N. 458 SENTENZA 15 - 23 dicembre 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Sanita'  pubblica  - Regione Lombardia - Uffici veterinari periferici
 dipendenti dal Ministero della saniata' - Determinazione di  funzioni
 e  compiti  -  Rapporti  di  mutua  assistenza tra servizi veterinari
 statali e regionali - Disciplina - Adeguamento agli standards europei
 in materia di adempimenti comunitari -  Intervento  con  decreto  del
 Ministro della sanita' del 18 febbraio 1993 - Spettanza allo Stato
 
 (Decreto Ministro della sanita' del 18 febbraio 1993)
 
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.53 del 29-12-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,
 dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof.   Francesco
 GUIZZI, prof. Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.
 Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato
 il 26 aprile 1993, depositato in Cancelleria il 5 maggio  successivo,
 per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto del
 Ministro della Sanita' 18 febbraio 1993  (pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 25 febbraio 1953), recante: "Determinazione di funzioni
 e  compiti  degli  uffici  veterinari del Ministero della Sanita'" ed
 iscritto al n. 14 del registro conflitti 1993;
    Visti l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri  e  l'atto  di  intervento del Sindacato Italiano Veterinari
 Medicina Pubblica;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  16  novembre  1993  il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi l'avv.  Valerio  Onida  per  la  Regione  Lombardia,  l'avv.
 Antonio Funari per il Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
 e  l'Avvocato  dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 26 aprile 1993 la Regione Lombardia
 ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione  al  decreto  del
 Ministro  della  Sanita'  18 febbraio 1993 recante "Determinazione di
 funzioni e  compiti  degli  uffici  veterinari  del  Ministero  della
 Sanita'".
    La  ricorrente  premette  di  aver  sollevato,  in via principale,
 questione di legittimita' costituzionale di  varie  disposizioni  dei
 decreti  legislativi  nn. 27 e 28 del 1993, attuativi delle direttive
 n. 89/6/08/CEE (mutua assistenza  tra  autorita'  amministrative  per
 assicurare  la corretta applicazione della legislazione veterinaria e
 zootecnica), n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE  (controlli  veterinari  e
 zootecnici  su  taluni  animali vivi e su prodotti di origine animale
 applicabili negli scambi  intracomunitari).  Per  gli  stessi  motivi
 impugna ora il citato Decreto ministeriale, le cui norme porterebbero
 ulteriore  attentato  alle  competenze  regionali  costituzionalmente
 garantite.
    2. - In particolare la Regione Lombardia lamenta che l'art. 2  del
 decreto,  elencando  i  compiti  degli  uffici  veterinari periferici
 dipendenti dal Ministero  della  sanita'  per  gli  adempimenti  CEE,
 attribuisca  compiti  che  nulla  hanno  a che vedere con l'esercizio
 delle funzioni statali in materia veterinaria (in tema di  profilassi
 internazionale),  ma  che  attengono  invece  alla "determinazione ..
 delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di laboratorio,
 ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza"  (lett.  a);
 all'"applicazione  ..  dei  provvedimenti  restrittivi  diramati  dal
 Ministero della  sanita'  a  seguito  di  decisioni  della  Comunita'
 Europea  o di disposizioni nazionali" (lett. b); al "coordinamento" e
 alla "verifica  dell'uniformita'  ..  delle  attivita'  di  controllo
 affidate  ..  ai  servizi veterinari delle UU.SS.LL." (lett. c); alla
 "gestione dei flussi  informativi  relativi  alle  merci  oggetto  di
 scambio con gli Stati membri della Comunita' Europea" (lett. d).
