N. 704 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile - 3 novembre 1993

                                N. 704
 Ordinanza   emessa   il   27   aprile   1993  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  3  novembre  1993)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Sardegna sul ricorso proposto da Taras Marco contro
 il Ministero della marina mercantile
 Marittimo - Rapporto di lavoro del delegato di spiaggia (dipendente
    non di ruolo della Marina mercantile avente funzioni  relative  al
    movimento  portuale,  operazioni  di  imbarco  e sbarco, lavoro di
    porto,  polizia  di  navigazione,  ecc.)  -  Previsione   di   una
    retribuzione  mensile di un milione e cinquecentomila lire lorde -
    Esclusione del trattamento assicurativo e previdenziale -  Mancata
    previsione  di  una  retribuzione  proporzionata  ed  adeguata con
    incidenza sul  principio  di  uguaglianza  per  la  disparita'  di
    trattamento  rispetto  agli altri dipendenti precari dello Stato -
    Violazione  della  garanzia  previdenziale  spettante  a  tutti  i
    lavoratori.
 (Legge 8 agosto 1985, n. 416, articolo unico; r.d. 25 novembre 1937,
    n. 2360, art. 6, terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  992/87
 proposto da Marco Taras  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Eugenio
 Picozza  ed  elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 35
 presso lo studio dell'avv. Carlo  Dore,  contro  il  Ministero  della
 marina  mercantile in persona del Ministro in carica, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,  per  la
 declaratoria:
      a)  della  natura  di  pubblico  impiego  del rapporto di lavoro
 instauratosi tra l'amministrazione intimata ed il ricorrente;
       b) del diritto del sig. Taras a percepire un'equa  retribuzione
 per il lavoro prestato;
       c)  del  diritto  ad  ottenere  il  versamento  dei  contributi
 assicurativi e previdenziali;
 e per la condanna dell'amministrazione intimata  al  pagamento  delle
 somme  conseguentemente dovute a titolo di retribuzione maggiorate di
 rivalutazione ed interessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 27 aprile 1993  la  relazione  del
 dott.   Alessandro   Maggio  e  uditi  altresi'  l'avv.  C.  Dore  in
 sostituzione dell'avv. E. Picozza  per  il  ricorrente  e  l'avvocato
 dello Stato G. Steri per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso notificato in data 8 luglio 1987 il sig. Marco Taras,
 gia' reggente  della  delegazione  di  spiaggia  di  Castelsardo,  ha
 chiesto:
      a)  che venga accertato che l'attivita' lavorativa svolta presso
 il suddetto ufficio marittimo  ha  natura  di  rapporto  di  pubblico
 impiego;
       b)  che  per le prestazioni a tale titolo svolte spetta un'equa
 retribuzione ai  sensi  dell'art.  36  della  Costituzione  oltre  al
 versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
    Ha  inoltre domandato la condanna dell'amministrazione intimata al
 pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione  maggiorate  di
 rivalutazione ed interessi.
    Questa l'articolata doglianza posta a fondamento del ricorso.
    Nel  rapporto instauratosi tra il sig. Taras ed il Ministero della
 marina mercantile sono ravvisabili tutti gli elementi  caratteristici
 del rapporto di pubblico impiego.
    Le prestazioni relative a detto rapporto sono state compensate, in
 forza  del disposto dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n.
 416, con una retribuzione annua lorda di  complessive  L.  1.500.000,
 evidentemente inadeguata alla quantita' e qualita' del lavoro svolto,
 ed insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa.
    In  diretta  applicazione  dei precetti costituzionali di cui agli
 artt. 3  e  36  della  Costituzione  il  giudice  adito  deve  dunque
 immediatamente determinare la misura del compenso dovuto.
    Ove  tale  possibilita'  si ritenga nel caso di specie preclusa va
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo
 unico  della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in cui fissa in
 L. 1.500.000 la misura  della  retribuzione  annua  lorda  dovuta  ai
 delegati  di  spiaggia,  per  contrasto con i summenzionati parametri
 costituzionali.
