N. 428 SENTENZA 18 novembre - 3 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Equo  indennizzo  -
 Contenzioso - Corte dei conti - Giurisdizione - Omessa attribuzione -
 Richiamo  della  giurisprudenza  della  Cassazione  in  materia (cfr.
 sentenze nn. 3601/1986, 2091/1989 e 5988/1992) -  Attribuzione  della
 giurisdizione  al giudice amministrativo - Tassativita' delle materie
 attribuite alla magistratura contabile - Inconferente il  riferimento
 alla pensione privilegiata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte
 (cfr.  sentenze  nn.  140/1992  e  376/1993)  - Ragionevolezza - Non
 fondatezza.
 
 (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13; r.d. 27 giugno 1933, n.  703,
 art. 14; r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art.  72;  d.P.R.  10  gennaio
 1957, n. 3, art. 68).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113)
 
(GU n.50 del 9-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13  del  r.d.
 12  luglio  1934,  n.  1214 (Approvazione del testo unico delle leggi
 sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703 (Norme per
 la liquidazione delle pensioni presso l'amministrazione dello Stato e
 per il relativo controllo della Corte dei  conti),  72  del  r.d.  13
 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i
 giudizi  innanzi  alla  Corte  dei conti), e 68 del d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
 degli  impiegati  civili  dello Stato), promosso con ordinanza emessa
 l'8 aprile 1992  dalla  Corte  dei  conti  sul  ricorso  proposto  da
 Capogrosso  Vincenzo contro il Ministero della difesa, iscritta al n.
 174 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un  giudizio  promosso  da  Vincenzo  Capogrosso
 contro   il  Ministero  della  difesa  al  fine  di  ottenere  l'equo
 indennizzo per infermita' dipendente da causa di servizio,  la  Corte
 dei  conti,  con  ordinanza  del 18 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale  il  5  aprile  1993)  ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934,
 n. 1214, 14 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del  r.d.  13  agosto
 1933,  n. 1038, e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento
 agli artt. 3, secondo (recte primo) comma, 24, primo e  terzo  comma,
 97   e  113  Cost.,  "nella  parte  in  cui  non  attribuiscono  alla
 giurisdizione della Corte dei conti il contenzioso in materia di equo
 indennizzo".
    Premesso che la Corte di cassazione, a sezioni  unite,  ha  sempre
 attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice
 amministrativo, il giudice remittente ritiene la mancata attribuzione
 al   giudice   contabile  contraria  al  principio  di  razionalita',
 coordinato col diritto di difesa, col  principio  di  buon  andamento
 dell'amministrazione e col principio della tutela giurisdizionale dei
 diritti  contro  gli  atti  della pubblica amministrazione, sotto tre
 profili:  a)  i  molteplici  elementi  di  connessione   tra   l'equo
 indennizzo  previsto  dall'art.  68  del  d.P.R.  n.  3 del 1957 e la
 pensione privilegiata prevista dall'art. 64 del  d.P.R.  29  dicembre
 1973,  n.    1092; b) le incongruenze e le disposizioni che l'attuale
 sistema di giurisdizione ripartita produce nell'applicazione pratica;
 c) la piu' ampia tutela che, rispetto  al  giudice  del  rapporto  di
 impiego,  puo'  essere  offerta dal giudice delle pensioni in materia
 medico-legale.
    L'art. 3 sarebbe violato anche sotto l'aspetto  del  principio  di
 eguaglianza  perche'  la  possibilita'  che sui presupposti dell'equo
 indennizzo e della  pensione  privilegiata,  che  sono  identici,  si
 pronunzino  rispettivamente  il  giudice  amministrativo e il giudice
 contabile,  i  quali  hanno  differenti   poteri   d'indagine,   crea
 situazioni di disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi.
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto
 il    Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   rappresentato
 dall'Avvocatura  dello  Stato,  chiedendo  che   la   questione   sia
 dichiarata infondata.
    L'interveniente   osserva   che  "l'ordinanza  di  rimessione  non
 prospetta, in  riferimento  all'asserita  lesione  del  principio  di
 eguaglianza,  alcuna  argomentazione tale da far ritenere superato il
 rilievo  di  fondo  della  diversita'  delle  situazioni   giuridiche
 attribuite  dall'ordinamento  rispettivamente  alla giurisdizione del
 giudice amministrativo e alla Corte dei conti",  essendo  "del  tutto
 accidentale  ed ininfluente il fatto che i due trattamenti abbiano la
 medesima causa  genetica".  Non  sono  pertinenti  ne'  il  parametro
 dell'art.  97  Cost.,  posto che la materia della giurisdizione esula
 dal concetto di amministrazione, della quale la norma  costituzionale
 mira  a  garantire  il  buon  andamento e l'imparzialita', ne' quello
 degli artt. 24 e 113 Cost., i quali non escludono la legittimita'  di
 forme differenziate di tutela giurisdizionale.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  dei conti ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934,  n.  1214,  14
 del r.d. 27 giugno 1933, n. 703, 72 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,
 e  68  del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in riferimento agli artt. 3,
 secondo (recte primo) comma, 24, primo e terzo comma, 97 e 113 Cost.,
 nella parte in cui, secondo l'interpretazione costante delle  Sezioni
 unite  della  Corte  di  cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986,
 2091 del 1989, 5988 del 1992), attribuiscono alla  giurisdizione  del
 giudice   amministrativo,   anziche'   della   Corte  dei  conti,  le
 controversie in materia di  equo  indennizzo  agli  impiegati  civili
 dello   Stato   per   infermita'  o  perdita  dell'integrita'  fisica
 dipendente da causa di servizio.
