N. 398 ORDINANZA 3 - 16 novembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Minori  -  Udienza preliminare - Sentenza di non
 luogo a procedere - Opposizione davanti al tribunale per i  minorenni
 come  mezzo  di  impugnazione  di  tutti  i  provvedimenti adottati -
 Mancata  previsione  -  Norma  gia'   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima (sentenza n. 77/1993) - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32).
 
 (Cost., art. 76, in relazione all'art. 3, lett.  l), della legge
 16 febbraio 1987, n. 81)
 
(GU n.48 del 24-11-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
    Vincenzo  CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.
 22 settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
 processo  penale  a  carico  degli  imputati  minorenni) in relazione
 all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987,  n.  81,
 promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i
 minorenni  di  Genova  nel  procedimento  penale  a  carico di Giusti
 Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di  Genova,  chiamato  a
 pronunciarsi  a  seguito  di "impugnazione" proposta avverso sentenza
 con la quale,  all'esito  dell'udienza  preliminare,  il  giudice  ha
 dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22
 settembre  1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
 penale a carico di imputati minorenni) per  concessione  del  perdono
 giudiziale,   ha   sollevato,  per  contrasto  con  l'art.  76  della
 Costituzione, in relazione all'art. 3,  lettera  l)  della  legge  di
 delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 448
 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al
 tribunale  per  i  minorenni  come  mezzo  di impugnazione di tutti i
 provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;
    Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
 rimessione,   questa    Corte    ha    dichiarato    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  32,  terzo  comma, del d.P.R. 22 settembre
 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14
 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa  essere
 proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con
 le   quali   e'   stata   comunque   presupposta  la  responsabilita'
 dell'imputato, affermando in proposito "che  il  diritto  a  proporre
 l'opposizione  deve  essere riconosciuto non solo quando la pronuncia
 sulla responsabilita' e' coessenziale  alla  sentenza  che  definisce
 l'udienza  preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando
 la responsabilita' dell'imputato e' ontologicamente presupposta, come
 nel perdono giudiziale, ovvero,  infine,  e'  logicamente  postulata,
 come  nella  ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto
 di imputabilita' a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza
 n. 77 del 1993);
      e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il
 petitum  che  il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora
 proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  448
 (Approvazione  delle  disposizioni sul processo penale a carico degli
 imputati minorenni) sollevata, per  contrasto  con  l'art.  76  della
 Costituzione  in  relazione  all'art.  3,  lettera l), della legge di
 delega 16 febbraio 1987, n. 81, dal  Tribunale  per  i  minorenni  di
 Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1173