    Ad integrazione delle esposte argomentazioni occorre rilevare  che
 il  delegato  di  spiaggia  non  fruisce  di copertura assicurativa e
 previdenziale in quanto l'art. 1 del r.d. 25 gennaio 1937,  n.  2360,
 non  dispone  in  tal  senso. Sotto questo profilo la norma e' quindi
 incostituzionale in quanto viola gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata  la  quale
 ha  depositato  ampia  memoria  con cui ha controdedotto alle avverse
 pretese.
    Alla pubblica udienza del 27 aprile 1993, la causa,  su  richiesta
 delle parti, e' stata posta in decisione.
                             D I R I T T O
    Preliminare  ad  ogni  altra  e'  la  questione  se nell'attivita'
 lavorativa svolta dal delegato di spiaggia possa o meno ravvisarsi un
 rapporto di pubblico impiego.
    Il collegio ritiene che a tale quesito non possa che  essere  data
 risposta affermativa.
    Ed  invero il ricorrente e' stato assunto in servizio con apposito
 provvedimento ministeriale (d.m. 30 agosto 1984), in  base  a  quanto
 disposto  dall'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 15 febbraio 1952, n.
 328 (regolamento per l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  -
 navigazione  marittima)  e  dall'art. 4 del r.d. 25 novembre 1937, n.
 2360.
    L'amministrazione ha cosi' manifestato la propria volonta' di ins-
 erire stabilmente  l'interessato  nella  propria  organizzazione  per
 ottenere  una  prestazione  che,  come  subito si vedra', ha tutte le
 caratteristiche dell'impiego pubblico.
    Dagli  atti  depositati  (in  particolare  verbale d'ispezione del
 comandante del porto di  Porto  Torres  in  data  28  dicembre  1986)
 risulta  infatti  -  conformemente  del resto a quanto previsto dagli
 artt. 16, terzo e quarto comma, 17,  secondo  comma,  e  18,  secondo
 comma,  del  codice  della  navigazione  -  come  il sig. Taras abbia
 svolto, in posizione di subordinazione gerarchica  rispetto  al  capo
 dell'ufficio circondariale e continuativamente, mansioni attinenti ai
 fini  istituzionali dell'amministrazione datrice di lavoro.  Ai sensi
 dell'art.  6  del  citato  regio  decreto  e  nella  misura  di   cui
 all'articolo  unico  della  legge  8 agosto 1985, n. 416, l'attivita'
 lavorativa svolta e' stata compensata con  un  trattamento  economico
 predeterminato,  tra  l'altro  espressamente  definito "retribuzione"
 dalle menzionate norme.  Ad abundantiam va poi rilevato che  all'atto
 della  cessasione  del rapporto e' stata corrisposta, cosi' " .. come
 per gli avventizi in servizio dell'amministrazione dello  Stato  ..",
 l'indennita' di licenziamento, prevista dall'art. 6, terzo comma, del
 r.d.  n.  2360/1937.  Le suesposte argomentazioni, d'altra parte, non
 trovano  ostacolo  nelle  contrarie  deduzioni   dell'amministrazione
 resistente.
    Il  fatto  che ai delegati di spiaggia non competa, secondo quanto
 prescritto dal secondo comma dell'art. 6 piu' sopra  citato,  "alcuno
 dei  diritti  spettanti  agli  impiegati  dello  Stato, per pensioni,
 aspettative, congedi, riduzioni ferroviarie, ecc." non e' di per  se'
 sufficiente  ad  imprimere al rapporto una connotazione incompatibile
 con quella di impiego pubblico, essendo, al piu', indicativo  di  una
 particolare  regolamentazione  del  rapporto  in  questione,  che  lo
 diversifica da quello degli altri impiegati  statali  senza  peraltro
 incidere sulla sua natura.
    Identiche  osservazioni  possono  svolgersi in ordine al fatto che
 l'assunzione in servizio non avvenga tramite pubblico  concorso,  che
 la  nomina  abbia  carattere  temporaneo  e  revocabile e che non sia
 prevista ne' la promessa solenne ne' il giuramento come per gli altri
 impiegati pubblici.
