N. 499 SENTENZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Finanza regionale - Regione Sardegna - Trasporto  pubblico  locale  -
 Ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  -  Istituzione di un fondo di
 riequilibrio - Partecipazione al  contributo  straordinario  disposto
 dallo  Stato  - Esclusione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte
 (v.  sentenze  nn.  381/1990,  357/1993,  369,  356/1992,   380/1990,
 245/1984  e 307 del 1983) - Erroneita' del presupposto interpretativo
 della regione ricorrente - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 19 dicembre 1992, n. 485,  art.  1,  comma  primo,  secondo  e
 quarto-  ter,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio
 1993, n. 32).
 
 (Statuto speciale regione Sardegna, (legge costituzionale 26 febbraio
 1948, n. 3), artt. 3, lett.  g), 4, lett.  g), 6, 7, 8,  9,  10,  11,
 12, 13, 14, 54 e 56; Cost., artt. 3, 81, 116 e 119)
(GU n.2 del 12-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi primo,
 secondo e quarto-ter, del decreto-legge  19  dicembre  1992,  n.  485
 (Contributo  straordinario  per  la  parziale copertura dei disavanzi
 delle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale),   convertito,   con
 modificazioni,  nella  legge  17  febbraio  1993, n. 32, promosso con
 ricorso  della  Regione  Sardegna,  notificato  il  19  marzo   1993,
 depositato  in  cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 23 del
 registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  2  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per  la  Regione  Sardegna  e  l'Avv.
 dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1. - Con ricorso ritualmente notificato e  depositato,  la  Regione
 Sardegna  ha  contestato  la legittimita' costituzionale dell'art. 1,
 commi primo, secondo e  quarto-ter,  del  decreto-legge  19  dicembre
 1992,  n. 485 (Contributo straordinario per la parziale copertura dei
 disavanzi delle aziende di trasporto  pubblico  locale),  convertito,
 con  modificazioni,  nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, adducendone
 il contrasto sia con varie norme dello Statuto speciale della Regione
 Sardegna (artt. 3, lettera g; 4, lettera g; 6; da 7 a 14; 54 e 56)  e
 con  le  relative norme di attuazione, sia con gli artt. 3, 81, 116 e
 119 della Costituzione.
    Le disposizioni denunciate dalla Regione  Sardegna  prevedono,  in
 primo  luogo, un contributo straordinario dello Stato di 380 miliardi
 di lire  per  la  "parziale  copertura  dei  disavanzi  di  esercizio
 relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale
 di  cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151" (art. 1, comma
 primo), stabilendo che tale contributo venga "attribuito, ..  sentita
 la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto  assegnato
 in  sede  di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
 di esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile  1981,  n.  151,
 alle  singole  regioni  relativamente  agli  anni 1987-1991" (art. 1,
 secondo comma).
    Ad  avviso  della  ricorrente, tale disciplina legislativa sarebbe
 illegittima e  lesiva  delle  proprie  competenze  costituzionalmente
 garantite  e dei principi di autonomia finanziaria, in dipendenza del
 duplice effetto normativo riconducibile all'art. 1, primo  e  secondo
 comma,  del decreto-legge impugnato. Questo, infatti, escluderebbe la
 Regione Sardegna (assieme alle altre regioni a statuto speciale), non
 soltanto dall'assegnazione  del  contributo  straordinario  stanziato
 dallo  Stato  con  il  decreto-legge  n.  485  del 1992, ma anche dal
 riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio
 di cui all'art. 9 della legge n. 151 del  1981,  confermando  in  tal
 modo  le  misure provvisoriamente disposte dall'art. 18, primo comma,
 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415.
    Richiamata, a tale proposito, la  sentenza  n.  381  del  1990  di
 questa  Corte,  cui  si  deve la declaratoria di non fondatezza delle
 questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto l'art.  18
 del decreto-legge n. 415 del 1989, la Regione Sardegna ricorda che la
 non  illegittimita'  della manovra allora disposta fu accertata sulla
 base della sua "provvisorieta'" ed  "urgenza"  e  della  riconosciuta
 funzione "propedeutica" rispetto agli imminenti "futuri aggiustamenti
 che  avrebbero  dovuto  essere definitivamente apportati a seguito di
 trattative del  Governo  con  le  singole  regioni  (o  province)  ad
 autonomia differenziata".
