N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1993
N. 715 Ordinanza emessa il 28 giugno 1993 dal tribunale di Lecco nel procedimento penale a carico di Valsecchi Enrico ed altri Processo penale - Incidente probatorio, nella specie: perizia su luoghi alluvionati - Rigetto da parte del g.i.p., per sopravvenuta modificazione dei luoghi, dell'estensione di detta prova nei confronti di imputati la cui presunta responsabilita' penale emerga solo all'esito degli accertamenti peritali - Contestata inutilizzabilita', a dibattimento, di tale prova nei confronti dei medesimi per non aver potuto i rispettivi difensori partecipare all'assunzione della stessa - Irrazionalita', il diritto di difesa potendo essere al riguardo pienamente esercitato al dibattimento - Lesione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale. (C.P.P. 1988, art. 403). (Cost., artt. 3 e 112).(GU n.50 del 9-12-1993 )
IL TRIBUNALE Premesso che all'odierno dibattimento, nella fase della esposizione introduttiva e delle richieste di prove nel procedimento a carico di Valsecchi Enrico + 7, il p.m. ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 402 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'estesione, in caso di irripetibilita' dell'accertamento, a coloro che nel momento dell'espletamento del mezzo istruttorio non erano ancora indagati e sussistendo la preclusione di cui all'art. 403 del c.p.p. Ha infatti, esposto il p.m. che il 27 giugno 1990, a seguito di un forte nubifragio, alcuni torrenti avevano allagato i centri abitati di Valmadrera e Civate, causando ingenti danni alle cose. I primi accertamenti non avevano consentito di individuare specifiche responsabilita' di carattere penale e in data 19 luglio 1990, per timore che con il passare del tempo potesse modificarsi irrimediabilmente la situazione dei luoghi, era stata avanzata richiesta di incidente probatorio - al fine di individuare le cause dell'evento alluvionale -, indicando come persone sottoposte alle indagini i vertici dell'amministrazione comunale di Valmadrera negli ultimi 30 anni. Poiche' era emersa la rilevanza di accadimenti verificatesi nel territorio del comune di Civate, in data 17 settembre 1990 era stata richiesta l'estensione dell'incidente probatorio al sindaco e agli assessori del comune di Civate e al progettista incaricato della sistemazione della Valle Toscio. Il 2 maggio 1991 era stata depositata la perizia, la quale aveva posto in evidenza situazioni naturali e opere dell'uomo, che avevano inciso sull'evento. Individuate le opere antropiche indicate nella perizia, venivano identificati i responsabili del genio civile e il 15 febbraio 1992 veniva richiesta l'estensione dell'incidente probatorio, richiesta respinta il 6 marzo 1992 dal g.i.p. sul presupposto che lo stato dei luoghi era completamente mutato; che il difensore di Bernardi Antonio, di Lombardi Paolo e di Comarin Luigi, dato atto che l'unico elemento di prova a carico dei propri assistiti era costituito dalla perizia - inutilizzabile ai sensi dell'art. 403 del c.p.p. -, ha chiesto la immediata assoluzione in applicazione dell'art. 129 del c.p.p.; Rilevato che il nuovo modello processuale dell'incidente probatorio consente la formazione anticipata - rispetto al dibattimento (sede ritenuta propria) - della prova in quei casi in cui e' necessario evitare la dispersione, attesa la non rinviabilita' dell'atto da assumere; che, cioe', il legislatore, pur avendo prescelto un sistema prevalentemente accusatorio (nel senso di avere indicato nel contraddittorio dibattimentale il criterio maggiormente rispondente alle esigenze di ricerca della verita'), pur tuttavia ha tenuto anche presente il principio di non dispersione dei mezzi di prova gia' raccolti; che nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari - nell'ambito delle funzioni di garanzia della legalita' e del contraddittorio (cioe' di terzieta' rispetto alle parti) - ha accolto la richiesta di incidente probatorio, disponendo la perizia, avendo ritenuto sussistere le condizioni di cui all'art. 392, lett. f), del c.p.p. (stato dei luoghi soggetto a modificazione non evitabile); che gli adempimenti di legge sono stati eseguiti con riferimento a coloro che al momento della richiesta apparivano come persone sottoposte alle indagini allo stato degli atti; che correttamente e' stata richiesta e concessa (sul punto non vi e' stata alcuna contestazione) estensione dell'incidente probatorio al sindaco e agli assessori del comune di Civate, nonche' del progettista