    Taluni  di tali compiti devono essere svolti "in coordinamento con
 i servizi veterinari delle Regioni a statuto  ordinario  e  speciale,
 delle  Province autonome di Trento e Bolzano e delle UU.SS.LL. (lett.
 n), ovvero "in collaborazione con i servizi veterinari delle  Regioni
 a  statuto  ordinario e speciale, delle Province autonome di Trento e
 Bolzano" (lett. c). Ma tale prevista collaborazione non farebbe venir
 meno il fatto che vengono attribuiti in via primaria e permanente  ad
 uffici  statali funzioni pienamente rientranti nelle competenze delle
 Regioni.   3. - Anche l'art. 3  indicherebbe  compiti  di  competenza
 regionale,  con  esclusione  di  quelli  previsti  alla lett. b), che
 possono apparire invece connessi alle funzioni statali di  profilassi
 internazionale  veterinaria.  4. - In ordine all'art. 4 la ricorrente
 lamenta che, con l'attribuzione di  compiti  di  controllo  ai  detti
 uffici  statali, si sia in sostanza riprodotto un apparato periferico
 statale sovraordinato agli uffici di settore degli enti locali, quale
 esisteva prima del trasferimento alle Regioni  (avvenuto  con  l'art.
 12,  primo  comma,  lett.  b)  del  D.P.R. n. 4 del 14 gennaio 1972);
 "doppiando"  cosi'  con  una  rete  di  uffici  statali  gli   uffici
 veterinari  delle  Regioni.    5. - Quanto all'art. 5 del decreto, la
 ricorrente osserva che detta  norma  stabilisce  e  disciplina  altre
 specifiche  attribuzioni  degli  uffici statali.   Questi ricevono le
 segnalazioni di arrivo delle merci da  parte  dei  destinatari  delle
 partite  di  animali  e di prodotti di origine animale provenienti da
 paesi della CEE, ai fini dei controlli previsti dagli artt.  5  e  11
 del  decreto  legislativo  n.  28  del 1993 (primo comma); forniscono
 "informazioni" e "indicazioni" agli uffici veterinari di confine e ai
 servizi veterinari delle USL a cui viene  affidata  l'esecuzione  dei
 controlli  (secondo  comma); provvedono alla preventiva registrazione
 degli operatori, prevista dall'art. 5, quarto  comma,  lett.  a)  del
 decreto  legislativo  n. 28 del 1993, e "stabiliscono" le convenzioni
 che gli operatori sono tenuti a stipulare con detti uffici  ai  sensi
 dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma, del medesimo
 decreto legislativo n. 28 del 1993 (terzo comma).
    Infine,  l'art.  6  del  decreto  prevede che i servizi veterinari
 delle USL prestino "ogni assistenza utile agli uffici veterinari  per
 gli  adempimenti CEE al fine della corretta ed efficace applicazione"
 del  decreto  legislativo  n.  27  del  1993,  cosi'  ribadendo   una
 sovraordinazione  gerarchica  degli  uffici statali nei confronti dei
 servizi delle USL; e l'art. 7, primo comma, prevede  che  gli  uffici
 statali  si avvalgano, ove necessario, dell'intervento degli istituti
 zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori pubblici
 autorizzati, e del Nucleo antisofisticazione e sanita' dell'Arma  dei
 carabinieri:  cosi'  dimostrando  che  i  compiti  di tali uffici, in
 quanto operativi e di diretta esecuzione dei controlli,  invadono  la
 competenza delle Regioni.
    6.  -  A tal fine non rileverebbe, ad avviso della ricorrente, che
 le  funzioni  amministrative  demandate  agli   uffici   statali   si
 configurino  formalmente come strumentali all'adempimento di obblighi
 comunitari. Cio' perche' anche le funzioni amministrative connesse  a
 tale  adempimento  spettano alla Regione, ai sensi dell'art. 6, primo
 comma, del D.P.R. n. 616 del  1977,  salva  la  potesta'  statale  di
 indirizzo  e coordinamento prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 616 del
 1977.  7. - Il decreto impugnato violerebbe inoltre, ad avviso  della
 Regione,    il    principio   di   legalita'   poiche',   trattandosi
 sostanzialmente di un regolamento ministeriale, esso  avrebbe  dovuto
 essere  previsto  espressamente  da  una  disposizione legislativa ai
 sensi dell'art. 17 della  legge  n.  400/88.  Viceversa  non  sarebbe
 possibile  rinvenire una tale disposizione; il decreto legislativo n.