    Quanto poi alla compatibilita' del rapporto di lavoro  in  oggetto
 con  altre  attivita'  lavorative, purche' diverse da quelle indicate
 dall'art. 2, terzo comma,  del  r.d.  n.  2360/1937,  e'  sufficiente
 osservare,  per  escluderne  la  rilevanza  ai fini in questione, che
 questa e' caratteristica comune a tanti altri rapporti di lavoro  per
 i  quali  non  e'  dubbia  la natura di pubblico impiego (insegnanti,
 medici ospedalieri  a  tempo  definito,  ecc.).  In  definitiva  puo'
 convenirsi  con  chi  ritiene  che  la  cosiddetta esclusivita' della
 prestazione lavorativa a favore della  pubblica  amministrazione  sia
 solo  uno  dei  diversi indici in base ai quali e' possibile inferire
 l'eventuale esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ma  non  un
 requisito essenziale ai fini della configurabilita' di detto rapporto
 (cfr.  t.a.r.  Marche 9 ottobre 1992, n. 537).  Le considerazioni sin
 qui svolte giustificano dunque le gia' anticipate  conclusioni  circa
 la  qualificazione da attribuire al rapporto di lavoro in parola.  Il
 che  tuttavia  non  consente  a  questo   tribunale   di   provvedere
 direttamente  alla  determinazione  della retribuzione adeguandola ai
 minimi  garantiti  dall'art.  36  della  Costituzione,   cosi'   come
 richiesto  dal  ricorrente.    A cio' osta il fatto che il menzionato
 articolo della Costituzione, laddove stabilisce che "il lavoratore ha
 diritto  ad  una retribuzione proporzionale alla quantita' e qualita'
 del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se' e  alla
 famiglia   un'esistenza   libera   e   dignitosa",   non   e'   norma
 immediatamente precettiva nel pubblico impiego.
    L'immediata precettivita' postula  una  regolamentazione  pattizia
 del  rapporto  che  mentre  e'  riscontrabile  nel rapporto di lavoro
 privato e' del tutto assente in quello di  pubblico  impiego  che  si
 costituisce  tramite  atti autoritativi ed e' regolato, con specifico
 riguardo agli aspetti retributivi, o dalla legge (come  nel  caso  di
 specie) o da regolamenti o quanto meno da uno specifico provvedimento
 della pubblica autorita'.
    La   possibilita'  che  il  giudice  amministrativo  determini  la
 retribuzione facendo immediata applicazione del  menzionato  precetto
 costituzionale   e'  dunque  limitata  a  quelle  ipotesi  del  tutto
 eccezionali - dalle quali peraltro esula  quella  di  specie,  com'e'
 incontroverso  -  in  cui  la retribuzione non sia fissata in uno dei
 modi suddetti, ma venga, di fatto, corrisposta in una certa misura.
    Diventa dunque rilevante ai fini della  decisione  della  presente
 controversia   la   questione   di  legittimita'  costituzionale  del
 menzionato  articolo  unico  della  legge  8  agosto  1985,  n.  416,
 sollevata  in  via  subordinata dal ricorrente sotto il profilo della
 violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in  cui
 fissa  in  L.  1.500.000  la retribuzione annua lorda dei delegati di
 spiaggia.  Questione, d'altra parte, che  appare  non  manifestamente
 infondata  nei  termini  di  cui  sotto.    Ed  invero il delegato di
 spiaggia   esercita   molteplici   e   gravose   attribuzioni,    non
 riconducibili  come piu' sopra rilevato ad una attivita' saltuaria ed
 occasionale. Egli e' infatti comandante dell'approdo in cui  ha  sede
 l'ufficio  (art.  16,  quarto comma, del cod. nav.) ed in quanto tale
 espleta  tutte  le   "attribuzioni   amministrative   relative   alla
 navigazione  e  al  traffico  marittimo  che non siano specificamente
 conferite a determinate autorita'" (artt.  17, secondo comma,  e  18,
 secondo comma, del cod. nav.). Esercita per esempio le funzioni rela-
 tive  al  movimento portuale (art. 62 del cod. nav.); alle operazioni
 di imbarco e sbarco (art. 65 del cod. nav.); al lavoro di porto (art.