incaricato della sistemazione della Valle Toscio; che solo all'esito del deposito della perizia sono state individuate ipotesi di responsabilita' penale a carico di altri soggetti; che la richiesta di estensione dell'incidente probatorio nei confronti di tali soggetti e' stata rigettata in quanto lo stato dei luoghi era nel frattempo completamente mutato. O S S E R V A che nell'attuale sistema processuale penale, ai sensi dell'art. 403 del c.p.p. la perizia assunta nell'incidente probatorio e' pienamente utilizzabile per gli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione e, quindi, il problema della utilizzabilita' si pone con riferimento a quegli imputati per i quali la presunta responsabilita' penale e' emersa all'esito degli accertamenti peritali; che per il combinato disposto di cui gli artt. 402 e 401, sesto comma, del c.p.p. il p.m. puo' richiedere al g.i.p. che la prova venga estesa a fatti riguardanti persone diverse da quelli i cui difensori partecipano all'incidente probatorio e cio', evidentemente, come espressione del potere-dovere di esercizio dell'azione penale previsto dall'art. 112 della Costituzione; che, allorche' il g.i.p. rigetti la richiesta di estensione dell'incidente probatorio per essere stato sottoposto a profone modificazioni lo stato dei luoghi o, addirittura per essere stata distrutta la sostanza oggetto di perizia, si viene a creare - per la inutilizzabilita' ex art. 403 del c.p.p. dell'unica prova raccolta con l'incidente probatorio - una sorta di impunita' per coloro che risultano essere attinti da elementi, anche gravi, di responsabilita' penale in base ai risultati degli accertamenti eseguiti; che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va sollevata questione di legittimita' costituzionale, apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante, in quanto la inutilizzabilita' della unica prova raccolta a carico degli imputati Bernardi Antonio, Lombardi Paolo e Comarin Luigi, comporta - per effetto dal combinato disposto di cui agli artt. 129, primo comma, e 530, secondo comma, del c.p.p. - la immediata declaratoria di assoluzione per mancanza di prove che gli imputati hanno commesso il fatto. Essa non appare manifestamente infondata, in quanto: a) tende ad eliminare una irragionevole ( ex art. 3 Costituzione) preclusione alla ricerca della verita', che ostacola la funzione stessa del processo penale (vedi sentenza n. 255/1992 Corte costituzionale). Eliminare il divieto di utilizzabilita' della prova nel particolare caso sottoposto all'odierno giudizio del tribunale di Lecco non significa compressione del diritto di difesa, in quanto il sistema processuale consente alla difesa - per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 468 e 501 del c.p.p. -, attraverso la citazione del perito e la cross examination in dibattimento, con l'ausilio di un proprio consulente di parte, di contestare e di chiarire nel merito tutte le argomentazioni e le conclusioni alle quali e' pervenuto il perito di Ufficio e, quindi, in sostanza di compiere quelle attivita' consentite in sede di incidente probatorio (il cui possibile esercizio e' a fondamento della partecipazione); b) tende ad eliminare un evidente insormontabile ostacolo all'obbligo di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, sancito dall'art. 112 della Costituzione, ostacolo che non deriva da inerzia da parte dell'organo inquirente, ma da oggettiva impossibilita'; c) tende ad eliminare una evidente disparita' di trattamento, attribuendo una sorta di impunita' basata unicamente sull'elemento oggettivo della impossibilita' di estensione dell'incidente probatorio per avvenuta modifica dello stato dei luoghi (e' bene considerare che proprio la modificabilita' e' a fondamento della richiesta di incidente probatorio), nonostante la prova sia stata raccolta nel pieno dei diritti e delle garanzie allo stato degli atti.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, dell'art. 403 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la utilizzabilita', nei confronti di imputati i cui difensori non hanno partecipato all'assunzione dell'incidente probatorio della perizia disposta ai sensi dell'art. 392, lett. f), del c.p.p. nel caso in cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di estensione - ex art. 402 del c.p.p. - per sopravvenuta modificazione dello stato dei luoghi; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Lecco, addi' 28 giugno 1993 Il presidente: TOMMASELLI Il collaboratore di cancelleria: TOGNON 93C1208