N. 707 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 ottobre 1993
N. 707 Ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal tribunale di Roma nel procedimento elettorale vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto Amanto Elezioni - Ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale - Cessazione della condizione di ineleggibilita' solo per effetto di dimissioni del dipendente provinciale - Mancata previsione della cessazione della condizione di ineleggibilita', altresi', per effetto del collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura - Ingiustificata disparita' di trattamento dei dipendenti provinciali rispetto ai dipendenti regionali, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 388/1991, e' sufficiente il collocamento in aspettativa alla data di presentazione della candidatura per far cessare la condizione di ineleggibilita'. (Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 51).(GU n.50 del 9-12-1993 )
IL TRIBUNALE Ha deliberato la seguente ordinanza nel procedimento contenzioso in materia elettorale, iscritto al n. 57407 del ruolo generale per gli affari civili dell'anno 1993, vertente tra Paolo Mecci, rappresentato e difeso dal proc. Giuseppe Cignitti, con studio in Roma, via A. Bertoloni n. 35, e Amanto Di Fausto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Gioia, con studio in Roma, piazza G. Mazzini n. 27, con l'intervento del pubblico ministero. ciogliendo la riserva di dui al verbale 6 luglio 1993; Premesso che con decreto del 31 maggio 1993 il Ministro dell'interno ha rimosso dalla carica un componente del consiglio provinciale di Roma; che con deliberazione del 10 giugno 1993 lo stesso consiglio ha disposto la surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti nella stessa lista, il quale per poter presentare la propria candidatura si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di cattedra, dipendente dell'amministrazione provinciale, ma in seguito all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della giunta provinciale dello stesso 10 giugno 1993; che il provvedimento di surrogazione e' stato tempestivamente impugnato davanti a questo tribunale - con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 1993 e poi regolarmente notificato - dal secondo dei non eletti Paolo Mecci, il quale ha dedotto: che il Di Fausto si trovava nella condizione di ineleggibilita' prevista dall'art. 2, primo comma, n. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154; che infatti il suo collocamento in aspettativa senza assegni non aveva eliminato tale condizione, in quanto la rimozione delle cause di ineleggibilita' e incompatibilita' e' prevista e consentita solo per quelle sopravvenute e per i consiglieri gia' eletti, con una procedura che peraltro non era stata seguita; che comunque a norma della citata disposizione legislativa (non investita dalla pronuncia di incostituzionalita' adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 388 del 17 ottobre 1991, riguardante le elezioni regionali) per eliminare l'ineleggibilita' dei dipendenti delle province sono necessarie le dimissioni e non e' sufficiente il collocamento in aspettativa; che al ricorso ha resistito il Di Fausto, osservando: che nel caso di surrogazione le cause di ineleggibilita' si convertono in ipotesi di incompatibilita', di cui e' consentita la rimozione fino alla deliberazione di decadenza; che non era stato necessario adottare il relativo procedimento (contestazione, formulazione di osservazioni, invito alla eliminazione) poiche' il collocamento in aspettativa aveva preceduto la deliberazione di surrogazione; che la decisione della Corte costituzionale aveva effetto non solo per le elezioni regionali, ma anche per quelle provinciali e comunali; Sentiti all'ordierna udienza il ricorrente e il resistente, che si sono riportati alle rispettive loro deduzioni e richieste, nonche' il pubblico ministero, che ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della leggge 23 aprile 1981, n. 154, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa (eccezione che e' stata fatta propria anche dal ricorrente); Ritenuto che la questione e rilevante, in quanto: 1) non puo' essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non e' consentita la rimozione delle condizioni di ineleggibilita' in via successiva, essendo questa prevista dall'art. 7 della legge citata soltanto per i gia' eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La fattispecie - non prevista espressamente dalla legge - del potenziale subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di ineleggibilita', e' perfettamente analoga a quella dell'eletto che in siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non puo' pertanto, come vorrebbe il Mecci, ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione in via preventiva, la quale e' prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge esclusivamente con riferimento al periodo anteriore alla presentazione delle candidature ed e' sorretta da una ratio (la necessita' di evitare eventuali scelte elettorali influenzate da captationes benevolentiae e metus pubblicae potestatis) che non e' piu' attuale al momento della surrogazione, quando inconvenienti del genere non possono piu' verificarsi; 2) legittimamente pertanto il Di Fausto si e' avvalso della facolta' di eliminazione "successiva" della causa di ineleggibilita'. Ne' evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista dal medesimo art. 7 (contestazione da parte del consiglio, formulazione di osservazioni del subentrante, invito alla eliminazione della causa di ineleggibilita', decisione definitiva dell'assemblea): procedura che si sarebbe risolta in una inutile superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di surrogazione era stato gia' disposto il collocamento in aspettativa del Di Fausto; 3) secondo il resistente, e' appunto in seguito all'emanazione di quest'ultimo provvedimento che e' venuta meno la condizione di ineleggibilita' in cui egli versava. Ma la tesi non puo' essere accolta, poiche' la disposizione di cui si tratta prescrive invece, a tal fine, che il dipendente cessi dalle funzioni "per dimissioni". La norma e' stata bensi' dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 1991, n. 388, ma soltanto per la "ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale", come il dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione - contenuta nella motivazione - che la decisione concerne "la disciplina .... sancita per i dipendenti della regione", mentre "esultano dal giudizion a quo" quelli della provincia e del comune. In conclusione, pertanto, in questo giudizio l'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, dovrebbe trovare applicazione (essendo consentita ai membri subentranti nei consigli degli enti locali la rimozione delle cause di ineleggibilita' esistenti al momento della surrogazione) ma nel suo testo originario (non essendo stato questo investimento dalla menzionata pronuncia di incostituzionalita', relativamente alle elezioni provinciali); che la questione non puo' che considerarsi non manifestamente infondata, dato che e' gia' stata accolta dalla Corte costituzionale (con la citata sentenza n. 388 del 1991) con riferimento alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificita' che consenta una diversa valutazione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettiva; Sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 15 ottobre 1993 Il presidente: ANEDDA 93C1200