N. 720 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 1993

                                N. 720
 Ordinanza emessa il 21  settembre  1993  dal  tribunale  militare  di
 Padova nel procedimento penale a carico di Mirelli Giovanni
 Reati militari - Mancanza alla chiamata - Ignoranza della normativa
 (art. 543 del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile
 1942, n. 1133) che costituisce il dovere  di  presentazione
 per  il  solo  fatto della pubblicazione del manifesto generale di
 chiamata alle armi - Conseguente  inescusabilita'  dell'errore  in
 cui  e'  incorso  l'imputato  che  riteneva  invece  necessaria la
 notificazione della cartolina di precetto - Irragionevolezza,  con
 incidenza  sul  principio della personalita' della responsabilita'
 penale, tenuto conto che  la  Corte  costituzionale  (sentenza  n.
 364/1988)  ha  mitigato  il principio di cui all'art. 5 del codice
 penale.
 (C.P.M.P., art. 39).
 (Cost., artt. 3 e 27).
(GU n.50 del 9-12-1993 )
                         IL TRIBUNALE MILITARE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  contro  Mirelli
 Giovanni,  nato  l'8  giugno  1972 a Palermo, atto di nascita n. 181,
 vol.  3212,  ivi  residente  in  via  Nuova  Buffa  n.  56,   celibe,
 incensurato; soldato in congedo, gia' nel reparto C.do e trasmissioni
 "Mantova"  in  Reana del Rojale (Udine), libero, imputato di mancanza
 alla chiamata (art. 151, primo comma, del c.p.m.p.) perche', chiamato
 alle armi per adempiere il servizio di ferma,  secondo  i  modi  e  i
 tempi   indicati   nel   pubblico  manifesto,  che  ne  disponeva  la
 presentazione per il giorno 11 novembre 1991, non si presentava senza
 giusto motivo sotto tale  data  ne'  nei  cinque  giorni  successivi,
 rimanendo assente arbitrariamente fino al giorno 14 aprile 1992, data
 in cui si presentava al distretto militare di Palermo.
    In esito al pubblico ed orale dibattimento.
                            FATTO E DIRITTO
    La  recluta  Mirelli  Giovanni, inizialmente imputato del reato di
 mancanza alla chiamata  (art.  151  del  c.p.m.p.)  per  non  essersi
 presentato  il  12  dicembre  1991 al battaglione fanteria "Cuneo" in
 Udine,  come  stabilito  con  precetto  personale,  nel  dibattimento
 dinanzi  a questo tribunale, essendo emerso che la cartolina-precetto
 non gli era stata notificata, si e' visto  modificare  l'imputazione,
 cosi'  da  dover  rispondere  dell'omessa presentazione l'11 novembre
 1991, come stabilito con  pubblico  manifesto,  e  della  protrazione
 dell'assenza  sino al 14 aprile 1992, data della sua presentazione al
 distretto militare di Palermo.
    Egli si e' discolpato asserendo di non aver ricevuto la cartolina-
 precetto e di essersi percio' presentato  al  distretto  militare  di
 appartenenza  non appena, il 14 aprile 1992, i Carabinieri lo avevano
 presso la sua residenza reso edotto dell'obbligo di  presentarsi  per
 intraprendere il servizio di ferma.
    Si e' acquisito agli atti il modulo ufficiale della Difesa DP/0505
 ( ex 607042 M) utilizzato dai consigli di leva per l'invio in congedo
 illimitato provvisorio. Nell'avvertenza n. 1, riportata sul retro, ci
 si  riferisce  all'obbligo  per  i  militari  in  congedo  illimitato
 provvisorio di presentarsi "quando riceveranno la  cartolina-precetto
 di chiamata alle armi".
    E'  evidente  come  questa  dizione  sia  idonea ad ingenerare nei
 militari in attesa della chiamata il convincimento che il  dovere  di
 presentazione non si costituisca se non a seguito della notificazione
 del  precetto  personale.  E',  di  conseguenza, credibile il Mirelli
 quando afferma la sua buona fede, la sua convinzione  di  non  essere
 tenuto, in mancanza della cartolina-precetto, a presentarsi.
    La  notificazione del precetto personale rappresenta, tuttavia, il
 mezzo esclusivo per il costituirsi dell'obbligo solamente  quando  si
 tratti  di recluta della Marina. Per il caso del militare destinato a
 svolgere  servizio  nell'esercito  o  nell'aeronautica  l'art.   543,
 secondo  comma,  del  regolamento  di esecuzione approvato con r.d. 3
 aprile 1942,  n.  1133,  disposizione  tuttora  vigente,  stabilisce,
 invece,  che "Le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o
 la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi  nei  giorni
 stabiliti  dal  manifesto,  la  cui  pubblicazione vale per essi come
 precetto personale". Ed in effetti i manifesti indicano un termine di
 presentazione, nella  specie  l'11  novembre  1991,  per  quanto  non
 avessero (per qualsiasi ragione) ricevuto la cartolina-precetto.
    A   conclusione   del   dibattimento,   negando  rilievo  scusante
 all'errore in cui e' incorso l'imputato, il pubblico ministero ne  ha
 chiesto la condanna.
