N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 1993
N. 76 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 novembre 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Istruzione pubblica - Regione Sardegna - Delibera legislativa regione Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993 - Tutela e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - Introduzione nelle scuole, di ogni ordine e grado, di programmi didattici, nelle suddette materie, non meramente integrativi dei programmi statali - Lamentata lesione della sfera di competenza statale in materia di programmi di insegnamento - Riferimento al ricorso n. 71/1993 presentato dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la delibera legislativa riapprovata il 7 ottobre 1993, di cui la delibera impugnata riproduce sostanzialmente il contenuto.(GU n.50 del 9-12-1993 )
Ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, contro la regione Sardegna in persona del presidente della sua giunta per la dichiarazione di incostituzionalita' della delibera legislativa riapprovata, a maggioranza assoluta, dal consiglio regionale della Sardegna il 3 novembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 novembre 1993 e recante norme sulla "tutetla e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna". Il testo legislativo riapprovato con la delibera in epigrafe, era stato approvato dal consiglio regionale il 7 ottobre 1993 e, quindi, rinviato dal Governo col telex n. 200/5174/SA 16.5.2. in data 27 ottobre 1993. Il testo del 7 ottobre 1993 costituisce rielaborazione di un precedente testo 3 agosto 1993 rinviato, a sua volta, a nuovo esame il 10 settembre 1993. La delibera legislativa 3 novembre 1993 e' incostituzionale nei suoi artt. 23 e 24; nel prevedere, infatti, l'introduzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di programmi didattici non meramente integrativi, attraverso una profonda modificazione dell'impianto dei programmi di insegnamento la cui definizione e' di pertinenza statale, le due disposizioni travalicano la competenza regionale, meramente integrativa, prevista dall'art. 5 dello statuto di autonomia. Si segnala che nella seduta del 26 ottobre u.s. il Consiglio dei Ministri, nel dubbio che il testo approvato il 7 ottobre 1993 dovesse, o meno, considerarsi "nuovo" rispetto a quello gia' rinviato il 10 settembre 1993, dispose sia il rinvio del testo 7 ottobre 1993 sia la sua impugnazione alla Corte costituzionale; impugnazione che fu notificata il 27 ottobre. E la regione riapprovando, in data 3 c.m., il testo rinviato il 27 ottobre, ha mostrato di considerare "nuovo" il testo medesimo. Tanto premesso, a norma dell'art. 33 dello statuto speciale della Sardegna ed in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1993, si chiede che, previa riunione o trattazione congiunta di questo e del precedente ricorso, la Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della delibera regionale 3 novembre 1993.
Si produrranno: il testo delle delibere regionali 7 ottobre 1993 e 3 novembre 1993; il telex di rinvio 27 ottobre 1993, e la delibera del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1993. Roma, addi' 17 novembre 1993 Antonio BRUNO, avvocato dello Stato 93C1215