N. 513 ORDINANZA 29 - 31 dicembre 1993
1994 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Personale dell'ONMI trasferito agli enti locali - Trattamento di quiescenza - Indennita' di buonuscita - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilita'. (Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9; decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300. 9/822, artt. 2, 3, 4, secondo, terzo e quarto comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.2 del 12-1-1994 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, prof. Cesare RUPERTO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternita' e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 giugno 1993 dal Tribunale di Lagonegro nei procedimenti civili vertenti tra l'INADEL e Colonna Girolama e Montecarlo Filomena, iscritte ai nn. 468 e 469 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che nel corso di due analoghi giudizi di appello in sede di rinvio, promossi dall'INADEL contro Girolama Colonna e Filomena Montecarlo, il Tribunale di Lagonegro, con due ordinanze di identico tenore in data 3 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977, n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3 e 4), del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI (Opera Nazionale Maternita' e Infanzia), approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969; che la questione e' stata sollevata dal giudice remittente su istanza delle parti private, motivata "in conformita' di quanto gia' dedotto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 novembre 1992, che ebbe a rimettere alla valutazione della Corte costituzionale la medesima questione"; che in entrambi i giudizi davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata; Considerato che i due giudizi hanno per oggetto identica questione, onde si rende opportuno disporne la riunione affinche' siano decisi con unico provvedimento; che l'ordinanza di rimessione e' del tutto carente di motivazione, tale non potendo essere considerata, nemmeno per relationem, la semplice attestazione che la questione e' stata sollevata dalle parti private "in conformita' di quanto gia' dedotto dalla stessa Corte di cassazione" con la citata ordinanza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternita' e dell'Infanzia), e 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt. 2, 3 e 4) del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969, n. 300.9/822, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C1372