N. 715 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1993

                                N. 715
 Ordinanza  emessa  il  28  giugno  1993  dal  tribunale  di Lecco nel
 procedimento penale a carico di Valsecchi Enrico ed altri
 Processo penale - Incidente probatorio, nella specie: perizia su
    luoghi alluvionati - Rigetto da parte del g.i.p., per sopravvenuta
    modificazione dei  luoghi,  dell'estensione  di  detta  prova  nei
    confronti  di  imputati  la  cui  presunta  responsabilita' penale
    emerga solo all'esito degli  accertamenti  peritali  -  Contestata
    inutilizzabilita', a dibattimento, di tale prova nei confronti dei
    medesimi  per  non  aver potuto i rispettivi difensori partecipare
    all'assunzione della stessa - Irrazionalita', il diritto di difesa
    potendo essere al riguardo pienamente esercitato al dibattimento -
    Lesione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale.
 (C.P.P. 1988, art. 403).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.50 del 9-12-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Premesso  che   all'odierno   dibattimento,   nella   fase   della
 esposizione  introduttiva e delle richieste di prove nel procedimento
 a carico di Valsecchi Enrico + 7, il p.m. ha sollevato  questione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 402 del c.p.p. nella parte in
 cui   non   prevede   l'estesione,   in   caso   di   irripetibilita'
 dell'accertamento, a coloro che  nel  momento  dell'espletamento  del
 mezzo   istruttorio  non  erano  ancora  indagati  e  sussistendo  la
 preclusione di cui all'art. 403 del c.p.p.  Ha  infatti,  esposto  il
 p.m.  che il 27 giugno 1990, a seguito di un forte nubifragio, alcuni
 torrenti avevano allagato i centri abitati di  Valmadrera  e  Civate,
 causando  ingenti  danni  alle cose. I primi accertamenti non avevano
 consentito di individuare  specifiche  responsabilita'  di  carattere
 penale  e  in  data 19 luglio 1990, per timore che con il passare del
 tempo potesse modificarsi irrimediabilmente la situazione dei luoghi,
 era stata avanzata richiesta di incidente probatorio  -  al  fine  di
 individuare  le  cause  dell'evento  alluvionale  -,  indicando  come
 persone  sottoposte  alle  indagini  i  vertici  dell'amministrazione
 comunale di Valmadrera negli ultimi 30 anni.
    Poiche'  era  emersa  la rilevanza di accadimenti verificatesi nel
 territorio del comune di Civate, in data 17 settembre 1990 era  stata
 richiesta  l'estensione  dell'incidente  probatorio al sindaco e agli
 assessori del comune di Civate  e  al  progettista  incaricato  della
 sistemazione della Valle Toscio.
    Il  2  maggio 1991 era stata depositata la perizia, la quale aveva
 posto in evidenza situazioni naturali e opere dell'uomo, che  avevano
 inciso sull'evento.
    Individuate  le  opere antropiche indicate nella perizia, venivano
 identificati i responsabili del genio civile e il  15  febbraio  1992
 veniva  richiesta  l'estensione  dell'incidente probatorio, richiesta
 respinta il 6 marzo 1992 dal g.i.p. sul presupposto che lo stato  dei
 luoghi era completamente mutato;
      che  il  difensore  di  Bernardi Antonio, di Lombardi Paolo e di
 Comarin Luigi, dato atto che l'unico elemento di prova a  carico  dei
 propri  assistiti  era  costituito  dalla perizia - inutilizzabile ai
 sensi dell'art. 403 del c.p.p. -, ha chiesto la immediata assoluzione
 in applicazione dell'art. 129 del c.p.p.;
    Rilevato  che  il   nuovo   modello   processuale   dell'incidente
 probatorio   consente   la   formazione   anticipata  -  rispetto  al
 dibattimento (sede ritenuta propria) - della prova in  quei  casi  in
 cui e' necessario evitare la dispersione, attesa la non rinviabilita'
 dell'atto da assumere;
      che,  cioe',  il  legislatore,  pur  avendo prescelto un sistema
 prevalentemente  accusatorio  (nel  senso  di  avere   indicato   nel
 contraddittorio  dibattimentale  il criterio maggiormente rispondente
 alle esigenze di ricerca della verita'), pur tuttavia ha tenuto anche
 presente il principio di non dispersione  dei  mezzi  di  prova  gia'
 raccolti;
      che  nel caso di specie il giudice per le indagini preliminari -
 nell'ambito  delle  funzioni  di  garanzia  della  legalita'  e   del
 contraddittorio (cioe' di terzieta' rispetto alle parti) - ha accolto
 la  richiesta  di incidente probatorio, disponendo la perizia, avendo
 ritenuto sussistere le condizioni di cui all'art. 392, lett. f),  del
 c.p.p. (stato dei luoghi soggetto a modificazione non evitabile);
      che gli adempimenti di legge sono stati eseguiti con riferimento
 a  coloro  che  al  momento  della  richiesta apparivano come persone
 sottoposte alle indagini allo stato degli atti;
      che correttamente e' stata richiesta e concessa (sul  punto  non
 vi   e'   stata   alcuna   contestazione)  estensione  dell'incidente
 probatorio al sindaco e agli assessori del comune di Civate,  nonche'
 del progettista incaricato della sistemazione della Valle Toscio;
      che  solo  all'esito  del  deposito  della  perizia  sono  state
 individuate ipotesi di  responsabilita'  penale  a  carico  di  altri
 soggetti;
      che  la  richiesta  di  estensione dell'incidente probatorio nei
 confronti di tali soggetti e' stata rigettata in quanto lo stato  dei
 luoghi era nel frattempo completamente mutato.