    La  disciplina  introdotta dall'impugnato art. 1 del decreto legge
 n. 485 del 1992 - che, in  parte,  perpetuerebbe  l'esclusione  delle
 Regioni  a  statuto  speciale dal riparto del fondo di cui all'art. 9
 della legge n. 151 del  1981  e,  in  parte,  riproduce  la  medesima
 discriminazione  con  riferimento  al contributo straordinario di 380
 miliardi disposto dallo Stato per il ripiano dei disavanzi accumulati
 nel periodo 1987-1991 dalle aziende di trasporto pubblico locale - si
 caratterizzerebbe,  ad  avviso  della  ricorrente,  come   un   nuovo
 intervento  "contingente",  al quale, tuttavia, non potrebbero essere
 riferiti i caratteri di "provvisorieta'" ed "urgenza".  Infatti,  non
 potrebbe  trattarsi di una misura provvisoria, perche', a distanza di
 quattro anni, riprodurrebbe le tecniche  utilizzate  dal  legislatore
 del 1989, senza prevedere in tempi ragionevoli l'adozione di un piano
 organico  di  revisione della materia; ne' si potrebbe parlare di una
 misura "urgente", in quanto lo  stesso  preambolo  del  decreto-legge
 impugnato  afferma  che la urgenza di provvedere si collega, non gia'
 alla indifferibilita' di un primo intervento di riordino finanziario,
 ma a problemi di "ordine pubblico", conseguenti a una  situazione  di
 tensione  esistente  tra  gli operatori del trasporto pubblico locale
 nelle aree metropolitane.
    La medesima disposizione non troverebbe  adeguata  giustificazione
 nemmeno sulla base di un preteso fine perequativo dei maggiori flussi
 finanziari delle regioni ad autonomia differenziata rispetto a quelli
 attribuiti  alle  regioni  a  statuto ordinario, dal momento che tale
 riequilibrio, secondo le indicazioni espresse nella sentenza  n.  381
 del   1990,   non  potrebbe  essere  ragionevolmente  perseguito  con
 interventi puntuali  e  contingenti,  ma  esigerebbe  un  complessivo
 disegno riformatore.
    Gli  stessi  motivi d'illegittimita' costituzionale illustrati con
 riferimento all'art. 1, primo e secondo comma, del  decreto-legge  n.
 485  del  1992,  si estenderebbero al comma quattro- ter del medesimo
 art. 1, che forma oggetto della terza questione di  costituzionalita'
 sollevata    dalla   Regione   Sardegna.   Infatti,   questa   norma,
 nell'istituire  "un fondo di riequilibrio per consentire alle regioni
 che abbiano subi'to rispetto all'anno 1992 una consistente  riduzione
 della  loro  assegnazione,  di  rientrare progressivamente, a partire
 dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario", e nel  collegarsi,
 quindi,  con  l'art.  3  della  legge 23 gennaio 1992, n. 500 (che ha
 fatto confluire, per il 1993, il fondo nazionale per il  ripiano  dei
 disavanzi  di  esercizio,  di  cui  all'art. 9 della legge n. 151 del
 1981, nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio  1970,
 n.   281),   comporterebbe  l'illegittima  esclusione  della  Regione
 Sardegna (e di tutte le altre  regioni  ad  autonomia  differenziata)
 dalla ripartizione di questo speciale fondo di riequilibrio.