 28 del 1993 si limita a prevedere che il Ministro della  sanita'  con
 proprio  decreto  adotti  "le  disposizioni  emanate  dalla Comunita'
 Economia Europea" sulle modalita' di  applicazione  di  talune  norme
 delle direttive (art. 5, sesto comma), ovvero adotti "le modalita' di
 applicazione"  di  talune disposizioni "in conformita' alle decisioni
 della Commissione delle Comunita' Europee"  (art.  7,  ottavo  comma;
 art.  8, quinto comma; art. 11, sesto comma; art. 13, nono comma); ma
 non attribuirebbe affatto  al  Ministro  una  potesta'  regolamentare
 svincolata  dalle  determinazioni degli organi comunitari e diretta a
 organizzare e disciplinare l'attivita' degli  uffici  statali,  tanto
 meno   concernenti   materie  di  competenza  regionale.    8.  -  In
 conclusione, la Regione Lombardia chiede che la  Corte  dichiari  che
 non  spetta  allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministro  della sanita',
 prevedere e disciplinare funzioni e compiti degli  uffici  veterinari
 periferici del Ministero della sanita' attinenti a materie, oggetti e
 attivita'  spettanti alla Regione, nonche' prevedere una posizione di
 sostanziale  sovraordinazione  gerarchica  di  detti  uffici  statali
 periferici   nei   confronti  dei  servizi  veterinari  delle  unita'
 sanitarie locali; e per l'effetto annulli il decreto ministeriale  18
 febbraio   1993,   per   violazione  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione, anche in relazione all'art. 12, primo comma,  lett.  b)
 del  D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, all'art. 27 del D.P.R. n.  616 del
 1977 ed agli artt. 11, 14 e 32 della legge n. 833 del 1978.   9.1.  -
 Si  e'  costituito  nel  giudizio  il  Presidente  del  consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 instando per il rigetto del ricorso.
    La   difesa   del   Governo  premette  che  il  decreto  impugnato
 costituisce la  diretta  manifestazione  del  necessario  adeguamento
 dell'ordinamento  interno  alle  direttive  comunitarie  adottate  in
 materia di abolizione dei controlli alle frontiere, nell'ambito della
 liberalizzazione degli scambi intracomunitari, ed in materia di mutua
 assistenza e collaborazione tra autorita' amministrative degli  Stati
 membri  (e  tra  queste  e  la Commissione comunitaria). Risulterebbe
 pertanto evidente la necessita' di fornire un  sistematico,  continuo
 ed  uniforme  apporto alle istanze comunitarie, per mezzo di un'unica
 autorita' centrale,  titolare  delle  relative  potesta',  capace  di
 vincolarsi  sul  piano  comunitario  ed internazionale, e capace - al
 contempo - di far valere il proprio  diritto-dovere  a  tutela  della
 sovranita' nazionale.
    Cio'  premesso,  l'Avvocatura,  sui  singoli  motivi  del ricorso,
 osserva quanto segue.
 9.2. - Le censure rivolte all'art. 2 del decreto sarebbero  prive  di
 fondamento  in  quanto le funzioni svolte dagli uffici veterinari per
 gli  adempimenti  CEE  sono  essenzialmente  di   coordinamento,   di
 pianificazione  e  di verifica, essendo l'attivita' operativa rimessa
 agli uffici veterinari delle UU.SS.LL., ai sensi del citato  art.  2,
 primo  comma,  lett. c).  In particolare, la "determinazione .. delle
 percentuali di controllo .." (art. 2, primo comma, lett. a)  andrebbe
 intesa  come  determinazione,  da  operarsi  da  parte dell'autorita'
 centrale,  di  un  piano  base  uniforme  per   l'intero   territorio
 nazionale,  da  utilizzare come riferimento in relazione ai vari tipi
 di controllo.  La caduta delle frontiere non sopprimerebbe,  infatti,
 l'esigenza  dei controlli (sia per gli scambi intracomunitari che per
 le importazioni da  paesi  terzi),  anzi  la  rafforzerebbe  rendendo
 altresi'  necessaria  una  uniformita'  di  applicazione  al  fine di
 prevenire  ed  impedire  contestazioni   in   sede   comunitaria   ed
 internazionale delle quali lo Stato sarebbe chiamato a rispondere.
