. 4 del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360. L'amministrazione ha cosi' manifestato la propria volonta' di ins- erire stabilmente l'interessato nella propria organizzazione per ottenere una prestazione che, come subito si vedra', ha tutte le caratteristiche dell'impiego pubblico. Dagli atti depositati (in particolare verbale d'ispezione del comandante del porto di Porto Torres in data 28 dicembre 1986) risulta infatti - conformemente del resto a quanto previsto dagli artt. 16, terzo e quarto comma, 17, secondo comma, e 18, secondo comma, del codice della navigazione - come il sig. Taras abbia svolto, in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al capo dell'ufficio circondariale e continuativamente, mansioni attinenti ai fini istituzionali dell'amministrazione datrice di lavoro. Ai sensi dell'art. 6 del citato regio decreto e nella misura di cui all'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, l'attivita' lavorativa svolta e' stata compensata con un trattamento economico predeterminato, tra l'altro espressamente definito "retribuzione" dalle menzionate norme. Ad abundantiam va poi rilevato che all'atto della cessasione del rapporto e' stata corrisposta, cosi' " .. come per gli avventizi in servizio dell'amministrazione dello Stato ..", l'indennita' di licenziamento, prevista dall'art. 6, terzo comma, del r.d. n. 2360/1937. Le suesposte argomentazioni, d'altra parte, non trovano ostacolo nelle contrarie deduzioni dell'amministrazione resistente. Il fatto che ai delegati di spiaggia non competa, secondo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 6 piu' sopra citato, "alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato, per pensioni, aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc." non e' di per se' sufficiente ad imprimere al rapporto una connotazione incompatibile con quella di impiego pubblico, essendo, al piu', indicativo di una particolare regolamentazione del rapporto in questione, che lo diversifica da quello degli altri impiegati statali senza peraltro incidere sulla sua natura. Identiche osservazioni possono svolgersi in ordine al fatto che l'assunzione in servizio non avvenga tramite pubblico concorso, che la nomina abbia carattere temporaneo e revocabile e che non sia prevista ne' la promessa solenne ne' il giuramento come per gli altri impiegati pubblici. Quanto poi alla compatibilita' del rapporto di lavoro in oggetto con altre attivita' lavorative, purche' diverse da quelle indicate dall'art. 2, terzo comma, del r.d. n. 2360/1937, e' sufficiente osservare, per escluderne la rilevanza ai fini in questione, che questa e' caratteristica comune a tanti altri rapporti di lavoro per i quali non e' dubbia la natura di pubblico impiego (insegnanti, medici ospedalieri a tempo definito, ecc.). In definitiva puo' convenirsi con chi ritiene che la cosiddetta esclusivita' della prestazione lavorativa a favore della pubblica amministrazione sia solo uno dei diversi indici in base ai quali e' possibile inferire l'eventuale esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma non un requisito essenziale ai fini della configurabilita' di detto rapporto (cfr. t.a.r. Marche 9 ottobre 1992, n. 537). Le considerazioni sin qui svolte giustificano dunque le gia' anticipate conclusioni circa la qualificazione da attribuire al rapporto di lavoro in parola. Il che tuttavia non consente a questo tribunale di provvedere direttamente alla determinazione della retribuzione adeguandola ai minimi garantiti dall'art. 36 della Costituzione, cosi' come richiesto dal ricorrente. A cio' osta il fatto che il menzionato articolo della Costituzione, laddove stabilisce che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita' del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", non e' norma immediatamente precettiva nel pubblico impiego. L'immediata precettivita' postula una regolamentazione pattizia del rapporto che mentre e' riscontrabile nel rapporto di lavoro privato e' del tutto assente in quello di pubblico impiego che si costituisce tramite atti autoritativi ed e' regolato, con specifico riguardo agli aspetti retributivi, o dalla legge (come nel caso di specie) o da regolamenti o quanto meno da uno specifico provvedimento della pubblica autorita'. La possibilita' che il giudice amministrativo determini la retribuzione facendo immediata applicazione del menzionato precetto costituzionale e' dunque limitata a quelle ipotesi del tutto eccezionali - dalle quali peraltro esula quella di specie, com'e' incontroverso - in cui la