N. 398 ORDINANZA 3 - 16 novembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Minori - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 77/1993) - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32). (Cost., art. 76, in relazione all'art. 3, lett. l), della legge 16 febbraio 1987, n. 81)(GU n.48 del 24-11-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) in relazione all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di Giusti Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Genova, chiamato a pronunciarsi a seguito di "impugnazione" proposta avverso sentenza con la quale, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice ha dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) per concessione del perdono giudiziale, ha sollevato, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 3, lettera l) della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile; Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato, affermando in proposito "che il diritto a proporre l'opposizione deve essere riconosciuto non solo quando la pronuncia sulla responsabilita' e' coessenziale alla sentenza che definisce l'udienza preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando la responsabilita' dell'imputato e' ontologicamente presupposta, come nel perdono giudiziale, ovvero, infine, e' logicamente postulata, come nella ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita' a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza n. 77 del 1993); e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni) sollevata, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione in relazione all'art. 3, lettera l), della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal Tribunale per i minorenni di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1173