    In  definitiva,  ad  avviso  della  ricorrente, il complesso della
 disciplina posta dall'art. 1,  commi  primo,  secondo  e  quarto-ter,
 comportando l'esclusione della Sardegna dalle erogazioni ivi disposte
 per  il  ripiano  dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto
 pubblico locale, violerebbe i principi costituzionali di uguaglianza,
 di ragionevolezza e di autonomia finanziaria  della  Regione  in  una
 materia  di propria competenza. Infatti, la Regione Sardegna, sebbene
 sia tenuta, al pari delle regioni a statuto ordinario, al ripiano dei
 disavanzi di esercizio delle aziende  di  trasporto  pubblico  locale
 operanti  nel  suo  territorio  (nonostante  che  non  disponga di un
 effettivo controllo della spesa,  a  causa  delle  numerose  potesta'
 statali  incidenti nel settore e, in particolare, sulle tariffe e sul
 personale), non verrebbe tuttavia dotata dallo Stato  delle  medesime
 risorse devolute alle regioni ordinarie.
    Da   ultimo,   la   ricorrente   deduce,   in   via   subordinata,
 l'irragionevolezza dell'art. 1, commi primo e secondo, nella parte in
 cui questa norma esclude la Regione  Sardegna  dall'assegnazione  del
 contribuente  straordinario, limitatamente agli anni (1987-1988-1989)
 nei quali la Regione ricorrente  partecipava  alla  ripartizione  del
 fondo  di cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981. Il dubbio sulla
 legittimita' costituzionale della predetta esclusione  e'  rafforzata
 dal fatto che il secondo comma dell'impugnato art. 1 prescrive che il
 contributo  sia  commisurato a quanto assegnato "alle singole regioni
 relativamente agli anni 1987-1988" in sede di riparto  del  fondo  di
 cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981.
    2.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in
 giudizio per chiedere una pronuncia di non fondatezza del ricorso.
    Dopo aver sottolineato lo squilibrio, accumulatosi negli anni, fra
 i flussi finanziari conferiti  alle  regioni  a  statuto  speciale  e
 quelli  destinati  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  dopo aver
 ricordato che anche la sentenza n. 381 del 1990,  piu'  volte  citata
 nel  ricorso,  aveva  dato atto di tale situazione, la Presidenza del
 Consiglio  afferma  che  la  revisione  globale  di  tali  squilibri,
 auspicata anche dalla Regione ricorrente, non potrebbe non avere come
 tappa  fondamentale  il superamento dei fondi settoriali. Cio' non di
 meno, il ricorso si fonderebbe sulla pretesa, ritenuta ingiustificata
 anche dalla sentenza n. 381 del 1990, che le regioni (e le  province)
 ad  autonomia differenziata siano chiamate a compartecipare a tutti i
 fondi settoriali previsti a favore di queste ultime.
    Ad avviso della Presidenza del Consiglio, maggiori prospettive  di
 successo non potrebbero attribuirsi al motivo di ricorso subordinato,
 in  quanto  le  scelte  discrezionali  del  legislatore ordinario, in
 ordine alla ripartizione del contributo straordinario per il triennio
 1987-1989,    non   contrasterebbero   con   alcuno   dei   parametri
 costituzionali invocati. La ricorrente, inoltre, non addurrebbe cifre
 a sostegno della dedotta irragionevolezza della suddetta misura.
    3. - In prossimita' dell'udienza, ambedue le  parti  del  giudizio
 hanno presentato memoria.
    La  Regione  Sardegna, in replica alle considerazioni svolte dalla
 Presidenza del Consiglio, osserva  che  gli  interventi  straordinari
 estemporanei  sui  trasferimenti dei fondi settoriali, come quelli in
 esame, lungi  dal  rappresentare  una  tappa  nel  superamento  degli
 squilibri  esistenti  tra  i flussi finanziari devoluti alle regioni,
 minerebbero, in  realta',  il  fondamento  principale  dell'autonomia
 finanziaria  regionale,  consistente, non tanto nella quantita' delle
 risorse finanziarie trasferite, quanto soprattutto, nella  stabilita'
 e nella certezza delle risorse disponibili.
    La ricorrente acclude alla propria memoria una serie di documenti,
 volti a dimostrare che l'entita' cospicua dei disavanzi delle aziende
 di  trasporto  locali  sarde  risalirebbe fino agli anni nei quali la
 Sardegna beneficiava anch'essa della ripartizione del fondo nazionale
 di cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981. E  cio'  dimostrerebbe
 l'insufficienza dei finanziamenti statali relativi al settore.
