N. 506 ORDINANZA 29 - 31 dicembre 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Corte dei conti - Regione Valle d'Aosta - Istituzione  delle  sezioni
 regionali della Corte - Funzioni di p.m. - Individuazione dell'organo
 incaricato  -  Atti soggetti a controllo e istituzione dei servizi di
 controllo interno  presso  le  amministrazioni  pubbliche  -  Mancata
 conversione  in  legge  nei termini del d.-l. 17 luglio 1993, n. 232,
 oggetto di censura - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 17 luglio 1993, n. 232, artt. 1, 2, 7, 9 e 10).
 
 (Cost.,  artt.  77,  100, 103, 108, 116 e 125; statuto speciale Valle
 d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma)
(GU n.2 del 12-1-1994 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e
 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in  materia
 di  legittimita'  dell'azione  amministrativa),  promosso con ricorso
 della Regione autonoma della Valle d'Aosta, notificato  il  7  agosto
 1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 34
 del registro ricorsi 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 1  dicembre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso
 notificato il 7 agosto 1993 e depositato il successivo 10 agosto,  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,
 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232  (Disposizioni  in
 materia  di  legittimita'  dell'azione  amministrativa), deducendo la
 violazione  degli  artt.  77,  100,  103,  108,  116  e   125   della
 Costituzione,  nonche'  degli  artt.  2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
 comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
 4);
      che, in  particolare,  le  disposizioni  impugnate,  applicabili
 anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale  per l'espressa previsione
 contenuta  nell'art.  10,  concernono  l'istituzione  delle   sezioni
 regionali   della   Corte   dei   conti  (art.  1),  l'individuazione
 dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni  di  pubblico
 ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2),
 la  individuazione  degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al
 controllo della Corte dei conti, nonche' dei modi e dei contenuti del
 controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei  servizi
 di  controllo  interno  in  tutte  le amministrazioni pubbliche, e le
 relative modalita' di funzionamento (art. 9);
      che, ad  avviso  della  ricorrente,  le  disposizioni  impugnate
 sarebbero  variamente  lesive  delle proprie competenze, dei principi
 costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e  di
 tutela   delle   minoranze  linguistiche  riconosciute,  nonche'  dei
 principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge
 formale, prevista dagli  artt.  100,  secondo  e  terzo  comma,  103,
 secondo comma, e 108 della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato   inammissibile   ovvero
 infondato;
    Considerato  che  il  decreto-legge  17 luglio 1993, n. 232 non e'
 stato convertito in legge nel termine di sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
 legittimita' costituzionale sollevate  dalla  Regione  Valle  d'Aosta
 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  2,  7,  9  e  10  del
 decreto-legge  17  luglio  1993,  n.  232 (Disposizioni in materia di
 legittimita' dell'azione  amministrativa),  sollevate  dalla  Regione
 autonoma  della  Valle  d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe,
 per violazione degli artt.  77,  100,  103,  108,  116  e  125  della
 Costituzione,  nonche'  degli  artt.  2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
 comma, dello Statuto speciale approvato con legge  costituzionale  26
 febbraio 1948, n. 4.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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