    9.3.  -  Anche  in  ordine  all'art.  3  del decreto si presentano
 evidenti   esigenze   di    uniformita'    e    di    responsabilita'
 nell'applicazione della normativa comunitaria.
     Tutto cio' non viene messo in dubbio, rileva l'Avvocatura, per le
 funzioni  di  cui all'art. 3, primo comma, lett. b), ma la competenza
 statale sarebbe tuttavia indubbia anche per la vigilanza  veterinaria
 sui depositi doganali autorizzati al magazzinaggio, nei quali vengono
 immessi  prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi (art.
 3,  primo  comma,  lett.  c),  nonche'  per  l'accertamento  tecnico-
 sanitario di cui alla successiva lett. d), trattandosi di impianti da
 sottoporre  a  valutazione di conformita' agli standards europei, per
 riconoscere o  meno  l'adeguatezza  delle  strutture  alla  normativa
 comunitaria.
    9.4.  -  L'art.  4  del  decreto impugnato, prosegue l'Avvocatura,
 conferma  che  le  funzioni  statali  sono  di  programmazione  e  di
 coordinamento   dei   controlli,   al   fine   della   loro  uniforme
 effettuazione sull'intero  territorio  nazionale.    Queste  esigenze
 unitarie,  di  programmazione e di coordinamento, non creano tuttavia
 rapporti di gerarchia tra uffici statali e UU.SS.LL., che sono tenuti
 invece  a  collaborare  per  mantenere  efficiente  il  sistema   dei
 controlli,  cosi'  come  la  normativa  comunitaria  impone.  E  cio'
 riceverebbe conferma dal disposto dell'art. 5,  secondo  comma,  dove
 viene   delineata   la  funzione  di  raccordo  svolta  dagli  uffici
 veterinari per gli adempimenti CEE,  i  quali  forniscono  "tutte  le
 informazioni  ed  indicazioni  utili  per  l'esecuzione dei controlli
 medesimi".  Viene inoltre sottolineato che gli uffici veterinari  per
 gli adempimenti CEE svolgono anche quei compiti di mutua assistenza e
 di  cooperazione  di  cui al decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio
 1993.  Compiti certamente operativi, ma che  altrettanto  certamente,
 ad  avviso  dell'Avvocatura,  rientrano  nelle competenze dello Stato
 (rapporti con la Comunita' e con gli altri Stati membri).
    9.5. - Quanto, infine, alla eccepita mancanza di base  legale  del
 decreto impugnato, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988,
 l'Avvocatura  contesta  che  il  decreto  stesso  presenti  contenuto
 regolamentare.  Osserva  al  riguardo  che  gli   uffici   veterinari
 periferici  dipendenti dal Ministero della Sanita' sono stati gia' in
 precedenza istituiti ed organizzati e che il decreto ministeriale  si
 limita a precisarne funzioni e compiti.
    In ogni caso, anche se si trattasse di regolamento, la base legale
 sarebbe  da  rinvenire  nel  disposto  dell'art. 7, quarto comma, del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino  della
 disciplina  in  materia  sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23
 ottobre 1992, n. 421, tenuto anche conto  dell'art.  14  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, relativo alla pianificazione ed
 alla  programmazione  degli  interventi  veterinari per l'adempimento
 degli obblighi comunitari.
    10. - Ha depositato  atto  "d'intervento"  il  Sindacato  italiano
 veterinari  medicina pubblica, parte ricorrente in un giudizio avanti
 il  TAR  del  Lazio  avverso  il  decreto  ministeriale   in   esame,
 dichiarando  di  aderire alle ragioni esposte dalla Regione Lombardia
 ed  insistendo  per   la   dichiarazione   d'illegittimita'   e   per
 l'annullamento del decreto impugnato.