    La  Presidenza  del  Consiglio,  nel  ribadire  che  i  flussi del
 finanziamento verso le regioni a statuto speciale sono piu'  cospicui
 di  quelli destinati alle regioni a statuto ordinario, osserva che le
 disposizioni  oggetto  del   presente   conflitto   rientrano   nella
 complessiva  manovra del Governo relativa all'esercizio 1992, manovra
 che, tra l'altro, stabilendo l'aggancio delle entrate delle  suddette
 regioni  (e  delle  province  autonome)  alla  dinamica  dei  tributi
 statali, avrebbe prodotto un aumento  delle  risorse  a  disposizione
 degli  enti ad autonomia differenziata. In ragione di cio', ad avviso
 della parte resistente, dovrebbe ritenersi  addirittura  doverosa  la
 scelta  discrezionale del legislatore statale di escludere le regioni
 a statuto speciale dal riparto del  contributo  straordinario  e  del
 fondo di riequilibrio.
    Con riferimento al motivo del ricorso dedotto dalla Regione in via
 subordinata, la Presidenza del Consiglio sottolinea che il contributo
 straordinario  in  questione  non  e'  retroattivamente sostitutivo o
 modificativo degli interventi finanziari disposti in  precedenza,  ma
 si  cumula  agli  stessi,  senza  prevedere  alcun onere aggiuntivo a
 carico del bilancio della Regione ricorrente.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Sardegna ha proposto ricorso per la  dichiarazione
 d'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1, commi primo, secondo e
 quarto- ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  485  (Contributo
 straordinario  per  la parziale copertura dei disavanzi delle aziende
 di trasporto pubblico locale), convertito, con  modificazioni,  nella
 legge  17 febbraio 1993, n. 32, per violazione degli artt. 3, lettera
 g), 4, lettera g), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  14,  54  e  56  dello
 statuto  speciale  per  la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio
 1948,  n.  3),  oltreche'  degli  artt.  3,  81,  116  e  119   della
 Costituzione.
    Piu'  precisamente,  la  ricorrente,  in  riferimento  ai predetti
 parametri  di  costituzionalita',  solleva  tre  distinte  questioni,
 concernenti:
       a)   la  stabilizzazione  della  esclusione  (disposta  in  via
 provvisoria dall'art. 18, primo comma, del decreto-legge 28  dicembre
 1989,  n. 415) della Regione Sardegna dal riparto del fondo nazionale
 per il ripiano dei disavanzi di esercizio di  cui  all'art.  9  della
 legge 10 aprile 1981, n. 151 (art. 1, primo e secondo comma);
       b)  l'esclusione  della  stessa Regione dalla partecipazione al
 contributo straordinario di 380 miliardi di lire erogato dallo  Stato
 a  titolo  di concorso nella copertura dei disavanzi di esercizio dei
 servizi di trasporto pubblico locale  relativi  agli  anni  1987-1991
 (art. 1, primo e secondo comma);
       c) l'esclusione della medesima Regione dal riparto del fondo di
 riequilibrio  istituito  dall'impugnato  art. 1, comma quarto- ter, a
 favore delle regioni che abbiano subi'to, rispetto all'anno 1992, una
 consistente riduzione della loro assegnazione, al fine di  consentire
 ad esse di rientrare gradualmente nella quota di riparto ordinario.
    Subordinatamente  all'eventuale  rigetto  della questione indicata
 sub  b),  la  ricorrente  contesta  l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  1,  primo  comma, del decreto-legge n. 485 del 1992, nella
 parte in cui esclude  irragionevolmente  la  Regione  Sardegna  dalla
 partecipazione  al citato contributo straordinario di 380 miliardi di
 lire limitatamente al triennio 1987-1989, triennio durante  il  quale
 tutte  le  regioni  a statuto speciale, compresa la ricorrente, hanno
 concorso alla ripartizione del fondo di cui all'art. 9 della legge n.
 151 del 1981, avente le medesime finalita'  del  predetto  contributo
 (ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto pubblico locale).