 108 del cod. nav.); alla polizia della navigazione (art.  68 del cod.
 nav.); alla disciplina della pesca (art.  79  del  cod.    nav.).  Ed
 ancora  quelle  concernenti  la tenuta delle matricole della gente di
 mare e - ove ne sia ravvisata la necessita' dal direttore marittimo -
 quelle attinenti alla tenuta dei registri delle  navi  minori  e  dei
 galleggianti  (rispettivamente  art.  219,  terzo  comma, e art. 313,
 secondo comma, del reg. nav. mar.).
    Risulta dunque palesemente irrisoria la misura della  retribuzione
 riconosciutagli, cosicche' non sembra dubitabile che la surrichiamata
 disposizione  legislativa  che  la  prevede  si  ponga  in insanabile
 contrasto col precetto  costituzionale  di  cui  all'art.  36,  primo
 comma,  della  Costituzione,  quanto  meno  nella parte in cui questo
 prescrive che al lavoratore sia corrisposta una retribuzione "in ogni
 caso sufficiente ad assicurare a se'  e  alla  famiglia  un'esistenza
 libera e dignitosa".
    D'ufficio   va   invece  proposta  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25  novembre  1937,
 n.  2360,  nella parte in cui, escludendo che al delegato di spiaggia
 spetti il diritto al trattamento  pensionistico  di  cui  godono  gli
 impiegati dello Stato, puo' essere interpretato nel senso di negargli
 anche  la  spettanza  del  trattamento  assicurativo  e previdenziale
 previsto per gli altri impiegati non di ruolo dello Stato.
    La questione  e'  rilevante  atteso  che  costituisce  oggetto  di
 specifica   domanda   l'accertamento   del  diritto  ad  ottenere  il
 versamento dei "contributi assicurativi e previdenziali", ed e' anche
 non manifestamente infondata in relazione al dettato degli  artt.  3,
 primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.
    Per  un  verso  puo'  essere  rilevato come nessuna ragione logica
 sarebbe idonea a giustificare la diversita' di  trattamento  sancita,
 ai  fini  pensionistici,  dal citato art. 6, terzo comma, nell'ambito
 della medesima categoria  di  lavoratori  (dipendenti  precari  dello
 Stato),  che  cosi'  facendo  si porrebbe in insanabile contrasto col
 principio di eguaglianza espresso dall'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione.
    Per  altro  verso,  l'esclusione di ogni trattamento pensionistico
 violerebbe l'altro parametro costituzionale poc'anzi  invocato  (art.
 38,  secondo  comma),  il  quale  configura  la predisposizione di un
 sistema di tutela previdenziale come imprescindibile diritto di  ogni
 lavoratore.     Per  le  considerazioni  che  precedono  va  pertanto
 sottoposta alla Corte la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416, nella parte in
 cui  fissa  in L.  1.500.000 la retribuzione annua lorda del delegato
 di  spiaggia,  in  relazione  all'art.   36,   primo   comma,   della
 Costituzione  e quella dell'art. 6, terzo comma, del r.d. 25 novembre
 1937, n. 2360, nella parte in cui puo' essere interpretato nel  senso
 di  negare  al  suddetto  lavoratore  la  spettanza  del  trattamento
 assicurativo e previdenziale previsto per gli altri impiegati non  di
 ruolo  dello  Stato,  in  relazione  agli artt. 3, primo comma, e 38,
 secondo comma, della Costituzione.
    Va percio' disposta la sospensione  del  presente  giudizio  e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
 delle prospettate questioni di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1 e 23 e segg. della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante ai fini del decidere sul ricorso in epigrafe  e
 non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' di cui
 in motivazione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione;
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
 segreteria  del  tribunale, a tutte le parti in causa e al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Cagliari,  in  camera di consiglio il 27 aprile
 1993.
                         Il presidente: SASSU
   Il consigliere: SILVESTRI
                                     Il referendario estensore: MAGGIO
 93C1164