N. 507 ORDINANZA 29 - 31 dicembre 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Turismo - Regione - Regione Toscana - Trasferimento di funzioni in materia di turismo, sport e spettacolo - Mancata conversione in legge nei termini del d.-l. 4 agosto 1993, n. 273, oggetto di censura - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 4 agosto 1993, n. 273, artt. 1 e 2). (Cost., artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119)(GU n.2 del 12-1-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 settembre 1993, depositato in cancelleria il 9 sucessivo ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 1993; Visti l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e l'intervento del C.O.N.I.; Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Toscana ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; che, a giudizio della ricorrente, le disposizioni impugnate, le quali disciplinano, rispettivamente, il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di turismo e di spettacolo e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, spettacolo e sport, vanificherebbero, sostanzialmente, l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo), conseguita al referendum popolare del 18 aprile 1993; che la Regione Toscana, con separata istanza, ha altresi' chiesto la sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo la inammissibilita' del ricorso, perche' vo'lto a far valere vizi di legittimita' non deducibili dalle regioni nei giudizi in via principale e chiedendo comunque che le questioni siano dichiarate non fondate; che ha spiegato intervento nel presente giudizio il C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, concludendo per la non fondatezza delle questioni; Considerato che deve innanzitutto essere dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal momento che, nei giudizi di legittimita' costituzionale promossi in via principale "non possono partecipare soggetti che non siano titolari di potesta' legislativa" (sent. n. 517 del 1987; v. anche sentt. nn. 482 e 343 del 1991); che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 non e' stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 ottobre 1993, n. 234; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 470 del 1993) deve essere dichiarata la manifesta inammissibilita' delle questioni sollevate dalla Regione Toscana, mentre l'eccezione di inammissibilita' prospettata dall'Avvocatura dello Stato, per essere stati dedotti vizi non deducibili da parte delle regioni, resta assorbita; che, di conseguenza, anche l'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1366