    2.  -  Non  fondata e', innanzitutto, la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, nella parte in cui
 conferma l'esclusione delle regioni a  statuto  speciale  e,  quindi,
 della Regione Sardegna dal riparto del fondo nazionale per il ripiano
 dei  disavanzi  di  esercizio di cui all'art. 9 della legge 10 aprile
 1981, n. 151.
    In realta', la  censura  prospettata  dalla  ricorrente  muove  da
 un'interpretazione  dell'impugnato art. 1, primo e secondo comma, del
 decreto-legge n. 485 del 1992, che  non  puo'  essere  ascritta  allo
 stesso.  Non  si  puo'  dire, infatti, che l'esclusione della Regione
 Sardegna  e  delle  altre   regioni   (e   province)   ad   autonomia
 differenziata  dal  fondo  nazionale di cui all'art. 9 della legge n.
 151 del 1981 sarebbe una conseguenza della non  partecipazione  delle
 medesime  regioni al contributo straordinario di 380 miliardi di lire
 disposto dallo Stato per il ripiano dei disavanzi  di  esercizio  dei
 servizi  di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1991. Poiche'
 l'interpretazione  chiaramente   deducibile   dalla   lettura   della
 disposizione  impugnata, considerata alla luce dei lavori preparatori
 e del sistema  normativo  in  cui  e'  inserita,  e'  nel  senso  che
 l'anzidetta  norma  si limita a stanziare un contributo straordinario
 aggiuntivo rispetto  alle  altre  fonti  di  finanziamento  ordinario
 attivate  dallo Stato nello stesso settore e rivolte al medesimo fine
 di ripianare il disavanzo di esercizio  delle  aziende  di  trasporto
 pubblico   locale,  non  si  puo'  desumere  dalla  norma  impugnata,
 contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, alcuna  incidenza  sui
 flussi ordinari di finanziamento statale verso le regioni nel settore
 dei trasporti locali.
    3.  -  Parimenti  non  fondata  e'  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, nella parte in cui
 esclude la Regione Sardegna, insieme alle altre regioni (e  province)
 ad   autonomia  differenziata,  dalla  partecipazione  al  contributo
 straordinario di 380 miliardi di lire erogato dallo Stato a titolo di
 concorso nella copertura dei disavanzi di  esercizio,  relativi  agli
 anni 1987-1991, dei servizi di trasporto pubblico locale.
    Come  si  e'  osservato nel punto precedente della motivazione, la
 disposizione impugnata prevede un contributo straordinario aggiuntivo
 rispetto al finanziamento ordinario del  settore,  con  il  quale  il
 legislatore  statale  ha  inteso  beneficiare  soltanto le regioni ad
 autonomia comune.
    Considerata in se', l'esclusione da tale contributo delle  regioni
 a statuto speciale e, quindi, della Sardegna non comporta una lesione
 del  principio  costituzionale  di autonomia finanziaria delle stesse
 regioni  e  dell'integrita'  delle  competenze  ad  esse  attribuite.
 Infatti,  come  questa  Corte  ha gia' affermato (v. sent. n. 381 del
 1990),  pur  se  le  regioni  e  le  province  autonome,   cui   sono
 costituzionalmente  assegnate  piu' ampie e significative competenze,
 debbono essere  messe  in  grado  di  avere  a  disposizione  risorse
 finanziarie   maggiori   e,  comunque,  adeguate  alla  piu'  elevata
 quantita' e qualita'  delle  attribuzioni  loro  spettanti,  tuttavia
 "questa  esigenza  non puo' giustificare la pretesa che le regioni (e
 le  province)   ad   autonomia   differenziata   siano   chiamate   a
 compartecipare  con  le  regioni  a statuto ordinario a tutti i fondi
 settoriali previsti a favore di queste ultime".
