N. 433 ORDINANZA 1 - 14 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al  minimo
 -  Ripetizione  di  somme  indebitamente  percepite  -  Richiamo alla
 sentenza di illegittimita'  costituzionale  n.  39/1993  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.52 del 22-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare
    MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma  1,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre  1992
 dal  Pretore  di  Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni
 Annarosa e l'I.N.P.S., iscritta al n. 221 del registro ordinanze 1993
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  21,  prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione proposto  da
 Annarosa  Peroni  contro  un  decreto  ingiuntivo  emesso  su istanza
 dell'I.N.P.S. per la ripetizione di quanto  indebitamente  erogato  a
 titolo  di  integrazione al minimo della prestazione pensionistica in
 godimento, il Pretore di Vicenza, con ordinanza del 14 dicembre 1992,
 ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma 1, della legge 30
 dicembre 1991, n. 412, secondo cui "le disposizioni di  cui  all'art.
 52,  comma  2,  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel
 senso che la sanatoria ivi prevista opera  in  relazione  alle  somme
 corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia
 stata  data  espressa  comunicazione  all'interessato  e  che risulti
 viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente  erogatore,
 salvo  che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato",
 e che l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato  di
 fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
 non   siano   gia'   conosciuti  dall'ente  competente,  consente  la
 ripetibilita' delle somme indebitamente percepite";
      che,  ad  avviso  del  giudice  remittente,  tale  disposizione,
 qualificata  come  interpretativa  "al  chiaro  scopo  di  attribuire
 efficacia retroattiva a una norma sostanzialmente innovativa",  viola
 l'art.  3 Cost. sotto entrambi i profili del principio di eguaglianza
 e del principio di ragionevolezza.
    Considerato che le somme, della cui  ripetizione  si  controverte,
 sono  state erogate dall'I.N.P.S. anteriormente all'entrata in vigore
 della legge n. 412 del 1991, e pertanto -  come  risulta  chiaramente
 dalla   motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione  -  il  sollevato
 incidente di costituzionalita' deve intendersi  limitato  alla  parte
 della norma impugnata che conferisce efficacia retroattiva alla norma
 medesima;
      che  per questa parte l'art. 13, comma 1, della legge n. 412 del
 1991 e' gia'  stato  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  con
 sentenza  n.  39  del  1993,  in  riferimento agli artt. 3 e 38 della
 Costituzione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma  1,  della  legge  30
 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) -
 gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  in  parte  qua con
 sentenza n. 39 del 1993 - sollevata, in riferimento all'art. 3  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di  Vicenza  con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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