                             O S S E R V A
      che  nell'attuale sistema processuale penale, ai sensi dell'art.
 403 del  c.p.p.  la  perizia  assunta  nell'incidente  probatorio  e'
 pienamente  utilizzabile  per  gli  imputati  i  cui  difensori hanno
 partecipato  alla   assunzione   e,   quindi,   il   problema   della
 utilizzabilita' si pone con riferimento a quegli imputati per i quali
 la   presunta   responsabilita'  penale  e'  emersa  all'esito  degli
 accertamenti peritali;
      che per il combinato disposto di cui gli artt. 402 e 401,  sesto
 comma,  del  c.p.p.  il  p.m.  puo' richiedere al g.i.p. che la prova
 venga estesa a fatti riguardanti persone  diverse  da  quelli  i  cui
 difensori partecipano all'incidente probatorio e cio', evidentemente,
 come  espressione  del  potere-dovere di esercizio dell'azione penale
 previsto dall'art. 112 della Costituzione;
      che, allorche' il g.i.p.  rigetti  la  richiesta  di  estensione
 dell'incidente  probatorio  per  essere  stato  sottoposto  a profone
 modificazioni lo stato dei luoghi o,  addirittura  per  essere  stata
 distrutta  la sostanza oggetto di perizia, si viene a creare - per la
 inutilizzabilita' ex art. 403 del c.p.p.  dell'unica  prova  raccolta
 con  l'incidente  probatorio  - una sorta di impunita' per coloro che
 risultano essere attinti da elementi, anche gravi, di responsabilita'
 penale in base ai risultati degli accertamenti eseguiti;
      che ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  va
 sollevata  questione  di  legittimita'  costituzionale,  apparendo la
 stessa rilevante e non manifestamente infondata.
    E' rilevante, in quanto la  inutilizzabilita'  della  unica  prova
 raccolta  a  carico degli imputati Bernardi Antonio, Lombardi Paolo e
 Comarin Luigi, comporta - per effetto dal combinato disposto  di  cui
 agli  artt.  129,  primo comma, e 530, secondo comma, del c.p.p. - la
 immediata declaratoria di assoluzione per mancanza di prove  che  gli
 imputati hanno commesso il fatto.
    Essa non appare manifestamente infondata, in quanto:
       a)   tende   ad   eliminare  una  irragionevole  (  ex  art.  3
 Costituzione) preclusione alla ricerca della verita', che ostacola la
 funzione stessa del processo penale (vedi sentenza n. 255/1992  Corte
 costituzionale).  Eliminare il divieto di utilizzabilita' della prova
 nel particolare caso sottoposto all'odierno giudizio del tribunale di
 Lecco non significa compressione del diritto di difesa, in quanto  il
 sistema  processuale consente alla difesa - per effetto del combinato
 disposto di cui agli artt. 468 e 501  del  c.p.p.  -,  attraverso  la
 citazione  del  perito  e  la  cross examination in dibattimento, con
 l'ausilio di un proprio consulente  di  parte,  di  contestare  e  di
 chiarire  nel  merito  tutte  le argomentazioni e le conclusioni alle
 quali e' pervenuto il perito di Ufficio e,  quindi,  in  sostanza  di
 compiere  quelle attivita' consentite in sede di incidente probatorio
 (il cui possibile esercizio e' a fondamento della partecipazione);
       b) tende  ad  eliminare  un  evidente  insormontabile  ostacolo
 all'obbligo  di  esercizio  dell'azione  penale da parte del pubblico
 ministero, sancito dall'art. 112 della Costituzione, ostacolo che non
 deriva da inerzia da parte dell'organo inquirente,  ma  da  oggettiva
 impossibilita';
       c)  tende  ad eliminare una evidente disparita' di trattamento,
 attribuendo una sorta di impunita'  basata  unicamente  sull'elemento
 oggettivo   della   impossibilita'   di   estensione   dell'incidente
 probatorio per avvenuta modifica dello  stato  dei  luoghi  (e'  bene
 considerare  che  proprio  la  modificabilita'  e' a fondamento della
 richiesta di incidente probatorio), nonostante  la  prova  sia  stata
 raccolta  nel  pieno  dei  diritti  e delle garanzie allo stato degli
 atti.
                                P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 112 della
 Costituzione, dell'art. 403 del c.p.p. nella parte in cui non prevede
 la  utilizzabilita',  nei  confronti  di imputati i cui difensori non
 hanno  partecipato  all'assunzione  dell'incidente  probatorio  della
 perizia  disposta  ai  sensi  dell'art. 392, lett. f), del c.p.p. nel
 caso in cui il g.i.p. abbia rigettato la richiesta di estensione - ex
 art. 402 del c.p.p. - per sopravvenuta modificazione dello stato  dei
 luoghi;
    Sospende il giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicato ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
      Lecco, addi' 28 giugno 1993
                       Il presidente: TOMMASELLI
                               Il collaboratore di cancelleria: TOGNON
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