    Con ordinanza pronunciata all'udienza del 16 novembre 1993, questa
 Corte,  rilevando  che nel giudizio sul conflitto di attribuzione fra
 Stato e Regioni non possono intervenire soggetti  diversi  da  quelli
 legittimati  a  promuovere il conflitto o a resistervi, ha dichiarato
 inammissibile la domanda d'intervento del detto Sindacato.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Lombardia ha sollevato conflitto  di  attribuzione
 nei  confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della
 Sanita' del 18 febbraio 1993, recante "Determinazione di  funzioni  e
 compiti degli uffici veterinari del ministero della Sanita'".
    Premesso    di    aver   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale, in via principale, di varie disposizioni dei  decreti
 legislativi   30   gennaio   1993   n.   27   e   n.  28,  attuativi,
 rispettivamente,  delle  direttive  comunitarie  n.   89/608   (Mutua
 assistenza  tra  autorita'  amministrative per assicurare la corretta
 applicazione della  legislazione  veterinaria  e  zootecnica)  e  nn.
 89/662  e 90/425 (Controlli veterinari e zootecnici su taluni animali
 vivi e su prodotti di origine animale negli scambi  intracomunitari),
 la  Regione  ricorrente  lamenta  che il Ministro della sanita' abbia
 posto in essere, con il decreto impugnato, una ulteriore disciplina a
 carattere  regolamentare  (priva  anche  di  base  legale  ai   sensi
 dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988 n. 400) con la quale si
 sviluppano i contenuti dei due  decreti  legislativi,  recando  cosi'
 nuove  lesioni alle competenze regionali costituzionalmente garantite
 in materia di controlli e di vigilanza veterinaria.
    Ne chiede pertanto l'annullamento per violazione degli artt. 117 e
 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 12, primo  comma,
 lett.  b)  del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, all'art. 27 del d.P.R. n.
 616 del 1977, ed agli artt. 11, 14 e 32 della legge n. 833 del 1978.
    2. - Il ricorso non e' fondato.
    Occorre  preliminarmente  osservare,  in   ordine   alla   dedotta
 violazione  del  principio  di  legalita' (in quanto il provvedimento
 impugnato, da  ritenersi  sostanzialmente  di  natura  regolamentare,
 avrebbe  dovuto  essere espressamente previsto da una disposizione di
 legge ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988),  che  detta
 censura  non  puo'  assumere  autonomo  rilievo indipendentemente dal
 concreto  contenuto  dell'atto  impugnato,   cui   occorre   pertanto
 procedere.
    3.  -  Con  la  sentenza  n.  382  del  1993  questa Corte ha gia'
 dichiarato non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata  in via principale dalla stessa Regione Lombardia avverso i
 decreti legislativi n. 27 e n. 28 del 1993,  attuativi,  come  si  e'
 detto,   di   alcune  direttive  comunitarie  in  tema  di  controlli
 veterinari e di mutua assistenza tra autorita' amministrative per  la
 corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica.
    La citata decisione ha affermato:
       a)  che  nella  disciplina  impugnata  si faceva riferimento ad
 un'attivita' unitaria a livello nazionale degli Stati membri al  fine
 di assicurare l'osservanza della legislazione comunitaria;
       b)  che  dette  funzioni,  in  conseguenza,  dovevano ritenersi
 attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 6, lett. a), della legge  n.
 833    del   1978   ("rapporti   internazionali   e   la   profilassi
 internazionale, marittima, aerea e di  frontiera,  anche  in  materia
 veterinaria").
    Occorre  sottolineare, infatti, che nella materia della profilassi
 internazionale,  ai  sensi  della  citata  norma,   deve   senz'altro
 ritenersi  compreso  anche il sistema dei controlli veterinari che le
 direttive  comunitarie  tendono  a  realizzare,   tra   l'altro   non
 limitatamente  agli  scambi  intracomunitari  ma anche in ordine alle
 importazioni da  Paesi  terzi.  In  virtu'  della  specialita'  della
 materia  e' evidente che l'accezione di "internazionale" cui la norma
 intende riferirsi in ordine a tale tipo  di  rapporti  e'  quella  di
 "esterna  al  territorio  nazionale",  per  il  quale  invece  vigono
 uniformi condizioni in  materia  sanitaria  e  veterinaria,  a  nulla
 rilevando che, per altri versi, i rapporti con gli Stati membri della
 Comunita'    europea    non    siano   certamente   definibili   come
 "internazionali".