retribuzione non sia fissata in uno dei modi suddetti, ma venga, di fatto, corrisposta in una certa misura. Diventa dunque rilevante ai fini della decisione della presente controversia la questione di legittimita' costituzionale del menzionato articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, sollevata in via subordinata dal ricorrente sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la retribuzione annua lorda dei delegati di spiaggia. Questione, d'altra parte, che appare non manifestamente infondata nei termini di cui sotto. Ed invero il delegato di spiaggia esercita molteplici e gravose attribuzioni, non riconducibili come piu' sopra rilevato ad una attivita' saltuaria ed occasionale. Egli e' infatti comandante dell'approdo in cui ha sede l'ufficio (art. 16, quarto comma, del cod. nav.) ed in quanto tale espleta tutte le "attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo che non siano specificamente conferite a determinate autorita'" (artt. 17, secondo comma, e 18, secondo comma, del cod. nav.). Esercita per esempio le funzioni rela- tive al movimento portuale (art. 62 del cod. nav.); alle operazioni di imbarco e sbarco (art. 65 del cod. nav.); al lavoro di porto (art. 108 del cod. nav.); alla polizia della navigazione (art. 68 del cod. nav.); alla disciplina della pesca (art. 79 del cod. nav.). Ed ancora quelle concernenti la tenuta delle matricole della gente di mare e - ove ne sia ravvisata la necessita' dal direttore marittimo - quelle attinenti alla tenuta dei registri delle navi minori e dei galleggianti (rispettivamente art. 219, terzo comma, e art. 313, secondo comma, del reg. nav. mar.). Risulta dunque palesemente irrisoria la misura della retribuzione riconosciutagli, cosicche' non sembra dubitabile che la surrichiamata disposizione legislativa che la prevede si ponga in insanabile contrasto col precetto costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, della Costituzione, quanto meno nella parte in cui questo prescrive che al lavoratore sia corrisposta una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". D'ufficio va invece proposta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, nella parte in cui, escludendo che al delegato di spiaggia spetti il diritto al trattamento pensionistico di cui godono gli impiegati dello Stato, puo' essere interpretato nel senso di negargli anche la spettanza del trattamento assicurativo e previdenziale previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato. La questione e' rilevante atteso che costituisce oggetto di specifica domanda l'accertamento del diritto ad ottenere il versamento dei "contributi assicurativi e previdenziali", ed e' anche non manifestamente infondata in relazione al dettato degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Per un verso puo' essere rilevato come nessuna ragione logica sarebbe idonea a giustificare la diversita' di trattamento sancita, ai fini pensionistici, dal citato art. 6, terzo comma, nell'ambito della medesima categoria di lavoratori (dipendenti precari dello Stato), che cosi' facendo si porrebbe in insanabile contrasto col principio di eguaglianza espresso dall'art. 3, primo comma, della Costituzione. Per altro verso, l'esclusione di ogni trattamento pensionistico violerebbe l'altro parametro costituzionale poc'anzi invocato (art. 38, secondo comma), il quale configura la predisposizione di un sistema di tutela previdenziale come imprescindibile diritto di ogni lavoratore. Per le considerazioni che precedono va pertanto sottoposta alla Corte la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in cui fissa in L. 1.500.000 la retribuzione annua lorda del delegato di spiaggia, in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione e quella dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre 1937, n. 2360, nella parte in cui puo' essere interpretato nel senso di negare al suddetto lavoratore la spettanza del trattamento assicurativo e previdenziale previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Va percio' disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle prospettate questioni di costituzionalita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere sul ricorso in epigrafe e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' di cui in motivazione; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del tribunale, a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Cagliari, in camera di consiglio il 27 aprile 1993. Il presidente: SASSU Il consigliere: SILVESTRI Il referendario estensore: MAGGIO 93C1164