N. 76 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 novembre 1993

                                 N. 76
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  27  novembre  1993 (del Presidente del Consiglio dei
 Ministri)
 Istruzione pubblica - Regione Sardegna - Delibera legislativa regione
    Sardegna riapprovata il 3 novembre 1993 - Tutela e  valorizzazione
    della  cultura  e della lingua della Sardegna - Introduzione nelle
    scuole, di ogni ordine e  grado,  di  programmi  didattici,  nelle
    suddette  materie, non meramente integrativi dei programmi statali
    - Lamentata lesione della sfera di competenza statale  in  materia
    di  programmi  di insegnamento - Riferimento al ricorso n. 71/1993
    presentato dalla stessa  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
    avverso  la delibera legislativa riapprovata il 7 ottobre 1993, di
    cui la delibera impugnata riproduce sostanzialmente il contenuto.
(GU n.50 del 9-12-1993 )
    Ricorso del presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato  e
 difeso  dall'Avvocato  generale  dello  Stato  e  presso  il medesimo
 domiciliato in  Roma,  via  dei  Portoghesi  12,  contro  la  regione
 Sardegna   in   persona  del  presidente  della  sua  giunta  per  la
 dichiarazione  di  incostituzionalita'  della  delibera   legislativa
 riapprovata,  a  maggioranza  assoluta, dal consiglio regionale della
 Sardegna il 3 novembre 1993, comunicata alla Presidenza del Consiglio
 dei Ministri il 4 novembre 1993 e  recante  norme  sulla  "tutetla  e
 valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna".
    Il  testo legislativo riapprovato con la delibera in epigrafe, era
 stato approvato dal consiglio regionale il 7 ottobre 1993 e,  quindi,
 rinviato  dal  Governo  col  telex  n. 200/5174/SA 16.5.2. in data 27
 ottobre 1993. Il testo del 7 ottobre 1993 costituisce  rielaborazione
 di  un  precedente testo 3 agosto 1993 rinviato, a sua volta, a nuovo
 esame il 10 settembre 1993.
    La delibera legislativa 3 novembre 1993  e'  incostituzionale  nei
 suoi  artt.  23  e  24; nel prevedere, infatti, l'introduzione, nelle
 scuole di ogni ordine e grado, di programmi didattici  non  meramente
 integrativi,  attraverso una profonda modificazione dell'impianto dei
 programmi  di  insegnamento  la  cui  definizione  e'  di  pertinenza
 statale,  le  due  disposizioni  travalicano la competenza regionale,
 meramente  integrativa,  prevista  dall'art.  5  dello   statuto   di
 autonomia.
    Si  segnala  che nella seduta del 26 ottobre u.s. il Consiglio dei
 Ministri, nel dubbio  che  il  testo  approvato  il  7  ottobre  1993
 dovesse, o meno, considerarsi "nuovo" rispetto a quello gia' rinviato
 il  10 settembre 1993, dispose sia il rinvio del testo 7 ottobre 1993
 sia la sua impugnazione alla Corte costituzionale;  impugnazione  che
 fu  notificata  il  27  ottobre. E la regione riapprovando, in data 3
 c.m., il testo rinviato il 27 ottobre,  ha  mostrato  di  considerare
 "nuovo" il testo medesimo.
    Tanto  premesso, a norma dell'art. 33 dello statuto speciale della
 Sardegna ed in base alla delibera del Consiglio dei Ministri in  data
 12  novembre  1993,  si  chiede  che,  previa  riunione o trattazione
 congiunta di questo e  del  precedente  ricorso,  la  Corte  dichiari
 l'illegittimita'  costituzionale  della delibera regionale 3 novembre
 1993.
    Si produrranno: il testo delle delibere regionali 7 ottobre 1993 e
 3 novembre 1993; il telex di rinvio 27 ottobre 1993,  e  la  delibera
 del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1993.
      Roma, addi' 17 novembre 1993
                  Antonio BRUNO, avvocato dello Stato

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