N. 505 ORDINANZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione  -  Regione  Calabria  -  Nomina  dei  titolari  degli organi
 amministrativi scaduti - Attribuzione della competenza  -  Proroga  -
 Limiti  -  Convalida  degli  atti  di  ricostituzione  degli organi -
 Mancata conversione in  legge  nei  termini  del  d.-l.  impugnato  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 19 luglio 1993, n. 239, artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e
 9).
 
 (Cost., artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma).
(GU n.2 del 12-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del decreto-legge 19
 luglio  1993,  n.  239  (Disciplina  della   proroga   degli   organi
 amministrativi),   promosso   con  ricorso  della  Regione  Calabria,
 notificato  il  4  agosto  1993,  depositato  in  cancelleria  il   6
 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione  Calabria  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio
 1993,  n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi),
 deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e  77,  ultimo
 comma, della Costituzione;
      che,    ancorche'    formulate    nei    confronti   dell'intero
 decreto-legge, le  censure  della  Regione  Calabria  concernono,  in
 particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6
 e  8  del  decreto-legge n. 239 del 1993, ma solo per la eventualita'
 che l'art. 9, primo comma, dello  stesso  decreto-legge  -  il  quale
 stabilisce  che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei
 confronti delle regioni a statuto  ordinario  fino  a  quando  queste
 ultime  non  avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali
 ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione  della
 normativa  regionale  vigente  (nel  caso:  della legge della Regione
 Calabria 5 agosto 1992,  n.  13,  che  ha  adeguato  la  legislazione
 regionale  ai  principi  dell'art.  97  della Costituzione e a quelli
 affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte);
      che, infatti, ove l'interpretazione dell'art.  9,  primo  comma,
 del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente,
 la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:
        a)  l'attribuzione  ai  presidenti degli organi collegiali, in
 caso di inerzia di questi ultimi, della  competenza  in  ordine  alla
 designazione  e  alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
 scaduti, contenuta nell'art. 4,  secondo  comma,  violerebbe  sia  le
 competenze  regionali  in materia di ordinamento degli uffici, sia le
 competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine,  se
 riferita   a   nomine  di  competenza  del  Consiglio  regionale,  la
 configurazione del presidente del  Consiglio  regionale  come  organo
 privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);
        b)  la  previsione  della  proroga degli organi amministrativi
 scaduti e degli atti da questi compiuti, ma limitatamente  agli  atti
 urgenti  e  indifferibili  (art.  3),  nonche'  la  previsione  della
 nullita' di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6)
 inciderebbero sulle competenze regionali in materia, violando  l'art.
 117 della Costituzione;
        c)  la previsione della convalida degli atti di ricostituzione
 degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi  collegiali
 sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e
 cioe'  sulla  base  dei  decreti-legge  che  hanno  preceduto  quello
 impugnato nel presente giudizio, violerebbe  sia  l'art.  77,  ultimo
 comma,  della  Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma,
 lett. d) della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sia  la  competenza
 regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo
 le  regioni  revocare  gli  illegittimi  atti  dei  loro presidenti e
 provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;
    Considerato  che  il  decreto-legge  19 luglio 1993, n. 239 non e'
 stato convertito in legge nel termine prescritto,  come  risulta  dal
 comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
 220 del 18 settembre 1993;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da  ultimo,  l'ordinanza  n. 470 del 1993), le questioni
 sollevate   dalla   Regione   Calabria   devono   essere   dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6,  8  e
 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga
 degli  organi  amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con
 il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118,
 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
     Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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