N. 396 ORDINANZA 3 - 16 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Dipendenti S.E.P.S.A. - Inquadramento giuridico  e
 trattamento  economico  - Mansioni superiori - Accoglimento normativo
 del dispositivo della Corte di cui alla sentenza n.  500/1988  (legge
 n. 270/1988) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 18, primo e ultimo comma, allegato
 A)).
 
 (Cost., artt. 3 e 35)
 
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 18, primo e
 ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento
 delle norme sulla disciplina giuridica dei  rapporti  collettivi  del
 lavoro  con  quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
 delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in  regime  di
 concessione),  promosso  con ordinanza emessa il 27 febbraio 1993 dal
 Pretore di Napoli - Sezione distaccata  di  Ischia  nel  procedimento
 civile  vertente  tra Capuano Vito ed altri e la S.E.P.S.A., iscritta
 al n. 225 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  21, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  da   alcuni
 dipendenti della Societa' per l'Esercizio di Pubblici Servizi (SEPSA)
 per    ottenere   il   riconoscimento   della   qualifica   superiore
 corrispondente alle mansioni svolte  successivamente  al  1  novembre
 1989,  il  Pretore  di  Napoli  -  Sezione  distaccata di Ischia, con
 ordinanza del 27 febbraio 1993, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt.   3  e  35  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n.  148,
 all.   A),   concernente  il  trattamento  giuridico-economico  degli
 autoferrotranvieri, nella parte in cui non prevede  che,  decorso  un
 certo  periodo  di  tempo,  il lavoratore adibito a mansioni di grado
 superiore alla sua qualifica acquisti in ogni caso  il  diritto  alla
 promozione;
      che,  ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata - la
 quale riconosce all'agente  il  diritto  alla  promozione  effettiva,
 trascorsi  sei  mesi  di  reggenza nelle funzioni di grado superiore,
 solo se concorre la duplice condizione che il posto sia vacante e non
 sia  da  coprire  mediante  esame  -  e'  divenuta  contrastante  col
 principio  di  eguaglianza  in  seguito alla legge 17 maggio 1985, n.
 210:  la  privatizzazione  del  rapporto  di  lavoro  del   personale
 dipendente   dell'ente  "Ferrovie  dello  Stato"  comporta  la  piena
 applicabilita' ai ferrovieri dell'art.  2103  cod.  civ.,  nel  testo
 sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre il
 beneficio   di  tale  norma  rimane  negato  agli  autoferrotranvieri
 nonostante la sostanziale identita' delle situazioni;
      che  e'  ritenuto  violato  altresi'  l'art.  35  Cost., essendo
 possibile che, in difetto  delle  dette  condizioni,  "il  lavoratore
 venga  lasciato  per un tempo non definito a svolgere le funzioni del
 grado  superiore  senza  conseguire   l'inquadramento   professionale
 coerente  con  la  qualita'  del  lavoro  svolto  (pur ricevendone il
 relativo trattamento retributivo)";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 quanto meno infondata;
    Considerato  che  le  eccezioni  di   inammissibilita'   formulate
 dall'Avvocatura  dello Stato non sono condivisibili, la prima perche'
 non v'e' contraddizione tra l'asserto di mancanza di posti vacanti  e
 l'asserto  che  la  copertura  dei  posti  vacanti sarebbe (comunque)
 ostacolata da lungaggini burocratiche, la seconda perche' la legge  1
 febbraio  1978,  n.  30,  del  cui  art.  9 si muove all'ordinanza di
 rimessione l'appunto di non tenere conto, e' stata abrogata dall'art.
 1, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270;
      che,  contrariamente   a   quanto   si   legge   nell'ordinanza,
 "l'auspicio rivolto al legislatore" nella sentenza n. 500 del 1988 e'
 stato raccolto dalla citata legge n. 270 del 1988, la quale, all'art.
 1,  comma 2, ha autorizzato la contrattazione collettiva di categoria
 a derogare a tutte le disposizioni contenute nel regolamento allegato
 A al r.d.  8 gennaio 1931, n. 148;
      che fino a  quando  le  associazioni  sindacali  competenti  non
 eserciteranno  tale potere di deroga (la quale, in relazione all'art.
 18   in   esame,    implicherebbe    una    radicale    modificazione
 dell'organizzazione   del   lavoro),   rimangono  ferme  le  ragioni,
 ripetutamente enunciate da questa Corte (sentenze nn. 208 e  257  del
 1984,  300  del  1985),  che  escludono  la confrontabilita', ai fini
 dell'art. 3 Cost., della speciale disciplina del rapporto  di  lavoro
 degli   addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto  in  regime  di
 concessione  con  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro   privato
 applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici;
      che l'incompatibilita' in parte qua dell'art. 2103 cod. civ. con
 la  disciplina  del  rapporto  di lavoro in organizzazioni produttive
 improntate al modello della pianta organica e  dell'assegnazione  dei
 posti  mediante  prove  selettive,  proprio dell'impiego pubblico, e'
 confermata dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
      che il nuovo profilo sotto il quale e' denunciata la  violazione
 dell'art.  35  Cost.  e' contraddetto dalla norma impugnata, la quale
 consente che il lavoratore temporaneamente trasferito a  funzioni  di
 grado  superiore sia trattenuto per un periodo eccedente il limite di
 sei mesi solo se il posto debba essere coperto mediante esame e nella
 misura  strettamente  necessaria  per  l'espletamento  del  concorso,
 mentre  per la valutazione di legittimita' costituzionale non ha peso
 il rilievo, di mero  fatto,  secondo  cui  le  procedure  concorsuali
 sarebbero ritardate da lungaggini burocratiche;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 18, primo e ultimo comma, del r.d. 8 gennaio
 1931, n. 148, all. A) (Coordinamento  delle  norme  sulla  disciplina
 giuridica   dei   rapporti  collettivi  del  lavoro  con  quelle  sul
 trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie
 e linee di navigazione interna in regime di concessione),  sollevata,
 in  riferimento  agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di
 Napoli - Sezione distaccata di Ischia con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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