    Analizzata in riferimento al  particolare  caso  disciplinato,  la
 scelta  discrezionale del legislatore statale di escludere la Regione
 Sardegna, insieme  alle  altre  regioni  (e  province)  ad  autonomia
 differenziata,  dalla  ripartizione  del  contributo  previsto  dalla
 disposizione impugnata va sottoposta al  vaglio  del  criterio  della
 ragionevolezza,  sotto  il  profilo,  non  gia'  della  distribuzione
 quantitativa delle risorse, bensi' della  tendenziale  corrispondenza
 tra  i  bisogni  che  le  regioni  sono tenute a soddisfare e i mezzi
 finanziari assegnati alle stesse (v. sentt. nn. 357 del 1993,  369  e
 356 del 1992, 380 del 1990, 245 del 1984 e 307 del 1983).
    Premesso,  come s'e' gia' detto, che si tratta di un contributo di
 carattere   aggiuntivo   rispetto   agli   ordinari   strumenti    di
 finanziamento  delle regioni e che, pertanto, in relazione ad esso si
 esige una corrispondenza fra "bisogni" e "mezzi" che tenga  conto  di
 tale  carattere  (v. sent. n. 369 del 1992), occorre sottolineare che
 dai lavori preparatori risulta chiaramente che  lo  stanziamento  del
 contributo  in  questione  non  e' correlato alla previsione di oneri
 ulteriori  per  le  regioni,  ma  e'   unicamente   riferibile   alla
 considerazione   dell'entita'  e  della  gravita'  del  disavanzo  di
 esercizio sussistente nel settore dei servizi di  trasporto  pubblico
 locale.  Sebbene  tale  situazione di persistente deficit riguardi la
 totalita' delle regioni italiane, tuttavia l'esclusione delle regioni
 ad  autonomia  differenziata  dalla  partecipazione  al  riparto  del
 contributo  straordinario  previsto  dalla  disposizione impugnata ha
 un'adeguata e ragionevole  giustificazione  nel  rilievo  che  queste
 ultime  regioni  godono  di  una  ben  piu' cospicua gamma di risorse
 finanziarie.
    Sicche',   anche   in   considerazione  della  copertura  parziale
 assicurata alle singole regioni  dal  contributo  in  esame  rispetto
 all'entita'  reale del disavanzo, l'indubbio effetto compensativo del
 piu' favorevole sistema di finanziamento delle regioni  ad  autonomia
 differenziata,  riferibile  al contributo previsto dalla disposizione
 impugnata,  induce   a   ritenere   non   irragionevole   la   scelta
 discrezionale   del  legislatore  statale  di  limitare  la  predetta
 erogazione  alle  sole  regioni  a  statuto   ordinario.   Ne'   tale
 conclusione  puo' essere modificata dalla pur corretta considerazione
 di politica economica che la situazione cronicamente deficitaria  del
 servizio  di trasporto pubblico locale esigerebbe interventi pubblici
 di carattere complessivo ed organico, non potendo desumersi  da  cio'
 la  conseguenza  che  sia  irragionevole qualsiasi intervento che non
 rivesta gli anzidetti caratteri.
    4. - Non  fondata  e',  altresi',  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  comma  quarto- ter, nella parte in cui
 istituisce un fondo di riequilibrio, a partire  dal  1993,  a  favore
 delle  regioni  che  abbiano  subi'to,  rispetto  all'anno  1992, una
 consistente  riduzione  della  loro  assegnazione,  fondo  dalla  cui
 ripartizione sono escluse le regioni a statuto speciale e, quindi, la
 Regione  Sardegna,  in considerazione del fatto che queste ultime non
 sono ricomprese nel riparto del fondo ordinario  di  cui  all'art.  9
 della legge n. 151 del 1981.
    L'istituzione   di   un   fondo   speciale,   avente  funzioni  di
 riequilibrio  dei  flussi  di  finanziamento  provenienti  dal  fondo
 nazionale  di  cui all'art. 9 della legge n. 151 del 1981, risponde a
 un intento perequativo, che non irragionevolmente  concerne  soltanto
 le  regioni  a  statuto  ordinario. Infatti, il fondo di riequilibrio
 istituito con  la  disposizione  impugnata  adempie  a  una  funzione
 accessoria  rispetto  al  fondo  ordinario previsto dall'art. 9 della
 legge n. 151 del 1981, nonche' al fondo comune disciplinato dall'art.