    2. - La questione non e' fondata.
    Fuori dalle materie di contabilita' pubblica e di  responsabilita'
 amministrativa  la  Corte  dei  conti  ha giurisdizione nelle materie
 specificate dalla legge (art. 103 Cost.), tra le  quali  non  rientra
 l'equo  indennizzo previsto dall'art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957. La
 mancata interpositio del legislatore non  puo'  essere  censurata  di
 irrazionalita'     sul     riflesso    che    al    buon    andamento
 dell'amministrazione converrebbe l'unificazione  della  giurisdizione
 nelle  materie  dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di
 cui all'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo avendo
 in comune con la seconda il medesimo presupposto di fatto,  cioe'  la
 noxa   patogena  causata  dal  servizio,  nonche'  le  procedure  per
 l'istruttoria e la decisione sulla domanda.  Queste  connessioni  non
 incidono  sulla natura dei due istituti, che rimane diversa, e quindi
 non  giustificano  una  deroga,  in  ordine  al  primo,  al  criterio
 regolatore  della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
 L'equo indennizzo e' un istituto del rapporto  di  pubblico  impiego,
 dal  quale  ripete  il  suo  titolo  immediato,  mentre  la  pensione
 privilegiata  e'  un  istituto  previdenziale  che   attribuisce   un
 trattamento speciale di quiescenza e percio' presuppone la cessazione
 del rapporto d'impiego.
    La   censura  di  irrazionalita'  non  riceve  maggior  forza  dal
 coordinamento con l'art. 97 Cost. Secondo la giurisprudenza di questa
 Corte,  il  principio  di   imparzialita'   e   di   buon   andamento
 dell'amministrazione, pur applicabile anche all'aspetto organizzativo
 degli  uffici  preposti  all'attivita'  giurisdizionale, non concerne
 l'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale non e'  compresa
 nel  concetto di "organizzazione giudiziaria" in senso stretto (sent.
 nn. 140 del 1992 e 376 del 1993).
    3. - Poiche' la differenza di regime processuale dei due  istituti
 non  puo'  dirsi  irrazionale,  non  e'  nemmeno  possibile ravvisare
 contrasto con gli artt. 24, primo comma, e 113 Cost., i quali di  per
 se'   non  precludono  al  legislatore  di  differenziare  la  tutela
 giurisdizionale con riguardo  alle  particolarita'  del  rapporto  da
 regolare  (cfr.  sentenza  n.  249  del  1974),  sia sotto il profilo
 dell'organo investito della giurisdizione, sia sotto il  profilo  dei
 poteri  di indagine e di valutazione del giudice, sia infine sotto il
 profilo delle modalita' di accesso alla giustizia. In particolare, la
 gratuita' del giudizio davanti al giudice delle  pensioni  e  la  non
 occorrenza   di  difesa  tecnica  non  possono  essere  addotti  come
 argomento di contrasto della disciplina delle controversie  afferenti
 all'equo  indennizzo  con  l'art.  24, terzo comma, Cost. Il precetto
 costituzionale  di  soccorso  dei  non  abbienti  e'  adempiuto,  nel
 procedimento davanti al  giudice  amministrativo,  dall'istituto  del
 gratuito patrocinio.
    Per  la  medesima ragione il regime processuale delle controversie
 concernenti la pensione privilegiata  non  puo'  fungere  da  tertium
 comparationis  per censurare la diversa disciplina delle controversie
 in  materia  di  equo  indennizzo  come  causa  di   "situazioni   di
 disuguaglianza giuridica tra cittadini invalidi" lesiva del principio
 dell'art. 3 Cost.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 13 del r.d. 12 luglio 1934,  n.  1214  (Approvazione  del
 testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), 14 del r.d. 27 giugno
 1933,  n.  703  (Norme  per  la  liquidazione  delle  pensioni presso
 l'amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte
 dei conti), 72 del r.d. 13 agosto 1933,  n.  1038  (Approvazione  del
 regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti),
 e 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni
 concernenti   lo   statuto   degli  impiegati  civili  dello  Stato),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo (recte primo)  comma,
 24, primo e terzo comma, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei
 conti con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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