    4. - Tutte le censure rivolte dalla Regione  avverso  il  D.M.  18
 febbraio 1993 (adottato in esecuzione dei citati decreti legislativi)
 vanno  pertanto  esaminate  alla luce delle indicazioni offerte dalla
 citata sent. n. 382:
      - l'art. 2 del D.M. attribuirebbe - ad avviso  della  Regione  -
 agli  "uffici  veterinari  per  gli adempimenti CEE" compiti estranei
 all'esercizio delle funzioni statali in materia veterinaria.
    In  realta',  una  volta  rilevato  che  la  lett.  c)   di   tale
 disposizione  affida  l'esecuzione  delle  attivita'  di controllo ai
 servizi veterinari  delle  UU.SS.LL.,  agli  uffici  statali  restano
 riservate solo quelle attivita' di coordinamento, di pianificazione e
 di  verifica  (lett.  a),  b)  e  d))  che  appaiono  coerenti con le
 necessita' di adeguamento alla normativa comunitaria;
      - pari esigenze di uniformita' e di  adeguamento  sono  evidenti
 nella   disposizione  di  cui  all'art.  3,  in  tema  di  controlli,
 vigilanza,  consulenze  ed  accertamenti  sulle  modalita'  e   sulle
 strutture  adoperate per il trasporto di animali o per il deposito di
 prodotti di origine animale;
      - l'art. 4, costituisce diretta conseguenza di  quanto  previsto
 dagli  artt.  5  e 11 del decreto legislativo n. 28 del 1993, i quali
 prescrivono alcuni controlli  veterinari  che  il  D.M.  impugnato  -
 "ferme  restando  le  competenze delle regioni .." - attribuisce agli
 uffici veterinari per gli adempimenti CEE, in  collaborazione  con  i
 servizi  veterinari  delle UU.SS.LL. Non e' quindi ravvisabile quella
 "sovraordinazione gerarchica" lamentata dalla ricorrente, se non  per
 quegli  specifici  compiti  (controllo  e  coordinamento in base alla
 disciplina comunitaria) gia' riconosciuti di spettanza statale;
      -  anche  l'art.  5   disciplina   esclusivamente   prescrizioni
 direttamente  poste dalla disciplina comunitaria mediante gli artt. 5
 e 11 del citato decreto legislativo n. 28 del 1993;
      - per l'art. 6 la ricorrente lamenta ancora la  sovraordinazione
 degli  uffici veterinari statali a quelli regionali, anche se al fine
 formale dell'attuazione di norme comunitarie; compiti che,  comunque,
 ai  sensi  dell'art.  6,  primo  comma,  del  d.P.R. n. 616 del 1977,
 spetterebbero alle Regioni.
    Occorre invece rilevare che l'art. 6, esprimendosi in  termini  di
 "assistenza  utile",  non  stabilisce  rapporti  gerarchici  ma  solo
 rapporti  di  mutua  assistenza  e  collaborazione  tra   i   servizi
 veterinari  statali e quelli regionali al fine del rispetto di quella
 esigenza di uniformita' e di coordinamento riconosciuta  dalla  sent.
 n. 382 del 1993.
    5. - Una volta escluso che l'atto impugnato - inteso nella sua re-
 ale  portata - abbia comunque inciso sul riparto costituzionale delle
 competenze tra Stato e Regioni, la censura relativa  alla  violazione
 del  principio  di legalita' diviene, per se' sola, insuscettibile di
 comportare,  anche  indirettamente,  menomazioni   nella   sfera   di
 attribuzioni  costituzionalmente garantite alla Regione e va pertanto
 dichiarata inammissibile.
                            PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  che  spetta  allo  Stato,  e  per  esso al Ministro della
 Sanita', prevedere e disciplinare  con  il  decreto  ministeriale  18
 febbraio  1993  funzioni  e  compiti  degli uffici veterinari per gli
 adempimenti CEE.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1295