 8 della legge n. 281 del 1970, dopo la confluenza in quest'ultimo del
 primo ai sensi dell'art. 3 della legge n.  500  del  1992.  Pertanto,
 oltre  alle  considerazioni  svolte nel punto precedente circa la non
 irragionevolezza di misure volte a  compensare  il  piu'  sfavorevole
 sistema di finanziamento assicurato alle regioni a statuto ordinario,
 occorre  sottolineare  che  il  fondo di riequilibrio istituito dalla
 disposizione impugnata,  diversamente  dal  contributo  straordinario
 precedentemente  esaminato, persegue chiaramente il fine di integrare
 la modifica dei criteri di assegnazione del fondo settoriale  di  cui
 all'art.  9  della legge n. 151 del 1981, gia' disposta dall'art. 18,
 primo comma, del decreto-legge n. 415 del  1989.  Sotto  quest'ultimo
 profilo,  a  parte  ogni  considerazione  sulla  non irragionevolezza
 relativa alla  finalita'  di  progressivo  riequilibrio  delle  quote
 rispettivamente  assegnate  alle  regioni  ad  autonomia  comune,  e'
 decisivo osservare che l'esclusione delle regioni a statuto  speciale
 dal   riparto   del   fondo  in  questione  non  e'  imputabile  alla
 disposizione contestata. Tale esclusione,  infatti,  risale  all'art.
 18,  primo  comma,  del  decreto-legge  n. 415 del 1989, per quel che
 riguarda la partecipazione al fondo di cui all'art. 9 della legge  n.
 151  del  1981  (sulla  quale v. sent. n. 381 del 1990), e all'art. 3
 della legge n. 500 del 1992, per quel che concerne la confluenza  del
 predetto  fondo  in quello comune previsto dall'art. 8 della legge n.
 281 del 1970.
    5.  -  Non  fondata  e',  infine,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale sollevata in via subordinata nei  confronti  dell'art.
 1,  primo comma, nella parte in cui esclude la Regione Sardegna dalla
 ripartizione del contributo straordinario ivi previsto  limitatamente
 al  triennio  1987-1989,  nel  corso  del  quale  la medesima Regione
 partecipava ancora alla ripartizione  del  fondo  nazionale  previsto
 dall'art.  9 della legge n. 151 del 1981 per il ripiano dei disavanzi
 di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale.
    Il presupposto  interpretativo  da  cui  muove  la  censura  della
 Regione  ricorrente,  circa la consequenzialita' della partecipazione
 al riparto del contributo straordinario previsto  dalla  disposizione
 impugnata rispetto alla partecipazione alle quote del fondo nazionale
 di  cui  all'art.  9  della  legge  n.  151 del 1981, non puo' essere
 condiviso. Come si e'  precedentemente  sottolineato,  il  contributo
 straordinario  in esame ha natura di intervento autonomo e aggiuntivo
 rispetto agli ordinari strumenti di finanziamento delle  regioni,  di
 modo   che   ad  esso  non  possono  essere  riferiti  i  criteri  di
 ripartizione applicati a questi ultimi, tanto piu'  se  attinenti  ad
 anni  trascorsi.  Per  i  restanti  profili, anche per tale questione
 valgono le osservazioni che hanno condotto alla dichiarazione di  non
 fondatezza  della  questione  esaminata  nel precedente punto n. 3 di
 questa motivazione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, commi primo, secondo e quarto- ter, del decreto-legge 19
 dicembre  1992,  n.  485  (Contributo  straordinario  per la parziale
 copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto  pubblico  locale)
 convertito  con  modificazioni,  nella legge 17 febbraio 1993, n. 32,
 nella parte in cui esclude la Regione Sardegna  dalla  partecipazione
 alla  ripartizione  dei finanziamenti ivi previsti, sollevate, con il
 ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sardegna  in  riferimento
 agli  artt. 3, lettera g), 4, lettera g), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
 14,  54  e  56  dello  Statuto  speciale  per  la   Sardegna   (legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), nonche' agli artt. 3, 81, 116
 e 119 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C1358