    Si ripropone, allora, l'annoso problema dell'art. 39 del c.p.m.p.,
 secondo   cui   "il  militare  non  puo'  invocare  a  propria  scusa
 l'ignoranza dei doveri  inerenti  al  suo  stato  militare",  la  cui
 illegittimita'  questo tribunale ha piu' volte eccepito, in relazione
 a plurime disposizioni  costituzionali  e  soprattutto  al  principio
 dell'art.  27,  primo  comma. La Corte costituzionale con sentenza n.
 325/1989, interpretativa di rigetto, gia' ha stabilito, in  contrasto
 con  l'originaria  voluntas  legis  e la tradizionale interpretazione
 della giuirisprudenza, che l'art. 39 del c.p.m.p. non  puo'  limitare
 la  disciplina  dell'errore  di  fatto posta dall'art. 47 del c.p. In
 questa e in numerose altre decisioni  non  e'  entrata,  invece,  nel
 merito  dell'inescusabilita'  dell'ignoranza  di  diritto delle norme
 costitutive dei doveri militari.
    Il  Mirelli,  senza dubbio, ha ignorato il contenuto del manifesto
 di chiamata (errore, questo, riconducibile alla disciplina  dell'art.
 47 del c.p.). Ma in origine e principalmente ha ignorato la normativa
 posta   dal  citato  art.  543,  che  gli  costituiva  il  dovere  di
 presentazione per il sol  fatto  della  pubblicazione  del  manifesto
 generale  di  chiamata  alle armi, senza la necessita' di un precetto
 personale.   E   quest'ignoranza   e'    proprio    quella    tuttora
 incondizionatamente   considerata   inescusabile   dall'art.  39  del
 c.p.m.p. Non puo' avere rilievo che nella specie si presenti  con  il
 carattere dell'inevitabilita', dato che con la citata avvertenza n. 1
 del    foglio   di   congedo   illimitato   provvisorio   la   stessa
 amministrazione gli aveva dato l'erronea informazione di un dovere di
 presentazione  avente  il  suo  imprescindibile   presupposto   nella
 notificazione del precetto personale.
    Appare,  quindi,  de  iure  condito  non  priva  di  fondamento la
 richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero. Si tratta  di
 un'interpretazione  che,  da  un lato, recepisce l'insegnamento della
 Corte, nel senso che abbia rilievo scusante  l'ignoranza  o  l'errore
 sul contenuto del manifesto; ma secondo cui, dall'altro, quest'errore
 non   puo'   scusare   quando,  come  nella  specie,  tragga  origine
 dall'ignoranza di un dovere dello stato militare. In  altri  termini,
 non  e'  decisivo  che  il  Mirelli  abbia  ignorato che il manifesto
 stabiliva l'11 novembre 1991 come data di presentazione, ma piuttosto
 che la mancata lettura del medesimo da parte della recluta sia  stata
 conseguenza  di  un'inammissibile  ignoranza  del  dovere dello stato
 militare,  e  piu'  precisamente   dell'efficacia   costitutiva   del
 manifesto  in  relazione all'obbligo di presentazione per il servizio
 di ferma.
    Ora,  da  un  lato,  l'intransigenza  dell'art.   39   appare   in
 contraddizione  (come  la Corte gia' ha riconosciuto per l'art. 5 del
 c.p.) con  il  principio  della  personalita'  della  responsabilita'
 penale;   dall'altro,   essendo  gia'  intervenuta  la  modificazione
 dell'art.  5  nel  senso  di  dare  rilievo  scusante   all'ignoranza
 incolpevole,  non  si vede ragione per cui, trattandosi pur sempre di
 materia penale, questa statuizione non debba essere  estesa  all'art.
 39.
    In un precedente giudizio dinanzi alla Corte, all'avvocatura dello
 Stato  e'  parso  che  sia  la  fondamentalita' del dovere militare a
 giustificare la deroga che l'art. 39 apporta ai  comuni  principi  in
 tema  di  responsabilita'  penale.  Ma questo tribunale, pur convinto
 dell'importanza di tale obbligo, non ritiene che se ne possa desumere
 la necessita' di pronunciare la  condanna  penale  nei  confronti  di
 cittadini  incolpevoli.  Se  mai, potrebbe l'amministrazione militare
 trarne la direttiva di una maggiore chiarezza nelle informazioni alle
 reclute, ad esempio con apposita "avvertenza" nel foglio del  congedo
 illimitato provvisorio.
    Questo  tribunale,  in definitiva, ancora una volta in presenza di
 una  fattispecie  cui  dovrebbe  applicarsi,   secondo   la   cennata
 interpretazione,   l'art.  39  del  c.p.m.p.,  solleva  questione  di
 legittimita' costituzionale di questa disposizione,  con  riferimento
 all'art.  5  c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo comma, della
 Costituzione.
                               P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante nel presente
 giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 del
 c.p.m.p. in relazione agli artt. 27 e 3 della Costituzione;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei
 due rami dal Parlamento.
      Padova, addi' 21 settembre 1993
                    Il presidente estensore: ROSIN
                                Il collaboratore di cancelleria: DARIO
    Depositata in cancelleria addi' 27 settembre 1993.
                Il collaboratore di cancelleria: DARIO

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